SICUREZZA: SICUREZZA IN GENERE – AGENTI BIOLOGICI– RISCHIO BIOLOGICO COVID-19
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Nuova circolare INAIL sulla responsabilità del datore di lavoro per covid-19
Com’è noto il 15 maggio 2020, con un comunicato stampa, l’INAIL chiariva l’aspetto sull’esclusione della responsabilità penale e civile del datore di lavoro nel caso in cui un lavoratore contragga in azienda il Covid-19, riconosciuto come infortunio.Il 20 maggio è uscita una nuova circolare di chiarimento con la quale l’Istituto precisa che dagli accertamenti medico-legali sui casi d’infezione, non potranno essere dedotte responsabilità dirette dell’impresa che ha applicato tutti i nuovi protocolli di sicurezza in integrazione a quanto già previsto dal D.lgs. n.81/2008 e smi. La nuova circolare esplicativa INAIL si rifà all’articolo 42 del D.L. “Cura Italia” e rinsalda i seguenti aspetti:- Per accertata infezione da Covid-19 in occasione di lavoro, l’istituto assicura al lavoratore la tutela prevista dalla legge in caso d’infortunio sul lavoro;
- Che le prestazioni e le tutele dell’INAIL sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro;
- Che gli oneri dei predetti eventi infortunistici sono posti a carico dell’INAIL e non gravano invece sulla posizione assicurativa del singolo datore di lavoro (ovvero non opera il meccanismo del c.d. bonus-malus).
La circolare di oggi chiarisce inoltre che l’assenza di una comprovata violazione, da parte del datore di lavoro, ossia delle misure di contenimento del rischio di contagio di cui ai protocolli o alle linee guida (vedi art.1, comma 14, del D.L. n.33/2020) sarebbe difficile da ipotizzare e dimostrare la colpa del datore di lavoro.
SICUREZZA: SORVEGLIANZA SANITARIA – RISCHIO BIOLOGICO COVID-19
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Ministero della Salute
Sulla scorta Del Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, e del Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione il Ministero ha emanato una circolare contenete indicazioni operative relative alle attività del medico competente, richiamando l’attenzione su questa figura nella fase di riapertura delle attività produttive sospese in corso di pandemia da SARS-COV. Se, infatti, il ruolo del medico competente risulta di primo piano nella tutela della salute e sicurezza sul lavoro nell’ordinarietà dello svolgimento delle attività lavorative, esso si amplifica nell’attuale momento di emergenza pandemica, periodo durante il quale egli va a confermare il proprio ruolo di “consulente globale” del datore di lavoro.
SICUREZZA: AGENTI BIOLOGICI
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Agenti biologici
DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33 – Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 maggio 2020 – Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19
Sulla Gazzetta Ufficiale Italiana del 17 maggio 2020, n. 126 è stato pubblicato il Decreto Pres. Cons. Ministri 17 maggio 2020 – Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
L’art. 2 del DPCM prevede che sull’intero territorio nazionale per tutti i rispettivi ambiti di competenza vengano ripettati i contenuti del:
protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro (allegato 12)
protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri (allegato 13)
protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica (allegato 14)
Inoltre, l’allegato 17 del DPCM prevede le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive, un insieme di schede tecniche contenenti indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività:
- RISTORAZIONE
- ATTIVITÀ TURISTICHE (balneazione)
- STRUTTURE RICETTIVE
- SERVIZI ALLA PERSONA (parrucchieri ed estetisti)
- COMMERCIO AL DETTAGLIO
- COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)
- UFFICI APERTI AL PUBBLICO
- PISCINE
- PALESTRE
- MANUTENZIONE DEL VERDE
- MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE
finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020
DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34
Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Decreto Legge 19 maggio 2020 n°34
AMBIENTE: RIFIUTI
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ISPRA
ISPRA ha pubblicato le indicazioni per la classificazione e la corretta gestione, smaltimento compreso, dei rifiuti DPI usati (mascherine e guanti).Nell’attuale contesto emergenziale, il termine DPI, anche se in modo improprio rispetto alla definizione normativa (art. 74 del D.Lgs. 81/2008), viene largamente utilizzato come sinonimo di mascherine e guanti, a prescindere dallo specifico scopo di utilizzo e dalla specifica tipologia.
Ad esempio, in base alla normativa vigente, non sono DPI le “mascherine chirurgiche” o “igieniche” sprovviste di filtro di cui alla norma UNI EN 14683, comunemente impiegate in ambito sanitario e nell’industria alimentare. Queste infatti appartengono alla categoria dei dispositivi medici e non proteggono l’operatore, bensì il paziente o l’alimento dalle possibili contaminazioni.
i fini della classificazione dei rifiuti, a prescindere dal fatto che tali materiali rientrino nella definizione di DPI, rimane comunque valido il concetto che gli stessi si configurano come materiali filtranti e/o protettivi.
Tenuto conto di quanto sopra riportato, nel documento dell’ISPRA il termine DPI, pur se in modo non del tutto proprio, viene utilizzato secondo l’accezione che ne viene comunemente data nell’attuale fase emergenziale.
ADR
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TRASPORTO MERCI PERICOLOSE E EMERGENZA COVID-19: PROROGHE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLI DI CISTERNE E VEICOLI
Controlli periodici o intermedi delle cisterne ADR e certificati di approvazione per i veicoli ADRIn data 24 marzo 2020 l’Italia ha sottoscritto l’Accordo Multilaterale M325 proposto dall’Olanda con il quale vengono estese le validità dei controlli periodici ed intermedi sulle cisterne e dei certificati di approvazione dei veicoli. L’Accordo prevede che tutti i suddetti controlli, la cui scadenza è prevista tra il primo marzo 2020 e il 1 agosto 2010, abbiano una nuova scadenza prorogata al 30 agosto 2020. Le verifiche dovranno essere intraprese prima del 1 settembre 2020. Analogamente anche le scadenze dei certificati di approvazione ADR, relativi ai veicoli ADR scadenti tra i 1 marzo 2020 e il 1 agosto 2020, beneficeranno della sopramenzionata proroga fino al 30 agosto 2020.
validità CFP per Consulenti e Conducenti ADR:
In data 24 marzo 2020 l’Italia ha sottoscritto l’accordo multilaterale M324 proposto dal Lussemburgo, con il quale vengono prorogate le validità dei certificati di formazione professionale scadenti tra il primo marzo e il primo novembre 2020 fino al 30 novembre 2020, per i conducenti e per i Consulenti per la Sicurezza (DGSA).
I documenti saranno rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari dimostrano di aver frequentato un corso di aggiornamento ai sensi dell’ 8.2.2.5 ADR e di aver superato l’esame di cui all’ 8.2.2. 7 prima del 1° dicembre 2020.
GGSA: I documenti saranno rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari hanno superato l’esame di cui all’1.8.3.16.2 ADR prima del 1 ° dicembre 2020.
PREVENZIONE INCENDI
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Emanato il Decreto Ministeriale 15 maggio 2020
Approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa.
INOLTRE
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INOLTRE
Al fine di fornire precisazioni in merito alla validità dei documenti abilitativi alla guida, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato in data 24 marzo 2020, la Circolare n. 9487. Tale circolare, che sostituisce integralmente la precedente circolare del Ministero prot. 9209 del 19 marzo 2020, precisa, in riferimento ai documenti di cui agli artt. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza) e 104 (Proroga della validità dei documenti di riconoscimento) del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, quali sono i termini di proroga previsti, presenti nella seguente tabella: