SICUREZZA: AGENTI CANCEROGENI
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Modificata la direttiva sugli agenti cancerogeni
Modificata la 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni
Pubblicata la Direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (Testo rilevante ai fini del SEE.)
La direttiva 2004/37/CE è così modificata:
1) è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 13 bis
Accordi delle parti sociali
Gli accordi delle parti sociali eventualmente conclusi nell’ambito della presente direttiva sono elencati nel sito web dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA). L’elenco è aggiornato periodicamente.»;
2) all’allegato I sono aggiunti i punti seguenti:
«7. Lavori comportanti penetrazione cutanea degli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all’interno del motore.
8. Lavori comportanti esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel.»;
3) l’allegato III è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente direttiva.Direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento Europeo e del Consiglio
SICUREZZA: SICUREZZA IN GENERALE
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Il nuovo testo coordinato del D.Lgs. 81/2008: novità per sanzioni e notifiche
Pubblicato il testo coordinato del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nella versione di gennaio 2019. Le novità della notifica preliminare e la rivalutazione delle sanzioni.
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Segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare: individuati i nuovi criteri di sicurezza
Allo scopo di aggiornare i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare, individuati con decreto del 4 marzo 2013, è stato emanato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 22 gennaio 2019, pubblicato sulla G.U. n. 37 del 13 febbraio 2019.
Il nuovo decreto infatti, che entrerà in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, abroga il D.M. 4 marzo 2013.Nell’allegato I sono individuati i “Criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare“.
I gestori delle infrastrutture e le imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie sono tenuti ad applicare “almeno i criteri di sicurezza di cui all’allegato I, ovvero criteri equivalenti per le situazioni non disciplinate nel medesimo allegato.“.
I datori di lavoro dei gestori delle infrastrutture e le imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie devono assicurare un’adeguata informazione, formazione e addestramento specifici agli addetti all’attività di apposizione, integrazione e rimozione della segnaletica. Sono tenuti inoltre a mettere a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale conformi alle previsioni di cui al Titolo III del decreto legislativo n. 81 del 2008.
AMBIENTE: RIFIUTI
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Albo Nazionale Gestori Ambientali: chiarimenti
Approvata definitivamente da parte del Parlamento la legge di conversione del Dl 135/2018 con la conferma della soppressione del Sistri e l’istituzione del nuovo “Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti”.Con la Legge 11 febbraio 2019, n. 12, a decorrere dal 13 febbraio 2019 è istituito il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, cui sono tenuti ad iscriversi gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, dovrà definire le modalità di organizzazione e funzionamento del Registro elettronico nazionale, le modalità di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intendano volontariamente aderirvi.
Dal 1° gennaio 2019, è confermata l’abolizione del SISTRI, la tracciabilità dei rifiuti è garantita effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.
Legge 11 febbraio 2019, n°12Circolare Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali n. 1 del 28/1/2019
In risposta ad un quesito il Comitato chiarisce che rientra nel divieto di sublocazione, previsto con precedenti circolari dell’Albo e del Ministero Trasporti, il caso di un veicolo immatricolato ad uso di terzi di massa complessiva fino a 6 tonnellate preso in locazione da un’impresa di noleggio, la quale a sua volta ne dispone mediante locazione da un’altra impresa di noleggio.
Non rientra invece in questo divieto il caso di sublocazione di un veicolo, con massa a pieno carico inferiore alle 6 tonnellate, utilizzato per uso proprio. Pertanto, può essere iscritto all’Albo un veicolo di massa complessiva a pieno carico inferiore a 6 tonnellate preso in locazione da un’impresa di noleggio che a sua volta lo ha in disponibilità tramite locazione da una terza impresa di noleggio.
Circolare n°1 del 28 gennaio 2019Albo Nazionale Gestori Ambientali: aggiornata la modulistica per l’iscrizione nella categoria 3-bis
Dallo scorso 15 agosto 2018 sono entrate in vigore le modifiche alla normativa RAEE, che comprendono anche un ampliamento delle tipologie di apparecchiature, e conseguentemente di rifiuti, interessate. Conseguentemente, il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha modificato la modulistica per l’iscrizione nella categoria 3-bis, introducendo le tipologie di rifiuti previste dalla suddette normativa.
Le imprese già iscritte e le imprese che hanno presentato comunicazione d’iscrizione nella categoria 3-bis alla data di entrata in vigore della delibera, che avverrà con la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, operano, fino alla scadenza dell’iscrizione, sulla base della cosidetta “tabella di transcodifica” approvata dal Comitato di Vigilanza RAEE e riportata in allegato alla delibera. Al momento del rinnovo l’iscrizione sarà aggiornata ai sensi della delibera in esame.
Delibera 6 febbraio 2019Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n°45 dello scorso 22 febbraio il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24/12/2018 “Approvazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale per l’anno 2019”, A norma di legge, quindi, decorrono dal 22 febbraio i 120 giorni per la scadenza della presentazione e trasmissione del MUD. La data di presentazione del MUD, per il 2019, slitta pertanto al 22 giugno 2019.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24/12/2018
NEWS
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Inoltre si segnala che
• Il Conai ha pubblicato la Guida al contributo ambientale 2019.
• A livello europeo, si segnala l’entrata in vigore del nuovo regolamento 2018/2026/Ue che modifica l’allegato IV (in materia di comunicazione ambientale) del regolamento Ce n. 1221/2009 sul sistema di eco-certificazione “Emas”.Regolamento (UE) 2018/2026
• Il Senato della Repubblica si appresta a esaminare un Ddl che prevede l’introduzione dell’obbligo della valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (Viias) nell’ambito della procedura di autorizzazione integrata ambientale (Aia).
• Adottato il ventunesimo elenco di cui al punto 3.7 dell’Allegato III del Decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. Il Decreto è composto da sei articoli:
o all’articolo 1 si rinnova per cinque anni l’iscrizione per i soggetti che hanno trasmesso la documentazione richiesta e per i quali la Commissione di cui al D.I. 11.04.2011 ha potuto concludere la propria istruttoria;
o all’articolo 2 sono apportate le variazioni alle abilitazioni dei soggetti già iscritti, sulla base delle richieste pervenute nei mesi precedenti;
o all’articolo 3 è prorogata l’iscrizione al 30 aprile 2019 per il soggetto indicato, per il quale la Commissione di cui al D.I. 11.04.2011 non ha potuto tempestivamente concludere la propria istruttoria;
o all’articolo 4 è disposta la cancellazione dei soggetti indicati;
o all’articolo 5 è specificato che il Decreto adotta l’elenco aggiornato in sostituzione di quello adottato con il precedente del 23 novembre 2018;
o all’articolo 6 sono riportati, come di consueto, gli obblighi cui sono tenuti i soggetti abilitati.
L’elenco adottato in allegato al Decreto Direttoriale del 25 febbraio 2019 sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al Decreto del 23 novembre 2018.