Sicurezza

SICUREZZA: AGENTI CANCEROGENI

  • AGENTI CANCEROGENI

    Arriva il sì definitivo del Governo al provvedimento che recepirà le nuove norme UE in tema di esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni e mutageni sul lavoro. Tra le novità imminenti e ormai certe, l’inclusione delle sostanze tossiche per la riproduzione nella valutazione del rischio e l’obbligo di offrire periodicamente l’informazione e la formazione nelle strutture sanitarie pubbliche e private a tutti i lavoratori esposti anche a sostanze tossiche per la riproduzione.

SICUREZZA: RADIAZIONI IONIZZANTI

  • Modificata la modalità di iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati

    Il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, con un decreto pubblicato nella sezione pubblicità legale del sito internet istituzionale, ha apportato modifiche in tema di modalità di iscrizione nell’elenco dei medici autorizzati in materia di protezione dei lavoratori contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti. Si tratta del D.M. 23 luglio 2024, della cui pubblicazione è stato dato avviso nella G.U. 12 agosto 2024 n. 188.

    Decreto ministeriale 23 luglio 2024

    Comunicato nazionale 12 agosto 2024

SICUREZZA: ATTREZZATURE DI LAVORO – VERIFICHE PERIODICHE

  • ATTREZZATURE DI LAVORO - VISITE PERIODICHE

    Emanato il Decreto Ministeriale 2 agosto 2024, n. 73 relativo al 54° elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro

    Decreto ministeriale 02 agosto 2024, n.73

SICUREZZA: PLE

  • PLE

    Alla luce dei recenti e sempre più frequenti eventi infortunistici occorsi nell’utilizzo delle piattaforme di lavoro elevabili (PLE) il Ministero del Lavoro ha deciso di emanare alcune indicazioni per la progettazione, costruzione, verifica e utilizzo in sicurezza di tali attrezzature, in adempimento degli obblighi antinfortunistici ex D.Lgs. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza). Le istruzioni sono contenute nella circolare esplicativa 12 settembre 2024, n. 7.

    Circolare ministeriale 12 settembre 2024, n.7

SICUREZZA: CANTIERI

  • Patente a punti, in Gazzetta il decreto attuativo

    È approdato in Gazzetta il decreto attuativo dello schema della patente a punti previsto dal DL “PNRR-bis”. Confermati gli adempimenti a carico delle imprese e dei lavoratori obbligati. E confermata è anche la data del 1° ottobre per l’entrata in vigore della disciplina. Si tratta del DM n. 132/2024 pubblicato su G.U. italiana n. 221 del 20/09/24. Nelle disposizioni del decreto, che si compone di 10 articoli e un allegato, vengono specificati:
    – i requisiti per l’ottenimento della patente. Tra questi, troviamo l’iscrizione dell’impresa alla camera di commercio, l’adempimento degli obblighi formativi, il possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, del documento di valutazione dei rischi e della certificazione di regolarità fiscale (DURF), nonché l’avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP). E, se iscrizione alla camera e possesso di DURC e DURF devono essere attestati con autocertificazione di cui all’art. 46 del DPR n. 445/2000, l’adempimento degli obblighi formativi, il possesso del documento di valutazione dei rischi e la designazione dell’RSPP dovranno essere attestati tramite dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 dello stesso DPR;
    – le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente. ll legale rappresentante è il soggetto abilitato a richiedere il rilascio della patente. Manca, dunque, nella disciplina attuativa, ogni riferimento al datore di lavoro, che non sempre coincide con il legale rappresentante;
    – le informazioni su impresa e patente che compariranno a portale dopo il rilascio. Al riguardo, notiamo che le modalità di “ostensione”, ossia di presentazione, di tali informazioni ai titolari della patente o loro delegati, alle pubbliche amministrazioni, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e a rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale, agli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale e agli altri soggetti abilitati a riceverle e prenderne visione saranno dettate con successivo provvedimento dell’Ispettorato nazionale del lavoro;
    – le regole sul procedimento per l’adozione, da parte dell’Ispettorato del lavoro, del provvedimento cautelare di sospensione della patente in caso di infortunio da cui derivi la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro o suo delegato a titolo di colpa grave;
    – l’attribuzione iniziale dei punti nel numero di 30, che potrà essere incrementato fino a un massimo di 100 secondo la tabella allegata al decreto. Tra le ragioni di attribuzione di ulteriori punteggi, la “anzianità” di iscrizione dell’azienda alla camera di commercio, l’assenza di decurtazioni di punti per due anni dal rilascio ovvero attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro.
    È prevista, inoltre, la sospensione dell’incremento dei punti fino alla decisione definitiva, nel caso di constatazione di una o più violazioni di cui all’Allegato I-bis al DL n. 19/24.
    È ribadita anche la modalità di recupero dei crediti decurtati nel numero massimo di 15, a seguito di valutazione di una “Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’INL e dell’INAIL, tenuto conto dell’adempimento dell’obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni”.

