Sicurezza

SICUREZZA: MACCHINE ED ATTREZZATURE

  • Sicurezza veicoli raccolta rifiuti, nuova norma UNI

    Aggiornati i controlli sui veicoli e attrezzature di igiene ambientale al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza in esercizio. In ottobre l’UNI (Ente italiano di normazione) ha, rilasciato una nuova norma tecnica sulla sicurezza dei veicoli di raccolta rifiuti, la norma UNI 11586:2024 che sostituisce la vecchia UNI/TS 11586:2015

SICUREZZA: CANTIERI – SICUREZZA IN GENERE

  • INL: possibilità di rettifica istanza Patente a crediti

    L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) comunica che è disponibile una modulistica specifica per le imprese e i lavoratori autonomi, utile a correggere eventuali errori nelle domande per il rilascio della patente a crediti .Tale modulistica non è oggetto di pubblicazione sul sito web INL ma trasmessa esclusivamente agli utenti che abbiano segnalato errori materiali sui quali si chiede l’intervento delle competenti strutture dell’Ispettorato.

    Patente a crediti, INL conferma obbligo per archeologi
    Si rimanda al chiarimento (FAQ disponibili all’indirizzo https://www.ispettorato.gov.it/2024/10/15/patente-a-crediti-faq/ ) dell’Ispettorato evidenzia che gli archeologi “operano” fisicamente nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1 , lett. a), del D.Lgs 81/2008 (TUS) e, di conseguenza, devono essere dotati della patente.

SICUREZZA: FORMAZIONE – SICUREZZA IN GENERE

  • Formazione - Sicurezza in genere

    Formazione preposti a cadenza quinquennale fino all’adozione del nuovo Accordo Stato Regioni, lo chiarisce il Ministero del Lavoro in una recente risposta ad un interpello.

    Interpello n.6/2024

    INTERPELLO DESIGNAZIONE RLS
    Il MinLavoro chiarisce con risposta n. 5 del 24 ottobre che nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è eletto o designato dalle rappresentanze sindacali (RSA). In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno.

    Interpello n.5/2024

    INAIL: MODIFICHE AL MODELLO OT23 DEL 2025
    INAIL ha pubblicato il 12 novembre un’istruzione operativa che contiene alcune modifiche al modello OT23/2025, allegato alla nota del 18 aprile 2024, prot.4182, da compilare per ottenere la riduzione del tasso medio di prevenzione per il 2025 per interventi di miglioramento della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro adottati nel corso del 2024.
    “La nuova versione del modello OT23 anno 2025 comprende gli aggiornamenti relativi ai seguenti interventi:
    1. Intervento A-1.3. Nella documentazione ritenuta probante è stato eliminato il punto d. “la descrizione dei dispositivi/robot acquistati”.
    2. Intervento A-4.1. Nella declaratoria è stata inserita la frase “nel corso dell’anno 2024”; nella documentazione ritenuta probante, al punto 2, è stato corretto il refuso “2023” con “2024”.
    3. Intervento A-5.1. Nelle note è stato inserito il seguente testo: “L’individuazione dei soggetti allergici o a rischio da parte del medico competente mediante specifica scheda anamnestica, se già effettuata negli anni precedenti, deve essere ripetuta nei confronti dei nuovi assunti e di coloro che nel corso del 2024 sono stati oggetto di punture o morsi da parte di insetti.
    La formazione dei lavoratori sui comportamenti da adottare per prevenire il rischio da punture di imenotteri, svolta nell’anno 2024, deve essere effettuata nei confronti di tutti i lavoratori; nella documentazione probante, al punto 3 insertita la frase o fatture emesse negli anni precedenti relative a farmaci con data scadenza successiva al 31.12.2025”.
    4. Intervento B-4. Nella declaratoria è stato inserito “nel 2024”.
    5. Intervento C-4.3. E’ stata modificata come segue la descrizione dell’intervento:
    “L’azienda che svolge attività sanitarie e assistenziali ha acquistato e installato ausili elettromeccanici per il sollevamento e la movimentazione dei pazienti ad esclusione delle carrozzine o altre attrezzature”; nelle note sono state inserite le seguenti precisazioni: “Con il termine ausili elettromeccanici si fa riferimento a quelle specifiche attrezzature utilizzate per tutte le fasi di movimentazione di un paziente non completamente autosufficiente.
    I letti di degenza dotati di dispositivi di sollevamento elettromeccanico non rientrano tra gli ausili elettromeccanici per il sollevamento e la movimentazione dei pazienti ritenuti idonei alla realizzazione dell’intervento”.
    6. Intervento C-4.7. Nella documentazione ritenuta probante è stato sostituito “mano-braccio” con “corpo-braccio”.
    7. Intervento D-3. Sono stati modificati come segue i testi delle note e della documentazione probante:
    “Note:
    Per micro-formazione (o microlearning) si intende l’erogazione nell’anno 2024 di contenuti formativi strutturati in micro-lezioni della durata di pochi minuti (fino ad un massimo di quindici minuti), somministrate più volte durante l’anno con un intervallo minimo di 15 giorni le une dalle altre, attraverso video resi disponibili ai lavoratori su apparati elettronici in aree comuni aziendali o su dispositivi in uso da parte dei singoli lavoratori. Ai fini dell’attuazione dell’intervento, la microformazione deve essere finalizzata a richiamare e rinforzare contenuti di corsi frequentati dai lavoratori nel medesimo anno o nell’anno precedente.
    Documentazione ritenuta probante:
    1. Descrizione sintetica Relazione descrittiva della micro-formazione attuata nell’anno precedente quello di presentazione della domanda con indicazione della periodicità di erogazione dei contenuti
    2. Programmi dei corsi di formazione frequentati dai lavoratori nel 2024 o nell’anno precedente ai quali si riferisce la micro-formazione
    3. Dichiarazione dell’RLS che attesti lo svolgimento della micro-formazione o altra documentazione (ad esempio contratto con ditta di formazione che ha predisposto i contenuti delle micro-lezioni).”
    8. Intervento D-6. Nelle note è stata eliminata la frase “L’intervento può essere selezionato dalle aziende che hanno una posizione assicurativa relativa al Grande Gruppo 9”.
    9. Intervento E-10. Nelle note è stato inserito il punto c) per il calcolo del numero minimo di mancati infortuni per aziende con oltre 1000 lavoratori
    8. Intervento F-8. Nella documentazione ritenuta probante è stato sostituito “telecamere” con “barre antistatiche o ionizzanti”.

