Sicurezza

SICUREZZA: SORVEGLIANZA SANITARIA

  • SOSPESO PER L’ANNO 2021 IL TERMINE DI INVIO DATI ALLEGATO 3B

    Sospeso per tutto il 2021 il termine per l’invio delle informazioni relative ai dati collettivi aggregati e sanitari di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell’anno 2020.Con nota prot. n. 1330 del 14 gennaio 2021, il Ministero della Salute ha sospeso per tutto il 2021 il termine, fissato entro il primo trimestre dell’anno, per l’invio tramite la piattaforma informatica Inail “Comunicazione medico competente” dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell’anno 2020 (obbligo previsto dall’art. 40 del d.lgs. 81/2008 e s.m. – Allegato 3B).

    Ministro della Salute Prot.1330

SICUREZZA: AGENTI BIOLOGICI

  • DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2020, n. 183 - Milleproroghe 2021 in Gazzetta Ufficiale: il decreto milleproroghe ha prorogato lo stato di emergenza al 31/03

    PROROGA DEI TERMINI CORRELATI CON LO STATO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (ART. 19).
    In tale articolo si indica che “i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato 1 sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente”.
    Proroga dei termini relativi al lavoro agile/ smart working.
    L’articolo 19 infatti, come abbiamo visto, proroga alcuni termini alla data di cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 marzo 2021 con riferimento a:
    • Articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n 34 relativo alle disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile: secondo questo comma le pubbliche amministrazioni – di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – “organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza, applicando il lavoro agile (…) al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità”;
    • Articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 relativo al lavoro agile: “fermo restando quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18” la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, “può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL)”. Inoltre i datori di lavoro del settore privato “comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”.
    Infine è prorogata anche – alla data di cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 marzo 2021 – la sorveglianza sanitaria eccezionale che è prevista dall’articolo 83 (Sorveglianza sanitaria) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

    Le proroghe relative al codice degli appalti e all’edilizia scolastica
    Alcune proroghe riguardano poi il Codice degli Appalti (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici).
    Proroghe relative all’edilizia scolastica.
    Riguardo al tema della sicurezza degli edifici scolastici con l’articolo 5, comma 4 è prorogato al 31 dicembre 2021 il termine per i pagamenti da parte degli enti locali degli interventi di messa in sicurezza, manutenzione e ristrutturazione di edifici scolastici, come previsti dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, come convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.
    Inoltre, sempre come conseguenza dell’articolo 19 del milleproroghe, sono prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza da COVlD-19 e non oltre il 31 marzo 2021 alcune disposizioni – contenute nell’articolo 232, commi 4 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, – che sono finalizzate a semplificare e accelerare le procedure di esecuzione e pagamento per interventi in tema di edilizia scolastica.
    Decreto legge 31 dicembre 2020 n° 183

    DECRETO-LEGGE 14 gennaio 2021, n. 2
    Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021.

    Decreto Legge 14 gennaio 2021 n°2

AMBIENTE: RIFIUTI

  • Rifiuti

    Nuove istruzioni dell’Albo gestori ambientali ai trasportatori di rifiuti dopo la nuova definizione di “rifiuto urbano” del Dlgs 152/2006 modificato dal “Pacchetto economia circolare”.

AmbienteeSicurezza


SOSTANZE PERICOLOSE

  • Dal 5 gennaio in vigore il regolamento (UE) n.2020/2096, che aggiorna numerose voci dell’Allegato XVII del Regolamento Reach

    Con la pubblicazione del regolamento (UE) n. 2020/2096, lo scorso 15 dicembre, la Commissione europea ha aggiornato numerose voci dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (“Reach”).
    All’articolo 2 del regolamento è stabilito l’ordine dell’obbligo di applicazione delle diverse modifiche, per molte delle quali questo cadrà tra il 5 luglio ed il 1° ottobre 2021.
    Nel dettaglio, il provvedimento è intervenuto modificando le regole in materia di fabbricazione e immissione sul mercato delle sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), dei dispositivi disciplinati dal regolamento (UE) 2017/745, degli inquinanti organici persistenti, di determinate sostanze o miscele liquide, del nonilfenolo e i metodi di prova per i coloranti azoici.
    Tra le novità, la voce sulle sostanze CMR viene aggiornata alle più recenti classificazioni “Clp” (regolamento (CE) n. 1272/2008, vengono abrogate le restrizioni per pentaclorofenolo, ossido di bis (pentabromofenile) e acido perfluoroottanoico (disciplinati dal regolamento (UE) 2019/1021), cancellati i riferimenti all’etichettatura con la frase di rischio R65, e soppressi i riferimenti al numero CAS e al numero CE per il nonilfenolo.
    Regolamento CEE/UE 15 dicembre 2020 n°2096

