Sicurezza

SICUREZZA: DPI

  • Norme armonizzate DPI, modificato l'elenco sui dispositivi di galleggiamento

    Con la pubblicazione – lo scorso 7 ottobre – sulla Gazzetta europea L261, della decisione di esecuzione (UE) 2022/1914, Bruxelles è intervenuta sull’elenco delle norme armonizzate ai fini della marcatura CE per i dispositivi individuali di galleggiamento. In particolare, il documento, modificando la decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sui dispositivi individuali di galleggiamento – aiuti al galleggiamento, giubbotti di salvataggio e accessori, aggiunge alla lista dell’Allegato I della c.d. “Decisione DPI” tre voci (“EN ISO 12402-5:2020”, “EN ISO 12402-6:2020”, “EN ISO 12402-8:2020”), tre a quella dell’Allegato II (“EN ISO 12402-5:2006”, “EN ISO 12402-6:2006”, “EN ISO 12402-8:2006”), e tre all’elenco dell’Allegato III (“EN ISO 12402-2:2020”, “EN ISO 12402-3:2020”, “EN ISO 12402-4:2020”).
    La decisione entra in vigore lo stesso giorno della pubblicazione nella Gazzetta.
    Decisione CEE/CEEA/CECA 6 ottobre 2022, n°1914

SICUREZZA: APPARECCHI A PRESSIONE

  • Attrezzature a pressione (PED), aggiornamento delle norme armonizzate

    Sulla Gazzetta Ue dello scorso 3 ottobre è stata pubblicata la Decisione di esecuzione (UE) 2022/1844 che modifica la precedente decisione (UE) n. 2019/1616 per quanto riguarda le norme armonizzate per le tubazioni industriali metalliche, gli estintori d’incendio portatili, le prove non distruttive, i raccordi per tubazioni, le valvole industriali, le caldaie a tubi d’acqua, i serbatoi e contenitori di materie plastiche rinforzate con fibre di vetro, i compensatori di dilatazione e le valvole per gli impianti di refrigerazione e le pompe di calore.
    Nel dettaglio, il provvedimento – composto di due articoli e due allegati – sopprime (a partire dal 3 aprile 2024) alcune voci (11,12, 29) dell’Allegato I della direttiva 1616 citata, e ne inserisce diverse (da subito, vista l’entrata in vigore della decisione lo stesso giorno della pubblicazione nella G.U.) sia nell’Allegato I, che nell’Allegato II.
    Decisione CEE/CEEA/CECA 28 settembre 2022, n°1844

SICUREZZA: CAMPI ELETTROMAGNETICI

  • Autorizzazioni alle deroghe al rispetto dei valori limite di esposizione (VLE) per le attività con esposizione ai campi elettromagnetici

    Il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali ha adottato, in data 30 settembre 2022, un decreto, pubblicato sul sito del Ministero stesso e di cui è stata data notizia con comunicato pubblicato sulla G.U. n. 242 del 15 ottobre 2022, con cui sono stati individuati i criteri e le modalità per le autorizzazioni alle deroghe al rispetto dei valori limite di esposizione (VLE) di cui all’art. 208, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008, relative alle attività comportanti le esposizioni ai campi elettromagnetici.
    Con tale decreto il Ministero specifica quali sono le modalità di richiesta dell’autorizzazione alla deroga: il datore di lavoro deve trasmettere l’istanza esclusivamente per via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Tale istanza dovrà essere trasmessa con apposito modello, riportato nell’allegato I del D.M., e formulata nel rispetto delle indicazioni di cui all’allegato II dello stesso.
    Una volta ricevuta la domanda, il Ministero convoca, entro trenta giorni, un tavolo tecnico istituzionale che, entro sessanta giorni dalla convocazione, formulerà un parere in cui saranno indicate la durata e le condizioni della deroga.
    Sarà poi con decreto delle Direzioni generali competenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute che verrà adottato il provvedimento di autorizzazione alla deroga al rispetto dei VLE.
    Sono previste, all’art. 5 del decreto, le modalità per le verifiche e i controlli relativi alle condizioni in base alle quali è stata concessa l’autorizzazione alla deroga.
    L’articolo 6 riguarda la sorveglianza sui lavoratori esposti a VLE in deroga: qualora il medico competente riscontri effetti nocivi sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori ne dà tempestiva comunicazione al datore di lavoro, che provvede a sospendere con immediatezza l’applicazione della deroga, informando le amministrazioni che hanno rilasciato l’autorizzazione. Sarà convocato il tavolo tecnico istituzionale per l’acquisizione di apposito parere in merito e sulla base di tale parere, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della salute provvederanno all’eventuale revoca dell’autorizzazione medesima.

