SICUREZZA: EDILIZIA
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Edilizia: firmato decreto per verifica congruità manodopera appalti e subappalti
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, ha firmato un decreto che definisce un sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, in attuazione di quanto previsto dall’Accordo collettivo del 10 settembre 2020 sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative per il settore edile.
La verifica della congruità si riferisce all’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell’ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.
Nel decreto viene ricordato che rientrano nel settore edile tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, mentre con riferimento ai lavori privati le disposizioni del decreto si applicano esclusivamente alle opere il cui valore risulti complessivamente di importo pari o superiore a euro settantamila. In fase di prima applicazione, la verifica della congruità della manodopera impiegata è effettuata in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, riportati nella tabella allegata al citato Accordo collettivo.
Ai fini della verifica si tiene conto delle informazioni dichiarate dall’impresa principale alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, con riferimento al valore complessivo dell’opera, al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa, alla committenza, nonché alle eventuali imprese subappaltatrici e subaffidatarie. In caso di variazioni da parte del committente riferite ai lavori oggetto di verifica, l’impresa è tenuta a dimostrare la congruità in relazione al nuovo valore determinato dalle varianti apportate.
L’attestazione di congruità è rilasciata, entro dieci giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato, ovvero del committente. Per i lavori pubblici, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva è richiesta dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori. Per i lavori privati, la congruità dell’incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente. A tal fine, l’impresa affidataria presenta l’attestazione riferita alla congruità dell’opera complessiva.
Con apposita convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, l’INPS, l’INAIL e la Commissione Nazionale delle Casse Edili (CNCE) sono definite le modalità di interscambio delle informazioni tramite cooperazione applicativa che consentano di rendere disponibili gli esiti delle verifiche di congruità della manodopera impiegata, nonché i dati relativi all’oggetto e alla durata del contratto, ai lavoratori impiegati e alle relative retribuzioni, necessari al recupero dei contributi e dei premi di pertinenza dei rispettivi Istituti, nonché ai fini della programmazione di eventuali attività di vigilanza e verifiche di competenza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
La Commissione Nazionale delle Casse Edili (CNCE), l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, l’INPS e l’INAIL realizzano, entro dodici mesi dall’adozione del decreto, il sistema di interscambio delle informazioni tramite cooperazione applicativa, finalizzata anche all’alimentazione della banca dati. Qualora non sia possibile attestare la congruità, la Cassa Edile/Edilcassa a cui è stata rivolta la richiesta evidenzia analiticamente all’impresa affidataria le difformità riscontrate, invitandola a regolarizzare la propria posizione entro il termine di quindici giorni, attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità. La regolarizzazione nel termine previsto consente il rilascio dell’attestazione di congruità. Decorso inutilmente il termine, l’esito negativo della verifica di congruità è comunicato ai soggetti che hanno effettuato la richiesta con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità.
Conseguentemente, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procede all’iscrizione dell’impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI). Qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruità sia accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascia ugualmente l’attestazione di congruità previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento. L’impresa affidataria risultante non congrua può altresì dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante esibizione di documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, in base a quanto previsto nell’Accordo collettivo del 10 settembre 2020. In mancanza di regolarizzazione, l’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio per l’impresa affidataria del DURC online.
Restano ferme, ai fini del rilascio del DURC online alle altre imprese coinvolte nell’appalto, le relative disposizioni già previste a legislazione vigente. Le disposizioni contenute nel decreto si applicano ai lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori sia effettuata alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente dal 1° novembre 2021. La Commissione Nazionale delle Casse Edili assicura il coordinamento delle attività delle Casse Edili/Edilcasse in relazione ai dati relativi alle imprese affidatarie anche ai fini della creazione di un’apposita banca-dati condivisa con INPS, INAIL e Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è costituito un comitato di monitoraggio composto da rappresentanti del Ministero del Lavoro, del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, dell’INPS, dell’INAIL, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e delle Parti sociali firmatarie dell’Accordo collettivo del 10 settembre 2020. Con successivo decreto del Ministro del Lavoro potranno essere adottate eventuali disposizioni integrative e correttive del decreto, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni del decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
AMBIENTE: ARIA EMISSIONI
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Aria Emissioni
La legge Ue sul clima in Gazzetta Entrerà in vigore il 29 luglio 2021 il Regolamento (UE) n. 2021/1119, che istituisce il quadro per il conseguimento della “neutralità climatica”, e fissa l’obiettivo di ridurre le emissioni di gas serra al 2030 del 55% rispetto ai livelli del 1990, per raggiungere la neutralità climatica nel 2050.