ADR

  • ADR 2021 in vigore dal 1° gennaio 2021 nel trasporto internazionale e in ambito nazionale a seguito del recepimento della Direttiva europea

    Le novità introdotte dall’Accordo ADR 2021 che entrerà in vigore il 1° gennaio 2021 nel trasporto internazionale e in ambito nazionale a seguito del recepimento della Direttiva europea prevedente l’obbligo della sua applicazione, sono quantitativamente limitate e in generale di impatto minimo, ciò dovuto principalmente alla situazione sanitaria globale.
    Diversi emendamenti e modifiche sono stati posticipati all’adozione dell’Accordo ADR 2023.
    Come di consueto l’Accordo ADR 2019 in scadenza potrà essere comunque ancora applicato fino al 30 giugno 2021.

    In sintesi le principali novità:
    1) L’ADR da “Accordo europeo” diventa solo “Accordo”;
    2) Capitolo 1.10 – Security:
    Con l’edizione 2021 dell’ADR la tabella 1.10.3.1.2, che riporta la lista delle merci pericolose ad alto rischio, è stata aggiornata causa inserimento di nuovi numeri ONU:
    UN 0512 DETONATORI da mina ELETTRONICI programmabili (1.4B)
    UN 0513 DETONATORI da mina ELETTRONICI programmabili (1.4.S)
    UN 3549 RIFIUTI MEDICALI INFETTANTI PER L’UOMO, CATEGORIA A, solidi, o RIFIUTI MEDICALI INFETTANTI PER GLI ANIMALI unicamente, CATEGORIA A, solidi
    È stata inserita in tabella anche la divisione 1.6 della classe 1.
    3) Classe 6.2 (Materie infettanti): Inserita nuova rubrica UN 3549 RIFIUTI MEDICALI INFETTANTI PER L’UOMO, CATEGORIA A, solidi, o RIFIUTI MEDICALI INFETTANTI PER GLI ANIMALI, CATEGORIA A, solidi.
    4) Classe 6.2 (Materie infettanti): La rubrica UN 3291 non prevede più il gruppo di imballaggio.
    5) Al 3.1.2.8 – Nomi generici o designazione “non altrimenti specificata” (N.A.S.) – è stato introdotto un nuovo paragrafo relativo alle rubriche UN 3077 e 3082 che permette di utilizzare come nome tecnico anche una rubrica generica. Esempio UN 3082 MATERIA PERICOLOSA PER L’AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (PITTURE), 9, III (-).
    6) Capitolo 3.3 – Disposizioni speciali: DS 360 I veicoli alimentati unicamente da batterie al litio metallico o al litio ionico devono essere assegnati alla rubrica ONU 3171 VEICOLO ALIMENTATO A BATTERIA. Le batterie al litio installate in una unità di trasporto, progettate solo per fornire alimentazione al di fuori della CTU, devono essere assegnate alla rubrica ONU 3536 BATTERIE AL LITIO INSTALLATE IN UNITÀ DI TRASPORTO batterie al litio ionico o al litio metallico.
    7) Capitolo 4.1 – Utilizzo di imballaggi, IBC e grandi imballaggi: L’istruzione di imballaggio P801a relativa alle rubriche UN 2794, UN 2795, UN 2800 e UN 3028 (accumulatori) è stata soppressa: non si citano più le casse che sono state sostituite dal termine “bidoni” nell’istruzione di imballaggio P801. L’istruzione di imballaggio P801 è stata quindi oggetto di sostanziale modifica: (vedi file allegato con le foto)

    E’ venuta meno la restrizione della capacità dei contenitori, non più limitata a 1 m3.

    8) Marchio per le pile/batterie al litio trasportate in esenzione: si passa da un minimo di 120 mm di larghezza x 110 mm di altezza a un minimo di 100 mm di larghezza x 100 mm di altezza, da 105 mm di larghezza x 74 mm di altezza a 100 mm di larghezza x 70 mm di altezza qualora le dimensioni del collo lo richiedano. E’ specificato che il marchio può essere di forma rettangolare o quadrata, non più solo rettangolare:

    MARCHIO EX ADR 2019

    (vedi file allegato con le foto)

    NUOVO MARCHIO ADR 2021

    (vedi file allegato con le foto)

    9) Il paragrafo 5.4.1.1.1 è stato modificato per quanto concerne la lettera k) sul codice restrizione galleria: (k) per i trasporti che comportano il passaggio in gallerie a cui si applicano restrizioni al passaggio di veicoli che trasportano merci pericolose, il codice di restrizione in gallerie che figura nella colonna (15) della tabella A del capitolo 3.2, in lettere maiuscole e tra parentesi o l’indicazione “(─)”.
    Questo comporta che per esempio la stringa di descrizione per UN 3082 passa da:

    UN 3082 MATERIA PERICOLOSA PER L’AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (…….), 9, III a
    UN 3082 MATERIA PERICOLOSA PER L’AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (…….), 9, III (─)

    Le rubriche ONU coinvolte sono: 1043, 2814, 2900, 2919, 3077, 3082, 3166, 3171, 3291, 3331, 3359, 3373 e 3549

    Non sono state introdotte novità relative alle Istruzioni scritte per il conducente (rimane quindi valido il modello introdotto da ADR 2017) né tantomeno agli equipaggiamenti dei veicoli addetti al trasporto di merci pericolose.

