Sicurezza

SICUREZZA: SICUREZZA IN GENERE – CANTIERI

  • SICUREZZA IN GENERE - CANTIERI

    L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, torna a pronunciarsi fornendo ulteriori chiarimenti su aspetti centrali della nuova disciplina, con la pubblicazione di nuove FAQ disponibili al link di seguito riportato:
    https://www.ispettorato.gov.it/2024/10/15/patente-a-crediti-faq/
    I nuovi chiarimenti, pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia tramite comunicato, contano ora 16 quesiti.
    Inoltre, con Nota Ministeriale 7 ottobre 2024 n. 376, l’INL, infatti, dopo aver fatto presente che al 07/10/24 la maggior parte degli operatori interessati non ha ancora formalizzato l’istanza in questione, sollecita gli operatori a procedere per tempo alla formulazione dell’istanza online al fine di evitare un’eccessiva concentrazione di accessi negli ultimi giorni del mese di ottobre, onde evitare disguidi e rallentamenti.
    “Come chiaramente evidenziato nella circolare n. 4/2024”, osserva l’Ispettorato “la trasmissione della PEC non comporta il rilascio della patente essendo necessario, a tal fine, formalizzare l’istanza tramite il Servizio online”. E, pertanto, “coloro i quali abbiano inviato esclusivamente l’autocertificazione e non abbiano fatto istanza sul Portale non potranno operare nei cantieri temporanei e mobili a decorrere dal 1° novembre 2024”.

    Con comunicazione del 08/10/24 (https://www.ispettorato.gov.it/2024/10/08/patente-a-crediti-comunicazione-del-direttore-inl-alle-associazioni-e-agli-ordini-professionali/) , il Direttore dell’Ispettorato ricorda, infatti, che “coloro i quali abbiano inviato esclusivamente l’autocertificazione e non abbiano fatto istanza sul Portale non potranno operare nei cantieri temporanei e mobili a decorrere dal 1° novembre 2024”, osservando che, allo stato attuale, “la maggior parte degli operatori interessati non ha ancora formalizzato l’istanza in questione”. In proposito, veniva poi rammentato che “la possibilità di autocertificare/dichiarare i requisiti mediante invio di una PEC è stata prevista in ragione dell’opportunità di accompagnare le imprese e i lavoratori autonomi ad un graduale approccio al sistema della Patente a Crediti”.

    Nota Ministeriale 7 ottobre 2024, n.376

    Per guidare i soggetti obbligati nella procedura di compilazione online dell’istanza, lo stesso INL, tramite il Portale dei Servizi, ha messo a disposizione dettagliati video d’ausilio all’operatore e, precisamente:
    – il Video Tutorial per Legale Rappresentante;
    – il Video Tutorial per Delegato.

    Preposto obbligatorio negli appalti

    In una attività di appalto è obbligatorio individuare il preposto, ossia il soggetto che controlla la corretta esecuzione da parte dei lavoratori delle disposizioni in materia di sicurezza. Inoltre, tale figura non può mai mancare se ci sono almeno due dipendenti, può coincidere con il datore di lavoro in casi eccezionali, e non può corrispondere al responsabile della commessa. Sono questi i chiarimenti forniti dal Ministero del lavoro in una recente risposta ad un quesito avanzato dalla Camera di Commercio di Modena. In particolare, nel documento – interpello n. 4/2024 dello scorso 30 settembre – il Dicastero, dopo aver ribadito quanto già espresso in un precedente intervento, ossia che:
    – «[…] è volontà del legislatore rafforzare il ruolo del preposto, quale figura di garanzia, e sussiste sempre l’obbligo di una sua individuazione;
    – la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro va considerata solo come “extrema ratio”, laddove il datore di lavoro sovraintenda direttamente all’attività lavorativa, esercitando i relativi poteri gerarchico – funzionali;
    – non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, nel caso di un’impresa con un solo lavoratore le funzioni di preposto devono essere svolte necessariamente dal datore di lavoro»;
    ha precisato che «l’individuazione del preposto dev’essere effettuata tenendo in considerazione che tale ruolo deve essere rivestito solo dal personale che può effettivamente adempiere alle funzioni e agli obblighi ad esso attribuiti, condizione che non sembra potersi rinvenire se il responsabile della commessa (ad es. il project manager), non si reca presso il luogo delle attività».
    La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha evidenziato, inoltre, che «in considerazione del ruolo, il legislatore, in alcuni casi, ha previsto che talune attività vengano eseguite solo sotto la diretta sorveglianza del preposto come, ad esempio, in materia di ponteggi».

    Interpello n.4/2024

     

AMBIENTE: RIFIUTI

  • RIFIUTI

    Sul sito istituzionale R.E.N.T.Ri che sono stati pubblicati i formati definitivi dei modello di Registro cronologico di carico e scarico, del Formulario di identificazione del rifiuto (F.I.R.), nonché l’Allegato FIR (intermodale) e il Frontespizio del Registro cronologico di carico e scarico.
    I modelli rilasciati sono stati realizzati secondo le istruzioni per la compilazione allegate al decreto direttoriale n. 251/2023 e sono, pertanto, conformi ai nuovi modelli di cui agli Allegati I e II del DM n. 59/2023.
    Si tratta perciò dei formati che dovranno essere utilizzati dagli operatori all’avvio del nuovo sistema.

    L’iscrizione al RENTRI è prevista dal prossimo 15 dicembre 2024.
    Per evitare ingolfamenti in vista dell’entrata in vigore dei nuovi modelli è stato fissato al 4 novembre 2024 l’avvio del servizio di stampa su supporto cartaceo del format di registro cronologico di carico e scarico, da vidimare presso le Camere di Commercio. Il servizio di stampa sarà accessibile attraverso il portale RENTRI e non richiederà alcuna registrazione o iscrizione.
    Per i soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI, la vidimazione virtuale, come anche quella dei nuovi modelli di formulario, sarà resa disponibile attraverso i servizi RENTRI a partire dal 23 gennaio 2025.
    L’avvio del RENTRI è fissato per il 16 febbraio 2025.
    I nuovi format entreranno ufficialmente in vigore a partire dal prossimo 13 febbraio 2025 e sostituiranno i modelli attualmente in vigore.
    L’avvio del FIR telematico, infine, è previsto un anno dopo, per il 13 febbraio 2026.
    Fino al 12 febbraio 2026 sia i soggetti obbligati a iscriversi al RENTRI che i soggetti non obbligati terranno il formulario di identificazione nel nuovo modello, ma in forma cartacea. Solo a partire dal 13 febbraio di quell’anno i soggetti obbligati a iscriversi al RENTRI saranno tenuti a utilizzare il FIR digitale, tuttora oggetto di sperimentazione. “Il formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale potrà essere emesso su base volontaria prima del 13 febbraio 2026 solo dopo la conclusione della fase di sperimentazione attualmente in corso.