    Si conferma obbligatoria la sospensione cautelare della patente in caso di incidente mortale per colpa grave, ma viene lasciato all’Ispettorato del lavoro un margine di discrezionalità per decidere altrimenti sulla base di una “diversa valutazione […] adeguatamente motivata”. Può apparire in qualche modo fonte di confusione con il piano penale l’uso di termini quali “esigenza cautelare”, “imputabilità” e “colpa grave”, nell’ambito di una sospensiva amministrativa, pur dipendente da una condotta che integra gli elementi di un reato.
    A partire da martedì 1° ottobre 2024, pertanto, i soggetti obbligati saranno tenuti agli adempimenti relativi al sistema della patente, che in tale data – ormai è fugato ogni dubbio – diverrà effettivo.

    Decreto ministeriale 18 settembre 2024, n.132

    A tal proposito, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, fornisce le prime indicazioni a supporto dei delicati passaggi richiesti nella fase introduttiva con circolare n. 4 del 23 settembre 2024 che l’Ispettorato affronta aspetti chiavi del sistema, fornendo chiarimenti su:
    – i soggetti obbligati e, in particolare, sulla necessità del possesso della patente o, ove disponibile di un documento equipollente, anche per le società stabilite all’estero;
    – i requisiti per il rilascio;
    – le modalità operative e le tempistiche del rilascio.
    Al riguardo, in attesa dell’attivazione del portale che dovrebbe avvenire in data 1° ottobre p.v., riveste particolare importanza e utilità la possibilità dichiarata per le imprese di inviare l’autocertificazione o dichiarazione sostitutiva richiesta tramite PEC, con la precisazione che tale trasmissione avrà “efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data”.
    “A partire”, infatti, si legge nella circolare, “dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale”;
    – la revoca della patente, misura che – viene chiarito – consegue all’accertamento negativo della sussistenza dei requisiti inizialmente dichiarati e non coinvolge la mancanza successiva degli stessi, che ha, invece, altre conseguenze sanzionatorie;
    – i contenuti informativi della patente;
    – il provvedimento cautelare di sospensione della patente, che – come stabilito dal DM n. 132 – sarà emesso dall’Ispettorato del lavoro territorialmente competente e precisamente, chiarisce la circolare, dal Direttore dell’Ispettorato d’area metropolitana o all’Ispettorato territorialmente competente in relazione al luogo dove si è verificato l’evento infortunistico;
    – l’attribuzione degli ulteriori crediti, possibile “solo ad esito delle integrazioni della piattaforma informatica, di cui si darà notizia sul sito internet di questo Ispettorato, unitamente alle modalità operative da seguire”;
    – la decurtazione dei crediti. Sul punto, viene chiarito che la decurtazione potrà derivare solo da illeciti compiuti a partire dal 1° ottobre 2024;
    – le conseguenze derivanti da un punteggio inferiore a 15;
    – le modalità di recupero dei crediti, che “saranno comunicate a completamento della implementazione del relativo applicativo”.
    Infine, in tema di passaggio dei crediti nel caso di fusioni e trasformazioni d’impresa, l’Ispettorato si riserva di fornire in seguito indicazioni operative, con la precisazione sin d’ora che “le operazioni di fusione o trasformazione di interesse sono quelle avvenute tra soggetti che abbiano quantomeno già inoltrato la richiesta di rilascio della patente”.

    Articolo 27 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 recante sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi 

    Autocertificazione/Dichiarazione per il rilascio della Patente a credito

AMBIENTE: ENERGIA/CONSUMI

  • Criteri ambientali minimi affidamento servizi energetici

    Pubblicato nella GU del 29 agosto 2024 il Dm 12 agosto 2024 con cui sono adottati i criteri ambientali minimi per l’affidamento integrato di un contratto a prestazione energetica (EPC) di servizi energetici per i sistemi edifici-impianti (CAM EPC). Il decreto è corredato da un allegato “Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica amministrazione”, che fornisce alcune indicazioni per le stazioni appaltanti e stabilisce i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’affidamento dei contratti a prestazione energetica (energy performance contract, EPC) di “Servizi energetici” (servizio elettrico e termico, “EPC-servizio”) per il “sistema edificio-impianto” (“edifici-impianti”). Il decreto entrerà in vigore centoventi giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi il 27 dicembre 2024 e da tale data abroga il Dm 7 marzo 2012 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 2012).

    Gazzetta Ufficiale DECRETO 12 agosto 2024

AMBIENTE: F-GAS

  • Gas fluorurati, novità sull'etichettatura di apparecchi e prodotti

    Nuova disciplina sull’etichettatura di apparecchiature e prodotti contenenti gas fluorurati, considerati gas a effetto serra con regolamento di esecuzione (UE) 2024/2174, pubblicato su Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 03/09/24. Il regolamento di recente pubblicazione troverà applicazione dal 1° gennaio 2025, insieme alla nuova disciplina di cui al regolamento (UE) 2024/573.
    Per l’effetto, è abrogato il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068.

    Nuovi formati per le comunicazioni dei gas fluorurati ad effetto serra
    L’articolo 26 del regolamento (UE) 2024/573 indica il tipo di comunicazioni, le scadenze temporali dei prossimi anni e la loro periodicità, per produttori, importatori ed esportatori di gas fluorurati ad effetto serra. Le comunicazioni, che vanno indirizzate alla Commissione e sono effettuate tramite il portale F-Gas, e la loro tempistica, sono riassunte nella seguente tabella:

    scadenza soggetto adempimento
    31/03/2024 produttore o importatore al quale è stata trasferita una quota a norma dell’articolo 17, paragrafo 4, o che ha ricevuto quote a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, ma non ha immesso sul mercato alcun quantitativo di idrofluorocarburi nel corso dell’anno civile precedente riferisce alla Commissione con la comunicazione «Nulla»
    31/03/2025 produttore, importatore o esportatore che ha prodotto, importato o esportato idrofluorocarburi o quantitativi superiori a 1 tonnellata metrica o a 100 tonnellate di CO2 comunica alla Commissione, per ciascuna delle sostanze e per tale anno civile, i dati indicati nell’allegato IX
    31/03/2025 produttore, importatore che ha immesso sul mercato idrofluorocarburi ai fini della produzione di inalatori predosati per la somministrazione di ingredienti farmaceutici comunicano alla Commissione i dati indicati nell’allegato IX sugli idrofluorocarburi ricevuti
    31/03/2025 Impresa che ha distrutto idrofluorocarburi o quantitativi di altri gas fluorurati a effetto serra superiori a 1 tonnellata metrica o a 100 tonnellate di CO2; comunica alla Commissione, per ciascuna delle sostanze e per tale anno civile, i dati indicati nell’allegato IX
    che ha immesso sul mercato, in prodotti e apparecchiature, 10 tonnellate di CO2;
    che ha ricevuto quantitativi di idrofluorocarburi di cui all’articolo 16, paragrafo 2;
    che ha rigenerato quantità superiori a 1 tonnellata metrica o a 100 tonnellate di CO2
    30/04/2025 importatore di apparecchiature che ha immesso sul mercato apparecchiature precaricate di cui all’articolo 19 contenenti almeno 1 000 tonnellate di CO2 presenta alla Commissione una relazione di verifica rilasciata a norma dell’articolo 19, paragrafo 3
    30/04/2025 Impresa che, a norma del paragrafo 1, comunica l’immissione sul mercato di 1 000 tonnellate di CO2 equivalente o oltre di idrofluorocarburi nel corso dell’anno civile precedente provvede a far verificare la veridicità della sua comunicazione, con ragionevole livello di affidabilità, da un organismo di controllo indipendente. L’organismo di controllo deve essere registrato nel portale F-Gas ed essere accreditato:
    a) a norma della direttiva 2003/87/CE; o
    b) per la verifica dei documenti finanziari conformemente alla legislazione dello Stato membro interessato.

    Sempre l’articolo 26 stabilisce che la Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire il formato delle comunicazioni. Ed infatti, per dar seguito a questa disposizione è stato pubblicato il regolamento 2024/2195, che definisce le modalità delle comunicazioni. Il regolamento 2024/2195/Ue entra in vigore ed è operativo dallo scorso 25 settembre 2024.

    Regolamento di esecuzione (UE) 4 settembre 2024, n.2195

    F-gas, nuove regole UE su certificazione delle manutenzioni
    In vigore dal prossimo 29 settembre nuove regole sulla certificazione di installatori e manutentori di apparecchi contenenti F-gas e sul reciproco riconoscimento di dette certificazioni tra gli Stati membri dell’Ue. Prosegue la riscrittura della disciplina riguardante i gas fluorurati, con l’aggiunta di un altro importante tassello delle riforme che l’Europa sta mettendo in campo.
    È il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2215, che, in attuazione dell’art. 10 del regolamento (UE) 2024/573, recante la nuova disciplina generale sugli F-gas, stabilisce i requisiti minimi per la certificazione delle persone fisiche e giuridiche che svolgono le attività di controllo, installazione e manutenzione su apparecchiature contenenti detti gas a effetto serra, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco dei certificati.
    Più precisamente, le apparecchiature interessate sono:
    – apparecchiature fisse di refrigerazione;
    – apparecchiature fisse di condizionamento d’aria e pompe di calore;
    – apparecchiature fisse con cicli Rankine a fluido organico;
    – unità di refrigerazione di autocarri frigorifero e rimorchi frigorifero; e
    – unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigorifero, container intermodali e vagoni ferroviari.

    Le attività contemplate consistono:
    – nei controlli delle perdite delle apparecchiature appena menzionate contenenti i gas fluorurati a effetto serra che figurano nell’Allegato I e nell’Allegato II, sezione 1, del regolamento (UE) 2024/573;
    – nell’installazione delle apparecchiature elencate contenenti i gas fluorurati a effetto serra che figurano nell’Allegato I e nell’Allegato II, sezione 1, del regolamento (UE) 2024/573 ovvero le sostanze alternative ammoniaca (NH3), anidride carbonica (CO2) o idrocarburi;
    – nella riparazione, manutenzione o assistenza e smantellamento delle apparecchiature elencate contenenti i gas fluorurati a effetto serra che figurano nell’Allegato I e nell’Allegato II, sezione 1, del regolamento (UE) 2024/573 ovvero le sostanze alternative ammoniaca (NH3), anidride carbonica (CO2) o idrocarburi; e
    – nel recupero dei gas fluorurati a effetto serra dai circuiti di raffrescamento delle apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d’aria, delle pompe di calore e delle unità di refrigerazione di autocarri frigorifero e rimorchi refrigerati.
    Il regolamento in prevede diverse tipologie di certificati (A1, A2, B, C, D ed E), a cui corrispondo attività diverse di controllo, installazione e manutenzione delle apparecchiature contenenti F-gas o le altre sostanze contemplate.
    Le certificazioni dovranno essere rilasciate da un organismo di certificazione designato dai singoli Stati membri, mentre le prove di esame dovranno essere organizzate da un organismo di valutazione ugualmente designato dagli Stati Ue. La funzione di organismo di valutazione potrà però essere anche assunta dall’organismo di certificazione.
    Gli Stati membri saranno tenuti a riconoscere reciprocamente i certificati rilasciati in conformità delle disposizioni del nuovo regolamento, senza imporre alcuna procedura di valutazione o di altro tipo né obblighi amministrativi sproporzionati ai fini sia del riconoscimento dei certificati sia dell’accesso al mercato del lavoro per le attività specificate nei certificati.
    Per l’effetto, è abrogato il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067, recante la precedente disciplina in materia. I titolari di certificati rilasciati ai sensi del regolamento che viene abrogato potranno continuare a usare tali certificati aggiornando le proprie conoscenze e competenze conseguendo il livello rispettivamente richiesto per i diversi certificati dei tipi A1, A2, B, C, D ed E.