    ***

    ACCORDO MULTILATERALE M329

    Si comunica che l’Italia ha sottoscritto in data 3/11/2020 l’Accordo Multilaterale in Deroga M329, proposto dall’Austria, che sostituisce il precedente Accordo M287 e che introduce alcune deroghe relative a classificazione, imballaggio, trasporto e documentazione di rifiuti contenenti merci pericolose.
    Parte delle deroghe previste riprendono quelle già previste dallo scaduto M287.

    Segue sunto del contenuto del nuovo Accordo.

    Innanzitutto il campo di applicazione è escluso per i rifiuti:
    1) della classe 1;
    2) della classe 6.2;
    3) della classe 7;
    4) della classe 2 se etichettati come tossici;
    5) delle classi 4.1 e 5.2, se richiedono il trasporto a temperatura controllata (codici di classificazione SR2, PM2, OP2);
    6) quali gli organismi geneticamente modificati (UN 3245).

    In deroga alle disposizioni dell’ADR, il trasporto dei rifiuti di merci pericolose o che contengono merci pericolose, è invece ammesso alle condizioni di seguito elencate:

    Classificazione semplificata
    L’accordo prevede la possibilità di utilizzare la classificazione semplificata (paragrafo 2.1.3.5.5 del vigente Accordo ADR) basata sulle conoscenze dello speditore anche per:
    i rifiuti di generatori di aerosol (UN 1950)
    la classificazione come sostanza liquida, se non si può escludere lo sviluppo di una fase liquida.
    La classificazione come UN 3509 imballaggi scartati, vuoti, non puliti, può essere applicata anche se gli imballaggi contengono residui che rimangono nell’imballaggio dopo il corretto scarico e che non possono essere rimossi senza eccessivo sforzo.

    Nel caso di aggiunta erronea di un rifiuto ad un altro con diverse caratteristiche di pericolosità, tale aggiunta può non essere presa in considerazione ai fini della classificazione purché non vi sia un impatto significativo sul grado di pericolo. Tale semplificazione non si applica ai rifiuti appartenenti al gruppo di imballaggio I.

    Imballaggio
    Per i rifiuti del Gruppo di Imballaggio II e del Gruppo di Imballaggio III è possibile utilizzare imballaggi non omologati o scaduti che presentano deformazioni e ammaccature o container mobili per rifiuti solidi purché non venga compromessa la sicurezza del trasporto.

    Alcune materie del Gruppo di Imballaggio II sono escluse da questa esenzione:
    · Classe 3, con eccezione dei numeri UN 1228, 1263, 1268, 1866, 1986, 1988, 1992, 1993, 2478, 2733, 2924, 2985, 3021, 3248, 3273, 3274, 3286, 3469;
    · Classe 4.1 FO, FT, FC, SR1, PM1,
    · Classe 4.2 SW, SO, da ST1 a ST4, da SC1 a SC4,
    · Classe 4.3,
    · Classe 5.1 OF, OS, 0W, OT1, OT2, OC1, OC2, OTC,
    · Classe 5.2 P1,
    · Classe 6.1 TS, TW1, TW2, TO1, TO2, TC1-4, TFC, TFW,
    · Classe 8, con eccezione dei numeri UN 1759, 2683, 2734, 2920, 2921, 2922, 2923, 2986, 3084, 3093, 3094, 3095, 3096, 3244, 3264, 3266, 3301, 3470, 3471;
    · Classe 9 M1 (amianto).
    Sono altresì escluse le materie di classe 3 e 4.1 con codici di classificazione D o DT.

    Trasporto alla rinfusa
    I rifiuti di generatori di aerosol (UN 1950) possono essere movimentati alla rinfusa con mezzi chiusi o telonati (codici VC1 o VC2) purché siano prese determinate precauzioni, quali misure per impedire sovrappressioni, protezioni contro gli sversamenti e adeguati sistemi assorbenti, carico non oltre il limite di sicurezza costituito dall’altezza delle sponde.

    Gli imballaggi dismessi, vuoti, non ripuliti (UN 3509) possono essere trasportati alla rinfusa con mezzi aperti o telonati (codici VC1 o VC2) purché le altre condizioni di trasporto rimangano invariate; il marchio di “pericoloso per l’ambiente” in tale fattispecie non è richiesto.

    Disposizioni particolari per certe categorie di rifiuti
    · Macchinari o equipaggiamenti (UN 3537, 3538, 3540, 3541, 3544, 3546, 3547 o 3548) che contengono merci pericolose nelle loro apparecchiature interne o operative sono esentati dalle disposizioni dell’ADR a patto che siano state prese misure adeguate per prevenire ogni fuoriuscita durante il trasporto.
    · I rifiuti di medicinali, non più contenuti negli imballaggi usati per la vendita o la distribuzione, sono esenti dall’ADR come lo erano i prodotti originari [Secondo quanto previsto dalla Disposizione Speciale 601].
    · Gli estintori (UN 1044) trasportati in modo da impedire una fuoriuscita accidentale sono esenti dall’ADR se fabbricati e riempiti secondo le disposizioni applicate nel Paese di fabbricazione [Secondo quanto previsto dalla Disposizione Speciale 594].

    Marcatura ed etichettatura
    È possibile sostituire l’etichetta/e di pericolo con una targa o qualcosa di similare a prescindere dall’irregolarità della forma o dalle dimensioni ridotte dei colli contenenti rifiuti [Secondo le applicabili disposizioni del 5.2.2.1.6].
    Non è richiesta l’apposizione del marchio ʺmateria pericolosa per l’ambiente”.
    Risulta inoltre possibile marcare ed etichettare i colli sulla base delle disposizioni di versioni precedenti dell’ADR (esempio possibilità di utilizzare etichetta modello 9 anziché modello 9A per le pile/batterie al litio).

    Documento di trasporto
    È prevista la possibilità di omettere il nome tecnico sul documento di trasporto (inteso come completamento N.A.S.) e di indicare la quantità stimata e non quella effettiva.
    Non è necessaria l’indicazione addizionale ʺpericoloso per l’ambiente”.
    Per i mezzi di contenimento vuoti, non ripuliti è sufficiente una descrizione di massima dei colli senza indicarne il numero.

    Inoltre, sul documento di trasporto deve essere riportata la dicitura ʺCarriage agreed ander the terms of 1.5.1 ADR (M329)/Trasporto conforme ai termini del 1.5.1 ADR (M329)ʺ.

    Altre disposizioni
    La massa lorda totale di rifiuti pericolosi imballati in quantità limitate può essere stimata.
    Tutte le altre disposizioni rilevanti dell’ADR devono essere applicate.


INOLTRE

  • Dal 5 gennaio in vigore il regolamento (UE) n.2020/2096, che aggiorna numerose voci dell’Allegato XVII del Regolamento Reach

    L’INAIL eroga contributi a fondo perduto pari al 65 % del valore degli investimenti programmati, sino ad un massimo di 130.000 Euro per ciascuna azienda, per il sostegno dei seguenti progetti migliorativi delle condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro:
    • progetti di investimento per nuovi macchinari ed impianti;
    • progetti di implementazione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;
    • interventi per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi;
    • interventi di bonifica da materiale contenente amianto;
    • progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore “pesca” (codice ateco A.03.1) e nel settore “fabbricazione mobili” (codice ateco C.31).
    INAIL_ Estratto dell’avviso pubblico ISI 2020

    – Il 1° gennaio sono scattati i primi obblighi di notifica PCN (Poison Center Notification) nel nuovo formato previsto dal regolamento 542/2017 (e con le ulteriori modifiche del regolamento 1677/2020) che ha aggiunto l’Allegato VIII al CLP;

    – Il 1° gennaio è partito l’obbligo di applicazione il regolamento 2020/878 in materia di SDS, che modifica l’Allegato II del REACH e abroga il precedente regolamento n. 2015/830;

    – Dal 5 gennaio l’obbligo di notifica delle sostanze altamente preoccupanti SVHC presenti in concentrazione superiore allo 0,1% (p/p) in articoli, si gestisce attraverso il nuovo database dell’ECHA SCIP.

    – Proroga scadenza certificati F-Gas: Sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è stata pubblicata la circolare n. 1088977 del 24 dicembre 2020 che ha confermato l’estensione dei certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese in materia di F-GAS
    Con la Circolare, infatti, sono stati chiariti gli ulteriori aspetti applicativi di quanto previsto dall’articolo 103, commi 2 e 2-sexies, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dalla legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020 e dalla legge di conversione n. 159 del 27 novembre 2020 nel campo delle Certificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 146/2018 sui gas fluorurati a effetto serra.
    I certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese ai sensi degli articoli 7 e 8 del D.P.R. n. 146/2018, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza