SICUREZZA: SORVEGLIANZA SANITARIA
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Prorogato al 31 luglio 2022 il termine per l’invio delle informazioni relative ai dati collettivi aggregati e sanitari di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell’anno 2021.
In relazione alla difficoltà della situazione legata alla gestione dell’emergenza Covid-19, al fine di consentire ai medici competenti una migliore gestione dell’inoltro dei dati relativi alla sorveglianza sanitaria, si comunica che con circolare del 16 febbraio 2022 il Ministero della Salute ha prorogato al 31 luglio 2022 il termine per l’invio alle Aziende sanitarie locali competenti delle informazioni riguardanti i dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell’anno 2021 (obbligo previsto dall’art. 40 del d.lgs. 81/2008 e s.m. – Allegato 3B).
In applicazione dell’art. 4, co. 1 del d.m. 9 luglio 2012, come modificato dal DM 6 agosto 2013 e dal successivo d.m. 12 luglio 2016, la comunicazione dei dati va effettuata esclusivamente per via telematica, tramite l’utilizzo della piattaforma informatica Inail “Comunicazione medico competente”, disponibile sul portale istituzionale www.inail.it>Servizi per te>Operatori della sanità>Medico competente.
Proroga invio dati art.40 Allegato 3B
SICUREZZA: AGENTI BIOLOGICI
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Covid-19, in vigore la legge di conversione del DL 1/2022
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 4 marzo 2022, n. 18 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza Covid-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”.
In sede di conversione del Decreto Legge 1/2022, oltre alla conferma dell’obbligo vaccinale per gli over 50 fino al 15 giugno 2022 si segnalano le seguenti previsioni:
– rientro immediato nel luogo di lavoro del lavoratore che sia entrato in possesso della certificazione necessaria (purché il datore di lavoro non abbia già stipulato un contratto di lavoro per la sua sostituzione);
– rilascio del Green pass dalla data di somministrazione della dose di richiamo senza necessità di ulteriori dosi di richiamo;
– rilascio della certificazione verde per i positivi dopo il ciclo vaccinale primario o dopo la relativa dose di richiamo;
– autosorveglianza anche nelle ipotesi di guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario;
– dal 10 marzo, è consentito il consumo di cibi e bevande nelle sale teatrali, da concerto e cinematografiche, nei locali di intrattenimento e di musica dal vivo e in quelli assimilati, nonché nei luoghi in cui si svolgono eventi e competizioni sportive;
– la possibilità di accedere alle strutture sanitarie e sociosanitarie per gli accompagnatori dei pazienti;
– obbligo vaccinale esteso ai Corpi forestali delle Regioni a statuto speciale
Si prevedono, da ultimo, anche disposizioni sul lavoro agile per i genitori di figli con disabilità, e misure per il tracciamento del Coronavirus nelle scuole.
Legge 04 marzo 2022, n°18Covid, fine stato di emergenza: le misure con il nuovo DL
Sulla Gazzetta Ufficiale italiana n. 70 è stato pubblicato il decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, recante “disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.
Il provvedimento, in vigore da oggi, 25 marzo, nell’ottica di un graduale “ritorno alla normalità”, prevede in particolare:
– l’obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2 sui mezzi di trasporto e in tutti i luoghi dove si tengono spettacoli aperti al pubblico (nei luoghi di lavoro sarà, invece, sufficiente l’utilizzo – quale dispositivo di protezione individuale (DPI) – la mascherina chirurgica;
– proroga (al 30 giugno 2022) delle disposizioni di cui all’art. 90, commi 3 e 4 DL 34/2020 sullo smart working, che potrà essere regolato dal datore di lavoro anche in assenza di accordi individuali tra datore e lavoratore;
– disposizioni sui protocolli, linee guida, e gestione dei casi di positività all’infezione, nonché sugli obblighi vaccinali e Green pass;
– la conferma dell’impianto sanzionatorio già in essere.
Da segnalare che la sorveglianza sanitaria per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio è prorogata al 30 giugno 2022 nonostante la cessazione dello stato di emergenza il 31 marzo.
Il DL preserva – inoltre -, fino al 31 dicembre 2022, «la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture» all’emergenza Coronavirus: potranno, quindi, a tale scopo, essere adottate ordinanze con misure derogatorie che tengano conto dell’andamento dell’epidemia
Decreto Legge 24 marzo 2022, n°24
SICUREZZA: AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI
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Agenti cancerogeni e mutageni
Sulla Gazzetta ufficiale europea del 16 marzo è stata, pubblicata la direttiva (UE) n. 2022/431 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
Il provvedimento – che modifica la c.d. “direttiva madre” 2004/37/CE – entra in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione, ma lascia tempo agli Stati membri di poter recepire le sue disposizioni fino al 5 aprile 2024.
