SICUREZZA: SICUREZZA IN GENERALE
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Modifiche al D.Lgs. 81/08: in vigore la Legge 215 di conversione del D.L. 146/2021
È in vigore da oggi, 21/12/2021 la Legge 215 che converte in legge il DL 146/2021 che aveva già introdotto modifiche al D.Lgs. 81/2008 relativamente alle ispezioni. La Legge di conversione apporta ulteriori modifiche in materia di preposti e formazione.
Tra gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, all’articolo 18 c.1, ha introdotto l’obbligo (lett.b-bis) di individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. Ha inoltre introdotto nell’articolo 26 il seguente comma 8-bis: “Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto”Per quanto riguarda gli obblighi della figura del preposto le modifiche sono:
Al comma 1 lettera a dell’articolo 19 (obblighi dei preposti) è stata sostituita con: “sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”Viene inoltre aggiunta la lettera f-bis: “in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”
Infine ha modificato le disposizioni su formazione ed addestramento di preposto, dirigenti e datori di lavoro.
Sostituito il comma 7 dell’articolo 37 con: “Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”
Introdotto nell’articolo 37 il comma 7-ter: “Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.Entro giugno 2022, è previsto un nuovo Accordo Stato Regioni andrà a rivedere e riorganizzare la formazione con queste aggiunte:
• formazione obbligatoria per il datore di lavoro;
• verifica dell’efficacia della formazione durante il lavoro;
• aggiornamento formazione preposti ogni 2 anni e divieto di utilizzo della FAD per i preposti sia corso iniziale che aggiornamentoInfine per la sicurezza nelle scuole, è prevista l’esenzione dei dirigenti scolastici dalle responsabilità correlabili a mancanze di carattere strutturale degli edifici che sono di competenza di altri enti e possibilità di interdire parte della struttura in caso di rischio grave e immediato. Anche la valutazione dei rischi strutturali è di competenza esclusiva dell’ente gestore e il DVR viene redatto in maniera congiunta.
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Di seguito le novità relative alla versione del TU gennaio 2022 del documento (la precedente versione era di novembre 2020):
• Inserita nota e piè pagina all’art. 5, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lett. n), del DPR 28 marzo 2013, n. 44;
• Inserita la lettera circolare INL del 11/08/2020 prot. 1753 ad oggetto: Chiarimenti in merito alla fornitura e posa in opera di calcestruzzo preconfezionato;
• Inserita la circolare INAIL n. 44.2020 del 11.12.2020 sulla Sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente a rischio in caso di contagio da virus SARS-CoV-2;
• Inserito il collegamento esterno alla nota MLPS prot. 18860 del 04.12.2020, riguardante l’aggiornamento delle tariffe per l’attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII e dell’art. 71, comma 11;
• Modifiche agli allegati XLVII e XLVIII ad opera dalla legge 18/12/2020, n. 176, convertita, con modificazioni, dal decreto-legge 28/10/2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19
• Inserita la nota INL del 21.12.2020 prot. 11484, sul lavoro intermittente e i profili sanzionatori;
• Inserita la lettera circolare del 08/01/2021 prot. 4905, riguardante indicazioni emergenziali per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle operazioni di primo soccorso e per la formazione in sicurezza dei soccorritori – Integrazione;
• Inserita la lettera circolare del Ministero della Salute prot. 1330 del 14/01/2021, sulla sospensione dei termini relativi agli adempimenti previsti dell’art. 40 del D.lgs. 81/2008;
• Sostituito il Decreto Direttoriale n. 58 del 18 settembre 2019 con il Decreto Direttoriale n. 02 del 20 gennaio 2021 – Nono elenco dei soggetti abilitati e dei formatori per l’effettuazione dei lavori sotto tensione;
• Inserite le modifiche agli allegati XLII e XLIII introdotte dal decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute del 11/02/2021;
• Inserita la lettera circolare del Ministero della Salute prot. n. 15127 del 12/04/2021, sulle indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata;
• Aggiornato l’allegato XXXVIII ai sensi del Decreto interministeriale del 18/05/2021, di recepimento della direttiva 2019/1831/UE, che ha definito il quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale;
• Inserita la nota INL del 02/07/2021, prot. n. 4639, ad oggetto: tutela dei lavoratori – stress termico ambientale;
