SICUREZZA: SICUREZZA IN GENERE
-
−
OT23 anno 2021: pubblicata la guida alla compilazione e una versione aggiornata del modulo
È stata pubblicata la guida alla compilazione del modulo OT23 e una versione aggiornata del modulo OT23 per inoltrare la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione per l’anno 2021.
Per maggiori dettagli consultare l’istruzione operativa del 9 luglio 2020.
Istruzione operativa del 9 luglio 2020 disponibile al seguente link
https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/istruzioni-operative/istruzione-operativa-09-07-20.htmlServizio di prevenzione e protezione: UNI definisce le linee guida
UNI ha pubblicato sul suo sito la norma UNI/PdR 87:2020 dal titolo “Servizio prevenzione e protezione – Attività tipiche del servizio di prevenzione e protezione così come previsto dall’art. 33 del D.Lgs. 81/2008” che fornisce elementi utili a tutti i soggetti coinvolti nella gestione della salute e sicurezza per espletare al meglio la loro funzione.Le linee guida costituiscono un importante punto di riferimento per il datore di lavoro e per tutti i soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro in quanto, partendo dal D.Lgs 81/2008, prende in esame tutti i compiti generali del servizio di prevenzione. Tali compiti vanno dall’analisi dei documenti aziendali, alle visite degli ambienti di lavoro e relative macchine e attrezzature; dall’interazione con i soggetti dell’organizzazione aziendale alle relazioni con i soggetti pubblici; dall’impostazione del processo valutativo alla redazione del documento di valutazione dei rischi; dalla progettazione di interventi informativi e formativi alla realizzazione degli stessi.
Se nella prima parte la UNI/PdR 87:2020 individua le aree di intervento, le attività tipiche e i compiti relativi al SPP, nella seconda organizza tali attività in un approccio strutturato per processi che consente un’efficace sistematizzazione.In una prima fase – quella della pianificazione – vengono identificati gli ambiti di intervento e delle attività tipiche che dovranno essere svolte dal servizio di prevenzione e protezione aziendale sulla base dell’analisi del contesto organizzativo. Nella fase dell’attuazione – che rappresenta il momento in cui si attua ciò che si è pianificato – vengono effettuati i controlli operativi sulle misure di prevenzione e protezione. Una volta verificati i risultati raggiunti, attraverso riesami periodici e valutazioni prestazionali (fase di check) si passa alla fase finale dell’azione in cui, sulla base degli esiti delle verifiche e delle valutazioni prestazionali, vengono identificate le azioni correttive da intraprendere ai fini del miglioramento continuo.
Tale approccio costituisce una modalità particolarmente efficace per organizzare e gestire le attività di un servizio di prevenzione e protezione in modo da creare valore aggiunto per la sicurezza nei luoghi di lavoro, ottimizzando tempi, costi e prestazioni.
AMBIENTE: RIFIUTI
-
−
Rifiuti
Sulla Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 2020, n. 142 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale del 21 aprile 2020 recante: “Modalita’ di organizzazione e di funzionamento del registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e degli esiti delle procedure semplificate concluse per lo svolgimento di operazioni di recupero.”
Decreto 21 aprile 2020Circolare n. 8 del 7 luglio 2020
Notifica provvedimenti di sospensione e di cancellazione per mancato versamento dei diritti di iscrizione.Albo Nazionale Gestori Ambientali – Quiz verifiche di idoneità del responsabile tecnico
Nuova Circolare del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali del 15 luglio 2020, n. 9 recante: “Quiz verifiche di idoneità del responsabile tecnico”
Circolare 15 luglio 2020Sulla Gazzetta Ufficiale del 8 giugno 2020, n.144 è stato pubblicato il Decreto Legislativo del 12 maggio 2020, n. 42 recante: “Attuazione della direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche”
Decreto Legislativo 12 maggio 2020RINNOVO ISCRIZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI CAT. 2/Bis
Trasporto dei propri rifiuti (produttori iniziali)
L’articolo 212, comma 8, del D.Lgs. 152/06, modificato dall’articolo 25, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 205/10, prevede che le iscrizioni dei produttori iniziali di rifiuti devono essere rinnovate ogni 10 anni.
Per le iscrizioni effettuate dal 15/04/2008 al 25/12/2010, la decorrenza dei dieci anni deve intendersi riferita alla data di entrata in vigore al D.Lgs. 205/2010 (quindi fino al 25/12/2020); nel provvedimento non si evince, ma viene indicata nell’area riservata del sito dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, dov’è indicata la data di inizio e di fine validità.
Come previsto all’art. 22, comma 2 del D.M. 120/2014, le imprese possono presentare la DOMANDA DI RINNOVO a decorrere dal 25/07/2020.