    Inail: Riduzione del tasso medio per prevenzione anno 2025 Modello OT23 2025 Aggiornamento 

SICUREZZA: VERIFICHE PERIODICHE

  • Sicurezza veicoli raccolta rifiuti, nuova norma UNI

    Pubblicato il Cinquantacinquesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro.

    Decreto Ministeriale 4 ottobre 2024, n.88

SICUREZZA: SPAZI CONFINATI

  • Spazi Confinati

    In vigore dal 14 novembre 2024 la nuova norma UNI 11958 Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento – Criteri per l’identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi. In questi ambienti, nonostante le rigorose disposizioni normative in vigore, si verificano tuttora infortuni lavorativi con esiti talvolta mortali, spesso con il coinvolgimento di più persone che muoiono nel tentativo di salvare i propri colleghi di lavoro.

SICUREZZA: SEVESO INCIDENTI RILEVATI

  • INAIL: nuovo quaderno di ricerca valutazione rischio Seveso

    Pubblicato il Quaderno di ricerca volume 24 Valutazione dinamica del rischio nel contesto Seveso rientra nei risultati del progetto “DYN-RISK – Analisi di rischio dinamiche integrate con dati provenienti da tecnologie abilitanti per la gestione di eventi critici derivanti da fattori emergenti”, finanziato da INAIL nell’ambito del bando di ricerca in collaborazione BRiC 2019 per l’ID02 e svoltosi fra ottobre 2020 e marzo 2023.

    Inail: Valutazione dinamica del rischio nel contesto Seveso

SICUREZZA: DPC -DPI

  • DPC - DPI

    La Commissione Europea ha pubblicato la nuova versione (quarta) delle Linee guida sul regolamento europeo DPI “PPE Regulation Guidelines – Guide to application of Regulation EU 2016/425 on personal protective equipment”. La riedizione delle istruzioni che mirano a facilitare l’applicazione del regolamento sui dispositivi di protezione individuale, prevede l’aggiornamento delle sezioni 2.2 “abbigliamento con elementi riflettenti” e 2.3 “equipaggiamento ergonomico”.
    Le Linee guida sono destinate non solo alle autorità competenti degli Stati membri, ma anche ai principali operatori economici interessati, quali i fabbricanti, le loro associazioni di categoria, gli organismi incaricati dell’elaborazione delle norme e i soggetti incaricati delle procedure di valutazione della conformità; esse rappresentano un riferimento per garantire un’applicazione giusta e coerente del regolamento sui DPI.

