Sicurezza

SICUREZZA: SOSTANZE PERICOLOSE-AGENTI CHIMICI

  • Regolamento CEE/UE 18 giugno 2020, n. 878

    Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione del 18 giugno 2020 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

    Regolamento (UE) 2020/878

SICUREZZA: RISCHIO BIOLOGICO

  • Rischio biologico

    È stato, firmato dal Presidente del Consiglio e pubblicato il 12 giugno in Gazzetta Ufficiale il nuovo DPCM 11 giugno 2020 che contiene alcune novità in materia di riaperture e le cui disposizioni “si applicano dalla data del 15 giugno 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 e sono efficaci fino al 14 luglio 2020”.

    Formazione in materia di salute e sicurezza: le regole per la ripresa dei corsi in aula

    L’art. 1, comma 1, lettera q) del DPCM 11 giugno 2020, esclude dalla sospensione delle attività didattiche i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL.

    Gli indirizzi operative per le attività di formazione professionale sono contenuti nell’Allegato 9 dello stesso DPCM:

    • Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione adottate dalla singola organizzazione, comprensibile anche per gli utenti di altra nazionalità
    • Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in aula o alla sede dell’attività formativa in caso di temperatura > 37,5 °C.
    • Rendere disponibile prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani per utenti e personale anche in più punti degli spazi dedicati all’attività, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici, e promuoverne l’utilizzo frequente.
    • Mantenere l’elenco dei soggetti che hanno partecipato alle attività per un periodo di 14 giorni, al fine di consentire alle strutture sanitarie competenti di individuare eventuali contatti.
    • Privilegiare, laddove possibile, l’organizzazione delle attività in gruppi il più possibile omogenei (es. utenti frequentanti il medesimo intervento; utenti della stessa azienda) e solo in subordine organizzare attività per gruppo promiscui.
    • Laddove possibile, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni.
    • Gli spazi destinati all’attività devono essere organizzati in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti; tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
    • Tutti gli utenti (docenti, discenti, tutor d’aula ecc.), considerata la condivisione prolungata del medesimo ambiente, dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti. Nel caso dei docenti, è possibile fare ricorso ad una visiera trasparente. Resta inteso che nelle attività pratiche dovranno essere utilizzati, se previsti, gli ordinari dispositivi di protezione individuale associati ai rischi della singola attività.
    • Dovrà essere garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack).
    • Eventuali strumenti e attrezzature dovranno essere puliti e disinfettati ad ogni cambio di utente; in ogni caso andrà garantita una adeguata disinfezione ad ogni fine giornata. Qualora la specifica attività o attrezzatura preveda l’utilizzo frequente e condiviso da parte di più soggetti (a titolo esemplificativo nel caso di cucine industriali e relative attrezzature specifiche), sarà necessario procedere alla pulizia e disinfezione frequente delle mani o dei guanti.
    • Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.
    • Per gli allievi in stage presso terzi, si applicano le disposizioni/protocolli della struttura/azienda ospitante. In presenza di più stagisti presso la medesima struttura/azienda e in attuazione di detti protocolli potrà essere necessario articolare le attività di stage secondo turni da concordare con l’allievo, il responsabile dell’azienda/struttura ospitante e/o tutor aziendale.

    Decreto Presidente del consiglio 11 giugno 2020

SICUREZZA: AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI

  • Agenti cancerogeni e mutageni

    Sulla Gazzetta Ufficiale Italiana del 9 giugno 2020, n. 145 è stato pubblicato il D.Lgs. Governo 1 giugno 2020, n. 44 “Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.”

    Il D.Lgs. modifica l’art. 242 del decreto legislativo 81/2008, prevedendo che “Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, ove ne ricorrano le condizioni, segnala la necessità che la stessa prosegua anche dopo che è cessata l’esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per la tutela della salute del lavoratore interessato. Il medico competente fornisce, altresì, al lavoratore indicazioni riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa, sulla base dello stato di salute del medesimo e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche.”
    Inoltre sono sostituiti l’allegato XLII Elenco di Sostanze, Miscele e Processi e l’allegato XLIII Valori limite di esposizione professionali.  