SICUREZZA: SICUREZZA IN GENERALE

  • FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO, AVVISO INAIL SUI FINANZIAMENTI

    L’Inail ha pubblicato il nuovo Avviso pubblico formazione sicurezza sul lavoro 2022, che finanzia la realizzazione ed erogazione di interventi formativi tematici a contenuto prevenzionale.
    La dote complessiva messa a disposizione per sovvenzionare i progetti delle aziende che vogliono investire nella sicurezza è pari a circa 14 milioni di euro (ripartiti in budget regionali/provinciali), ed ha l’obiettivo di «diffondere e implementare la cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro nell’intero territorio nazionale».
    I destinatari delle attività formative sono:
    – rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
    – rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale;
    – rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo;
    – responsabili dei servizi di prevenzione e protezione;
    – lavoratori.
    Sono ammissibili al finanziamento esclusivamente «i progetti che si articolano sulla base del catalogo delle offerte formative, delle condizioni e dei requisiti indicati negli avvisi pubblici regionali/provinciali»; in caso di verifica positiva dei requisiti sarà, poi, riconosciuto un contributo finanziario, variabile in funzione del numero dei partecipanti.
    La domanda dovrà essere inoltrata allo sportello informatico per l’acquisizione dell’ordine cronologico, secondo apposite istruzioni che saranno pubblicate prossimamente, così come saranno indicate successivamente le date di apertura e chiusura della procedura online.

    SICUREZZA, ISTITUITO IL REPERTORIO NAZIONALE DEGLI ORGANISMI PARITETICI
    Novità in materia di sicurezza sul lavoro. È stato, infatti, pubblicato il Decreto Ministeriale 11 ottobre 2022, n. 171 che istituisce il Repertorio nazionale degli Organismi paritetici.
    Il provvedimento – in attuazione dell’art. 51, co. 1 bis del D.Lgs. n. 81/2008 (T.U. Sicurezza) – definisce i requisiti per l’iscrizione da parte degli enti paritetici (costituiti per iniziativa di una o più associazioni sia dei datori di lavoro che dei lavoratori, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale) nel Registro (pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), ed ha come obiettivo principale la prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro.
    La domanda di iscrizione, previa sussistenza dei requisiti identificativi previsti (tra cui: essere prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sulla applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro; svolgere attività di assistenza ai datori di lavoro nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro; svolgere nei confronti dei propri RLS e RLST funzioni di supporto per l’esercizio della loro attività, nell’ambito del settore e del territorio di riferimento) potrà essere presentata esclusivamente tramite posta elettronica certificata, alla Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro (dgsalutesicurezza@pec.lavoro.gov.it), allegando la necessaria documentazione richiesta (copia dell’atto costitutivo, dello Statuto e del regolamento, un elenco dettagliato delle sedi di operazione, l’autorizzazione al trattamento dei dati trasmessi, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante al fine di dimostrare il possesso dei requisiti).
    Decreto Ministeriale 11 ottobre 2022, n° 171

    VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO. PORTALE ALBO SOGGETTI ABILITATI (PORTALE ASA)
    Con Circolare n. 39 del 18 ottobre 2022, l’INAIL comunica che a decorrere dal 21 ottobre 2022 sarà online l’applicativo Portale ASA.

    Tale applicativo consentirà, nella sua prima versione:
    – l’iscrizione agli albi regionali gestiti da Inail in modalità telematica, con possibilità di monitorare in tempo reale l’iter della pratica di iscrizione, con il controllo della richiesta di abilitazione regionale rispetto alle autorizzazioni nazionali rilasciate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
    – la gestione dell’anagrafica dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche di impianti ed attrezzature previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e dai connessi decreti attuativi;
    – la gestione dell’anagrafica dei tecnici abilitati e della relativa matrice delle competenze;
    – l’inserimento delle verifiche periodiche effettuate dai soggetti abilitati e dalle Asl e dalle Arpa;
    – la consultazione delle verifiche, con il monitoraggio e il controllo -da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle Asl e Arpa- delle attività svolte dai soggetti abilitati.