    PPE REGULATION GUIDELINES

SICUREZZA: RADIAZIONI

  • RADIAZIONI

    Pubblicato il volume sul sito web dell’INAIL che nasce dall’esigenza di approfondire il rischio derivante dall’utilizzo nelle applicazioni tecnologiche che utilizzano nei processi produttivi la radiazione LASER.
    https://www.inail.it/portale/it/inail-comunica/pubblicazioni/catalogo-generale/catalogo-generale-dettaglio.2024.11.sicurezza-laser—rischi-e-prevenzione.html

AMBIENTE: F-GAS – HCFC – CFC

  • F-GAS – HCFC - CFC

    L’Ue concede una deroga temporanea alla stretta in determinati dispositivi di simulazione ambientale, in apparecchiature da laboratorio per l’essiccazione a spruzzo o la liofilizzazione e centrifughe da laboratorio. Il via libera è arrivato con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2729, presente sulla Gazzetta del 23 ottobre.
    Il regolamento, in deroga all’allegato IV, punto 4 del provvedimento che ha ridisegnato la disciplina sugli F-Gas, autorizza l’immissione dal 1o gennaio 2025 al 31 dicembre 2028 delle seguenti apparecchiature:
    a) dispositivi di simulazione ambientale costituiti da una camera di prova usata per riprodurre diverse condizioni, per esempio la temperatura e l’umidità in funzione del tempo, per applicazioni inferiori a – 50 oC;
    b) apparecchiature da laboratorio usate per essiccare campioni liquidi, mediante essiccazione a spruzzo o liofilizzazione;
    c) centrifughe da laboratorio, vale a dire apparecchiature che separano fluidi di diverse densità dai solidi in un contenitore a rotazione rapida.
    Il regolamento è entrato in vigore lo scorso 12 novembre 2024.

    Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2729 della commissione del 22 ottobre 2024

AMBIENTE: CONAI

  • CONAI

    CONAI ha deciso di pubblicare un documento di ricognizione normativa per chiarire alle aziende gli obblighi e i divieti previsti dalla nuova Direttiva contro il greenwashing. Il documento è consultabile sul sito istituzionale del Consorzio nazionale imballaggi (https://www.etichetta-conai.com/documenti/green-claims/)

AMBIENTE: RIFIUTI

  • RENTRI, disponibile il nuovo format del registro di carico e scarico cartaceo

    Disponibile dal 4 novembre 2024, per tutti gli operatori che, dal 13 febbraio 2025 sino all’iscrizione, dovranno tenere il registro di carico e scarico in formato cartaceo, la possibilità di stampare, dall’area pubblica del sito RENTRI, il nuovo format del registro di carico e scarico da portare alla Camera di commercio per la vidimazione. I nuovi modelli vidimati potranno essere utilizzati solo a partire dal 13 febbraio 2025. Tale funzione non interessa gli operatori tenuti ad iscriversi entro il 13 febbraio 2025 (ovvero impianti di trattamento, trasportatori ed intermediari di rifiuti nonché produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti) che terranno da subito il registro in modalità digitale. I fogli da vidimare, in formato A4, devono essere accompagnati da un frontespizio che può essere precompilato attraverso il servizio messo a disposizione dal RENTRI. Gli operatori possono stampare e portare a vidimare anche solo pagine bianche, senza filigrana del modello.
    Si ricorda che dal 13 febbraio 2025 non sarà più possibile utilizzare i modelli di cui al Decreto Ministeriale 1° aprile 1998, n. 148, anche se già vidimati

    GESTIONE PFU, AUTORIZZAZIONI ENTRO IL 30/11
    Le richieste di inserimento nell’elenco dei soggetti autorizzati alla raccolta e gestione degli PFU (Pneumatici fuori uso) provenienti da veicoli a fine vita, per l’anno 2025 dovranno pervenire entro il 30 novembre 2024. Lo precisa il Comitato PFU con una recente comunicazione datata 6/11.
    Di seguito l’elenco della modulistica per l’adesione al servizio per l’anno 2025:
    – Modulo di adesione al Disciplinare per la gestione operativa degli Pneumatici Fuori Uso (PFU) relativo all’anno 2025;
    – Modulo A per la Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’Art. 46 DPR 445/00 e ss.mm.ii.;
    – Modulo B per la Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’Art. 47 DPR 445/00 e ss.mm.ii.;
    – Modulo C per la Descrizione struttura dell’operatore (da scaricare e compilare in formato excel, poi inviare tramite posta elettronica);
    – Modulo D per la Dichiarazione integrativa del contratto tra soggetto abilitato e fornitore;
    – Informativa sul trattamento dei Dati Personali Regolamento UE n. 2016/679.

    DECRETO SALVA INFRAZIONE
    In vigore dal 15 novembre 2024, la Legge 14 novembre 2024, n. 166 recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano (cd. Salva Infrazione).
    Sono confermate le modifiche già apportate dal Decreto al regime sanzionatorio applicabile in presenza di una violazione della disciplina sui contratti a termine, nei settori pubblico e privato.
    Due le principali novità introdotte dalla conversione in legge che vogliamo segnalare:
    – Disposizioni urgenti per favorire il recupero di materie prime critiche dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, volte a semplificare la raccolta e il deposito dei RAEE e migliorare il livello di consapevolezza sulla corretta gestione di tali rifiuti, consentendo quindi di incrementare il tasso di raccolta degli stessi rifiuti. È prevista la realizzazione di programmi di comunicazione, informazione e sensibilizzazione dei cittadini sull’importanza della raccolta separata dei RAEE e sui benefici ambientali ed economici del relativo riciclo e sono introdotte sanzioni per la mancata attivazione di tali programmi.
    Viene disciplinato inoltre il ritiro di AEE secondo i sistemi ‘uno contro uno’ e ‘uno contro zero&’, i distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica o elettronica, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell’apparecchiatura usata di tipo equivalente. I distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 metri quadrati assicurano il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente. Infine, coloro che effettuano televendite e vendite elettroniche, hanno l’obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro con modalità chiare e di immediata percezione
    – Disposizioni urgenti in materia di responsabilità estesa del produttore nel settore del commercio elettronico, vengono definite le modalità per adempiere agli obblighi della responsabilità ampliata del produttore per il commercio elettronico, prevedendo che ogni produttore che immetta sul mercato, anche per conto di terzi, mediante piattaforme di commercio elettronico, un prodotto per il quale è istituito un regime di responsabilità estesa del produttore, è soggetto alla responsabilità medesima e adempie ai relativi obblighi. È previsto inoltre, l’adempimento agli obblighi di responsabilità estesa del produttore, pure avvalendosi dei servizi che i soggetti gestori della piattaforma medesima sono tenuti ad offrire, secondo modalità semplificate disciplinate da specifici accordi tra i gestori stessi e i consorzi di riciclo e l’istituzione nel Registro nazionale dei produttori di un’apposita sezione, a cui sono iscritti i gestori di piattaforme di commercio elettronico. Si escludono dall’applicazione di quanto previsto gli imballaggi immessi sul mercato dalle microimprese, secondo determinate condizioni.

