Sicurezza

SICUREZZA: ATTREZZATURE DI LAVORO

  • Verifiche periodiche: aggiornato l'elenco

    Il Ministero del Lavoro, con il Decreto Direttoriale n. 13 del 23/02/2023, ha aggiornato l’elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i.. L’elenco allegato a tale Decreto, il trentasettesimo, sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al Decreto Direttoriale n. 5 del 16 gennaio 2023.
    Decreto Direttoriale n.13 del 23/02/23

SICUREZZA: SICRUREZZA IN GENERALE E SORVEGLIANZA SANITARIA

  • NOMINA MEDICO COMPETENTE E VALUTAZIONE DEI RISCHI

    Il Ministero del lavoro, in risposta ad interpello, fornisce chiarimenti in materia di nomina del Medico competente e ruolo nella valutazione dei rischi.
    Il Ministero, con interpello 2/2023, chiarisce che il datore di lavoro deve nominare il medico competente quando sussiste l’obbligo di sorveglianza sanitaria e, in tal caso, il medico collabora alla valutazione dei rischi.
    Interpello n°2/2023

SICUREZZA: SICRUREZZA ALIMENTARE – ACQUA

  • ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO. ATTUATA LA DIRETTIVA (UE) 2020/2184

    Al fine di dare attuazione alla direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, è stato emanato il Decreto Legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, pubblicato sulla G.U. n. 55 del 6 marzo. Tale decreto, composto da 26 articoli e 9 allegati, disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano con l’obiettivo di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano e di migliorare l’accesso alle acque destinate al consumo umano.
    Nell’art. 6 sono individuati gli obblighi generali per l’approccio alla sicurezza dell’acqua basato sul rischio; negli articoli successivi vengono presi in considerazione la valutazione e gestione del rischio:
    – delle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano
    – del sistema di fornitura idro-potabile
    – dei sistemi di distribuzione idrica interni.
    Per le attività di approvazione delle valutazioni e gestioni del rischio di cui all’articolo 6 è istituita la Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell’Acqua, la cui composizione e le cui funzioni sono individuate nell’art. 20 del medesimo D.Lgs.
    Sono indicati i requisiti minimi di igiene per i materiali che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano e i requisiti minimi per i reagenti chimici e i materiali filtranti attivi e passivi da impiegare nel trattamento delle acque destinate al consumo umano (di questi ultimi si occupa in particolare l’allegato IX).
    I controlli, volti a verificare la qualità delle acque destinate al consumo umano, si articolano in controlli esterni (svolti dall’Azienda sanitaria locale territorialmente competente, sotto il coordinamento delle regioni e province autonome di appartenenza) ed interni (svolti dal gestore idro-potabile che si avvale in primo luogo di propri laboratori di analisi o, in alternativa, di laboratori di altri gestori del servizio idrico integrato o anche di laboratori terzi).
    Segnaliamo che le regioni e province autonome effettuano, per la prima volta entro il 12 luglio 2027, e approvano una valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione per i punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano e, attraverso l’interoperabilità dei sistemi informativi SINTAI e AnTeA, la mettono a disposizione delle Autorità ambientali regionali, delle Autorità sanitarie regionali e locali, delle Autorità di bacino distrettuali, del Ministero della salute, del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica nonché dei gestori idro-potabili operanti nei territori di propria competenza.
    Mentre i gestori idrici della distribuzione interna devono effettuare, per la prima volta entro il 12 gennaio 2029, la valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione interni per gli edifici e locali prioritari che deve essere riesaminata a intervalli periodici non superiori a sei anni e, se necessario, aggiornata.
    Per tali finalità i gestori della distribuzione idrica interna:
    – dimostrano su richiesta dell’autorità sanitaria locale territorialmente competente, il rispetto dei requisiti, tenendo conto del tipo e della dimensione dell’edificio;
    – assicurano che le procedure, le registrazioni e ogni altro documento rilevante siano costantemente conservati, aggiornati e resi disponibili alle autorità sanitarie territorialmente competenti; la tracciabilità di tali dati dovrà essere garantita almeno per gli ultimi sei anni.
    Il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” è abrogato alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 18/2023.
    D.Lgs Governo 23 febbraio, n°18

231: TUTTE LE FATTISPECIE DI REATO

  • WHISTLEBLOWING, IN GAZZETTA LA NUOVA DISCIPLINA

    Pubblicato in GU il Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 sul whistleblowing riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni
    Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n°24

AMBIENTE: RIFIUTI

  • MUD 2023, Modello Unico di dichiarazione ambientale

    E’ pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) n. 59 del 10 marzo 2023, il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 febbraio 2023 recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2023, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2022. MUD 2023.
    In base all’articolo 6 della Legge 25 gennaio 1994 n.70, il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il giorno 8 luglio 2023.
    Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 03/02/23

