Sicurezza

SICUREZZA: LAVORI SOTTO TENSIONE

  • Lavori sotto tensione: adottato l'elenco dei soggetti abilitati e formatori

    Pubblicato il Decreto direttoriale n. 58 del 18 settembre 2019

    Con tale decreto sono stati adottati gli elenchi – di cui al punto 3.4 dell’Allegato I del Decreto ministeriale 4 febbraio 2011 – dei soggetti abilitati per l’effettuazione dei lavori sotto tensione e dei soggetti formatori ai sensi dell’articolo 82, comma 2 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. Il nuovo elenco sostituisce integralmente il precedente, allegato al Decreto direttoriale del 16 gennaio 2018.

    Decreto Ministeriale 18 settembre 2019, n°58

SICUREZZA: ATTREZZATURE DI LAVORO

  • Decreto Ministeriale 18 settembre 2019, n. 57

    Pubblicato il Ventiduesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro.

    Decreto Ministeriale 18 settembre 2019,n°57

AMBIENTE: FGAS

  • Attivato il portale per il rilascio delle credenziali per la comunicazione degli interventi

    In attuazione del Regolamento FGAS, a partire dal 10 settembre scorso i soggetti obbligati alla comunicazione degli interventi possono richiedere le credenziali per l’accesso alla Banca Dati FGAS e l’invio della comunicazione, la richiesta va effettuata trasmettendo una richiesta abilitazioni, via telematica, dal sito www.fgas.it accessibile con firma digitale del legale rappresentante dell’impresa o di un suo delegato.

    Le credenziali vengono richieste dalle imprese certificate oppure dalle imprese non certificate per conto del proprio personale certificato.

    Nella richiesta devono essere indicati i nominativi delle persone che opereranno sulla Banca Dati ed effettueranno materialmente l’inserimento delle informazioni relative agli interventi: una volta che la richiesta è stata accolta dalla Camera di commercio questi soggetti ricevono, via mail, le credenziali per l’accesso.
    Queste persone possono essere interne all’impresa/ente (p.es. personale amministrativo) o esterni ad essa (p.es. professionista o associazione di categoria).

    La presentazione delle richieste è gratuita.

    Il D.P.R. 146/2018 dispone che, a decorrere dal 25 settembre 2019 scorso, l’impresa certificata ovvero, nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, la persona certificata, comunicano per via telematica alla Banca dati FGAS, entro 30 giorni dalla data dell’intervento di installazione, del primo intervento di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione e dello smantellamento, le informazioni previste dall’articolo 16 del D.P.R..

    Ricordiamo che vanno comunicati tutti gli interventi svolti su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento e pompe di calore e antincendio, celle frigorifero installate su autocarri e rimorchi e commutatori elettrici contenenti fgas. Occorre comunicare solo gli interventi svolti a partire dal 25/9/2019, mentre non dovranno essere comunicati gli interventi effettuati antecedentemente a tale data e che devono essere riportati negli appositi registri delle apparecchiature.