Sicurezza

SICUREZZA: UTILIZZO IMPIANTI E MACCHINE

  • Il nuovo aggiornamento della guida della direttiva macchine

    Pubblicato un nuovo aggiornamento della guida della Direttiva Macchine 2006/42/CE. La direttiva macchine, l’utilità delle guide, l’edizione 2.2, le novità del nuovo aggiornamento e le unità di controllo.
    In relazione alla importanza di questa direttiva e alle conseguenze dirette sulla sicurezza delle macchine immesse sul mercato, è importante conoscere le guide pubblicate dalla Commissione Europea per favorire una corretta applicazione della direttiva.
    E dopo poco più di due anni dalla pubblicazione dell’edizione 2.1 della “Guida all’applicazione della direttiva macchine 2006/42/CE”, nel mese di ottobre 2019 è stato pubblicato un nuovo aggiornamento, la versione 2.2.
    • INOLTRE:
    L’Authority anticorruzione ha sottoposto a consultazione pubblicazione le linee guida sull’applicazione dei criteri ambientali minimi (Cam) in edilizia.
    • Il Ministero dell’Ambiente, con due decreti approvati il 17 ottobre 2019, ha aggiornato i criteri ambientali minimi (Cam) che devono essere inseriti nei bandi per le forniture e i servizi relativi a cartucce (di toner e a getto di inchiostro), stampanti e apparecchiature multifunzione per ufficio
    • Il Ministero dell’Ambiente ha modificato le modalità applicative della normativa tecnica antincendio (ex Dm 3 agosto 2015) ed ha declinato le regole in materia di sicurezza sul lavoro (ex Dlgs 81/2008) per le strutture di Polizia, Vigili del fuoco ed articolazioni del MinInterno dedite all’ordine pubblico.
    • In cantiere, merita menzione la bozza della manovra di bilancio 2020, diffusa il 29 ottobre 2019, che prevede una nuova tassa per i prodotti in plastica monouso, finanziamenti per gli investimenti low carbon delle imprese e la proroga delle detrazioni Irpef per l’efficientamento energetico. A livello europeo, spicca l’ok del Consiglio Ue sulla proposta di regolamento di revisione del sistema di monitoraggio della CO2 delle navi.
    • La Commissione europea si è attivata in materia di “Emission trading system” (Ets), revisionando le regole per le aste delle quote di emissione di gas serra e disciplinando gli adeguamenti delle quote di emissione gratuite in funzione delle variazioni dei livelli di attività degli impianti.
    • Via libera allo schema di decreto governativo che stabilisce le sanzioni da applicare nel caso di violazione delle regole Ue sui gas fluorurati ad effetto serra (cd. “F-gas”).

AMBIENTE: CONSUMI-BONIFICA SITI-ENERGIA

  • Consumi - Bonifica siti - Energia

    Il 27 ottobre 2019 è entrato in vigore il decreto-legge “fiscale”, provvedimento che oltre a riscrivere le regole per il contrasto alle frodi in materia di accise, prevede l’utilizzo di stanziamenti pubblici per le bonifiche dei siti contaminati e la riconversione energetica, istituisce una imposta sulle piattaforme offshore, regola il cumulo tra incentivi al fotovoltaico previsti dai “Conti Energia” e detassa gli investimenti ambientali.

    Decreto Legge 26 ottobre 2019, n°124

AMBIENTE: RIFIUTI

  • Rifiuti

    Con la conversione in legge del cosiddetto “Decreto Legge Crisi”, è stata profondamente rivista la normativa riguardante i criteri “End of Waste”. Ciò allo scopo di sbloccare l’operatività di diversi impianti operanti in regime di autorizzazione per la gestione rifiuti o autorizzazione integrata ambientale (AIA) e che, in seguito ad una sentenza della Corte di Cassazione, non erano più ritenute valide.
    Con l’art.14-bis, inserito con la legge n.128/2019 di conversione del DL 101/2019, sono state apportate diverse significative modifiche all’art.184-ter del D.Lgs.152/06 riguardante appunto la cessazione della qualifica di rifiuto.
    Si riporta un’analisi delle principali e più rilevanti modifiche:
    1. Condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto: la lettera a) dell’art.184-ter co.1 viene sostituita con “a) la sostanza o l’oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici”. Viene quindi eliminato il riferimento ad “utilizzi comuni”, ampliando così le possibili forme di utilizzo;
    2. Vengono completamente riviste le disposizioni da applicare per rientrare nel regime “End of Waste”:
    a. Nel caso in cui non siano stati definiti criteri comunitari o nazionali, le autorizzazioni per il trattamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 del D.Lgs.152/06 o in regime di AIA sono rilasciate o rinnovate nel rispetto dei seguenti requisiti:
    i. Nel rispetto delle condizioni previste dall’art.6 paragrafo 1 della Direttiva 98/2008/CE (recepita con il D.Lgs.205/2010), cioè i quattro requisiti riportati nel comma 1 dell’art.184-ter;
    ii. Sulla base di criteri definti dalle Autorità competenti nell’ambito del procedimento autorizzatorio (i cosiddetti criteri “caso per caso”). Questi criteri devono obbligatoriamente comprendere e definire:
    1. I rifiuti ammissibili in entrata all’impianto di trattamento;
    2. I processi e le tecniche di trattamento applicabili;
    3. I criteri di qualità per i materiali per i quali è cessata la qualifica di rifiuto, che devono essere in linea con le rispettive norme di prodotto applicabili nel caso specifico;
    4. I requisiti necessari per permettere ai sistemi di gestione, che ricordiamo essere previsti dalle normative “End of Waste”, di dimostrare il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto compresi, se del caso, il controllo della qualità, l’automonitoraggio e l’accreditamento;
    5. I requisiti relativi alla dichiarazione di conformità da rilasciare al soggetto al quale si cedono i materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto;
    iii. Alle condizioni sopra – elencate, sono fatte salve e rinnovate le autorizzazioni che al 3/11/2019 risultano in essere, o per le quali è in corso il procedimento di rinnovo oppure anche se scadute si presenterà una richiesta di rinnovo entro il 2/3/2020.
    b. Viene istituito un sistema di comunicazione dei provvedimenti autorizzativi (a carico delle Autorità che li rilasciano) e di controlli a campione della conformità delle modalità operative / gestionali dei singoli impianti alle condizioni generali dei criteri “End of Waste” ed agli atti autorizzatori;
    c. Per le attività operanti in regime semplificato tramite comunicazioni, si continuano ad applicare le disposizioni dei DM 5/2/1998 (rifiuti non pericolosi), 161/2002 (rifiuti pericolosi) e 269/2005 (rifiuti pericolosi provenienti da navi);

