SICUREZZA: SICUREZZA IN GENERE
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SICUREZZA IN GENERE
In un comunicato del 23 Dicembre 2024, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dà notizia dell’approvazione con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 dicembre 2024, n. 195 , del “Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro” operativo dal 1° gennaio 2025.Operativo dal primo gennaio al 31 dicembre 2025, il Piano potrà essere aggiornato per rispondere a nuove
il Piano annuncia l’avvio nel 2025 di una campagna straordinaria di vigilanza, denominata Operazione Stop (Sicurezza di tutti gli operatori). La campagna prevede 2.500 ispezioni mirate in settori produttivi ad alto rischio infortunistico come l’edilizia, l’agricoltura, gli impianti di depurazione e di trattamento delle acque reflue, le reti fognarie e gli impianti di biogas, con controlli legali e accertamenti sulla valutazione corretta dei rischi.
Gli obiettivi del Piano sono riassunti in quattro punti:
- sensibilizzazione e formazione di giovani e lavoratori;
- sostegno alle imprese;
- rafforzamento delle tutele in ambito lavorativo;
- attuazione di controlli mirati e coordinati.
Piano integrato per la sicurezza
SICUREZZA: SICUREZZA IN GENERE – SORVEGLIANZA SANITARIA
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SICUREZZA IN GENERE - SORVEGLIANZA SANITARIA
Sulla G.U. Serie Generale n.303 del 28 dicembre 2024 é stata pubblicata la legge 203 del 13 dicembre 2024, in vigore dal 12 gennaio.Viene inserito un nuovo articolo al D.lgs. 81/08, l’art. 14-bis, che introduce l’obbligo per il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di presentare una relazione annuale alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, che includa l’analisi della situazione della sicurezza nei luoghi di lavoro nell’anno precedente, le misure da programmare e adottare per migliorare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e i programmi legislativi pianificati per l’anno in corso.
Modificati anche:
- L’art. 41 del D.Lgs. 81/2008: si estende la sorveglianza sanitaria alla visita preventiva anche in fase pre-assuntiva, mentre è lasciato al giudizio del medico competente la necessità della visita alla ripresa dal lavoro dopo un’assenza di oltre 60 giorni. “Qualora non ritenga necessario procedere alla visita, il medico competente è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica”. Inoltre viene sostituito il comma 2-bis che nella nuova formulazione definisce che il medico competente, nella prescrizione di esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, tiene conto delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore, al fine di evitarne la ripetizione.
- l’art. 65 del D-lgs. 81/08, permettendo l’uso di locali sotterranei o semi-sotterranei purché in assenza di inquinanti ed emissioni di agenti nocivi e nel rispetto dei requisiti specifici degli ambienti di lavoro relativi ad aerazione, illuminazione e microclima, indicati nell’Allegato IV dello stesso decreto legislativo 81/08. Al proposito viene stabilito che il datore di lavoro dovrà comunicare l’utilizzo di tali locali all’INL tramite posta elettronica certificata, allegando la documentazione necessaria, con un meccanismo di silenzio-assenso, trascorsi 30 giorni, per consentirne l’utilizzo.
Infine l’art 14 della legge n.203/2024, con modifica al DL 81/2017, introduce l’obbligo di comunicare al Ministero del lavoro entro 5 giorni dalla data di avvio del periodo, oppure entro i 5 giorni successivi alla data di modifica della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto da remoto (lavoro agile).
NOTA PROT. 9740 DEL 30 DICEMBRE 2024
In data 31/12/2024 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato la nota prot. 9740 del 30 dicembre 2024 in merito ai contenuti della Legge 203 2024, facendo una selezione degli articoli rilevanti per l’attività dell’Ispettorato
BATTERIE PORTATILI E PER MEZZI DI TRASPORTO LEGGERI, ORIENTAMENTI UE SULLA RIMOVIBILITÀ E SOSTITUIBILITÀ
Dalla commissione Ue arrivano le linee guida per la rimozione sicura delle batterie portatili e delle batterie per mezzi di trasporto leggeri. La comunicazione della Commissione Ue C/2025/214 ha fornito orientamenti per l’applicazione armonizzata nell’Unione delle nuove regole per la rimozione e sostituzione delle batterie portatili e delle batterie per mezzi di trasporto leggeri introdotte con il regolamento (UE) 2023/1542.