AMBIENTE: RIFIUTI

  • Rifiuti da costruzione e demolizione, le nuove regole sull'End of Waste

    Sono scattate dal 26 settembre le nuove regole sull’End of Waste per il recupero dei rifiuti inerti di origine minerale o derivanti da demolizioni edilizie. Gli operatori avranno, poi, sei mesi di tempo (entro il 25 marzo 2025, quindi) per adeguarsi alle nuove procedure.
    L’End of Waste (in italiano cessazione della qualifica di rifiuto) è il processo attraverso il quale un rifiuto cessa di essere tale, per mezzo di procedure di recupero, ed acquisisce invece lo status di prodotto ai sensi dell’art. 184- ter del D.Lgs. 152/2006.
    In particolare, il Decreto Ministeriale 28 giugno 2024, n. 127, pubblicato sulla Gazzetta italiana n. 213 dell’11 settembre, si compone di 9 articoli e 3 allegati, e fissa, tra le altre:
    – i criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto;
    – i rifiuti ammissibili al recupero;
    – i processi di lavorazione;
    – il controllo sulla qualità dell’aggregato recuperato;
    – gli scopi specifici di utilizzabilità.
    Il provvedimento (che sostituisce il precedente decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 27 settembre 2022, n. 152), determina anche i parametri e i valori limite da ricercare nell’aggregato recuperato differenziati in base alla destinazione finale: ad esempio, vengono stabiliti i valori massimi di concentrazione per sostanze come l’amianto, gli idrocarburi aromatici e policiclici e il cromo esavalente (tali limiti non sono fissi, ma cambiano a seconda degli usi).
    Dichiarazione
    Il rispetto dei criteri è attestato dal produttore di aggregato recuperato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo il modello allegato, redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto, e comunque prima dell’uscita dello stesso dall’impianto che deve essere inviata all’autorità competente e all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente.
    Inoltre, il produttore di aggregato recuperato deve conservare presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale:
    • copia della dichiarazione, anche in formato elettronico, a disposizione delle autorità di controllo in caso di richiesta,
    • per cinque anni, un campione di aggregato recuperato prelevato, alla fine del processo produttivo di ciascun lotto di aggregato recuperato, in conformità alla norma UNI 932-1.
    Sistemi di gestione
    Rispetto al Dm 152/2022, il nuovo regolamento non prevede l’obbligo per gli operatori di adottare un sistema di gestione della qualità conformemente alla norma Uni En Iso 9001, ma comunque il produttore di aggregato recuperato si deve dotare di un sistema di gestione idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri, comprensivo del controllo della qualità e dell’automonitoraggio.
    Inoltre, il regolamento prevede che le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 4 (relative alla conservazione del campione), non si applicano alle imprese:
    • registrate Emas, ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009,
    • in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001.
    Disciplina transitoria:
    Entro 180 giorni dall’entrata in vigore, in base all’autorizzazione in possesso, i produttori dovranno presentare all’autorità competente:
    • un aggiornamento della comunicazione effettuata in procedura semplificata, ai sensi dell’articolo 216, Dlgs 152/2006,
    • o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione “Unica” o “AIA” già concessa.
    Per le procedure semplificate continueranno ad applicarsi le disposizioni su limiti quantitativi, norme tecniche e valori limite per le emissioni previste dal Dm 5 febbraio 1998.