    Saranno disponibili, nelle versioni successive, nuove funzionalità:
    – la gestione delle deleghe assegnate ai soggetti abilitati tramite l’applicativo CIVA, per tracciarne l’accettazione o il rifiuto, nonché l’effettivo svolgimento nella tempistica prevista;
    – l’invio di comunicazioni all’utenza tramite Pec;
    – il collegamento alla banca dati delle attrezzature e degli impianti di CIVA per il controllo e il consolidamento delle informazioni trasmesse;
    – la gestione dei pagamenti relativi alle quote spettanti a Inail per la formazione e manutenzione della banca dati delle verifiche periodiche attraverso la piattaforma PagoPA.

    Possono accedere all’applicativo ASA:
    – i soggetti abilitati, nella persona del legale rappresentante o suo delegato;
    – il personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
    – le Asl e le Arpa, nella persona del legale rappresentante o suo delegato.

    Circolare 18 ottobre 2022, n°39

SICUREZZA: UTILIZZO MACCHINE

  • Linee Guida per la Vigilanza del Mercato – direttiva macchine

    Al fine di raggiungere l’obiettivo di garantire la circolazione sul mercato unionale di soli prodotti sicuri, vengono svolte attività di vigilanza e controllo della conformità delle macchine e delle quasi-macchine, già immesse sul mercato, alle disposizioni di cui alla Direttiva 2006/42/CE e alla precedente Direttiva 98/37/CE (Direttiva Macchine) .
    Le Linee Guida pubblicate sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, intendono fornire agli Organi di Vigilanza Territoriali indicazioni operative inerenti la loro attività di redazione e trasmissione delle segnalazioni in merito alla presunta non rispondenza di macchinari industriali ai requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute di cui all’Allegato I alla Direttiva Macchine.
    A tal fine le Linee guida forniscono:
    – un quadro sintetico dell’intero iter procedurale
    – l’aggiornamento della specifica modulistica, necessaria alla trasmissione della segnalazione
    – le note e le istruzioni per la compilazione della segnalazione stessa.
    Linee Guida (naz) 11 ottobre 2022

AMBIENTE: GAS SERRA

  • Decisione Ue su emissioni gas effetto serra

    Pubblicata sulla GUUE la decisione (UE) 2022/1953 della Commissione Europea relativa alle emissioni di gas a effetto serra disciplinate dalla decisione n. 406/2009/CE.
    La Decisione, in particolare, riporta in allegato la somma totale delle emissioni di gas a effetto serra per ogni Stato membro per l’anno 2020 disciplinate dalla Decisione n. 406/2009/CE, calcolata in base ai dati di inventario corretti al momento del completamento della revisione effettuata a norma dell’art. 19, paragrafo 3, del Regolamento n. 525/2013/UE.
    Decisione di esecuzione (UE)

AMBIENTE: RIFIUTI

  • MiTE, chiarimenti su classificazione rifiuti

    Il MiTE, con circolare n. 128108 del 17 ottobre 2022, fornisce chiarimenti in merito all’applicazione delle linee-guida SNPA sulla classificazione rifiuti, di cui al Decreto Direttoriale n. 47 del 9 agosto 2021.