    d. Per quanto riguarda i criteri “End of Waste” definiti a livelli nazionale, viene introdotto l’obbligo di presentare una richiesta di aggiornamento delle autorizzazioni e delle comunicazioni entro 180 giorni dall’entrata in vigore dei decreti riportanti criteri specifici. Tale obbligo si applica alle attività con autorizzazioni rilasciate o rinnovate dopo il 3/11/2019 o avviate dopo tale data ed operanti in regime semplificato tramite comunicazioni;
    e. Presso il Ministero dell’Ambiente viene istituito in registro nazionale delle autorizzazioni e delle comunicazioni. Un apposito DM definirà le modalità di funzionamento e finanziamento di questo registro.

    Legge 2 novembre 2019, n°128

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PREVENZIONE INCENDI

  • Nuovo Codice prevenzione incendi col D.M. 18 ottobre 2019

    Sulla GU n. 256 del 31-10-2019 – Suppl. Ordinario n. 41 è stato pubblicato il DM 18 ottobre 2019 che apporta le modifiche all’allegato 1 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139».
    L’allegato 1 del DM 18 ottobre 2019 sostiuitsce integralmente l’allegato 1 del DM 3 agosto 2015 ed entra in vigore il 1 novembre 2019. Le modifiche interessano le seguenti sezioni:
    a) Sezione G – Generalità;
    b) Sezione S – Strategia antincendio;
    c) Sezione V – Regole tecniche verticali, limitatamente ai seguenti capitoli:
    c.1) V.1 (Aree a rischio specifico);
    c.2) V.2 (Aree a rischio per atmosfere esplosive);
    c.3) V.3 (Vani degli ascensori);
    d) Sezione M – Metodi.
    In caso di utilizzo dei metodi di progettazione della sicurezza antincendio di cui al paragrafo G.2.7 dell’allegato 1, per la determinazione della durata dei servizi, trovano applicazione l’art. 3, comma 3 e l’art. 4, comma 2 del decreto del Ministro dell’interno 9 maggio 2007.

    Decreto Ministeriale 8 novembre 2019

    Impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi: approvata la regola tecnica di prevenzione incendi
    Per rispondere alla necessità di aggiornare le disposizioni di sicurezza antincendi per gli impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile gassoso con portata termica superiore a 35 kW, è stato emanato il decreto del Ministero dell’Interno 8 novembre 2019, pubblicato sulla G.U. n. 273 del 21 novembre.
    La regola tecnica di prevenzione incendi, contenuta nell’allegato 1 al decreto, è stata approvata al fine di raggiungere gli obiettivi indicati dal decreto stesso, ovvero realizzare impianti che possano essere sicuri per le persone e per i soccorritori, che evitino, nel caso di fuoriuscite accidentali di combustibile gassoso, accumuli pericolosi del combustibile stesso e che limitino i danni ai locali vicini a quelli contenenti gli impianti.
    Per quanto riguarda i prodotti per uso antincendio, l’art. 4 del decreto specifica che gli stessi devono essere:
    – identificati univocamente sotto la responsabilità del fabbricante secondo le procedure applicabili;
    – qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all’uso previsto;
    – accettati dal responsabile dell’attività, ovvero dal responsabile dell’esecuzione dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione.
    A partire dal 21 dicembre 2019, data di entrata in vigore del decreto (trenta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale), non sono più appicabili le precedenti disposizioni impartite in materia dal Ministero dell’interno: gli impianti esistenti infatti dovranno essere resi conformi alle nuove disposizioni, ad eccezione di quelli indicati nei commi 2 e 3 dell’art. 5, che si riportano di seguito:
    “2. Agli impianti esistenti alla data di emanazione del presente decreto e di portata termica superiore a 116 kW, approvati o autorizzati dai competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in base alla previgente normativa, non è richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica, purchè non superiore al 20% di quella già approvata od autorizzata e purchè realizzata una sola volta.
    3. Agli impianti esistenti alla data di emanazione del presente decreto e di portata termica superiore a 35 kW e fino a 116 kW, realizzati in conformità alla previgente normativa, non è richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica, purchè non superiore al 20% di quella esistente e purchè realizzato una sola volta e tale da non comportare il superamento della portata termica oltre i 116 kW.”

    Decreto Ministeriale 18 ottobre 2019