    Decreto Legislativo 1 giugno 2020 

AMBIENTE: RIFIUTI

  • Rifiuti

    Con il Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 aprile 2020 sulle “Modalità di organizzazione e di funzionamento del registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e degli esiti delle procedure semplificate concluse per lo svolgimento di operazioni di recupero”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.142 del 5 giugno 2020, si procede verso una definitiva informatizzazione della gestione dei rifiuti e ad una interconnessione, con la disciplina delle merci.

    Il Decreto 21 aprile 2020, con il REcer, abbraccia non solo il campo delle procedure semplificate (in termini di indicazione degli esiti), ma anche delle autorizzazioni ordinarie al recupero e smaltimento dei rifiuti.

    Il REcer utilizza, per il suo funzionamento e per la sua organizzazione, la piattaforma telematica “Monitor-piani” istituita dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare presso l’Albo nazionale gestori ambientali. Lo strumento è interoperabile sia con il Catasto dei rifiuti (rif. art. 189 del D.Lgs. 152/2006), sia con il REN (registro elettronico nazionale, ex art- 6 DL 14 dicembre 2018).

    ISPRA potrà accedere al REcer per effettuare le ispezioni di conformità previste dalle Direttive 2008/98/CE (art. 34) e 2018/851/UE e definite dalle linee guida SNPA del 6 febbraio 2020.

    I dati del REcer sono resi disponibili quindi alle amministrazioni pubbliche che ne fanno richiesta, alle autorità competenti per i controlli e al Ministero dell’ambiente per le istruttorie tecniche volte a definire i criteri specifici End of waste.

    Decreto 21 aprile 2020


INOLTRE

  • Inoltre

    Con la Circolare prot. 12058 del 30 aprile 2020 e con la successiva Circolare 26 maggio 2020, n. 14619, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito chiarimenti sulle proroghe di validità della “Carta di qualificazione del conducente e certificati di abilitazione professionale” ai sensi degli articoli 103 e 104 decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

    La Circolare n. 14619, all’articolo 2. precisa che:

    • Le carte di qualificazioni del conducente ed i certificati di abilitazione professionale, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020);
    • Gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale ai sensi della direttiva 2003/59/CE in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020);
    • I termini per sottoporsi agli esami di revisione della qualificazione CQC nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020, sono sospesi (ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d.l.18/2020, in combinato disposto con art. 37 del d.l. 23/2020)
    • Ai fini del computo dei termini di due anni dalla scadenza della carta di qualificazione del conducente, da cui discende l’obbligo di effettuare l’esame di ripristino, non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020.

    Inoltre, a livello internazionale, secondo l’Accordo Multilaterale M324, sottoscritto dall’Italia in data 24 marzo, è stabilito che:

    • I patentini autisti ADR secondo 8.2.2.8.2 ADR ed CFP per Consulenti Sicurezza trasporti secondo 1.8.3.7 ADR, in scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 1° novembre 2020, rimangono validi sino a 30 Novembre 2020. Questi certificati saranno rinnovati per 5 anni se sarà eseguito un esame prima del 1° dicembre 2020.

    *****

    A seguito della conversione in legge del “Decreto Cura Italia” (d.l. n. 18/2020), l’Ispettorato, con la nota n. 12/2020, riepiloga gli effetti delle diverse disposizioni che incidono sulle attività di competenza dell’Ispettorato con lo scopo di fornire indicazioni univoche a fronte di un quadro legislativo modificato più volte nel corso delle ultime settimane. In particolare, la nota mette in luce come sono sospesi o differiti tutti i termini dei procedimenti amministrativi in carico all’INL dal 23 febbraio al 15 maggio. Quanto alla procedura relativa ai procedimenti di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo (art. 7 l. n. 604/1966), le convocazioni delle parti potranno essere gestite a partire dal prossimo 15 maggio rispettando l’ordine cronologico di presentazione delle istanze. La nota considera, altresì, le modifiche apportate, in sede di conversione, all’art. 103 del d.l. n. 18/2020, con riferimento ai pagamenti in misura ridotta dei verbali, allo svolgimento delle attività difensive in relazione a verbali o ordinanze ingiunzione, ai termini di prescrizione relativi ai provvedimenti in materia di diritto del lavoro e di legislazione sociale e di decadenza nel periodo dal 23 febbraio al 31 maggio 2020.

    Nota n°12/2020