Comunicazione (UE) 10 gennaio 2025 n.44
AMBIENTE: EMISSIONI
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EMISSIONI
Entro il 1° gennaio 2025, le imprese in esercizio al 28 agosto 2020 devono essere autorizzate per poter emettere in atmosfera sostanze cancerogene, nocive per la riproduzione o mutagene. Lo prevede il D.Lgs 102/2020 in merito alle emissioni da parte di aziende produttrici che utilizzano queste sostanze pericolose.Il provvedimento, ha stabilito (art. 271, co. 7-bis) l’obbligo per i geLstori degli stabilimenti o delle installazioni, in esercizio dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n.102 (28 agosto 2020), che utilizzando nei cicli produttivi da cui originano le emissioni le sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata, di inviare all’autorità competente entro un anno (28 agosto 2021) una prima relazione di sostenibilità. Il D.Lgs. n. 102, all’art. 3, comma 3, prevede, inoltre, che i gestori di tali stabilimenti o installazioni debbano presentare, poi, una domanda di autorizzazione entro il 1° gennaio 2025, o in data antecedente, se richiesto dall’autorità competente sulla base della prima relazione inviata oppure se è intervenuta una domanda di rinnovo periodico dell’autorizzazione o relativa a modifiche sostanziali.
AMBIENTE: ACQUA SUOLO SITI INQUINANTI
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ACQUA SUOLO SITI INQUINANTI
Semplificazioni nelle valutazioni ambientali, norme per la tutela delle acque, misure per l’economia circolare, contrasto al dissesto idrogeologico, bonifiche dei siti inquinati e anche riduzione della distanza delle trivelle per il gas dalla costa. Sono alcuni dei punti fondamentali del Dl Ambiente, divenuto legge. Sulla Gazzetta n. 294 del 16 dicembre è stata, infatti, pubblicata la Legge 2024/191, di conversione, con modificazioni, del Dl 153/2024, recante disposizioni per la tutela ambientale del Paese: semplificazione dei procedimenti di VIA per i progetti che riguardano le installazioni di impianti per la produzione di idrogeno verde, repopowering o la ricostruzione di impianti fotovoltaici ed eolici, la modifica della ripartizione degli oneri a carico dei produttori e utilizzatori di imballaggi per la loro gestione a fine vita, modifiche alle disposizioni sullo svolgimento dell’attività di Responsabile tecnico Albo gestori ambientali (il legale rappresentante può assumere il ruolo di Responsabile tecnico della sua azienda senza fare l’esame e senza l’obbligo di aggiornamento periodico se è stato per tre anni consecutivi il legale rappresentante delle stessa impresa), disposizioni volte alla prevenzione da “eventi emergenziali” legati al cambiamento climatico, procedure più snelle per le bonifiche dei “siti orfani”, introduzione di norme per la manutenzione del paesaggio urbano e rurale
AMBIENTE: F-GAS
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F-GAS
In deroga al divieto previsto dal regolamento (UE) 2024/573, l’Ue ha autorizzato l’immissione sul mercato di alcuni dispositivi contenenti gas fluorurati a effetto serra (F-gas) mediante i regolamenti di esecuzione 2024/3120 e 2024/3122, che danno il via libera, rispettivamente, all’uso di F-Gas con un GWP pari o superiore a 150 nei congelatori criogenici meccanici (–150 °C), e all’uso di gas fluorurati a effetto serra con un GWP pari o superiore a 150 nei contenitori per il trasporto di sangue e nei congelatori rapidi per plasma ematico per contatto. I provvedimenti, in vigore dal 18 dicembre e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri, si applicano dal 1° gennaio 2025.Regolamento di esecuzione (UE) 16 dicembre 2024 n.3120
Regolamento di esecuzione (UE) 16 dicembre 2024 n.3122
DEROGHE AL DIVIETO PER APPARECCHIATURE ALIMENTARI
Con la pubblicazione sulla Gazzetta unionale del 14 gennaio del regolamento di esecuzione (UE) n. 2025/33, viene autorizzata dal 1o gennaio 2025 al 30 giugno 2026 l’immissione sul mercato dei seguenti tipi di apparecchiature di refrigerazione autonome contenenti gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150, a condizione che le apparecchiature siano etichettate conformemente all’articolo 12, paragrafo 2, del medesimo regolamento:
- a) abbattitori con capacità a pieno carico compresa tra 25 kg e 100 kg di alimenti;
b) gelatiere per gelato artigianale con una capacità di raffreddamento superiore a 2 kW;
c) produttori di ghiaccio con una capacità di produzione compresa tra 200 kg e 2 000 kg nell’arco di 24 ore;
d) carrelli per la conservazione e la rigenerazione di alimenti con potenza nominale di ingresso compresa tra 1,5 kW e 10,5 kW; - e) armadi ferma-lievitazione con una potenza assorbita compresa tra 1 kW e 2 kW;
f) granitori e macchine per creme fredde con una capacità a pieno carico di liquidi refrigerati superiore a 3 litri.