Tra le modifiche più rilevanti si segnalano:
– la fissazione di limiti di esposizione professionale per l’acrilonitrite e i composti del nichel;
– la riduzione dei valori limite di esposizione per il benzene;
– un rafforzamento degli obblighi in capo ai datori di lavoro;
– una nuova definizione di “valore limite”;
– l’aggiunta delle definizioni riguardanti “sostanza tossica per la riproduzione”, “sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia”, “valore limite biologico”;
– la sostituzione dell’articolo 18 bis sulla “valutazione” e l’inserimento dell’allegato III bis sui “valori limite biologici e misure di sorveglianza sanitaria”.
– la predisposizione di una migliore informazione rivolta agli operatori sanitari su come “maneggiare” in maniera sicura medicinali cancerogeni, mutageni o reprotossici, compresi quelli contenuti in farmaci pericolosi.
Direttiva CEE/CEEA/CE _09 marzo 2022 n°431
AMBIENTE: IMBALLAGGI, RIFIUTI
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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 di lunedì 28 febbraio è stata pubblicata la legge di conversione del decreto Milleproroghe (legge 25 febbraio 2022, n. 15 di conversione del Dl 228/2021).
La legge, in vigore dal 1 marzo, contiene – tra le altre – disposizioni in materia di etichettatura ambientale e controlli radiometrici su rottami metallici, misure su incentivi biogas, Fondo transizione energetica, potenziamento dell’assistenza d’Ispra, tassa sui rifiuti.
In particolare, si segnala la proroga al 31 dicembre 2022 della sospensione degli obblighi di etichettatura ambientale degli imballaggi ex articolo 219, comma 5, del Codice dell’ambiente (il Dl la prevedeva sino al 30 giugno 2022), la conferma dello slittamento di 60 giorni (ossia 31 marzo 2022) della fine del regime transitorio della sorveglianza radiometrica su rottami o altri materiali metallici di risulta, e la proroga al 30 giugno 2022 del termine entro cui è previsto l’obbligo dell’esercente di provvedere alla misurazione della concentrazione di attività ionizzante, a scopo di radioprotezione e di tutela dell’ambiente.
Tra le misure, – inoltre – l’estensione al 31 dicembre 2023 (in luogo del 30 giugno 2022) del termine a partire dal quale diviene obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei Comuni (tra le quali il servizio rifiuti), e la proroga all’anno 2022 degli incentivi per gli impianti a biogas fino a 300 kW inseriti nel ciclo produttivo di una impresa agricola.
Legge 25 febbraio 2022, n°15
Circolare Albo Gestori n. 2/2022: chiarimento in merito all’incarico di Responsabile tecnico per le classi superiori della stessa categoria durante il periodo legato all’emergenza da Covid-19Con la recente Circolare n.2 del 14 marzo 2022, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha fornito chiarimenti sull’incarico di responsabile tecnico delle imprese iscritte alle classi superiori della stessa categoria durante il periodo legato all’emergenza sanitaria.
Infatti la Delibera n.1 del 10 marzo 2021, all’articolo 1 comma 2 prevedeva che i responsabili tecnici potessero assumere l’incarico per le classi superiori della stessa categoria di appartenenza, fermo restando l’obbligo di dimostrare il requisito dell’esperienza maturata, prevista dall’Allegato “A” alla deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017 . In pratica a seguito della ripresa delle verifiche d’idoneità secondo il DM 120/2014 il termine di 6 mesi previsto dal successivo comma 3 del medesimo articolo decorre dalla data di inizio delle verifiche d’idoneità di aggiornamento, ovvero dal 1° gennaio 2022.
Circolare (Comitati) 24 marzo 2022 n°2
AMBIENTE E SICUREZZA: AGENTI CHIMICI E SOSTANZE PERICOLOSE
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Reach, modificate le prescrizioni informative
Con la pubblicazione del regolamento (UE) 2022/477, la Commissione Ue ha deciso di chiarire le informazioni che occorre presentare ai fini della registrazione delle sostanze chimiche.
Il provvedimento – in vigore il 14 aprile 2022, ma applicabile dal 14 ottobre 2022 -, nell’ottica di migliorare la certezza giuridica delle pratiche di valutazione dell’Agenzia europea delle sostanze chimiche (Echa), modifica gli allegati da VI a X del regolamento (CE) n. 1907/2006 (Regolamento Reach), che contengono, appunto, i requisiti informativi richiesti.
In particolare, il regolamento interviene:
– sull’allegato VI, che fissa le prescrizioni che riguardano le informazioni generali sul dichiarante e le informazioni sull’identificazione delle sostanze;
– sugli allegati VII, VIII, IX e X, che fissano le prescrizioni in materia di informazioni standard per le sostanze fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori, rispettivamente, a una tonnellata, 10 tonnellate, 100 tonnellate o 1000 tonnellate, al fine di allineare la terminologia della classificazione delle sostanze pericolose a quella utilizzata nel regolamento (CE) n. 1272/2008 (Regolamento CLP).