    RENTRI, FIR DIGITALE E REGISTRO CARICO SCARICO RIFIUTI
    Adozione FIR digitale
    Il formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale potrà essere emesso su base volontaria prima del 13 febbraio 2026, solo dopo la conclusione della fase di sperimentazione attualmente in corso (che sarà comunicata sul portale Rentri) e che tutti gli operatori coinvolti nella movimentazione del rifiuto:
    • siano iscritti al RENTRI
    • siano concordi con tale modalità di gestione “digitale” del FIR
    • si avvalgano di sistemi gestionali interoperabili con la piattaforma telematica RENTRI per la gestione di un FIR, oppure utilizzino i servizi di supporto che il RENTRI metterà a disposizione degli operatori.

    Format di registro di carico e scarico e vidimazione dei FIR e registri digitali
    Dal 4 novembre 2024 sarà attivato il servizio di stampa su supporto cartaceo del format di registro cronologico di carico e scarico, che sarà disponibile attraverso il portale RENTRI e non richiederà alcuna registrazione o iscrizione.
    Gli operatori che non sono tenuti a iscriversi al RENTRI entro il 13 febbraio 2025 dovranno vidimare il registro cronologico di carico e scarico stampato su supporto cartaceo presso la CCIAA, utilizzando il servizio disponibile sul portale www.rentri.gov.it, prima di effettuare la prima annotazione su tale registro, anche dopo la scadenza del 13 febbraio 2025.
    Per quanto riguarda la vidimazione digitale dei FIR e dei registri di carico e scarico, gli operatori potranno effettuare la vidimazione tramite i servizi forniti dal RENTRI a partire dal 23 gennaio 2025.
    I nuovi modelli potranno essere utilizzati a partire dal 13 febbraio 2025.
    Per approfondimenti, si rimanda al portale Rentri

AMBIENTE: SOSTENIBILITA’ – AMBIENTE

  • SOSTENIBILITA'

    Arriva il via libera definitivo all’attuazione della CSRD (la Corporate Sustainability Reporting Directive – direttiva (UE) 2022/2464), che vedrà a breve effettiva attuazione anche in Italia. Il Consiglio dei Ministri, infatti, ha recentemente approvato in via definitiva il recepimento della normativa europea, dando seguito a quanto già previsto dalla legge di delegazione europea 2022-23.

    È il Consiglio stesso, che, con comunicato n. 92 del 30 agosto 2024 (https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-92/26480) , sui propri canali istituzionali dà notizia dell’approvazione definitiva dello schema di decreto legislativo che, dando attuazione alla citata legge delega italiana, renderà effettivi le disposizioni e gli obblighi previsti per le aziende dalla direttiva CRS.

AmbienteeSicurezza

AMBIENTE E SICUREZZA: AGENTI CHIMICI E SOSTANZE PERICOLOSE

  • Reach, chiarimenti MinSalute su ``distributore`` e ``utilizzatore a valle``

    Con nota prot. n. 26595 dello scorso 6 settembre il Ministero della Salute specifica che poichè il trasferimento da un contenitore a un altro di un prodotto (travaso), così come il riempimento di contenitori, viene qualificato come “uso” dal Regolamento REACH (art. 3, punto 24), l’impresa che compie tale attività è da considerarsi un “utilizzatore a valle” in conformità alla definizione di cui all’articolo 3, paragrafo 13.
    La categoria degli “utilizzatori a valle” include quindi anche i “riempitori”. Inoltre, un’azienda che effettua attività di travaso non può essere considerata un “distributore” ai sensi del REACH, come si deduce dalla definizione di distributore data all’art. 3, paragrafo 14, secondo cui si può considerare distributore solo chi si limita a immagazzinare e immettere sul mercato la sostanza o la miscela. Si puntualizza, infine, che «chi predispone un imballaggio secondario mettendo all’interno un imballaggio primario (contenitore chiuso, contenente una sostanza o miscela), senza aprirlo, effettua un’operazione senza manipolare direttamente la sostanza o la miscela e pertanto tale attività non rientra nella definizione di uso e tale impresa è qualificabile come distributore (la responsabilità dell’etichetta dell’imballaggio secondario deve riferirsi all’art. 33 del CLP)».

