Sicurezza

SICUREZZA: RUMORE

  • Rumore

    Il regolamento (Ue) 2024/1208 sostituisce l’allegato III alla direttiva 2000/14/CE per quanto riguarda i metodi di misurazione del rumore aereo delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all’aperto. L’articolo 12 della direttiva 2000/14/CE (cd direttiva rumore) contiene una tabella – aggiornata dalla direttiva 2005/88/CE – in cui è stabilito il livello di potenza sonora ammissibile delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto.

    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/1208 DELLA COMMISSIONE
    del 16 novembre 2023

SICUREZZA:ATTREZZATURE DI LAVORO E VERIFICHE PERIODICHE

  • ATTREZZATURE DI LAVORO E VERIFICHE PERIODICHE

    Aggiornato al 22 aprile 2024 l’elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro.
    Con il Decreto Direttoriale n. 39 del 24 aprile 2024, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il cinquantesimo elenco dei soggetti autorizzati per eseguire le verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro, come definito nel punto 3.7 dell’Allegato III al decreto del 11 aprile 2011, in conformità con l’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche. Questo elenco sostituisce completamente quello precedente.

    Ministero del lavoro e delle politiche sociali

     

    PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI
    Pubblicata nel mese di maggio dall’INAIL una guida che mette a confronto l’ultima versione e la versione precedente della norma tecnica in materia di piattaforme di lavoro elevabili. Ne dà notizia l’Istituto sui propri canali ufficiali con nota del 15/05/24.
    https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-piattaforme-di-lavoro-elevabili.html
    Nello specifico, sono confrontate e messe in evidenza le differenze tra le due versioni della norma EN 280:2013+A1:2015, che sarà ritirata il 2 febbraio 2025, e la EN 280-1:2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 2 agosto 2023.

Sicurezza

AMBIENTE: VIA – SICUREZZA IN GENERE

  • VIA – SICUREZZA IN GENERE

    Nella GU del 30 aprile 2024 è stata pubblicata la Legge 29 aprile 2024, n. 56, di conversione del dl n. 19/2024 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”, che prevede misure anche in materia di proroga Via e sicurezza sul lavoro nei cantieri.
    Via
    La legge conferma l’articolo 12, comma 14 che novella l’articolo 25, comma 5, del dlgs 152/2006 (codice dell’ambiente) disciplinando nel dettaglio il procedimento, su istanza del proponente, di concessione della proroga dei provvedimenti di valutazione dell’impatto ambientale (VIA), con particolare riguardo ai termini di tempistiche sia rispetto alla richiesta della suddetta proroga, sia rispetto alle risposte dell’autorità competente. In particolare, se la proroga viene presentata almeno 120 giorni prima della scadenza il provvedimento di Via rimane valido anche nell’arco temporale della richiesta e della pronuncia dell’autorità. Tra le novità inserite in sede di conversione, l’articolo 12, comma 14-ter, che consente all’autorità competente di avvalersi di ISPRA per lo svolgimento delle attività di monitoraggio delle prescrizioni sulle valutazioni di impatto ambientale.

    Sicurezza sul lavoro
    Tra le disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare, confermate le disposizioni dell’articolo 29, comma 19, che sostituisce l’articolo 27 del dlgs 81/2008 ed introduce dal 1° ottobre 2024 la “patente a crediti” per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. Sono previste anche alcune ipotesi di esclusioni: soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, quelli in possesso di un documento equivalente di un altro Stato, nonché alcune classi di imprese, nell’ambito di quelle in possesso dell’attestazione di qualificazione (SOA) prevista dal codice dei contratti pubblici.
    La patente è rilasciata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro in formato digitale con un punteggio iniziale di 30 crediti, che scalano in caso di violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro o responsabilità per morte o infortuni dei lavoratori. La norma prevede la preclusione di operare nei cantieri nel caso di crediti inferiore a 15, i quali possono essere recuperati ad es. con la frequenza di corsi di formazione, con l’adozione di modelli di organizzazione e gestione, ex art. 30 del dlgs 81/2008. Inoltre, nel caso di operatività senza patente o con punteggio inferiore a 15 è prevista la sanzione della multa da 6.000 a 12.000 euro e l’esclusione dai lavori pubblici per 6 mesi

    LEGGE 29 aprile 2024, n. 56

AMBIENTE: ADR

  • ADR

    Sottoscritto dalla Francia l’accordo per il trasporto di amianto in deroga alle disposizioni dell’ADR.
    Firmato il 27 marzo 2024 a Parigi, l’accordo multilaterale M356 che prevede una deroga a quanto previsto nella Tabella A del capitolo 3.2 dell’ADR: in virtù della deroga, i rifiuti costituiti da oggetti e materiali contaminati da amianto libero (N° ONU 2212 e 2590), non fissato o immerso in un legante in modo tale che non vi siano emissioni di quantità pericolose di amianto respirabile, possono essere trasportati alla rinfusa secondo le disposizioni VC1 e VC2 della sottosezione 7.3.3.1 dell’ADR, in conformità delle previsioni dell’accordo multilaterale. Il termine di validità dell’accordo è fissato per la fine del 2024. Si resta in attesa di conoscere la volontà di adesione dell’autorità italiana.
    CONSULENTE ADR
    Nuovi chiarimenti sui casi di esenzione dall’obbligo di nomina del consulente ADR. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti interviene nuovamente – con una Circolare datata 14 maggio 2024 n. 13921 – sull’applicazione del DM 7 agosto 2023, che regolamenta l’esenzione della nomina dei consulenti ADR per le imprese che svolgono attività di spedizione o trasporto, una o più delle connesse attività di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico di merci pericolose su strada in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell’accordo.

    «Il motivo» – viene spiegato nel documento – è che «sono pervenuti quesiti» che necessitano approfondimenti. Il Dicastero, quindi, interviene per precisare:
    – l’ambito di applicazione di cui all’art. 2 del D.M.;
    – i casi di esclusione o esenzione totale di cui all’art. 3 del D.M.;
    – i casi di esenzione parziale di cui all’art. 4 del D.M.;
    – indicazioni sul Registro (artt. 4 e 5 del D.M.);
    – le attività di spedizioni occasionali – art. 5 del D.M.;
    – i casi di esenzione per esclusione (art. 6 del D.M.);
    – le ipotesi di prescrizione di sicurezza e formazione – art.7 del D.M.;
    – indicazioni sulla responsabilità del vettore, del committente, del caricatore, dello scaricatore e del proprietario della merce.

    Circolare Ministeriale 14 maggio 2024, n. 13921

AMBIENTE: AGENTI CHIMICI E SOSTANZE PERICOLOSE

  • AGENTI CHIMICI E SOSTANZE PERICOLOSE

    A partire dal 6 giugno 2026, le restrizioni all’uso dei silossani, composti chimici ampiamente usati in ambito cosmetico, medicale e industriale, già previste nei prodotti cosmetici «da sciacquare», si applicheranno anche nei prodotti cosmetici «da non sciacquare». Lo ha disposto il regolamento (UE) 2024/1328, di modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.

    Più nel dettaglio, il regolamento, pubblicato sulla Gazzetta UE di oggi 17 maggio 2024, interviene sull’Allegato XVII, includendo nell’elenco dei prodotti, in cui tali sostanze sono soggette a restrizioni nella quantità, oltre che i prodotti cosmetici da non sciacquare, anche dispositivi medicali e veterinari.

    Le sostanze sono identificate, infatti, come persistenti, bioaccumulabili e tossiche («PBT»), con conseguenti rischi per l’ambiente se scaricate nel comparto acquatico e in quello atmosferico. Gli usi ampiamente dispersivi nei prodotti cosmetici, in particolare, costituiscono la principale fonte di rilascio.

    Tra i prodotti interessati dalle modifiche alla restrizione si trovano non solo i cosmetici, ma anche reagenti di laboratorio nelle attività di ricerca, rivestimenti protettivi, tamponi e solette in silicone. L’estensione delle restrizioni, come sopra segnalato, scatterà a partire dal 6 giugno 2026, ma «al fine di concedere ai portatori di interessi un tempo sufficiente per conformarsi alla restrizione e passare ad alternative adeguate», in alcuni casi sono previste ulteriori proroghe, come nel caso di impiego delle sostanze quali solventi nel lavaggio a secco di tessuti, pellame e pellicce. Inoltre, non mancano deroghe alle restrizioni per determinati usi industriali, per alcuni trattamenti medici o usi particolari come la pulizia o il restauro di opere d’arte.

    Regolamento CEE/UE 16 maggio 2024, n. 1328

QUALITA’ E AMBIENTE: ACQUA – SICUREZZA IN GENERE

  • ACQUA – SICUREZZA IN GENERE

    Dall’Ue arrivano le regole comuni per misurare le microplastiche nelle acque. Sulla Gazzetta del 21 maggio è stata, infatti, pubblicata la Decisione (UE) n. 2024/1441, che fissa la metodologia per misurare le microplastiche nelle acque destinate al consumo umano. Il documento integra la Direttiva (UE) 2020/2184 (sulla qualità delle acque potabili), che impone agli Stati membri di monitorare le sostanze che sono state inserite nell’elenco di controllo stilato dalla Commissione, contenente le sostanze e i composti preoccupanti per la salute umana. La Decisione ha l’obiettivo di ridurre il livello di complessità dei dati, classificando le microplastiche sulla base di categorie predefinite di dimensione, forma e composizione.

    Decisione CEE/CEEA/CECA 11 marzo 2024, n. 1441