Il provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ue n. L243, rappresenta un passo importante e necessario per il processo europeo di decarbonizzazione definito dal “Green Deal”, che mira – inoltre – «a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell’Unione e a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze». In vista della neutralità climatica entro il 2050, si legge, poi, nel documento, che la Commissione fisserà un traguardo intermedio in materia per il 2040, proposto dalla Commissione tramite proposta legislativa. Entro il 30 settembre 2023, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuterà, inoltre, i progressi collettivi di tutti gli Stati membri nel conseguimento dell’obiettivo e nell’adattamento ai cambiamenti climatici.
Da segnalare, infine, che, nell’ottica del percorso intrapreso, il Regolamento (UE) n. 2021/1119 modifica anche il regolamento (UE) n. 401/2009 (sull’Agenzia europea dell’ambiente e la rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale), e il regolamento (UE) n. 2018/1999 (sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima).
Regolamento CEE/UE 30 giugno 2021 n°1119
AMBIENTE: RIFIUTI
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ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI - Delibera n. 6 del 13 luglio 2021
Disciplina relativa alla pubblicazione e consultazione sul portale dell’Albo delle informazioni relative ai Responsabili tecnici.
Delibera n°6 del 13 luglio 2021
Raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da materiali metallici destinati a specifiche attività di recupero. Istituito registro presso l’Albo nazionale gestori ambientali.
Sul sito dell’Albo nazionale gestori ambientali è stata pubblicata la Deliberazione 3 giugno 2021, n. 4 recante “Criteri e modalità di iscrizione semplificata al registro di cui all’articolo 40-ter della legge 11 settembre 2020, n. 120.” Al registro, istituito presso l’Albo nazionale gestori ambientali, le aziende italiane ed estere possono iscriversi, in modalità semplificata, ai fini dell’abilitazione all’esercizio delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da materiali metallici destinati a specifiche attività di recupero
Il registro è articolato in classi, dalla classe a) alla classe f), in funzione delle tonnellate annue di rifiuti raccolti e trasportati.
La deliberazione riporta i requisiti e la procedura d’iscrizione al registro, che è rinnovata ogni 5 anni. L’iscrizione avviene d’ufficio per le imprese iscritte all’Albo con procedura ordinaria e per le imprese iscritte alla categoria 6 (imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri dei rifiuti) limitatamente al solo esercizio del trasporto transfrontaliero.
L’art. 3 indica le tipologie di rifiuti che possono essere raccolti e trasportati in un elenco che si riporta qui di seguito:La deliberazione entra in vigore il 1° settembre 2021.
Delibera (Naz) n°4 del 3 giugno 2021Istituito il registro per la raccolta e il trasporto di rifiuti metallici
In vigore dal 1° settembre 2021 la Legge di conversione del Decreto Semplificazioni 2020 che prevede il registro che abilita alla raccolta ed al trasporto di rifiuti metallici destinati a specifiche attività di recupero; il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha, infatti, istituito il registro che abilita alla raccolta ed al trasporto di rifiuti metallici destinati a specifiche attività di recupero.