• Inserita la nota INL del 19/07/2021, prot. n. 5223 ad oggetto: D.M. 25.06.2021 – Verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili (DURC di congruità);
• Inserita nota alla circolare INAIL n. 44/2020 del 11/12/2020 riguardante la comunicazione INAIL del 28/07/2021, sulla proroga deti termini della sorveglianza sanitaria eccezionale;
• Inserito il D.M. 1° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” (G.U. Serie Generale n. 230 del 25/09/2021);
• Inserito il D.M. 2 settembre 2021 recante “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” (G.U. Serie Generale n. 237 del 04/10/2021);
• Inserito il D.M. 3 settembre 2021 recante “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” (G.U. Serie Generale n. 259 del 29/10/2021);
• Inserita la circolare del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’Interno prot. 14804 del 06/10/2021 ad oggetto “DM 1° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Primi chiarimenti”;
• Inserita la circolare del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’Interno prot. 15472 del 19/10/2021 ad oggetto “DM 2 settembre 2021 recante “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Primi chiarimenti”;
• Sostituito il Decreto Direttoriale n. 6 del 14 febbraio 2020 con il Decreto Direttoriale n. 65 del 26 ottobre 2021 – Ventottesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11;
• Inserita la circolare del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’Interno prot. 16700 del 08/11/2021 ad oggetto “DM 3 settembre 2021 recante “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Primi chiarimenti”;
• Inserita la circolare INL n. 3/2021 del 09/11/2021, avente ad oggetto: D.L. n. 146/2021 – nuovo provvedimento di sospensione ex art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 – prime indicazioni;
• Inserita la circolare INL n. 4/2021 del 09/12/2021, avente ad oggetto: decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – “Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” – Allegato I del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (TUSL);
• Inserite le modifiche agli artt. 7, 8, 13, 14, 18, 19, 26, 37, 51, 52, 55, 56, 79, 99 e all’Allegato I, introdotte dal Capo III “Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” (GU Serie Generale n. 252 del 21/10/2021) convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 (G.U. Serie Generale n. 301 del 20/12/2021).
Una nota di Confindustria si sofferma sulle novità apportate dalla legge di conversione 215/2021 alle modifiche del D.Lgs. 81/2008 operate dal DL 146/2021. Le novità per la sospensione dell’attività imprenditoriale e sugli obblighi preposto.
SICUREZZA: AGENTI BIOLOGICI E SORVEGLIANZA SANITARIA
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Estensione del Super Green pass e nuove regole sulla quarantena
Il 30/12/2021, in tema di misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19, sono stati pubblicati contestualmente due documenti:
• il Decreto Legge n.229 “Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”Decreto Legge 30 dicembre 2021
• la Circolare del Ministero della Salute “Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron” Circolare Ministeriale 30 dicembre 2021
Il decreto, entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, il 31/12/2021, stabilisce che dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, solo chi è in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 “rafforzate”, o “Super Green Pass” o “Green Pass Rafforzato”, cioè ottenuto a seguito del completamento del ciclo vaccinale o a seguito di guarigione dalla malattia, potrà accedere ai seguenti servizi e attività:
o alberghi e altre strutture recettive, nonché ai servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;
o sagre e fiere, convegni e congressi;
o feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose (battesimi, comunioni, matrimoni);
o tutti i mezzi di trasporto pubblico (treni, pullman, aerei, tram, metro, bus);
o servizi di ristorazione all’aperto;
o impianti di sci;
o piscine, sport di squadra anche all’aperto (come il calcetto);
o centri culturali, sociali e ricreativi per le attività all’aperto.
Il Decreto inoltre stabilisce che le persone che rientrano nelle seguenti categorie:
o che hanno completato il ciclo vaccinale da non più di 120 giorni;
o oppure sono guariti dall’infezione COVID da non più di 120 giorni;
o oppure hanno ricevuto la dose di richiamo (booster) da non più di 120 giorni.
in caso di contatto stretto con un positivo, non dovranno più rispettare le vecchie regole sulla quarantena “precauzionale” ma potranno uscire, indossando mascherine FFP2, se in assenza di sintoni.