- a) abbattitori con capacità a pieno carico compresa tra 25 kg e 100 kg di alimenti;
AMBIENTE: RIFIUTI ED IMBALLAGGI
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SCARICHI IDRICI E RIFIUTI
L’articolo 27 della legge n. 193/2024 – pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 295 del 17/12 – modifica, infatti, il Codice ambientale (D. Lgs 152/2006) agli artt. 221 bis e 238:- Relativamente alla modifica che interessa la costituzione di sistemi autonomi per il riciclo e il recupero dei rifiuti di imballaggio, viene previsto che il progetto relativo alla costituzione di un nuovo sistema autonomo può riguardare imballaggi relativi a una o più filiere.
- Relativamente alla TARI, invece, la legge interviene sul comma 10 dell’art. 238 cit., che prevede l’esclusione delle utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico i rifiuti simili agli urbani (e che dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi) dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti a soggetti privati; il conferimento può avvenire in tutto o in parte e viene esteso l’ambito di applicazione della norma, al fine di riferirla non solo al recupero ma anche al riciclo.
AMBIENTE: IMBALLAGGI CONAI
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IMBALLAGGI CONAI
Dal 10 gennaio è scaricabile gratuitamente la nuova Guida prodotta da CONAI “Guida all’adesione e all’applicazione del Contributo Ambientale CONAI 2025″.La Guida contiene tutte le informazioni e le indicazioni per le imprese consorziate, compresa la modulistica, per gestire gli adempimenti relativi alla partecipazione al sistema consortile e al Contributo Ambientale CONAI.
Inoltre
- Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto Milleproroghe 2025 il 27 dicembre 2024 il Decreto Legge 27 dicembre 2024, n. 202 Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
Si segnala:
- La proroga al 31 marzo 2025 il termine entro cui le imprese con sede legale in Italia devono stipulare una polizza assicurativa per danni derivanti da calamità naturali (CatNat), introdotto dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213, riguarda fabbricati, impianti, attrezzature e macchinari industriali e commerciali, con esclusione degli imprenditori agricoli. Sebbene la mancata stipulazione non comporti sanzioni dirette, essa può determinare penalizzazioni nell’accesso a incentivi o contributi pubblici, incluse misure per fronteggiare calamità naturali. La proroga è volta a garantire un’adeguata attuazione della misura, attualmente in fase di regolamentazione.
- Proroghe significative, con estensione fino al 31 dicembre 2025, riguardano numerosi interventi infrastrutturali e edilizi, al fine di consentire il completamento di opere avviate in ambito abitativo e urbanistico, nonché il proseguimento di progetti di rigenerazione urbana e sviluppo territoriale.
- Nel settore dei trasporti, si stabilisce la proroga al 30 aprile 2025 per l’adeguamento delle disposizioni sul trasporto ferroviario, con particolare riguardo agli interventi di manutenzione straordinaria e miglioramento delle infrastrutture esistenti.
- Una sospensione dell’aggiornamento biennale delle sanzioni riguarda il Codice della strada, il cui adeguamento ai tassi di inflazione viene posticipato al 1° gennaio 2026.
- In ambito energetico, il decreto dispone il differimento al 1° gennaio 2025 dell’obbligo, originariamente previsto a partire dal 1° gennaio 2024, di incremento della quota di energia rinnovabile termica nelle forniture, come previsto dall’art. 27, co. 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
Il decreto è entrato in vigore il 28 dicembre 2024, ma le disposizioni contenute sono passibili di modifica in sede di conversione in legge entro 60 giorni dal giorno della sua pubblicazione.