    Legge 14 novembre 2024, n.166

AMBIENTE: SCARICHI IDRICI E RIFIUTI

  • SCARICHI IDRICI E RIFIUTI

    Il Consiglio Europeo ha approvato in via definitiva, il 5 novembre 2024, una nuova direttiva che introduce obblighi più stringenti per il trattamento avanzato delle acque reflue urbane. La direttiva sostituisce la precedente Direttiva 91/271/CE. Gli Stati Membri avranno 31 mesi di tempo per recepire le nuove indicazioni. Le principali novità introdotte dalla nuova Direttiva sono:
    • Obblighi di trattamento avanzato: la Direttiva introduce una nuova roadmap per l’implementazione dei vari stadi di trattamento delle acque reflue: trattamento secondario (riduzione della materia organica biodegradabile), terziario (riduzione dell’azoto e del fosforo) e quaternario (riduzione di un ampio spettro di microinquinanti, come farmaci, pesticidi e altri composti organici e inorganici resistenti ai trattamenti standard).
    • Entro il 2035, tutti gli agglomerati con almeno 1.000 abitanti equivalenti (AE) dovranno adottare il trattamento secondario.
    • Entro il 2039, gli impianti che coprono più di 150.000 abitanti equivalenti dovranno implementare il trattamento terziario, mentre entro il 2045 sarà obbligatorio il trattamento quaternario.
    • Monitoraggio: vengono introdotte regole più severe per il monitoraggio di vari parametri di salute pubblica, tra cui: inquinanti chimici, come le sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS); microplastiche; agenti patogeni come virus e batteri; resistenza agli antimicrobica.
    • Riutilizzo delle acque reflue: gli Stati Membri dovranno promuovere il riutilizzo delle acque reflue trattate, in particolare nelle zone soggette a stress idrico. Questo permetterà di ridurre la captazione di acque dolci dai corpi idrici superficiali e sotterranei.
    • Responsabilità estesa del produttore: i produttori di alcuni prodotti, elencati nell’allegato III, dovranno assumersi la responsabilità per contribuire a coprire i costi del trattamento quaternario. Saranno tenuti a fornire informazioni sull’impatto dei loro prodotti sulle acque reflue, a versare un contributo finanziario e a collaborare con gli impianti di trattamento. La Commissione valuterà periodicamente se altri prodotti debbano essere inclusi nel sistema di responsabilità estesa.
    • Neutralità energetica: la Direttiva promuove la neutralità energetica nel settore del trattamento delle acque reflue urbane. Gli impianti dovranno realizzare audit energetici ogni quattro anni, adottare misure per ridurre il consumo energetico e aumentare la produzione di energia rinnovabile, come biogas o energia solare. L’obiettivo è che entro il 2045, gli impianti che trattano un carico di 10.000 AE e oltre utilizzino solo energia rinnovabile.
    • Accesso ai servizi igienico-sanitari: gli Stati Membri dovranno adottare misure per garantire l’accesso ai servizi igienico-sanitari a tutte le persone, tenendo conto delle esigenze specifiche di donne, ragazze e culture diverse e minoritarie.
    • Trasparenza: la direttiva prevede la pubblicazione on-line di informazioni dettagliate sulla raccolta e sul trattamento delle acque reflue urbane per ogni agglomerato con oltre 1.000 AE. Le informazioni chiave sui costi saranno fornite agli utenti, ad esempio in fattura. I dati dovranno includere informazioni sui costi, sull’energia consumata e generata, sulle emissioni di gas a effetto serra e sull’impronta di carbonio.

AMBIENTE: BONIFICA SITI

  • BONIFICA SITI

    L’UNI (Ente italiano di normazione) ha pubblicato la norma sulle tecniche di bonifica applicate ai siti contaminati.
    Nel dettaglio, la UNI EN ISO 24212:2024, disponibile dallo scorso 7 novembre, fornisce requisiti e indicazioni sugli aspetti chiave delle tecniche di bonifica. Descrive i principi, le caratteristiche essenziali, i vantaggi e i limiti da considerare nella fase di valutazione e di selezione della tecnica di bonifica da utilizzare, singolarmente o in combinazione con altre.

AMBIENTE: ENERGIA

  • Autorizzazione Unica in ambito energetico: online il nuovo portale

    Con l’avvio del portale sarà possibile digitalizzare integralmente il processo di acquisizione e lavorazione delle istanze sui procedimenti di competenza del Ministero per il rilascio dei titoli abilitativi. Infatti a partire dal 2 dicembre sarà online sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica il portale “Permitting”, una nuova piattaforma digitale dedicata alla gestione dei procedimenti di Autorizzazione Unica in ambito energetico.
    https://www.mase.gov.it/notizie/energia-mase-dal-2-dicembre-al-nuovo-portale-permitting-online-i-procedimenti-di
    Dal 2 dicembre, dunque, le istanze di autorizzazione dei BESS (Battery Energy Storage System) di competenza del Ministero dovranno essere presentate solo attraverso il portale “Permitting”. Continueranno a essere gestite con la precedente modalità, PEC e link per la condivisione della documentazione, solo le istanze per cui sia già stata trasmessa dal MASE la nota di avvio della Conferenza dei Servizi, mentre saranno inserite nella nuova piattaforma, mantenendo numero di protocollo e ordine cronologico già acquisiti, le istanze per le quali alla data del 2 dicembre non sia stata ancora avviata la Conferenza dei Servizi. I proponenti riceveranno dal Ministero, via PEC, tutte le istruzioni necessarie per accedere e gestire la documentazione nel nuovo portale telematico. Tutte le fasi successive dell’iter autorizzativo saranno poi effettuate in modalità digitale.