Qualora compaiano sintomi dovranno effettuare immediatamente un test rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-CoV-2, ripetendolo, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il caso positivo.
A specificare quali comportamenti tenere, in caso di contatto stretto con un positivo, ci ha pensato la Circolare del Ministero della Salute che definisce nel dettaglio come gestire le quarantene e i periodi di autocontrollo secondo le nuove regole.
La circolare pertanto prevede che, nel caso di “contatti stretti” con un positivo:
o per i soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (ad esempio, che abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
o per i soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
o per i soggetti asintomatici che:
abbiano ricevuto la dose booster, oppure
abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti,
oppure siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,
non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid19.INOLTRE
• DL 1 del 7 gennaio 2022: obbligo vaccinale, green pass e scuola Decreto Legge 7 gennaio 2022
Il decreto introduce fino al 15 giugno 2022 un obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni, anche per gli stranieri che sono residenti in Italia.
L’obbligo non sussiste (art.4-quater, comma 2, inserito nel DL 44/2021) “non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell’assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita”.La normativa indica poi che per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il green pass rafforzato – rilasciato a vaccinati e guariti dal COVID-19 – per l’accesso ai luoghi di lavoro dal 15 febbraio 2022.
I lavoratori che non saranno in grado di presentare la certificazione COVID richiesta, “nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 o che risultino privi della stessa al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati” (art.4-quinquies, comma 4, inserito nel DL 44/2021).Inoltre, in questo caso senza limiti di età, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 è esteso al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori (art. 2).
Il decreto-legge estende poi ulteriormente l’obbligo di Green Pass base – si può ottenere con la prima dose, con un tampone antigenico valido 48 ore o con un tampone molecolare valido 72 ore – a coloro che accedono ai seguenti servizi e attività (art.3):
a. servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti, …)
b. pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della salute, d’intesa con i Ministri dell’economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico e della pubblica amministrazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;
c. colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.
Le disposizioni di cui alle lettere a) e c) si applicano dal 20 gennaio 2022, mentre la disposizione di cui alla lettera b) si applica “dal 1° febbraio 2022, o dalla data di efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla medesima lettera, se diversa”.Adottata, inoltre, d’intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ‘una circolare rivolta alle pubbliche amministrazioni e alle imprese private per raccomandare il massimo utilizzo, nelle prossime settimane, della flessibilità prevista dagli accordi contrattuali in tema di lavoro agile’.
Accordi contrattuali in tema di lavoro agile
Ci sono poi novità per la scuola, con particolare riferimento alla gestione dei casi di positività al COVID-19.
• scuola dell’infanzia: ‘già in presenza di un caso di positività, è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci giorni’;
• scuola primaria (Scuola elementare): ‘con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L’attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0), test che sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5). In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni’.
• scuola secondaria di I e II grado (Scuola media, liceo, istituti tecnici etc etc): ‘fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza e con l’uso, in aula, delle mascherine FFP2. Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe. Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni’.
AMBIENTE: IMBALLAGGI
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Prorogata la scadenza per l'etichettatura ambientale degli imballaggi.
Prorogato al 30 Giugno 2022 (non più 1° gennaio 2022) con il Decreto Legge n.228 del 30/12/2021 – art.11Art. 11 – Proroga di termini in materia di transizione ecologica
1. All’articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo all’etichettatura degli imballaggi, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;
b) al secondo periodo, le parole «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2022».Infatti il comma 6 dell’art.15 del D.L. 183/31.12.2020 (convertito dalla Legge n.21 del 26/02/2021) citava:
((6. Fino al 31 dicembre 2021 e’ sospesa l’applicazione dell’articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e gia’ immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte)).
AMBIENTE: IMBALLAGGI
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Grandi impianti di combustione, adottate le conclusioni sulle BAT
Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L469 dello scorso 30 dicembre è stata pubblicata la decisione (UE) n. 2021/2326, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i grandi impianti di combustione.Decisione CEE/CEEA/CECA 30 novembre 2021
Stop alla plastica monouso: in vigore il decreto
In vigore il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, di recepimento della Direttiva (UE) 2019/904 sulla plastica monoso (c.d. “SUP -single use plastics”), pubblicato sul supplemento ordinario n. 41 alla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 30 novembre scorso.