Decreto ministeriale 7 novembre 2024
Il decreto recante disposizioni integrative e correttive al codice appalti, che si propone migliorare l’accesso delle PMI agli appalti pubblici, ridurre i costi per le imprese certificate, promuovere la sostenibilità ambientale ed economica e semplificare le procedure di gara, il D.Lgs. n. 209 2024 prevede che per le imprese in possesso di certificazioni sia possibile cumulare la riduzione del 20% delle garanzie provvisorie (solitamente fideiussione o una cauzione) richieste per la partecipazione alle gare (al fine di coprire eventuali danni in caso di mancata sottoscrizione del contratto da parte dell’impresa aggiudicataria) con altri benefici previsti dal Codice dei contratti pubblici.
D.Lgs Governo 31 dicembre 2024 n.209
Ricordiamo che il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha recentemente pubblicato tre decreti direttoriali in attuazione dell’articolo 21 del D.M. 59/2023, volti a regolamentare aspetti cruciali del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) quali:
1.Decreto direttoriale n. 253 del 12 dicembre 2024 che specifica le caratteristiche tecniche dei sistemi di geolocalizzazione obbligatori per i mezzi che trasportano rifiuti speciali pericolosi, in conformità all’articolo 16 del D.M. 59/2023;
2.Decreto direttoriale n. 254 del 12 dicembre 2024 che definisce le modalità operative per la gestione del Registro cronologico di carico/scarico rifiuti e del Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR)e l’accesso, l’iscrizione e la registrazione al RENTRI.
3.Decreto direttoriale n. 255 del 12 dicembre 2024 che introduce una procedura telematica per l’accreditamento di enti, amministrazioni e organi di controllo al fine di garantire un accesso trasparente e controllato alle informazioni contenute nel RENTRI.
AMBIENTE E SICUREZZA: TRASPORTO
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CALENDARIO DEI DIVIETI DI CIRCOLAZIONE MEZZI PESANTI E CAMION 2025
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato il D.M. n. 314 del 12 dicembre 2024 (firmato e registrato ed in attesa di pubblicazione su GU) contenente i divieti di circolazione per i veicoli pesanti previsti per l’anno 2025. Il decreto stabilisce le limitazioni per i veicoli adibiti al trasporto di cose. Mezzi di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell’anno particolarmente critici per la circolazione.I divieti si applicano anche ai trattori stradali quando viaggiano isolati per i quali la massa di riferimento è la tara. Ovvero la massa complessiva a pieno carico decurtata del massimo carico sulla ralla.
La movimentazione di merci pericolose appartenenti alle classi 1 e 7 in regime ADR è regolata dall’Art 12, che ne vieta il trasporto per qualunque quantità indipendentemente dalla massa complessiva del veicolo, oltre che nei giorni di calendario previsti dal decreto, anche dalle ore 8:00 alle ore 24:00 di ogni sabato e dalle ore 0:00 alle ore 24:00 di ogni domenica compresi nel periodo dal 24 maggio al 7 settembre 2025. Restano confermate le consuete agevolazioni per i veicoli da / verso l’estero e per quelli diretti / provenienti da Sardegna e Sicilia.
Decreto infrastrutture e trasporti
AMBIENTE E SICUREZZA: AGENTI CHIMICI E SOSTANZE PERICOLOSE
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CALENDARIO DEI DIVIETI DI CIRCOLAZIONE MEZZI PESANTI E CAMION 2025
Il regolamento delegato (UE) 2024/3199, pubblicato il 31 dicembre, ha modificato il regolamento (UE) n. 649/2012 che attua la convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale.Le modifiche più significative riguardano l’aggiornamento degli elenchi dell’allegato I, con l’aggiunta di 41 Sostanze nella parte 1 (Elenco delle sostanze chimiche soggette all’obbligo di notifica di esportazione) e Parte 2 (sostanze chimiche assoggettabili alla notifica PIC – procedura di consenso esplicito all’esportazione).
Modifiche minori riguardano la Parte 3 dell’Allegato 1. Il regolamento è in vigore dal 20 gennaio 2025 ed è applicabile dal 1° marzo.
Regolamento delegato (UE) 15 ottobre 2024 n.3199
Pubblicato il piano nazionale per le attività di controllo dei prodotti chimici 2025
L’8 gennaio è stato pubblicato il nuovo piano nazionale per le attività di controllo dei prodotti chimici.
