NEWS
-
−
Verifiche periodiche: il nuovo elenco dei soggetti abilitati
Merita sicuramente menzione, dato il periodo di emergenza legato alla diffusione del Coronavirus Covid-19, tutta la serie di provvedimenti adottati a livello nazionale per rispondere all’emergenza, disponibili in ultimo aggiornamento al seguente link:
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jspSono in tal senso prorogati al 30 giugno 2020 i seguenti termini di:
a) presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70; confermato – modello allegato al Dpcm 24 dicembre 2018b) presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente, di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188
c) presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione di cui all’articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 14 marzo 2014, n. 49;
d) versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 24, comma 4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120
Il decreto “Cura Italia”, stabilisce, inoltre, in generale, che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, rimarranno validi fino al 15 giugno 2020.
Il Comitato nazionale dell’Albo sta predisponendo norme attuative specifiche delle quali verrà data tempestivamente comunicazione sul sito web www.albonazionalegestoriambientali.itInoltre, nulla osta da parte dell’INAIL alla richiesta fatta da parte di SIML e ANMA circa la sospensione e proroga dei termini per l’inserimento delle comunicazioni ex articolo 40, comma 1, del D. Lgs. 81/08 (comunicazione allegato 3B).
AMBIENTE: RIFIUTI
-
−
Circolare n. 3 del 3 marzo 2020
Chiarimenti sull’iscrizione all’Albo delle comunità montane e unioni di comuni
L’Albo nazionale gestori ambientali ha fornito alcuni chiarimenti sulla estensione del regime di esenzione dall’obbligo di iscrizione in favore delle Comunità montane e delle unioni di Comuni.
Circolare n°3 del 3 marzo 2020
AMBIENTE E SICUREZZA: PREVENZIONI INCENDI E CPI
-
−
Prevenzioni incendi e CPI
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 6 marzo 2020 è stato pubblicato il D.M. 14 febbraio 2020, con titolo “Aggiornamento della sezione V dell’allegato 1 al decreto 3 agosto 2015, concernente l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi.”.
Si tratta dell’ultimo aggiornamento normativo riferito alla rivoluzione del Codice di prevenzione incendi, iniziata con il D.M. 3 agosto 2015. In vigore dal 5 aprile 2020Testo e scopo del D.M. 14 febbraio 2020
Il testo del nuovo DM fa seguito a tutte quelle norme ancora in vigore nel campo della prevenzione incendi, come il D.Lgs. 8/3/2006, il DPR 1/8/2011, il DM 9/5/2007, il DM 7/8/2012, il DM 3/8/2015, il DM 12/4/2019, il DM 18/10/2019, oltre a quelle che verranno sostituite dallo stesso DM 14/2/2020, ovvero il DM 8/6/2016, il DM 9/8/2016, il DM 21/2/2017, il DM 7/8/2017, il DM 23/11/2018.
Lo scopo del DM 14/2/2020 è quello di aggiornare le cinque RTV finora pubblicate per un allineamento perfetto con le modifiche introdotte dal DM 18/10/2019.
Pertanto i “capitoli V” contenuti nell’Allegato A al DM 14/2/2020 sostituiscono integralmente i corrispondenti capitoli dell’Allegato al DM 3/8/2015:
• 4 Uffici (allegato all’ex DM 8/6/2016);
• 5 Attività ricettive turistico-alberghiere (allegato all’ex DM 9/8/2016);
• 6 Autorimesse (allegato all’ex DM 21/2/2017);
• 7 Attività scolastiche (allegato all’ex DM 7/8/2017);
• 8 Attività commerciali (allegato all’ex DM 23/11/2018).
Per le attività relative ad uffici, attività ricettive turistico-alberghiere, autorimesse, attività scolastiche e commerciali che, alla data di entrata in vigore del DM 14/2/2020 sono già state progettate sulla base delle regole tecniche verticali introdotte con i precedenti decreti sopra elencati, ovvero alle stesse già conformi, il DM 14/2/2020 non comporta adeguamenti.
Ricordiamo che le cinque RTV sono tuttora di applicazione facoltativa, ovvero in alternativa alle corrispondenti RTV tradizionali, non ancora abrogate (per esempio il DM 1/2/86, il DM 22/2/2006….). Caso diverso per le cosiddette (in precedenza) “attività non normate”, per le quali il DM 12/4/2019 ha reso obbligatoria, a partire dal 20/10/2019, l’applicazione della RTO allegata al DM 3/8/2015, poi subito sostituita dalla RTO 2019, allegata al DM 18/10/2019, entrata in vigore il 1/11/2019.