    Nota ministeriale 6 settembre 2024, n.26595

    Sostanze chimiche, aggiornati i metodi di prova

    La Commissione Ue ha pubblicato un nuovo provvedimento di modifica del Regolamento (CE) 440/2008 relativo ai metodi di prova riconosciuti idonei per acquisire informazioni sulle proprietà fisico-chimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche delle sostanze ai fini del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).
    L’aggiornamento si è reso necessario per consentire un migliore allineamento con la legislazione correlata, in particolare con il regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP). In particolare, così come previsto dal regolamento 2024/2492, è stato riorganizzato l’elenco dei metodi di prova per le proprietà fisico-chimiche contenuto nell’allegato del regolamento (CE) n. 440/2008, e aggiunti nuovi metodi di prova pertinenti.
    Il nuovo documento entrerà in vigore il 13 ottobre.

    Regolamento UE 23 settembre 2024, n.2492

AMBIENTE E SICUREZZA: PREVENZIONE INCENDI E CPI

  • Estintori antincendio, il Ministero fa chiarezza sull'applicazione dei nuovi standard

    Terminologia, riclassificazione di estintori a base d’acqua, periodicità delle manutenzioni e tempistiche di collaudo. Sono questi i principali aspetti rivisitati dalla nuova norma UNI sugli estintori antincendio. Ed è su tali aspetti che il Ministero dell’Interno, considerate le novità e la complessità della materia, è da ultimo intervenuto fornendo chiarimenti sull’applicazione dello standard recentemente entrato in vigore.
    È con circolare 17 settembre 2024, n. 13838, che il Dicastero si è pronunciato per fare chiarezza sui passaggi più spinosi e rilevanti della nuova norma tecnica UNI 25 luglio 2024, n. 9994-1.
    In particolare, il Dipartimento dei Vigili del fuoco del Ministero ha inteso lumeggiare le differenze sostanziali intercorrenti tra la nuova UNI e la precedente, evidenziando nel documento esplicativo che:
    – la nuova terminologia è funzionale a rendere inequivocabile che il riferimento al prototipo conforme a tutti gli esemplari inizialmente utilizzati con esito positivo per l’autorizzazione deve essere il riferimento per la riproduzione di esemplari da immettere in commercio. Dunque, il “prototipo autorizzato” è il prototipo omologato/certificato e la conformità si rinviene univocamente nell’unica “Dichiarazione di Conformità” che sancisce la rispondenza della prestazione dell’esemplare commercializzato;
    – sono cambiate alcune caratteristiche delle apparecchiature a base d’acqua, con particolare riguardo al tipo di pressurizzazione, mezzo estinguente e tipologia di serbatoio;
    – gli interventi di manutenzione svolti in conformità del DM 01/09/21 hanno una periodicità massima che varia a seconda della verifica e delle caratteristiche dell’apparecchio (illustrate nei prospetti 1 e 2 della circolare).

    Circolare ministeriale 17 settembre 2024, n.13838

    Interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio

    Le nuove regole, previste dal DM 1 settembre 2021, per l’ottenimento della qualificazione di tecnico manutentore degli impianti antincendio sono state recentemente oggetto di un ulteriore rinvio. È con DM 13 settembre 2024 pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18/09/24, che viene rinviata al 25 settembre 2025 l’entrata in vigore delle nuove disposizioni relative alla qualificazione dei tecnici manutentori. Il citato DM è, infatti, intervenuto modificando l’art. 6 del DM 1 settembre 2021, recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
    Il provvedimento recentemente pubblicato va a modificare anche l’Allegato II del DM 1 settembre 2021, prevedendo che i soggetti i quali, al 25 dicembre 2022, svolgevano attività di manutenzione o controllo periodico da almeno tre anni sono esonerati dalla frequenza del corso di formazione (di cui al punto 3 dell’Allegato II del DM 01/09/21). Infine, i soggetti che a tale data avevano una “anzianità” di almeno 3 anni potranno richiedere di essere sottoposti alla valutazione semplificata (di cui al DM 1 settembre 2021, Allegato II, punto 4, co. 4, così come modificato dal DM 13/09/24).

    Decreto ministeriale 13 settembre 2024