AMBIENTE: TUTTI
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AIA, prime indicazioni Ministero Ambiente sulle modalità applicative della disciplina
Il Ministero dell’Ambiente ha emanato la Circolare prot. 22295 Gab del 27 ottobre 2014 recante “Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n.46”.Il D.lgs. 46/2014, in vigore dall’11 aprile 2014, ha modificato in modo sostanziale il D.lgs. 152/2006, compreso il Titolo III-bis, parte seconda, D.lgs. 152/2006 introducendo diverse novità. La circolare ministeriale, anche in riscontro a quesiti pervenuti in merito dalle autorità competenti al rilascio di autorizzazione integrata ambientale e dalle associazioni di categoria degli operatori economici interessati, chiarisce alcuni punti per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale della disciplina in materia di “prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento” (IPPC).Tra i punti chiariti, la circolare rammenta che il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 ha cancellato l’istituto del rinnovo periodico ogni 5 (ordinario), 6 (aziende certificate ISO 14001) o 8 anni (aziende registrate Emas) dell’AIA, precedentemente disciplinato dall’articolo 29-octies, commi 1, 2 e 3, del D.lgs. 152/06. Di conseguenza:• i procedimenti di rinnovo periodico avviati dopo il 7 gennaio 2013 ed in corso, sono convertiti in procedimenti di riesame;• sono prorogate le scadenze di legge delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) in vigore alla data dell’11 aprile 2014 (di fatto la loro durata è raddoppiata). A tal fine, la circolare chiarisce che la nuova scadenza sia resa evidente da un carteggio tra gestore e autorità competente, anche in forma di lettera circolare, che confermi l’applicazione della nuova disposizione di legge alla durata delle AIA vigenti, facendo salva la facoltà per l’autorità competente di avviare di sua iniziativa un riesame alla data del previsto rinnovo.
AMBIENTE: RIFIUTI
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Rifiuti, Decisione UE approva nuovo elenco europeo (c.d. CER)
Sulla GUUE L 370 del 30 dicembre 2014 è stata pubblicata la Decisione della Commissione del 18 dicembre 2014 “che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all’elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”.La decisione, in vigore dal 19 gennaio 2015 e che si applica dal 1° giugno 2015, approva il nuovo elenco europeo dei rifiuti (c.d. CER) mediante la modifica dell’allegato della decisione 2000/532/CE, al fine di allinearlo alla terminologia utilizzata nel regolamento (CE) n. 1272/2008 sulla classificazione delle sostanze e delle miscele.La Decisione segue e si integra con il Regolamento (UE) n. 1357/2014 pubblicato sulla GUUE del 19 dicembre 2014, che sostituisce, sempre dall’1 giugno 2015, l’Allegato III della Direttiva 2008/98/CE, e di conseguenza l’Allegato I alla Parte IV del D.lgs. 152/2006.Resta inteso che sia la presente Decisione che il citato Regolamento saranno direttamente applicabili negli Stati membri a decorrere dal 1° giugno 2015 e, di conseguenza, andranno a sostituire i relativi allegati del D.lgs. 152/2006. Tutto ciò sarà quindi prevalente anche su quanto introdotto di recente dall’art. 13 del Decreto competitività (D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella L. 11 agosto 2014, n. 116), a partire dal prossimo 18 febbraio, in merito alle istruzioni per la classificazione dei rifiuti, con problemi di coordinamento.
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Decreto legge Milleproroghe 2014 pubblicato in Gazzetta
Sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2014 e stato pubblicato il decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” (c.d. Milleproroghe 2014), che dispone anche in materia di discariche e Sistri.Il decreto, in vigore dal 31 dicembre 2014, proroga i termini di varie disposizioni, tra cui anche in materia ambientale.In particolare:• Discariche – prorogato dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015 il divieto di conferimento in discarica dei rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13.000 kJ/kg, ad eccezione dei rifiuti provenienti dalla frantumazione degli autoveicoli a fine vita e dei rottami ferrosi per i quali sono autorizzate discariche monodedicate che possono continuare ad operare nei limiti delle capacità autorizzate, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera p), decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, (art. 9, c. 1).• Sistri – prorogato dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 il regime transitorio, nel quale convivono vecchi adempimenti “cartacei” (registri e formulari) e nuovi adempimenti “informatici” (SISTRI). I soggetti obbligati ad utilizzare il nuovo sistema di controllo dei rifiuti devono al contempo quindi osservare anche le prescrizioni relative a registri e formulari di trasporto e le relative sanzioni, mentre non si applicheranno le sanzioni relative al Sistri (che si applicheranno dal 1° gennaio 2016). Diversamente, le sanzioni di cui all’articolo 260-bis, commi 1 e 2 (iscrizione Sistri e pagamento contributo), si applicheranno a decorrere dal 1° febbraio 2015 (art. 9, c. 3).
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Albo nazionale Gestori Ambientali
Dall’Albo gestori ambientali sono arrivate nuove indicazioni per le iscrizioni, le variazioni delle iscrizioni e l’applicazione dei provvedimenti disciplinari (delibera del 25 novembre e circolare del 15 dicembre 2014).Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali con Deliberazione n. 7 del 25 novembre 2014 recante “Variazioni dell’iscrizione all’Albo” fornisce indicazioni sulla procedura nel caso di variazioni dell’iscrizione all’Albo che prevedono il trasferimento dell’iscrizione stessa ad altro soggetto giuridico.In tali ipotesi (quali ad esempio nel caso di fusioni, incorporazioni, scissioni, donazioni, cessioni d’azienda o di ramo d’azienda, conferimenti) l’impresa cui viene trasferita l’iscrizione, entro 30 giorni dalla data di efficacia della variazione, deve darne comunicazione alla Sezione regionale tramite PEC presentando la dichiarazione allegata alla delibera (allegato “A”).La Sezione regionale rilascerà all’impresa un’apposita ricevuta (allegato “B” alla deliberazione), che deve accompagnare il provvedimento d’iscrizione in corso di validità, per permettere all’impresa di potere continuare ad operare fino alla delibera di accoglimento o rigetto dell’istanza, che deve essere emanata entro 60 giorni. Tale termine può essere interrotto una sola volta nel caso di documentazione incompleta o sia necessario acquisire ulteriori elementi e riprenderà a decorrere dal momento in cui alla Sezione regionale perverranno i documenti richiesti. L’impresa deve inviare quanto richiesto entro 30 giorni, pena l’avvio di un procedimento disciplinare.Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali, con la circolare n. 1140 15 dicembre 2014, fornisce indicazioni in merito ad alcune disposizioni del decreto 3 giugno 2014, n. 120 recante il nuovo regime d’iscrizione all’Albo stesso.In particolare, i chiarimenti contenuti nella Circolare, resi a seguito degli interrogativi avanzati dalle varie Sezioni Regionali, in esame riguardano:1. Requisiti per l’iscrizione all’Albo (iscrizioni di soggetti condannati con sospensione condizionale della pena).2. Variazioni della dotazione veicoli (vanno deliberate con urgenza con precedenza sulle altre domande).3. Variazione di sede legale di cui all’articolo 18, comma 4, D.M. 120/2014.4. Provvedimenti disciplinari (tra cui la cancellazione dei soggetti che omettono di pagare il diritto annuo di iscrizione).Si segnala anche l’emanazione della delibera n. 8 del 25 novembre 2014 che approva il foglio notizie da utilizzare per l’iscrizione all’Albo nelle categorie 1, 4 e 5, al fine di evitare inutili ripetizioni di adempimenti relativamente ai soli veicoli classificati trattori stradali ai sensi del “Codice della strada” (D.lgs. 285/1992).
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MUD, in Gazzetta il modello per la dichiarazione 2015
Sulla GU n. 299 del 27-12-2014 – Suppl. Ordinario n. 97, è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2014 recante “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2015”.Il decreto approva appunto la nuova modulistica da utilizzare per la dichiarazione ambientale 2015 (MUD) che i soggetti obbligati dovranno effettuare entro il prossimo 30 aprile 2015 con riferimento ai rifiuti gestiti nel corso del 2014.Il modello e le relative istruzioni sostituiscono quelli approvati con D.P.C.M. 12 dicembre 2013 e sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento all’anno precedente, fino alla piena entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).Il decreto è corredato da sei allegati:1. Allegato 1 – Articolazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD)2. Allegato 2 – Sezione rifiuti semplificata3. Allegato 3 – Sezione anagrafica4. Allegato 4 – INDICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (MUD) VIA TELEMATICA5. Allegato 5 – CODICI CATALOGO EUROPEO RIFIUTI6. Allegato 6 – DATI IDENTIFICATIVI DELLA DICHIARAZIONEI modelli e le istruzioni sono relative alle seguenti comunicazioni:• Veicoli Fuori Uso• Imballaggi, comprensiva delle sezioni Consorzi e Gestori Rifiuti di Imballaggi• Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche• Rifiuti urbani e assimilati• Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche
AMBIENTE E SICUREZZA: SOSTANZE PERICOLOSE
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Sostanze pericolose, modificato il Regolamento (CE) n. 1272/2008
Sulla GUUE L 350 del 6.12.2014 è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 1297/2014 della Commissione del 5 dicembre 2014 recante “modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele”.Il Regolamento 1297/2014 apporta alcune modifiche al Reg. (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (c.d. Regolamento CLP), in relazione ai detergenti liquidi per bucato destinati ai consumatori in imballaggi solubili monouso.Come si legge in premessa, “I centri antiveleni di vari Stati membri hanno segnalato un numero significativo di gravi incidenti di avvelenamento e di lesioni oculari a danno di bambini in tenera età in relazione ai detergenti liquidi per bucato destinati ai consumatori in imballaggi solubili monouso, che presentano un tasso di incidenti più elevato in confronto ai detergenti per bucato destinati ai consumatori in altri sistemi di imballaggio”.In virtù di quanto sopra, è stato modificato l’art. 35, par. 2 del Regolamento CLP (dedicato agli imballaggi), mediante l’inserimento della seguente previsione:• “Se un detergente liquido per bucato destinato ai consumatori, quale definito all’articolo 2, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, è contenuto in un imballaggio solubile monouso, si applicano i requisiti aggiuntivi di cui all’allegato II, punto 3.3”.Il nuovo punto 3.3 dell’Allegato II prevede disposizioni aggiuntive se un detergente liquido per bucato destinato ai consumatori in dosaggio monouso è contenuto in un imballaggio solubile. In tali casi, l’imballaggio esterno deve essere opaco o scuro, di modo da impedire la visibilità del prodotto; deve recare il consiglio di prudenza “Tenere fuori dalla portata dei bambini” in un punto visibile; deve essere facilmente richiudibile, Il nuovo punto 3.3.3 indica anche le caratteristiche dell’imballaggio solubile.L’obbligo di etichettare e imballare nuovamente, secondo le nuove disposizioni dettate dal Regolamento 1297/2014, non si applica fino al 31 dicembre 2015 per le sostanze immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015.Il Reg. (UE) n. 1297/2014 entra in vigore il 26 dicembre 2014 e si applicherà a decorrere dal 1° giugno 2015.