Decreto Ministeriale 14 febbraio 2020Decreto del Ministero dell’Interno del 10 marzo 2020
Con decreto del Ministero dell’Interno del 10 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. 20 marzo 2020, n. 73, sono state dettate nuove disposizioni tecniche di prevenzione incendi riguardanti gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività, sia nuove che esistenti, soggette ai controlli di prevenzione incendi. Tali disposizioni si applicano alla progettazione, costruzione, esercizio e manutenzione degli impianti suddetti.La necessità di aggiornare le disposizioni tecniche riguardanti gli impianti di climatizzazione e condizionamento previste nelle regole tecniche di prevenzione incendi si è presentata considerando che le limitazioni esistenti sono superate dallo sviluppo tecnologico degli impianti stessi.
L’art. 2 del decreto prevede che, ai fini dell’applicazione delle disposizioni tecniche di prevenzione incendi, “laddove è prescritto l’utilizzo di fluidi frigorigeni non infiammabili o non infiammabili e non tossici, è ammesso anche l’impiego di fluidi classificati A1 o A2L secondo la norma ISO 817 «Refrigerants – designations and safety classification» o norma equivalente, fermo restando la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti a regola dell’arte”.La documentazione relativa alla dichiarazione di conformità di tali impianti dovrà essere comprensiva del manuale d’uso e manutenzione. Quest’ultimo deve essere redatto in lingua italiana a cura dell’impresa di installazione dell’impianto di climatizzazione e condizionamento, in accordo alle previsioni delle norme tecniche applicabili, tenendo conto dei dati forniti dai fabbricanti dei componenti installati e contiene il piano dei controlli, delle verifiche e delle operazioni di manutenzione. Le disposizioni dettate dal decreto entreranno in vigore novanta giorni dopo la data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta ufficiale.
Decreto Ministeriale 10 marzo 2020
AMBIENTE E SICUREZZA: FORMAZIONE TRASPORTI RIFIUTI ADR
-
−
Formazione trasporti rifiuti ADR
A seguito dell’emergenza Covid-19, ed ai conseguenti provvedimenti urgenti che hanno disposto la sospensione dell’attività didattica nelle scuole di ogni ordine e grado, sono stati sospesi pure i corsi di formazione professionale, tra cui quelli per il rinnovo dei titoli abilitativi alla guida.
In particolare, le carte di qualificazione del conducente (CQC) e i certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, con scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020 sono prorogati, per il trasporto sull’intero territorio nazionale, fino al 30 giugno 2020.
Inoltre,il permesso provvisorio di guida – rilasciato ai sensi dell’art. 59 della legge 29 luglio 2010, n. 59 – può essere prorogato fino alla data del 30 giugno 2020, senza oneri per l’utente, nel caso in cui la commissione medica locale, nel giorno fissato per l’accertamento sanitario ai sensi dell’art. 119 del codice del codice della strada, non abbia potuto riunirsi.
La proroga del permesso provvisorio di guida è richiesta al competente Ufficio della motorizzazione civile ed avrà validità fino all’esito finale delle procedure di rinnovo.
Decreto 11 marzo 2020
Decreto 10 marzo 2020Inoltre al fine di fornire precisazioni in merito alla validità dei documenti abilitativi alla guida, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato in data 24 marzo 2020, la Circolare n. 9487.
Circolare Ministeriale 24 marzo 2020
Tale circolare, che sostituisce integralmente la precedente circolare del Ministero prot. 9209 del 19 marzo 2020, precisa, in riferimento ai documenti di cui agli artt. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza) e 104 (Proroga della validità dei documenti di riconoscimento) del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, quali sono i termini di proroga previsti, che riportiamo nella seguente tabella:TIPO DI DOCUMENTO SCADENZA ORIGINARIA PROROGA patenti di guida dal 31 gennaio 2020 fino al 31 agosto 2020 carte di qualificazioni del conducente e certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose dal 23 febbraio al 29 giugno 2020 fino al 30 giugno 2020 certificati di abilitazione professionale dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020 fino al 15 giugno 2020 permessi provvisori di guida rilasciati ai sensi dell’art. 59 della legge 29 giugno 2010, n. 120, ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali . fino al 30 giugno 2020 attestati rilasciati dalle commissioni mediche locali ai sensi dell’art. 115, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai conducenti che hanno compiuto sessantacinque anni, per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020 fino al 15 giugno 2020 Fino alla data del 15 giugno 2020, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, senza necessità dell’attestazione di cui all’art. 115, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
attestati rilasciati dalle commissioni mediche locali ai sensi dell’art. 115, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ai conducenti che hanno compiuto sessanta anni, per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020 fino al 15 giugno 2020 Fino alla data del 15 giugno 2020, i conducenti muniti di patente di categoria D1, D1E, D o DE che hanno compiuto il sessantesimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, senza necessità dell’attestazione di cui all’art. 115, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
certificati medici rilasciati dai sanitari indicati all’art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il conseguimento della patente di guida dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020 fino al 15 giugno 2020 attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale ai sensi della direttiva 2003/59/CE dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020 fino al 15 giugno 2020 Sono sospesi i termini per sottoporsi agli esami di revisione della patente di guida o della qualificazione CQC nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020.
INOLTRE
• Si segnala l’arrivo in Parlamento dei quattro schemi di decreti legislativi di recepimento del “Pacchetto economia circolare Rifiuti” dell’Ue (le quattro direttive europee del 2018 che hanno riscritto le regole in materia di rifiuti), approvati in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2020. Oltre a un vero e proprio restyling della Parte IV del Dlgs 152/2006 in materia di rifiuti e imballaggi, i provvedimenti in questione prevedono importanti novità in materia di discariche (con la riscrittura del Dlgs 36/2003 mirata sul divieto di collocamento in discarica dei rifiuti riciclabili o recuperabili) e veicoli fuori uso (obbligo di pesatura in arrivo per i centri di raccolta), più alcuni ritocchi alle normative in materia di Raee e di rifiuti di pile e accumulatori.
• La Commissione europea ha rilasciato un documento di lavoro coi criteri ambientali minimi (“Cam”) per i centri elaborazione dati (Ced), le sale server e i servizi cloud.
• Per la gestione dell’emergenza COVID-19, e fino al termine dello stato di emergenza, è consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni.
Questo è quanto definito dall’art. 15 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 che attribuisce, inoltre, all’INAIL funzione di validazione straordinaria ed in deroga dei dispositivi di protezione individuale.
La deroga ovviamente riguarda la procedura e la relativa tempistica e non gli standard di qualità dei prodotti che si andranno a produrre, importare e commercializzare, che dovranno assicurare la rispondenza alle norme vigenti e potranno così concorrere, unitamente all’adozione delle altre misure generali, al contenimento ed alla gestione dell’emergenza epidemiologica in corso.
Terminato il periodo di emergenza, sarà ripreso il percorso ordinario e i DPI, validati in attuazione della disposizione indicata in oggetto, dovranno, per continuare a essere prodotti, importati o commercializzati, ottenere la marcatura CE seguendo la procedura standard.• A seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19, il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali comunica con Nota Ministeriale 19 marzo 2020, n. 1160 che la scadenza per la compilazione del modello LAV_US per la rilevazione prevista dell’art. 6 del D.M. 20/9/2011, con riferimento alle attività lavorative svolte nell’anno 2019, è prorogata al 30 maggio 2020.
In particolare si fa riferimento allo svolgimento:
a) di attività faticose e pesanti, c.d. usuranti (art. 2, comma 5, decreto legislativo 67/2011);
b) di un processo produttivo in serie caratterizzato dalla “linea catena” ovvero dell’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo e compreso in regolari turni periodici (art. 5, commi 1 e 2, decreto legislativo 67/2011).Si ricorda che Il Decreto Legge 124/2019 – convertito nella Legge n. 157 del 19 dicembre 2019 – contiene disposizioni in materia fiscale per prevenire le frodi nel settore delle accise e ha apportato un’importante modifica sia per i depositi per uso privato, agricolo ed industriale, sia per i distributori automatici di carburante per usi privati, agricoli ed industriali.
La modifica abbassa il limite di esenzione dall’obbligo di Licenza fiscale, in In particolare, saranno coinvolti dalla nuova normativa:
• I soggetti in possesso di depositi di gasolio ad uso privato, agricolo e industriale superiori ai 10 metri cubi
• I soggetti aventi distributori collegati a serbatoi la cui capacità supera i 5 metri cubi
Entro il 1 aprile 2020 è obbligatorio, quindi, essere dotati di Licenza fiscale e registro di carico e scarico.