Sicurezza

SICUREZZA: SICUREZZA IN GENERE

  • Sicurezza in genere

    È stato pubblicato il 4 ottobre 2018 il Decreto, n. 113 recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”, che prevede una modifica all’articolo 99, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
    Il DL 113/2018 prevede nuove regole per il monitoraggio dei cantieri, in particolare che la notifica preliminare sia inviata dal committente o dal responsabile dei lavori, all’azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro nonché al prefetto territorialmente competenti, prima dell’inizio dei lavori.
    Il testo dell’articolo 99, comma 1 del D.lgs. n. 81/2008 viene quindi così modificato:
    • E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2018 (ed è in vigore dal 5 ottobre 2018), il Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113 (cd. decreto sicurezza), recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”.
    • Tra le novità, si segnala la modifica all’art. 633 c.p. (invasione di terreni o edifici) al quale, dopo il secondo comma, è stato inserito il seguente: «Nelle ipotesi di cui al secondo comma, si applica la pena della reclusione fino a quattro anni congiuntamente alla multa da 206 euro a 2.064 euro, nei confronti dei promotori e organizzatori dell’invasione, nonchè di coloro che hanno compiuto il fatto armati».
    • Modificato anche l’art. 266 c.p.p. (limiti di ammissibilità delle intercettazioni) dove al comma 1 lettera f-ter) le parole «516 e 517-quater del codice penale;» sono state sostituite dalle seguenti: «516, 517-quater e 633, terzo comma, del codice penale;».
    • L’art. 7 del Decreto è intervenuto in tema di “Disposizioni in materia di diniego e revoca della protezione internazionale” apportando le seguenti modifiche al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251:
    a) all’articolo 12, al comma 1, lettera c), le parole «del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nell’ipotesi aggravata di cui all’articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, nell’ipotesi aggravata di cui all’articolo 625, primo comma, numero 3), del codice penale. I reati di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate»;
    b) all’articolo 16, al comma 1, lettera d-bis) le parole «del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nell’ipotesi aggravata di cui all’articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, nell’ipotesi aggravata di cui all’articolo 625, comma 1, numero 3), del codice penale. I reati di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate.».
    • L’art. 16 del Decreto è intervenuto in tema di “controllo, anche attraverso dispositivi elettronici, dell’ottemperanza al provvedimento di allontanamento dalla casa familiare” modificando l’art. 282-bis c.6 c.p.p. (allontanamento dalla casa familiare) aggiungendo dopo la parola «571,» la seguente: «572,» e dopo le parole: «612, secondo comma,» la seguente: «612-bis,».
    Decreto Legge 4 ottobre 2018, n°113

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SOSTANZE PERICOLOSE-AGENTI CHIMICI

  • Adeguamento delle sanzioni del D.Lgs. 81/2008

    – Rettifica del regolamento (UE) 2017/227 della Commissione: “Rettifica del regolamento (UE) 2017/227 della Commissione, del 9 febbraio 2017, recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’ossido di bis(pentabromofenile)”;
    Rettifica del regolamento (UE) 2017/227 della Commissione

    – Regolamento (UE) 2018/1513 della Commissione del 10 ottobre 2018: “Regolamento (UE) 2018/1513 della Commissione del 10 ottobre 2018 che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda talune sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), di categoria 1A o 1B”;
    Regolamento (UE) 2018/1513 della Commissione del 10 ottobre 2018

    -Regolamento (UE) 2018/1480 della Commissione del 4 ottobre 2018: “Regolamento (UE) 2018/1480 della Commissione del 4 ottobre 2018 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele e che corregge il regolamento (UE) 2017/776 della Commissione”;
    Regolamento (UE) 2018/1480 della Commissione del 4 ottobre 2018

ADR

  • ADR

    – Decisione (UE) 2018/1485 del Consiglio del 28 settembre 2018: “Decisione (UE) 2018/1485 del Consiglio del 28 settembre 2018 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in merito alle modifiche degli allegati dell’accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) e dei regolamenti allegati all’accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN)”;
    Decisione (UE) 2018/1485 del Consiglio del 28 settembre 2018

    Circolare Ministeriale 18 ottobre 2018, n. 25480
    Approvazione valvole, ed altri equipaggiamenti di servizio, per i quali nella tabella del punto 6.8.2.6.1 dell’ADR è indicata una norma di riferimento, destinate a cisterne per il trasporto di merci pericolose ad esclusione della classe 2 (gas).
    Circolare Ministeriale 18 ottobre 2018, n. 25480

    Si ricorda inoltre:
    • La nuova norma Iso 50001 “Energy management systems” (Iso 50001:2018)
    • Il decreto-legge “Emergenze”, in vigore dal 29 settembre 2018, sul trattamento dei fanghi di depurazione in agricoltura.
    • A livello regionale, si ricorda:
    o l’aggiornamento del Piano rifiuti dell’Abruzzo
    o la definizione del programma adottato dalla Regione Abruzzo per il monitoraggio delle sostanze radioattive nelle acque potabili FILE 10
    • Con le note C.N.488.2018.TREATIES-XI.B.14 e C.N.489.2018.TREATIES-XI.D.6 del 15 ottobre 2018 il Segretario Generale delle Nazioni Unite ha comunicato che, non essendo state presentate obiezioni da parte delle parti contraenti, gli emendamenti proposti per l’ADR e per l’ADN entreranno in vigore dal 1 gennaio 2019.

Ambiente

AMBIENTE: RIFIUTI

  • Albo gestori ambientali: modalità per dimostrazione capacità finanziaria

    Circolare del Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali n.150 del 26/09/2018
    Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha definito che, ai fini della dimostrazione della corretta capacità finanziaria, la presentazione di referenze bancarie può essere effettuata esclusivamente mediante l’utilizzo di affidamenti rilasciati da istituti bancari.
    Questa disposizione si applica per tutte le categorie d’iscrizione all’Albo per le quali è richiesta tale dimostrazione, cioè per le categorie 1, 4, 5, 8, 9 e 10.
    Circolare del Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali n.150 del 26/09/2018

    Circolare del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali del 26 settembre 2018, n. 151: “Sottocategorie della categoria 1. Criterio della quantità annua trasportata”.
    Circolare del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali del 26 settembre 2018, n. 151

    Nota del 5 ottobre 2018 con cui il Ministero dell’Ambiente prova a fare chiarezza, con riferimento al fresato di asfalto, sui rapporti tra il recente regolamento nazionale “End of waste” e le regole su emissioni, limiti quantitativi e messa in riserva ex Dm 5 febbraio 1998.
    Nota del Ministero dell’Ambiente del 5 ottobre 2018