AMBIENTE: RIFIUTI

  • Rifiuti

    Sulla Gazzetta Ufficiale Italiana del 27 febbraio 2023, n. 49 è stata pubblicata la Legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del D.L. n. 198/2022 (c.d. “Milleproroghe”), che presenta diverse misure di interesse diretto per il settore ambientale)
    Tra le principali modifiche che il provvedimento – in vigore dal 28 febbraio 2023 – ha apportato al “Milleproroghe”, si segnalano:
    – la proroga di sei mesi del termine sull’adeguamento delle autorizzazioni/comunicazioni degli impianti di recupero inerti ai criteri End of waste (art. 11 comma 8-undecies);
    – il differimento a fine 2023 dell’efficacia della disposizione transitoria secondo la quale, nelle ipotesi di impianti di produzione di cemento autorizzati allo svolgimento delle operazioni di recupero di rifiuti “R1″con limiti quantitativi orari, giornalieri o riferiti ad altro periodo inferiore all’anno, si considera vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di utilizzo, limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico (articolo 11, comma 8-septies);
    – la proroga al 31 dicembre 2023, prevista con il nuovo comma 6-quater dell’art. 12, dell’obbligo, introdotto dal D.L. 2182022, di notifica delle esportazioni di rottami ferrosi, restringendone il campo di applicazione alle spedizioni riguardanti quantità superiori a 250 tonnellate (o 500 tonnellate nell’arco di un mese).
    Legge 24 febbraio 2023, n°14

AMBIENTE: SOSTANZE OZONO LESIVE

  • Rifiuti

    Con la pubblicazione, lo scorso 27 febbraio sulla Gazzetta ufficiale C70, della Comunicazione n. 70/12 la Commissione Ue ha fornito le istruzioni alle imprese che nel 2024 intendono importare/esportare o produrre per usi di laboratorio una serie di sostanze che riducono lo strato di ozono.

    Nello specifico, il documento fa riferimento ai seguenti gruppi di sostanze:
    – Gruppo I: CFC 11, 12, 113, 114 o 115;
    – Gruppo II: altri clorofluorocarburi completamente alogenati;
    – Gruppo III: halon 1211, 1301 o 2402;
    – Gruppo IV: tetracloruro di carbonio;
    – Gruppo V: 1,1,1-tricloroetano;
    – Gruppo VI: bromuro di metile;
    – Gruppo VII: idrobromofluorocarburi;
    – Gruppo VIII: idroclorofluorocarburi;
    – Gruppo IX: bromoclorometano.
    L’importazione o l’esportazione di sostanze controllate richiede il rilascio di una licenza, mentre la produzione di sostanze controllate per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi è soggetta ad autorizzazione preventiva. Inoltre, per la produzione e importazione per usi di laboratorio e a fini di analisi, e per la importazione in libera pratica (per usi critici, per uso come materia prima, e per uso come agente di fabbricazione) sono previste restrizioni quantitative basate su un sistema di quote.
    Sulla base di quanto previsto dal documento unionale, poi, le imprese non registrate nel sistema di rilascio delle licenze ODS (https://ods-licensing.ec.europa.eu/ods2/) saranno tenute a farlo entro il 22 maggio 2023; il 22 giugno 2023 è, invece, il termine ultimo entro cui presentare la domanda di quote di sostanze controllate.
    Comunicazione CE 27 febbraio 2023, n 70/12

AmbienteeSicurezza

AMBIENTE E SICUREZZA: SOSTANZE PERICOLOSE

  • VEICOLI FUORI USO, NUOVE ESENZIONI SUL PIOMBO

    Nuove deroghe Ue al divieto di uso del piombo nei pezzi di ricambio dei veicoli fuori uso. Sulla Gazzetta L73 dello scorso 10 marzo è stata, infatti, pubblicata la direttiva (UE) 2023/544 che modifica la direttiva 2000/53/CE per quanto riguarda le esenzioni relative all’uso di tale metallo nelle leghe di alluminio destinate a lavorazione meccanica, nelle leghe di rame e in determinati accumulatori. In particolare, il documento sostituisce l’allegato II della direttiva 53 cit. recante i “Materiali e componenti cui non si applica l’articolo 4, paragrafo 2, lettera a)” (norma che impone di provvedere affinché i materiali e i componenti dei veicoli immessi sul mercato dopo il 1o luglio 2003 non contengano piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente), rivedendo le date di scadenza delle deroghe in questione. Gli Stati membri dovranno recepire le modifiche apportate dalla direttiva entro il 1° giugno 2023.
    Direttiva CEE/CEEA/CE 16 dicembre 2022, n°544

AMBIENTE E SICUREZZA: PREVENZIONE INCENDI

  • ANTINCENDIO, CIRCOLARE SU ESAMI MANUTENTORI

    Il Ministero dell’interno ha pubblicato la circolare 3747/2023 che fornisce chiarimenti sullo svolgimento degli esami di abilitazione dei tecnici manutentori qualificati.

    Il Ministero, in particolare, con la Circolare n. 3747 del 13 marzo 2023, fornisce ulteriori informazioni per lo svolgimento degli esami di abilitazione dei tecnici manutentori qualificati, per consentire ai soggetti formatori di presentare le istanze per il riconoscimento dei requisiti alla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica e alle Direzioni regionali e per il successivo avvio degli esami di abilitazione dei tecnici manutentori qualificati.
    A tal riguardo, la circolare riporta l’iter per la richiesta di riconoscimento dei requisiti dei soggetti formatori, nonché rammenta le tre tipologie di prove d’esame previste dal Dm 1 settembre 2021, a cui le commissioni di esame dovranno attenersi a seconda di quanto dichiarato dai candidati, che sono:
    • CASO 1: richiesta di esame completo a seguito di frequenza di corso di formazione;
    • CASO 2: richiesta di esame completo ai sensi dell’allegato II, punto 1, comma 5 (norma transitoria);
    • CASO 3: richiesta di esame ridotto ai sensi dell’allegato II, punto 4, comma 4 (norma transitoria – solo valutazione del curriculum e prova orale).

    La circolare, inoltre, riporta in allegato la modulistica per il riconoscimento dei requisiti dei soggetti formatori e la domanda di esame.

    Infine, la circolare rammenta che la qualificazione degli aspiranti manutentori avrà efficacia, in ogni caso, a partire dal 25 settembre 2023, data di entrata in vigore dell’art. 4 del Dm 1 settembre 2021 (così come prorogata dal Dm 15 settembre 2022) e non prima.

    Circolare 3747/2023

    IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE, NUOVE REGOLE DI PREVENZIONE INCENDI
    Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana del 2 marzo 2023, n. 52 il Decreto Ministeriale 16 febbraio 2023 – Modifiche all’allegato 1 del decreto 30 giugno 2021, recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio di impianti di distribuzione di tipo L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto”.
    In vigore dal 1 aprile 2023, le modifiche apportate al Decreto Ministeriale 30 giugno 2021 si pongono l’obiettivo di superare le difficoltà operative riscontrate nell’attuazione di quest’ultimo decreto, con il fine di incentivare la diffusione sul territorio nazionale dei combustibili alternativi, in linea con quanto disposto dal PNRR. Per le attività che, alla data di entrata in vigore del decreto, sono già state progettate sulla base della regola tecnica di prevenzione incendi introdotta con il DM 30 giugno 2021, ovvero alla stessa già conformi, il nuovo decreto non comporta adeguamenti.
    Decreto Ministeriale 16 febbraio 2023

AMBIENTE E SICUREZZA: AGENTI CHIMICI E SOSTANZE PERICOLOSE

  • REACH, AGGIORNATI I METODI DI PROVA

    Modifiche ai metodi di prova per determinare le proprietà fisico-chimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche delle sostanze chimiche ai fini del regolamento (CE) n. 1907/2006 (“Reach”). Sulla Gazzetta UE n. L68 dello scorso 6 marzo è stato, infatti, pubblicato il regolamento (UE) n. 2023/464 che modifica l’allegato del regolamento (CE) n. 440/2008 per aggiornarlo al progresso tecnico e allo stato delle conoscenze scientifiche.
    Il “restyling” si è reso necessario per includere nel regolamento del 2008 nuovi metodi di prova adottati di recente dall’OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) per cercare di ridurre il numero di animali utilizzati nella sperimentazione.
    L’adeguamento prevede l’inserimento nell’allegato di una tabella con un elenco completo dei metodi di prova riconosciuti idonei per acquisire informazioni sulle proprietà intrinseche delle sostanze (con un riferimento al metodo di prova internazionale corrispondente), e la soppressione delle descrizioni dettagliate dei metodi che non corrispondono più alla versione più recente di un metodo di prova internazionale, nonché di quelli che non sono più considerati idonei a generare nuove informazioni ai sensi del Reach.
    Regolamento CEE/CE 3 marzo 2023, n°464

AMBIENTE E SICUREZZA: ADR

  • ADR

    Sulla Gazzetta n. 68 del 21 marzo è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 23 gennaio 2023 “Recepimento della direttiva 2022/2407/UE” relativa al trasporto interno di merci pericolose. Tale direttiva, modificando gli allegati della direttiva 2008/68/CE, aggiorna le versioni degli accordi internazionali ADR, RID e ADN, lasciando tempo agli Stati membri fino al 30 giugno 2023 per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi
    In particolare, il decreto appena licenziato dal Ministero dei trasporti sostituisce le lettere a), b) e c) dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs 27 gennaio 2010, n. 35.
    Decreto Ministeriale 23 gennaio 2023