Delibera n°4 del 3 giugno 2021
AMBIENTE: PLASTICA MONOUSO
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La Direttiva SUP sulla plastica monouso
Il 3 luglio è entrato in vigore la Single Use Plastic Directive (Direttiva SUP sulla plastica monouso) che vieta la vendita di oggetti in plastica usa e getta. I prodotti potranno essere venduti solo per esaurire le scorte. A partire dal 3 luglio 2021, secondo la direttiva (UE) 2019/904, gli Stati membri dell’UE, attraverso la loro legislazione nazionale, devono garantire che alcuni prodotti di plastica monouso immessi sul loro mercato rechino un marchio sull’imballaggio o sul prodotto stesso. La marcatura riguarda i prodotti di plastica monouso elencati nella parte D dell’allegato della direttiva (UE) 2019/904.
Questi prodotti sono
• Assorbenti igienici (assorbenti), tamponi e applicatori di assorbenti interni;
• Salviette umidificate, ovvero salviette per la cura personale pre-inumidite e per la casa;
• Prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati per l’uso in combinazione con prodotti del tabacco;
• Tazze per bevande.
La marcatura dovrà seguire le regole stabilite dal regolamento di esecuzione della Commissione, del 17 dicembre 2020, sulle specifiche armonizzate di marcatura sui prodotti di plastica monouso elencati nella parte D dell’allegato della direttiva (UE) 2019/904, come corretto dalla rettifica.
Regolamento di Esecuzione UE 2021/2151
AMBIENTE E SICUREZZA: PREVENZIONE INCENDI E CPI
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Antincendio, in vigore le regole per gli impianti GNL
Sulla Gazzetta Ufficiale Italiana del 13 luglio, n. 166 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 30 giugno 2021, recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio di impianti di distribuzione di tipo L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto”. Il decreto si applica a tutti gli impianti fissi di distribuzione carburante per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di Gnl di capacità complessiva non superiore a 50 tonnellate (nuovi e in ristrutturazione, anche parziale), ad eccezione di quelli che, alla data di entrata in vigore del decreto, dispongano di un progetto approvato dal comando dei Vigili del Fuoco; le disposizioni riguardano le fasi di progettazione, realizzazione ed esercizio degli impianti. Come si legge nel documento, le strutture interessate dovranno adeguarsi alle nuove norme entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Sono previsti, inoltre, criteri per l’ubicazione degli impianti (art. 5) e per l’impego dei prodotti per uso antincendio (art. 6).
Decreto Ministeriale 30 giugno 2021
INOLTRE
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Inoltre
Inoltre
• Si segnala la predisposizione sulla piattaforma Monitor-piani dell’area che raccoglierà le autorizzazioni degli impianti di recupero rifiuti (Recer).
• Il Mite ha aggiornato i criteri ambientali minimi (Cam) per le forniture di prodotti tessili e per l’acquisto di veicoli per il trasporto su strada (anche per la raccolta rifiuti)
• Il Ministero della transizione ecologica ha approvato il Programma generale di prevenzione e gestione degli imballaggi 2019-2023 e l’importo che i sistemi di responsabilità estesa del produttore devono versare per l’attività di vigilanza sui rifiuti espletata dal Dicastero ambientale con riferimento all’annualità 2018.
• Modello 231, pubblicato l’aggiornamento delle Linee Guida di Confindustria.ADEMPIMENTO PER L’USO DI PARTICOLARI SOSTANZE ART 271 COMMA 7 BIS DEL D.LGS 152/06
Le aziende autorizzate alle emissioni in atmosfera mediante provvedimento AUA (art 269 D.lgs 152/06) e/o mediante provvedimento AIA, che nei cicli produttivi generano emissioni in atmosfera e utilizzano sostanze – miscele classificate come cancerogene – tossiche per la riproduzione o mutagene (H340-H350-H360), di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata o classificate estremamente preoccupanti (SVHC) dal regolamento (CE) n. 1907/2006, sono tenute a trasmettere all’autorità competente, entro il giorno 28/08/2021 (ai sensi del D.lgs 102/2020), una relazione che vada a valutare la disponibilità di alternative a tali sostanze e che valuti la fattibilità tecnico economica della loro sostituzione. Tale relazione dovrà successivamente essere inviata ogni 5 anni. Il mancato invio della relazione è punibile con una sanzione amministrativa da euro500,00 a euro 2.500,00.