    In sintesi, i punti chiariti sono:
    • Gerarchia delle fonti
    Le Linee guida, seppur approvate con decreto direttoriale (in accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano) sono state adottate sulla base di un’esplicita previsione di legge statale, ossia l’articolo 184, comma 5, del D.Lgs. n. 152 del 2006, assumendo, pertanto, una forza formale assimilabile a quella della legge stessa (cfr. sentenza della Corte costituzionale 11 giugno 2014, n. 170).
    • Relazione tecnica, giudizio di classificazione e relativa forma
    • Analisi merceologiche/schede/manuali prodotto
    • Professionista abilitato alla redazione del giudizio di classificazione
    Per professionista abilitato alla redazione del giudizio di classificazione si intende un tecnico abilitato nelle specifiche materie di competenza necessarie per la corretta identificazione e ricerca delle sostanze pertinenti.
    • Parametri analitici pertinenti
    Tra i quesiti posti viene richiesto se “qualora il soggetto che redige il piano di campionamento sia diverso da quello che redige il giudizio di classificazione, sia opportuno riportare i relazionali di tale scelta anche nel giudizio di classificazione o meno”.
    Il Mite chiarisce che la forma non sia vincolante, purché nella documentazione predisposta siano riportate in modo chiaro le informazioni sulla base delle quali il produttore, ovvero il soggetto che ha operato per conto del produttore, ha effettuato determinate scelte nella fase di classificazione. Sulla base di tale considerazione ne consegue che il soggetto che attua le varie fasi del processo non debba essere necessariamente unico, purché sia evidente il processo decisionale attuato.
    • Rifiuti da attività di costruzione e demolizione
    Nell’ambito del paragrafo 3.5.4 (relativo ai rifiuti da attività di costruzione e demolizione) delle linee guida, le attività menzionate come possibili fonti dei rifiuti ascrivibili al capitolo 17 rappresentano solo esempi, come appare evidente dal fatto che le stesse sono seguite dalla dicitura “ecc.” da cui si deduce che anche attività di altro tipo possono rientrare nella casistica indicata.
    • Rifiuti urbani, relazione tecnica e giudizio di classificazione:
    Un altro aspetto da chiarire riguarda se, nella fase di classificazione dei rifiuti con codice a specchio del capitolo 20 dell’elenco europeo, sia necessario il rispetto delle modalità riportate nei riquadri da 2.1 a 2.3 delle linee guida SNPA. Su tale aspetto si ritiene che, date le specifiche modalità e disposizioni normative stabilite per la gestione di tale flusso di rifiuti, anche nel caso di rifiuti pericolosi (si veda, ad esempio, l’articolo 184, comma 5-quater, del d.lgs. n. 152/2006 o l’articolo 193, comma 7, del medesimo decreto), non siano da applicarsi le suddette modalità operative da parte del produttore.
    • Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico-biologico
    • Classificazione degli imballaggi
    • Chiarimenti su classificazione HP14
    L’assegnazione della caratteristica di pericolo HP14 deve essere effettuata a valle sia della valutazione sulla tossicità cronica (tabella 4.1.0 b) i) o 4.1.0 b) ii) a seconda delle informazioni sulla degradazione rapida), che della tossicità acuta se sono disponibili dati adeguati agli altri livelli trofici (in base ai criteri della tabella 4.1.0 b) iii)), effettuando quindi la classificazione a seguito della valutazione più rigorosa.
    • Chiarimenti su classificazione HP3
    • Normativa Seveso
    • Rappresentatività dei campionamenti nell’ambito della gestione dei rifiuti urbani

    Circolare 128108

    CANCELLAZIONE DELLE CARROZZERIE MOBILI DALL’ALBO GESTORI AMBIENTALI
    Con Circolare 19 settembre 2022, n. 8 l’Albo Gestori chiarisce le conseguenze del mancato adeguamento entro i termini previsti dalla Deliberazione n. 1 del 31 gennaio 2022.

    Tale Deliberazione ha disposto che i provvedimenti d’iscrizione all’Albo in corso di validità alla data di entrata in vigore della deliberazione n. 3 del 24 giugno 2020 fossero aggiornati alle disposizioni di cui alla stessa deliberazione n. 3, entro il 29 giugno 2022. Il Comitato nazionale ha definito, nella Circolare, la corretta procedura che le Sezioni regionali e provinciali devono attivare per le imprese che non risulteranno adeguate alle disposizioni previste dalla deliberazione n. 3 del 24 giugno 2020.
    A partire dal 15 ottobre 2022, le Sezioni regionali e provinciali provvederanno alla cancellazione d’ufficio:
    • delle carrozzerie mobili che non risultano adeguate alle disposizioni contenute nella deliberazione n. 3 del 24 giugno 2020;
    • dei veicoli potenzialmente equipaggiati con carrozzeria mobile, trascorsi, senza riscontro, 60 giorni dall’invio di una comunicazione di mancato adeguamento a tutte le imprese per cui gli stessi risultano ancora iscritti
    Circolare (comitato) 19 settembre 2022, n°8