Piano controllo prodotti chimici
AMBIENTE E SICUREZZA: PREVENZIONI INCENDI
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PREVENZIONE INCENDI
Il Dipartimento dei Vigili del fuoco ha emanato delle linee guida di prevenzione incendi che consentono l’individuazione delle metodologie per l’analisi del rischio e delle misure di sicurezza antincendio da adottare per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio di dispositivi elettrochimici destinati all’accumulo di energia elettrica conosciuti come Battery Energy Storage System (BESS). I sistemi di accumulo di energia non costituiscono attività soggetta al D.P.R. 151/2011 ma comportano un aggravio del rischio di incendio nelle attività in cui sono installati.Circolare ministeriale 23 dicembre 2024 n.21021
SICUREZZA ALIMENTARE: MOCA
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MOCA
Il Regolamento (UE) 2024/3190 pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 31 dicembre 2024 introduce notevoli restrizioni nell’uso del BPA.Il regolamento stabilisce prescrizioni specifiche per il 4,4′-isopropilidendifenolo («bisfenolo A» o «BPA») (n. CAS 80-05-7) e i suoi sali, nonché altri bisfenoli pericolosi e derivati pericolosi di bisfenoli, per quanto riguarda il loro uso nella fabbricazione dei seguenti gruppi di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1935/2004 e sono immessi sul mercato dell’Unione:
a) adesivi;
b) gomme;
c) resine a scambio ionico;
d) materie plastiche;
e) inchiostri da stampa;
f) siliconi; e
g) vernici e rivestimenti.Stabilisce inoltre prescrizioni specifiche relative al contenuto di BPA nei materiali e negli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari fabbricati utilizzando un altro bisfenolo o un derivato di un bisfenolo.
Il nuovo regolamento abroga il precedente regolamento (UE) 2018/213 che consentiva l’uso del BPA in determinate condizioni, sotto limiti di migrazione specifici, ma ora, in base alle recenti valutazioni scientifiche, è stato considerato necessario un approccio più restrittivo, vista la nuova dose giornaliera tollerabile (DGT) indicata in 0,2 nanogrammi per chilogrammo, nettamente inferiore rispetto ai limiti precedenti.
Scadenze:
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Entro 18 mesi dall’entrata in vigore del regolamento, le aziende devono garantire che tutti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari non contengano BPA.
Presentare richieste di autorizzazione per l’uso di bisfenoli pericolosi diversi dal BPA entro nove mesi dalla pubblicazione delle informazioni di autorizzazione.
Iniziare la raccolta e la comunicazione di dati relativi all’uso di sostanze alternative, con aggiornamenti ogni quattro o cinque anni.
Regolamento (UE) 19 dicembre 2024 n.3190
SICUREZZA ALIMENTARE: ETICHETTATURA
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ETICHETTATURA
Dal 1° gennaio nuove regole per commercializzazione e indicazione di origine per ortofrutticoli e alcuni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli. A partire dal 1° gennaio 2025 va applicato obbligatoriamente il Regolamento Delegato (Ue) 2023/2429 del 17 agosto 2023, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le norme di commercializzazione per il settore degli ortofrutticoli, per alcuni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e per il settore delle banane.Il documento ha abrogato il regolamento (CE) n. 1666/1999 della Commissione e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 543/2011 e (UE) n. 1333/2011 al fine di armonizzare e semplificare le disposizioni relative alle norme di commercializzazione ed ai controlli di conformità.
Regolamento (UE) 17 agosto 2023 n.2429
ARMONIZZAZIONE DELLE NORME SU DENOMINAZIONI DI ORIGINE PROTETTE ED INDICAZIONI GEOGRAFICHE NEL SETTORE VITIVINICOLO E DELLE BEVANDE SPIRITOSE.
Con Regolamento delegato (UE) 2025/28 della Commissione, del 30 ottobre 2024, pubblicato sulla Gazzetta Europea del 15 gennaio 2025, si è proceduto a modificare il regolamento delegato (UE) 2019/33 per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell’uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l’etichettatura e la presentazione.