Segnaliamo che il rinnovo può essere presentato solo tal quale senza la possibilità di apportare modifiche, le eventuali variazioni intervenute e non ancora comunicate andranno presentate con separata istanza prima della domanda di rinnovo
AGENTI CHIMICI E SOSTANZE PERICOLOSE
-
−
REACH, schede dati di sicurezza al restyling dal 2021
Sulla GUUE del 26 giugno 2020, n. L203 è stato pubblicato Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione del 18 giugno 2020 recante: “Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione del 18 giugno 2020 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)”.
Sarà applicabile dal 1° gennaio 2021 il regolamento (UE) 2020/878, che prevede l’aggiornamento delle prescrizioni per la compilazione delle schede di dati di sicurezza contenute nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).
Tra le principali novità, nuove disposizioni specifiche per le nanoforme delle sostanze introdotte dal regolamento (UE) 2018/1881, l’adattamento in materia alle prescrizioni concernenti le SDS approvate in sede di revisione dal “Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche” (GHS), nuove prescrizioni per le sostanze e le miscele aventi proprietà di interferenza con il sistema endocrino, e alcuni chiarimenti sull’identificatore unico di formula, in conformità a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP).
Da segnalare, infine, che le schede di dati di sicurezza non conformi alle nuove prescrizioni, in deroga, potranno continuare ad essere fornite fino al 31 dicembre 2022.
Regolamento CEE/UE 18 giugno 2020Quattro nuove sostanze aggiunte alla Candidate List
L’elenco delle sostanze presenti nella candidate list raggiunge il numero di 209 SVHC.
AGENTI BIOLOGICI – RISCHIO COVID
-
−
Decreto rilancio: pubblicata la legge di conversione
Sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2020, n. 180, è stata pubblicata la legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34.Gli articoli di cui è composto il D.L. n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” sono suddivisi nei seguenti titoli:
Titolo I- Salute e sicurezza
Titolo II – Sostegno alle imprese e all’economia
Titolo III – Misure in favore dei lavoratori
Titolo IV – Disposizioni per la disabilità e la famiglia nonché misure per il sostegno delle vittime di discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere
Titolo V – Enti territoriali e debiti commerciali degli enti territoriali
Titolo VI – Misure fiscali
Titolo VII – Disposizioni per la tutela del risparmio nel settore creditizio
Titolo VIII – Misure di settore.Tra i nuovi articoli introdotti dalla legge di conversione, segnaliamo in particolare:
– l’art. 1-ter “Linee guida per la gestione dell’emergenza epidemiologica presso le strutture per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità”,
– l’art. 228-bis “Abrogazione dell’articolo 113-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo di rifiuti”,
e per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale, gli articoli 66-bis “Disposizioni in materia di semplificazione dei procedimenti per l’importazione e la validazione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale” e 229-bis “Disposizioni per lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale”.
In tema di energia, la legge di conversione prevede, nel decreto rilancio, l’inserimento dell’art. 42-bis “Disposizioni concernenti l’innovazione tecnologica in ambito energetico” e la sostituzione dell’originario art. 119 “Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici”.
Legge 17 luglio 2020Coronavirus: prorogate le misure di contenimento del contagio
Sulla Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2020, n. 176 è stato pubblicato il D.P.C.M. 14 luglio 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Con tale decreto, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, sono state prorogate sino al 31 luglio 2020 le misure adottate con il D.P.C.M. 11 giugno 2020.
In particolare sono state aggiornate le disposizioni relative alla riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative e in materia di trasporto pubblico.
L’articolo 1 del decreto stabilisce infatti che gli allegati 1 e 2 del decreto stesso sostituiscono gli allegati 9 e 15 del D.P.C.M. 11 giugno 2020, riguardanti rispettivamente: le “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’11 giugno 2020” e le “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico”
Restano inoltre confermate e restano in vigore fino alla data del 31 luglio 2020, le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute del 30 giugno e del 9 luglio 2020.
Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020
TRASPORTI
-
−
Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità
Ai fini di una univoca interpretazione ed attuazione delle norme, a seguito dell’emanazione del regolamento (UE) 2020/698 che ha introdotto nuovi termini di proroga per le carte di qualificazione del conducente e per la patente di guida e dei decreti dirigenziali nn. 158 e 159 dell’8 giugno 2020 che hanno apportato proroghe, rispettivamente, a taluni termini previsti dal decreto ministeriale 20 settembre 2013, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato la Circolare Ministeriale 12 giugno 2020, n. 16356.La Circolare n. 16356 riepiloga i termini di proroga di validità dei documenti abilitativi alla guida:
• Patenti di guida
• Carta di qualificazione del conducente e certificati di abilitazione professionale
• Attestazioni sanitarie
Tale circolare sostituisce integralmente la circolare prot. 14619 del 26 maggio 2020.Circolare Ministeriale 12 giugno 2020
Quattro nuove sostanze aggiunte alla Candidate List
L’elenco delle sostanze presenti nella candidate list raggiunge il numero di 209 SVHC.