    IN GAZZETTA IL DECRETO END OF WASTE RIFIUTI INERTI
    È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 246 del 20 ottobre) il decreto End of waste sui rifiuti inerti. Si tratta del Decreto Ministeriale 27 settembre 2022, n. 152 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale”.
    Il regolamento 278/2022, in vigore dal 4 novembre 2022 e composto da otto articoli e tre allegati stabilisce:
    • i rifiuti interessati (tra i quali ad es. quelli corrispondenti ai seguenti Codici EER 170102 (Mattoni), 170103 (Mattonelle e Ceramiche), 170107, 170302, 170504, 170508, 170904);
    • i criteri di conformità ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto;
    • gli scopi specifici di utilizzabilità (es. sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali, recuperi ambientali, riempimenti e colmate, confezionamento di calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici);
    • gli obblighi documentali.
    A tal riguardo, i suddetti rifiuti cessano di essere qualificati come tali e sono qualificati come aggregato recuperato se l‘aggregato recuperato:
    • è conforme ai criteri di cui all’Allegato 1,
    • è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell’Allegato 2.
    Il rispetto dei criteri è attestato dal produttore di aggregato recuperato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo il modello, redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto ed è inviata all’autorità competente e all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente.
    Inoltre, il produttore di aggregato recuperato deve conservare presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale:
    • copia della dichiarazione, anche in formato elettronico, a disposizione delle autorità di controllo in caso di richiesta,
    • per cinque anni, un campione di aggregato recuperato prelevato, alla fine del processo produttivo di ciascun lotto di aggregato recuperato, in conformità alla norma UNI 10802.
    Certificazioni ambientali
    Il produttore di aggregato recuperato deve applicare un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001, il cui manuale deve essere comprensivo di procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità ai criteri di cui all’Allegato 1, del piano di campionamento e dell’automonitoraggio.
    Il regolamento prevede che le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 3* (relative alla conservazione di copia della dichiarazione), non si applicano alle imprese:
    • registrate Emas, ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009,
    • in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001.
    * NdR: A tal riguardo, si segnala che negli altri decreti e regolamenti approvati inerenti l’End Of Waste, la dispensa dell’obbligo è riferita alla conservazione del campione e, quindi, il richiamo al comma 3 invece che al comma 4 dell’articolo 5 potrebbe trattarsi di un refuso.
    Disciplina transitoria:
    Entro 180 giorni dall’entrata in vigore, in base all’autorizzazione in possesso, i produttori dovranno presentare all’autorità competente:
    • un aggiornamento della comunicazione effettuata in procedura semplificata, ai sensi dell’articolo 216, Dlgs 152/2006,
    • un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione “Unica” o “AIA” già concessa.
    Per le procedure semplificate continueranno ad applicarsi le disposizioni su limiti quantitativi, norme tecniche e valori limite per le emissioni previste dal Dm 5 febbraio 1998.
    Decreto Ministeriale 27 settembre 2022, n° 152

AMBIENTE: VIA

  • MiTE, nuova modulistica VIA

    Sono stati aggiornati i Moduli di presentazione delle Istanze di verifica di assoggettabilità a VIA (Valutazione di Impatto Ambientale), di Verifica dell’Ottemperanza, del PUA (Procedimento Unico Ambientale) e di proroga VIA (nota del 14/10/2022 del Ministero della Transizione Ecologica). Come sottolineato nel comunicato, il tutto per «agevolare il Proponente nella predisposizione delle istanze».
    Il modulo di presentazione delle istanze di verifica di assoggettabilità a VIA – si ricorda – è stato predisposto ai sensi dell’art. 19, D.Lgs. n. 152/2006 (Codice ambientale), il modulo di verifica dell’ottemperanza ex art. 28 dello stesso Decreto, il modulo per il rilascio del PUA va utilizzato per richiedere il provvedimento, alternativo alla VIA statale, comprensivo delle autorizzazioni ambientali elencate nell’art. 27 TUA, mentre il modulo di proroga VIA può essere utilizzato per differire i termini di efficacia temporale del provvedimento di VIA, evitando la reiterazione del procedimento.
    Tutta la documentazione aggiornata è presente sul sito ministeriale nella sezione dedicata alle valutazioni ambientali (https://va.mite.gov.it/it-IT/ps/DatiEStrumenti/Modulistica).