Analogamente, per quanto riguarda il settore delle bevande spiritose, con regolamento delegato (UE) 2025/29 della Commissione, del 30 ottobre 2024, pubblicato anch’esso su Gazzetta europea del 15 gennaio, si è proceduto ad introdurre procedure uniformi all’interno dell’Unione per le domande di registrazione delle indicazioni geografiche, le modifiche del disciplinare, la cancellazione della registrazione e il registro.
Regolamento delegato (UE) 30 ottobre 2024 n.28
Regolamento delegato (UE) 30 ottobre 2024 n.29
ESENZIONI TEMPORANEE DALL’OBBLIGO DELLA STAMPIGLIATURA DELLE UOVA
Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste ha introdotto delle deroghe alle nuove regole per la stampigliatura delle uova. Il decreto del Masaf del 7 novembre 2024 prevede alcune esenzioni dall’obbligo di stampigliatura delle uova nel luogo di produzione che saranno attive fino al 30 novembre 2025.
Adeguandosi al regolamento delegato (UE) 2023/2464, l’Italia ha optato per la possibilità di introdurre alcune deroghe temporanee.
In particolare, l’esenzione riguarda:
- a) le uova prodotte in allevamenti con capienza fino a 50 galline ovaiole;
b) le uova prodotte in allevamenti che hanno in essere un contratto di conferimento, di trasferimento o di vendita di tutta la produzione, con uno o più centri d’imballaggio, in cui sia verificabile il sistema di allevamento adottato;
c) le uova prodotte in allevamenti direttamente collegati al proprio centro di imballo.
Le uova prodotte negli allevamenti che hanno in essere un contratto di conferimento, di trasferimento o di vendita di tutta la produzione, con uno o più centri d’imballaggio, in cui sia verificabile il sistema di allevamento adottato e quelle prodotte in allevamenti direttamente collegati al proprio centro di imballo, sono stampigliate nel primo centro d’imballaggio che riceve le uova.
PRODOTTI BIOLOGICI, STABILITA LA FREQUENZA DEI CONTROLLI FISICI PER IL 2025
Il Masaf ha stabilito la frequenza dei controlli fisici dei prodotti biologici importate da Paesi Terzi per il 2025. Con il decreto ministeriale n. 678547 del 30 dicembre 2024 il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha aggiornato le indicazioni riguardo la frequenza dei controlli fisici sulle partite di prodotti biologici e in conversione importate da Paesi Terzi, da effettuare prima della loro immissione in libera pratica nell’Unione europea.
In particolare, è stata stabilita una frequenza di controlli fisici:
– del 10% per lo zenzero importato dalla Cina
– del 5 % per le banane importate dal Perù
– del 10% per lo zenzero importato dal Perù
– del 10% per i datteri importati dalla TunisiaDecreto ministeriale 30 dicembre 2024
CATALOGO COMUNE DI MISURE SANZIONATORIE PER GLI OPERATORI BIOLOGICI, RINVIATA L’ADOZIONE
Con decreto pubblicato sulla Gazzetta del 16 gennaio 2025, del 31 dicembre 2024, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, ha posticipato l’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 323651 del 18 luglio 2024 dal 1° gennaio 2025 al 1° aprile 2025. Sino a tale data rimangono in vigore i decreti ministeriali 20 dicembre 2013, n. 15962 e 26 settembre 2014, n. 18096, che avrebbero dovuto essere già abrogati.
Decreto ministeriale 31 dicembre 2024
Novel food, l’Ue autorizza la vendita della farina di larve “Tenebrio molitor”
VIA LIBERA ALL’USO DELLA LARVA GIALLA DELLA FARINA PER PANE, PANINI E TORTE.
Sulla Gazzetta europea del 21/01 è stato pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2005/89 che, modificando l’allegato del regolamento (UE) 2017/2470 (contenente la l’elenco dei nuovi alimenti), autorizza l’immissione sul mercato della polvere di larve intere di “Tenebrio molitor”(nota come larva gialla della farina) trattata con raggi UV.
Per i prossimi cinque anni, solo la società francese “NutrìEarth” sarà, però, autorizzata a immettere sul mercato il nuovo alimento, salvo il caso in cui un’altra società ottenga anch’essa l’autorizzazione per tale farina di larve trattata o abbia il consenso della NutrìEarth”.
Regolamento di esecuzione (UE) 20 gennaio 2025 n.89
- a) le uova prodotte in allevamenti con capienza fino a 50 galline ovaiole;