AMBIENTE: AGENTI CHIMICI – SOSTANZE PERICOLOSE

  • Sostanze estremamente preoccupanti, nuova voce nella ``Candidate list``

    ostanze estremamente preoccupanti, nuova voce nella “Candidate list”
    L’UE ha integrato la “Candidate list”, l’elenco delle sostanze chimiche estremamente preoccupanti (SVHC – Substance of Very High Concern identification) che potrebbero avere effetti gravi e irreversibili sulla salute umana e sull’ambiente, e che l’Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) ha l’obbligo di pubblicare e aggiornare semestralmente.
    Con del 07/11, l’Autorità di regolamentazione con sede ad Helsinki fa sapere, infatti, che è stata aggiunta la sostanza Triphenyl Phosphate (EC 204-112-2; CAS 115-86-6) nella lista delle sostanze di cui all’art. 59 del “REACH” (regolamento (CE) n. 1907/2006). https://www.echa.europa.eu/it/-/echa-adds-one-hazardous-chemical-to-the-candidate-list-1
    «La sostanza» – viene specificato nello scritto – «ha proprietà di interferenza endocrina ed è utilizzata come ritardante di fiamma e come plastificante in formulazioni polimeriche, adesivi e sigillanti. L’inserimento nella lista delle SVHC ,che ora conta 242 voci, fa scattare diversi obblighi per tutti gli operatori coinvolti nella importazione, produzione e fornitura di articoli contenenti le sostanze in questione.

    Sostanze pericolose, rettifiche alla nuova classificazione
    Sulla Gazzetta Ue dello scorso 18 novembre è comparsa la rettifica n. 2024/90724 che va a modificare il regolamento delegato 2023/707 il quale, intervenendo sull’Allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) ha introdotto nuove classi di pericolo .
    La rettifica ha corretto circa una quarantina di voci.

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AMBIENTE E SICUREZZA: PREVENZIONI INCENDI

  • INAIL: nuova regola tecnica prevenzione incendi per attività commerciali

    Dalla collaborazione tra Inail, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Consiglio Nazionale degli Ingegneri nasce la nuova pubblicazione INAIL “La Regola Tecnica Verticale V.8 del Codice di prevenzione incendi” PER la progettazione di un centro commerciale oggetto di ristrutturazione, confrontandone gli esiti risultanti, sia mediante il d.m. 27 luglio 2010 sia secondo la RT V V.8, “nuova” regola tecnica verticale, che integra “le imprescindibili e ineludibili indicazioni fornite dalla regola tecnica orizzontale costituita dal Codice”.
    https://www.inail.it/portale/it/inail-comunica/pubblicazioni/catalogo-generale/catalogo-generale-dettaglio.2024.11.prevenzione-incendi-per-attivit–commerciali—la-regola-tecnica-verticale-v-8-del-codice-di-prevenzione-incendi.html

    NUOVA REGOLA TECNICA PER ATTIVITÀ ASILI NIDO
    Nuova pubblicazione INAIL “La Regola Tecnica Verticale V.9 del Codice di prevenzione incendi – Prevenzione incendi per attività asili nido”
    https://www.inail.it/portale/it/inail-comunica/pubblicazioni/catalogo-generale/catalogo-generale-dettaglio.2024.11.prevenzione-incendi-per-attivit–asili-nido—la-regola-tecnica-verticale-v-9-del-codice-di-prevenzione-incendi.html

    CEI: NUOVA NORMA SUI SISTEMI DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA DI EVACUAZIONE
    Pubblicata a settembre e con inizio di validità allo scorso ottobre 2024, la nuova norma CEI EN 50172 che specifica le prescrizioni di installazione per i sistemi di illuminazione di emergenza di evacuazione, unitamente alla documentazione riguardante le verifiche, le procedure di manutenzione e di prova e il funzionamento di tali sistemi. Le modifiche tecniche più significative dell’edizione CEI EN 50172 (2024-09) rispetto alla precedente riguardano: l’aggiunta di prescrizioni per le verifiche iniziali di impianto, per l’elaborazione della documentazione di progetto, per il mantenimento del registro e la modifica delle prescrizioni relative alle modalità di manutenzione e verifica dei sistemi di illuminazione di emergenza di evacuazione. Sono stati inoltre aggiunti:
    l’Allegato A, che contiene le linee guida per la selezione delle autonomie e dei tempi di attivazione dei sistemi per i vari casi d’uso,
    – l’Allegato B, che riguarda le raccomandazioni su come effettuare le misure illuminotecniche in loco,
    – l’Allegato C, relativo alle considerazioni sui sistemi di illuminazione di emergenza attivi per un periodo prolungato, durante e dopo il comando di evacuazione
    – l’Allegato D, sui requisiti di impianto.
    La Norma in oggetto sostituisce completamente la Norma CEI EN 50172:2004 , che rimane applicabile fino al 27 maggio 2027.