    Per le procedure semplificate continueranno ad applicarsi le disposizioni su limiti quantitativi, norme tecniche e valori limite per le emissioni previste dal Dm 5 febbraio 1998.
    Decreto Ministeriale 27 settembre 2022, n° 152

AmbienteeSicurezza


AMBIENTE E SICUREZZA: ADR

  • TRASPORTO SU STRADA MERCI PERICOLOSE, NUOVE PROCEDURE DI CONTROLLO

    Con la pubblicazione – lo scorso 24 ottobre – della direttiva (UE) 2022/1999 l’Ue ha codificato le procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose.
    La direttiva, che sostituisce la precedente 95/50/CE, si applica ai controlli che gli Stati membri esercitano sui trasporti su strada di «merci pericolose effettuati per mezzo di veicoli che circolano nel loro territorio o che vi entrano in provenienza da un paese terzo», mentre non riguarda i trasporti effettuati da veicoli che appartengono alle forze armate (o che si trovano sotto la loro responsabilità).
    Il documento non presenta evidenti novità di sostanza: vengono, infatti, confermati sia la “lista di controllo” composta di 34 punti e prevista dall’Allegato I che deve essere consegnata al conducente del veicolo in caso di esito positivo della verifica, così come gli “orientamenti” in materia di infrazioni basati su 3 categorie di rischio, e il modello di formulario normalizzato per la stesura delle relazioni da parte degli Stati membri.
    Direttiva CEE/CEEA/CE 19 ottobre 2022, n°1999

AMBIENTE E SICUREZZA: AGENTI CHIMICI

  • Modifiche ai requisiti richiesti per la registrazione Reach (Regolamento CEE/UE 24 marzo 2022, n. 477 applicabile dal 14 ottobre)

    Con la pubblicazione del regolamento (UE) 2022/477, a marzo 2022, la Commissione Ue ha deciso di chiarire le informazioni che occorre presentare ai fini della registrazione delle sostanze chimiche.
    Il provvedimento, nell’ottica di migliorare la certezza giuridica delle pratiche di valutazione dell’Agenzia europea delle sostanze chimiche (Echa), modifica gli allegati da VI a X del regolamento (CE) n. 1907/2006 (Regolamento Reach) definendo le informazioni minime presenti nei dossier dei dichiaranti (suddivise per fasce di tonnellaggio) e prescrivendo la possibilità, da parte dell’Agenzia Chimica, di richiedere la conduzione di ulteriori test sperimentali e l’integrazione di informazioni aggiuntive nei dossier.
    Quest’ultima possibilità avrà un significativo impatto per i dichiaranti a livello di spese per la condivisione del pagamento dei test eventualmente richiesti e condotti dai registranti capofila, e per la necessità di aggiornamento dei propri dossier di registrazione.
    Le principali disposizioni introdotte o modificate sono:
    • Rappresentanti esclusivi (OR) (Allegato VI):
    o obbligo di fornire informazioni sui fornitori EXTRA-UE che rappresentano;
    • Trasmissione di informazioni sulle sostanze oggetto di registrazione (Allegato VI)
    o obbligo di descrivere le composizioni, la nano forma o l’insieme di nano forme simili relative alle informazioni presentate dal dichiarante capofila;
    o chiarimento dei requisiti utili per la segnalazione di costituenti, impurità e additivi per sostanze di composizione sconosciuta o variabile, prodotti di reazioni complesse o di materiali biologici (UVCB)
    o definizione delle informazioni analitiche qualitative e quantitative utili da trasmettere ai fini di una corretta identificazione della sostanza da registrare (dati ricavabili da analisi UV, IR, NMR, MS o diffrazione)
    o obbligo di inserire una descrizione dei metodi analitici o protocolli sperimentali che giustifichino l’interpretazione dei dati sperimentali ottenuti
    • Studi di tossicità per la riproduzione e lo sviluppo (Allegati VII; VIII; IX; X)
    o definita la specie animale da sottoporre al test (ratto)
    o stabilite le vie di esposizione alla sostanza oggetto d’indagine in base al relativo stato fisico: via orale per sostanze solide e liquide; via inalatoria per sostanze gassose
    o La scelta di una specie diversa o di una via di somministrazione diverse può essere effettuata solo e soltanto previa giustificazione pertinente al caso
    • Studi di tossicità acquatica a lungo termine e studi di degradazione e bioaccumulo (Allegati VIII; IX; X):
    o introduzione della possibilità di richiedere da parte dell’ECHA o di proporre per i dichiaranti studi di tossicità acquatica a lungo termine qualora le relative prove di tossicità a breve termine fossero insufficienti per un’adeguata valutazione della sicurezza chimica
    o informazioni su degradazione e bioaccumulo possono essere richieste dall’ECHA o proposte dai dichiaranti qualora risulti necessario approfondire proprietà PBT o vPvB della sostanza oggetto d’indagine.
    Il Regolamento deve essere applicato obbligatoriamente dal 14 ottobre.