Il decreto fissa nuove regole su restrizione e dismissione dell’uso di prodotti di plastica monouso non biodegradabile e non compostabile: nell’ottica della transizione ecologica “mette al bando” gli oggetti usa e getta. Vietata, quindi, l’immissione sul mercato di bastoncini cotonati, posate, piatti, cannucce, agitatori per bevande, contenitori per alimenti e bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi. Le nuove regole, per l’appunto, si applicano ai prodotti in plastica monouso (ossia quelli interamente o parzialmente in plastica, a eccezione del prodotto realizzato in polimeri naturali non modificati chimicamente), ai prodotti in plastica oxo-degradabile (ossia quelle plastiche contenenti additivi che attraverso l’ossidazione comportano la frammentazione della materia plastica in microframmenti o la decomposizione chimica) e agli attrezzi da pesca contenenti plastica.
Riduzioni del consumo e restrizioni a meno che tali prodotti non siano realizzati in plastica biodegradabile e compostabile certificata conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 e con percentuali del 40% di materia prima rinnovabile (60% dal 1 gennaio 2024).
Per chi viola il divieto c’è una sanzione amministrativa tra 2.500 e diecimila euro, mentre sono previste, inoltre, anche nuove regole in materia di raccolta differenziata e appositi requisiti di marcatura.
D.Lgs Governo 8 novembre 2021
AMBIENTE: RIFIUTI
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Rifiuti
Il nuovo Modello Unico di Dichiarazione Ambientale è stato approvato con DPCM del 17 dicembre 2021 pubblicato sul Suppl. ordin. alla Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2022, n. 16.
Viene confermato l’impianto del Modello utilizzato per la dichiarazione 2021, con 6 comunicazioni.
Nella premessa si legge:
Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale è articolato in Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento. Il presente provvedimento contiene il modello e le istruzioni per la presentazione delle seguenti Comunicazioni:
1. Comunicazione Rifiuti
2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso
3. Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio.
4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
5. Comunicazione Rifiuti Urbani, assimilati e raccolti in convenzione
6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
Ogni dichiarante deve presentare un unico Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, contenente tutte le Comunicazioni dovute per l’Unità Locale dichiarante.
I soggetti che ricadono nelle condizioni previste dalla norma possono presentare il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, tramite la Comunicazione Rifiuti Semplificata riportata in Allegato 2.
La comunicazione deve avvenire esclusivamente per via telematica.
Il termine per la presentazione è previsto a 120 giorni dalla pubblicazione del decreto in GU (21gennaio 2022) quindi dal 30 aprile è rinviato al 21 maggio 2022Rifiuti da manutenzione fognaria, nuovo formulario di trasporto
Entrerà in vigore il 30 aprile 2022 la delibera n. 14 del 21 dicembre 2021, con la quale l’Albo gestori ambientali ha definito il modello unico e i contenuti del formulario per il trasporto dei rifiuti che provengono dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie.
Il nuovo formulario, documento unico ex art. 230 del Testo unico ambientale (D.Lgs. n. 152/2006), è utilizzato come modello sostitutivo al formulario di identificazione del rifiuto (art. 193 D.Lgs. n. 152/2006) «esclusivamente per il trasporto del rifiuto dai diversi luoghi in cui viene effettuata l’attività di pulizia manutentiva, fino al raggruppamento temporaneo (effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/2006)», oppure direttamente ad impianto autorizzato al trattamento o che ha effettuato la comunicazione di cui all’art. 110, comma 3 o l’iscrizione in procedura semplificata.
Il modello è emesso dal soggetto che effettua l’attività di pulizia manutentiva, ed è prodotto e vidimato virtualmente, tramite apposita applicazione digitale, resa disponibile sul sito dell’Albo nazionale gestori ambientali. Una volta effettuato il trasporto, il documento unico integra il registro di carico e scarico, ai sensi dell’articolo 190 del D.Lgs. 152/2006.Deliberazione (NAZ) 21 dicembre 2021
L’Albo gestori ambientali segnala che le iscrizioni in scadenza tra il 31/1/2020 e io 31/3/2022 conservano validità fino al 29 giugno 2022.