AMBIENTE: VIA, BONIFICA SITI, RIFIUTI, ACQUA

  • VIA, BONIFICA SITI, RIFIUTI, ACQUA

    Il decreto-legge 7 ottobre 2024 n. 153, pubblicato su Gazzetta Ufficiale Italiana del 17 ottobre 2024 n. 244. Composto di 12 articoli, il provvedimento incide a 360° sull’ambiente, ha introdotto le seguenti misure:
    – definizione di nuove tempistiche per il procedimento di VIA e per la verifica di assoggettabilità. In particolare, il provvedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale avrà una validità minima di cinque anni.
    – in un’ottica di contrasto alla crisi idrica, fa comparsa nel Codice dell’Ambiente (d.lgs. n. 152/2006) la nozione di “acque affinate”, acque reflue trattate che potranno essere riutilizzate, nello specifico, per l’irrigazione agricola. Vietate, invece, in linea generale nuove trivellazioni in mare, fatte salve alcune eccezioni. E, infatti, al fine di rilanciare gli approvvigionamenti energetici a lungo termine, è prevista una deroga per il rilascio di concessioni per l’estrazione di gas naturale nell’Adriatico sulla base delle istanze già presentate.
    – Rifiuti:
    o introduzione di un iter più veloce per l’adozione di decreti “end of waste”, con rafforzamento del gruppo di lavoro presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
    o La classificazione dei prodotti dalle attività di “cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato” tra i rifiuti urbani, che dà il via libera al loro conferimento nei centri pubblici di raccolta anche da parte delle PMI del verde; viene previsto che il legale rappresentante di un’impresa potrà assumere il ruolo di Responsabile Tecnico per la Gestione dei Rifiuti (RTGR), purché abbia già svolto tale attività nell’impresa per almeno cinque anni consecutivi.
    o in un’ottica di circolarità dell’economia, il decreto aumenta da diciannove a ventuno il numero dei componenti del comitato nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali per ampliare la rappresentanza delle categorie: un nuovo componente sarà scelto tra le associazioni dei gestori di rifiuti e un altro tra quelle dei trasportatori.
    – interventi sulla prospezione e coltivazione di idrocarburi, attività ora vietate nelle zone di mare fino a 9 miglia marittime dal perimetro costiero (prima 12).
    – In tema di bonifiche invece, viene semplificata la disciplina in materia di siti orfani: entro il primo trimestre del 2026, almeno il 70% delle aree individuate dovrà essere risanato. Il decreto, a tal fine, alleggerisce l’iter autorizzativo per la messa a terra degli interventi, introducendo tempi più brevi per l’approvazione del piano di caratterizzazione, dell’analisi di rischio e del progetto di bonifica.
    – Alle acque sotterranee viene estesa la procedura per la determinazione dei valori di fondo nei siti in cui le concentrazioni rilevate superino i limiti delle CSC (Concentrazioni Soglia di Contaminazione).
    – Infine troviamo il conferimento di poteri al Commissario del governo per le infrastrutture idriche, per il coordinamento di interventi di depurazione di acque da utilizzare in agricoltura nei casi di crisi idrica del territorio.
    Il DL attende ora la conversione in legge, che potrà avvenire entro il 16 dicembre.

    Decreto Legge 17 ottobre 2024, n.153

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AMBIENTE E SICUREZZA: AGENTI CHIMICI E SOSTANZE PERICOLOSE

  • AGENTI CHIMICI E SOSTANZE PERICOLOSE

    Pubblicato il 22° ATP al CLP (in vigore dal 20 ottobre 2024 e si applicherà obbligatoriamente a decorrere dal 1° maggio 2026).
    Il Regolamento delegato (UE) 2024/2564 della Commissione, del 19 giugno 2024, modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione e l’etichettatura armonizzate di determinate sostanze; tale regolamento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’UE L del 30/09/2024. Le novità riguardano, in particolare, l’introduzione nell’Allegato VI, tabella 3 del CLP di 27 nuove sostanze/rubriche a classificazione armonizzata, la modifica di 16 sostanze/rubriche “esistenti” (tra cui il n-esano) e la soppressione di 7 rubriche le cui sostanze associate sono state “ridistribuite” tra quelle inserite (esempio composti dell’acido perborico).

    Regolamento delegato (UE) 19 giugno 2024, n.2564

    Inquinanti organici persistenti (POP), aggiornati limiti per l’esabromociclododecano

    Nuovi limiti alla presenza degli inquinanti organici persistenti (POP) nella plastica riciclata e nei prodotti da essa derivati. Tali sostanze chimiche – lo ricordiamo – costituiscono un rischio notevole per la salute dell’uomo e l’ambiente in quanto sono molto resistenti alla decomposizione e migrano nella catena alimentare, essendo bioaccumulatori. La recente stretta è contenuta nel regolamento delegato (UE) 2024/2555, pubblicato sulla Gazzetta europea dello scorso 27 settembre. In particolare, il documento riduce il valore consentito dell’esabromociclododecano (HBCDD) presente come contaminante non intenzionale in tracce nelle sostanze, miscele ed articoli in cui è utilizzato come ritardante di fiamma (plastica riciclata e prodotti da essa derivati), valore che passa da 100 mg/kg (0,01 % in peso) a 75 mg/kg (0,0075 % in peso). Da precisare, però, che il limite di 100 mg/kg (0,01 % in peso) rimane confermato ai fini dell’uso del polistirene riciclato nella produzione di materiale isolante di EPS e XPS da utilizzare in edifici o opere di ingegneria civile.

    Regolamento delegato (UE) 21 marzo 2024, n.2555