AmbienteeSicurezza

AMBIENTE E SICUREZZA: SOSTANZE PERICOLOSE

  • Formaldeide riclassificata dal 1° gennaio

    La conferma della proroga al 1° gennaio 2016 è contenuta nel Regolamento dell’Unione europea 2015/491 del 23 marzo 2015
    La riclassificazione della formaldeide è stata prorogata al 1° gennaio 2016. La conferma è contenuta nel Regolamento dell’Unione europea 2015/491 del 23 marzo 2015. Per la formaldeide, quindi, il periodo transitorio, che doveva scadere il 1° aprile, si protrae fino al 1° gennaio prossimo. Dopo quella data si darà applicazione al Regolamento UE 605/2014 del 6 Giugno 2014, che ha riclassificato la formaldeide come cancerogeno (categoria 1b).

Ambiente

AMBIENTE: RIFIUTI

  • Nuovo codice di identificazione dei rifiuti

    Secondo quanto disposto dalla Decisione 2014/955/Ue e dal Regolamento 1357/2014/Ue, il 1° giugno 2015 entreranno in vigore il nuovo elenco dei codici di identificazione dei rifiuti (Elenco Europeo dei Rifiuti) e la nuova codifica per le caratteristiche di pericolo.
    Al fine di garantire la corretta gestione dei rifiuti da movimentare, e quindi delle relative giacenze, è stata rilasciata in ambiente di sperimentazione e di pre-esercizio (simulatore) la nuova release dell’applicazione di movimentazione.
    Contestualmente viene resa disponibile la procedura relativa alle modalità operative previste per l’adeguamento della classificazione dei rifiuti alle nuove disposizioni normative.
    La nuova versione dell’applicazione è stata rilasciata in ambiente di esercizio dal giorno 25 maggio 2015.

AMBIENTE: HALON /CFC/HCFC

  • Debuttano i nuovi «ecoreati»

    Ricordiamo che i proprietari degli impianti di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti (ognuno) 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra devono comunicare, entro il 31 maggio 2015, la tipologia e la quantità di carica refrigerante o di agente estinguente, nonché le quantità aggiunte, eliminate o recuperate nel corso del 2014, compilando online la dichiarazione annuale sulle emissioni di gas clorurati (DPR 43/2012). I dati da riportare nella dichiarazione si possono ricavare dal registro di impianto (Registro dell’apparecchiatura – Impianto di refrigerazione e/o condizionamento e/o il Registro del sistema di protezione antincendio). Per l’invio della dichiarazione è possibile accedere al sito dell’ISPRA nella sezione apposita: http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas

    Vi informiamo inoltre:
    Debuttano i nuovi «ecoreati»
    Ingresso nel Codice per cinque fattispecie – Termini di prescrizione più lunghi.
    In vigore da oggi le nuove norme sui reati ambientali. È di ieri, infatti, l’approdo in Gazzetta (Gu 122) della legge 68/2015 che interviene sugli ecoreati. La norma introduce nel codice penale cinque nuovi delitti e allunga i termini di prescrizione per perseguire i delitti con meno affanno, aumenta le pene ma concede la possibilità di “pentirsi”: con il ravvedimento operoso è assicurato lo sconto di pena dalla metà a due terzi. Nel testo anche l’aggravante mafiosa e la confisca preventiva.
    Nel nuovo titolo del Codice penale «delitti contro l’ambiente» fanno ingresso:
    1. disastro ambientale,
    2. inquinamento ambientale,
    3. traffico e abbandono di materiale radioattivo,
    4. impedimento di controllo,
    5. omessa bonifica.
    La norma, inasprisce le sanzioni e coinvolge nella responsabilità anche la persona giuridica per i reati commessi nel suo interesse.

    Il delitto di inquinamento ambientale è punito con la reclusione da due a sei anni e con multe che vanno da 10mila a 100mila euro, ma il suo perfezionamento richiede una duplice condizione : l’esistenza di un danno ambientale e di una condotta abusiva. Le aggravanti scattano se ad essere danneggiata è un’area protetta o l’azione ha causato il ferimento o la morte di persone.

    L’elemento dell’abusivismo è presente anche nel disastro ambientale, che può costare fino a 15 anni di reclusione. Per parlare di disastro ambientale è necessario che si verifichino, alternativamente, alcune condizioni che riguardano un’alterazione senza ritorno dell’equilibrio dell’ecosistema, la possibilità di eliminare le conseguenze solo con mezzi particolarmente onerosi e provvedimenti eccezionali e un’offesa all’incolumità pubblica rilevante per il numero di persone coinvolte.
    Il traffico e l’abbandono di materiale radioattivo è punito con la reclusione da due a sei anni, con relative aggravanti in caso di danni all’ambiente o alle persone.
    Si paga con il carcere, da sei mesi a tre anni, il tentativo di depistare o compromettere le indagini mettendo off-limit i luoghi oggetto di controllo. La legge 68 prevede anche l’invocata aggravante dell’associazione mafiosa per i sodalizi dediti al “business ambientale”, mentre ancora un inasprimento di pena è previsto per i pubblici ufficiali che entrano nel “giro”. Via libera alla confisca, compresa quella per equivalente, applicata anche al traffico illecito di rifiuti. Una misura però esclusa se l’imputato mette i luoghi in sicurezza o li ripristina. Possibile anche la confisca preventiva sui valori ingiustificati rispetto al reddito, in caso di disastro ambientale , traffico di rifiuti e associazione a delinquere.

    Con il ravvedimento operoso, attraverso lo sconto di pena, si punta a ottenere la collaborazione per evitare che i reati producano conseguenze ulteriori o per scoprire i colpevoli. Niente sconto ma pena accessoria del divieto di contrattare con la PA nelle ipotesi di inquinamento ambientale, disastro, traffico di materiale radioattivo, impedito controllo e traffico illecito di rifiuti.

    Mano più pesante anche sulla prescrizione che si allunga in maniera direttamente proporzionale alla gravità del reato. Per la responsabilità degli enti ci sono le sanzioni pecuniarie tarate sulle quote fino a un massimo di 1000 per l’associazione mafiosa. La norma entra in vigore proprio in vista della scadenza del 2 giugno, termine entro il quale la Commissione Europea chiede alle regioni di scoprire le carte sugli interventi fatti per mettersi in regola con le discariche.

    L’Italia era stata condannata dalla Corte di Giustizia(C-333/13 e C-196/13 ) a pagare una sanzione forfettaria di 40 milioni di euro e 42,8 per ogni semestre di ritardo nell’ adeguarsi alla sentenza del 2007.