SICUREZZA: ATTREZZATURE DI LAVORO
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Verifiche periodiche: aggiornato l'elenco
Il Ministero del Lavoro ha aggiornato l’elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all’Allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008″.
L’elenco allegato al Decreto n. 5 del 16/01/2023, il trentaseiesimo, sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al Decreto Direttoriale n. 116 del 19 dicembre 2022.
Decreto 16 gennaio 2023 n°5
SICUREZZA: SICRUREZZA IN GENERALE E SORVEGLIANZA SANITARIA
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Lavoratori in smart working e medico competente, il Ministero fa chiarezza
Smart working, “flessibile” anche il medico competente alla sorveglianza sanitaria. Per garantire adeguate condizioni di salute e sicurezza sul luogo di lavoro anche nei confronti dei lavoratori che operano in regime di lavoro agile, il datore può individuare – con apposita nomina – medici competenti diversi e ulteriori rispetto a quelli già nominati per la sede di assegnazione originaria dei dipendenti. Questo il chiarimento fornito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la risposta ad interpello 1° febbraio 2023, n. 1.
AMBIENTE: ARGOMENTO: IMBALLAGGI
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Esclusi dall'etichettatura ambientale imballaggi i prodotti con etichetta energetica
Sono esclusi dalla disciplina sull’etichettatura ambientale degli imballaggi (art. 219, co. 5, D.Lgs. 152/2006) i prodotti con obbligo di etichetta sull’efficienza energetica. Lo ha chiarito il Ministero dell’Ambiente con la risposta ad interpello n. 10855 dello scorso 26 gennaio.
Istanza di Interpello in materia ambiente
AMBIENTE: RIFIUTI
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MASE, rifiuti sanitari assimilabili a quelli urbani
I rifiuti sanitari, codice EER 18.01.04 “Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni”, ad esempio bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, pannoloni e pannolini, possono essere assimilati ai rifiuti urbani e conseguentemente assoggettati al regime giuridico ed alle modalità di gestione dei rifiuti urbani. Il concetto di assimilazione di tale tipologia di rifiuti a quelli urbani ex D.P.R. 254/2003 permane, infatti, anche a seguito delle modifiche apportate dal D. Lgs. 116/2020 alla nozione di “rifiuto urbano”. Questo l’importante chiarimento che il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha fornito nella risposta ad un interpello pubblicato il 31/01/2023.
La nuova definizione di rifiuto urbano introdotta dal D.Lgs. 116/2020 che, in linea con la normativa europea, comporta il superamento del concetto di rifiuto assimilato agli urbani, ed esclude, quindi, i rifiuti sanitari dalla categoria di quelli urbani – si precisa, poi, nella risposta all’interpello – non incide sulla ripartizione delle competenze e responsabilità nella gestione di detti rifiuti tra pubblici e privati, ma rileva ai soli fini degli obiettivi unionali di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio.
Permane, quindi, la disciplina del D.P.R. 254/2003, la quale stabilisce che detti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie siano “assimilati agli urbani”, e quindi gestiti come tali.
Istanza di Interpello in materia ambienteAlbo gestori ambientali, le ultime novità
Con la delibera n. 2 del 13 febbraio 2023 l’Albo modifica lo schema di attestazione dell’idoneità dei veicoli/carrozzerie mobili necessario alle imprese extra Ue senza autorizzazione a soggiornare in Italia per l’iscrizione nella categoria 6 dell’Albo gestori ambientali. Il provvedimento, in vigore dal 15 marzo 2023, modifica e integra la deliberazione n. 2 del 31 gennaio 2022.
La delibera n. 1 del 13 febbraio 2023 (in vigore il 15 giugno 2023) si occupa, invece, delle modalità di dimostrazione dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali; le imprese e gli enti possono a scelta dimostrare la loro iscrizione e rendere disponibili i contenuti della propria autorizzazione:
– con le modalità indicate nel primo periodo degli allegati da “A” ad “N” della deliberazione n. 3 del 7 febbraio 2022;
– esibendo l’apposito attestato – QR code (in formato digitale o cartaceo) leggibile tramite applicazione per dispositivi mobili messa a disposizione per le pubbliche amministrazioni e gli organi di controllo come disciplinato dall’allegato “A” della deliberazione.
Infine, con la circolare n. 1 del 14 febbraio 2023, l’Albo si esprime in merito alla raccolta e al trasporto dei rifiuti provenienti dalla manutenzione delle aree verdi, chiarendo che «qualora l’attività di raccolta e trasporto di tali rifiuti, benché classificati come urbani, sia effettuata dallo stesso soggetto che ha l’appalto o la concessione per la manutenzione del verde, lo stesso è da considerarsi come produttore iniziale del rifiuto e pertanto potrà iscriversi in categoria 2-bis ai sensi dell’art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/06».Deliberazione (Naz) 13 febbraio 2023, n°2
Deliberazione (Naz) 13 febbraio 2023, n° 1
Circolare (Comitati) 14 febbraio 2023, n°1
Delibera (Naz) 7 febbraio 2022, n° 03
AMBIENTE E SICUREZZA: SOSTANZE PERICOLOSE – GAS TOSSICI
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Revisionate le patenti di abilitazione per l'impiego di gas tossici
Con il Decreto del 20 dicembre 2022 il Ministero della Salute ha disposto la revisione delle patenti di abilitazione per l’impiego di gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2018.
Decreto 20 dicembre 2022
AMBIENTE E SICUREZZA: EMERGENZE
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Piano di emergenza esterna, approvate le Linee guida
Sulla GU n. 31 del 7-2-2023 è stata pubblicata la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 7 dicembre 2022, che approva le linee guida sulla pianificazione dell’emergenza esterna, in attuazione dell’art. 21 del dlgs 26 giugno 2015, n. 105 sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (Seveso III).
In particolare, la direttiva approva tre allegati, che riportano:
• le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna, che sostituiscono le precedenti approvate con Dpcm 25 febbraio 2005 (approvate ai sensi della precedente normativa Dlgs 334/1999, Seveso II ) (allegato 1);
• le linee guida per l’informazione alla popolazione (allegato 2);
• gli indirizzi per la sperimentazione dei piani di emergenza esterna (allegato 3).
Direttiva (Naz) 07 dicembre 2022
AMBIENTE E SICUREZZA: SOSTANZE PERICOLOSE
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Restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Modifiche al D.Lgs. 27/2004
Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, al fine di rispondere alla necessità di dare attuazione alle direttive delegate (UE) 2022/1631 e (UE) 2022/1632 (entrambe modificative della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche), ha emanato il decreto 16 gennaio 2023, pubblicato sulla G.U. n. 34 del 10 febbraio.
Il decreto, le cui disposizioni si applicano a decorrere dal 1 marzo 2023, modifica l’allegato IV del D.lgs. 4 marzo 2014, n. 27 prevedendo l’aggiunta:
– del punto 48 “Piombo nei cavi e nei fili superconduttori di ossido di bismuto stronzio calcio e rame (BSCCO) e piombo nelle connessioni elettriche con detti fili”
– delle seguenti lettere al punto 27
c) bobine non integrate per RMI, per le quali la dichiarazione di conformità del presente modello è rilasciata per la prima volta anteriormente al 23 settembre 2022, oppure
d) dispositivi per RMI che comprendono bobine integrate, utilizzati nei campi magnetici entro una sfera di 1 m di raggio intorno all’isocentro del magnete nell’apparecchiatura medica per la risonanza magnetica per immagini, per i quali la dichiarazione di conformità è rilasciata per la prima volta anteriormente al 30 giugno 2024.
Sia per il punto 48 sia per le lettere c) e d) aggiunte al punto 27, la scadenza indicata è del 30 giugno 2027.
Decreto Ministeriale 16 gennaio 2023