SICUREZZA: SICUREZZA IN GENERALE
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Sicurezza in generale
Il nuovo Codice della strada è legge. Le nuove norme, approvate dal Parlamento e pubblicate in Gazzetta ufficiale il 29 novembre, entreranno in vigore il 14 dicembre.DdL Lavoro, via libera dal Senato
13 dicembre 2024
Novità in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L’11 dicembre l’Aula del Senato ha, infatti, definitivamente approvato il DdL lavoro collegato alla legge di Bilancio, che – oltre a semplificare numerosi adempimenti burocratici – punta a migliorare le condizioni sulla sicurezza.
Il provvedimento, così come si legge nella nota ministeriale che informa del via libera, è composto di 33 articoli, toccando diversi punti cruciali, come le modifiche al D.Lgs. n. 81/2008 (TUS).
https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/approvato-definitiva-il-ddl-lavoro
Tra le misure, da segnalare quella che riguarda le visite mediche (l’obbligo di visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo un’assenza per malattia superiore a 60 giorni sussiste solo se la visita sia ritenuta necessaria dal medico competente), quella sulle c.d. “dimissioni in bianco” (se il lavoratore risulta assente ingiustificato per un periodo superiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale o, in mancanza, oltre i 15 giorni, il datore di lavoro può considerare dimissionario il dipendente, dopo aver esperito un’apposita procedura), quella che mira ad abrogare alcune norme relative agli obblighi inerenti alle tessere personali di riconoscimento nei cantieri edili, e quella sulla redazione, da parte del MinLavoro di una Relazione annuale sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, sugli interventi da adottare e sugli orientamenti e programmi legislativi che il Governo intende adottare al riguardo.
SICUREZZA: CANTIERI EDILI
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Cantieri Edili
Con Nota Ministeriale 9 dicembre 2024, n. 9326 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce le prime indicazioni sul regime sanzionatorio relativo alla patente a crediti, così come disciplinato dall’art. 27 del D.Lgs. 81/2008. La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti che possono essere elevati fino a 100. La patente con punteggio inferiore a 15 crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili. Nella nota viene chiarito che un soggetto già possessore di patente abbia subito una decurtazione di crediti durante l’esecuzione di attività già avviate, così da comportare una riduzione dei crediti rimanenti sotto la soglia limite dei 15 potrà terminare le attività in corso sullo stesso sito, qualora il valore dei lavori eseguiti sia superiore al 30 per cento del valore totale dei lavori. Chi opera senza patente o con meno di 15 crediti è soggetto a una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore ad euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida. È previsto, inoltre, l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi. Al riguardo, andranno notiziati l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine dell’adozione da parte dello stesso Ministero del provvedimento interdittivo. Il personale ispettivo dovrà provvedere ad allontanare l’impresa o il lavoratore autonomo dal cantiere oggetto di accertamento, informando i medesimi soggetti dell’impossibilità di operare all’interno di qualunque cantiere temporaneo o mobile in assenza di patente o di documento equivalente ovvero con una patente con punteggio inferiore ai 15 crediti.Nota Ministeriale 9 dicembre 2024 n.9326
Inoltre:
– Disponibile la UNI ISO 45004:2024 “Sistema di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro – Linee di indirizzo sulla valutazione delle prestazioni”, sul sito dell’Ente di normazione dal 14 novembre che fornisce indicazioni su come le organizzazioni possono stabilire processi di monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione, compreso lo sviluppo di indicatori rilevanti per la valutazione delle prestazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (SSL).
– Disponibile la norma UNI 11962 che definisce requisiti di sicurezza e criteri progettuali per le scale verticali con inclinazione oltre i 75 gradi fissate a un supporto e utilizzate in contesti con rischio di caduta dall’alto.
– Sostenibilità: Nel quarto trimestre del 2023 l’EFRAG ha lanciato la sua piattaforma di domande e risposte sull’ESRS per raccogliere e rispondere a domande tecniche, supportando i preparatori e gli altri portatori di interessi . In data 6 dicembre 2024 ha pubblicato l’annuncio dell’aggiornamento della raccolta (EFRAG ESRS Q&A Platform: 64 new explanations available updating the compilation of explanations to a total of 157 | EFRAG) di spiegazioni per rispondere alle domande tecniche dei portatori di interessi sull’ESRS, che comprende ora un totale di 157 spiegazioni pubblicate tra gennaio e novembre 2024.
– È online il nuovo Rapporto integrato di sostenibilità di CONAI, il documento che ogni anno quantifica i benefici economici e ambientali del riciclo degli imballaggi in Italia.
– Imballaggi, in arrivo le nuove regole Ue: il nuovo provvedimento fissa obiettivi al 2030 e al 2040 per una percentuale minima di contenuto riciclato (fino al 65% per le bottiglie di plastica monouso entro il 2040), introduce requisiti per ridurre il più possibile il peso e il volume dell’imballaggio e la presenza al loro interno di sostanze che destano preoccupazione (compresa la limitazione di imballaggi destinati a contatto con gli alimenti contenenti sostanze alchiliche per- e polifluorurate (PFAS) se superano determinate soglie).
AMBIENTE: ENERGIA
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Fonti rinnovabili: varato il decreto che istituisce la Piattaforma unica digitale SUER
Il Decreto Ministeriale 23 ottobre 2024, n. 368 pubblicato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica regolamenta le funzionalità della Piattaforma unica digitale per la presentazione delle istanze di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio degli impianti a fonti rinnovabili. La Piattaforma SUER è realizzata e gestita dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE) che svolge, mediante la stessa Piattaforma SUER, anche attività di assistenza e di supporto a favore degli operatori e delle Pubbliche Amministrazioni interessate.
AMBIENTE: ACQUA
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Nuove norme per la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane.
Diverse le novità introdotte (nell’ottica di una maggiore protezione della salute pubblica e dell’ambiente): migliore monitoraggio di inquinanti chimici, incluse le “PFAS”, agenti patogeni e resistenza antimicrobica; i produttori di farmaci e cosmetici e gli Stati membri dovranno finanziare i costi dei trattamenti aggiuntivi per i micro-inquinanti; riutilizzo più ampio delle acque reflue urbane trattate per prevenire la scarsità idrica. I legislatori comunitari hanno, ad esempio, esteso l’obbligo di sottoporre le acque reflue urbane a un trattamento secondario (ossia la rimozione della materia organica biodegradabile) prima dello scarico nell’ambiente a tutti gli agglomerati con 1.000 abitanti equivalenti o più entro il 2035 (si applicano una serie di deroghe, anche per gli agglomerati più piccoli che scaricano nelle zone costiere, per gli scarichi in aree meno sensibili e per gli Stati membri che hanno aderito all’UE più di recente), allineato le soglie e i termini per il trattamento terziario (ossia l’eliminazione dell’azoto e del fosforo) e il trattamento quaternario (ossia l’eliminazione di un ampio spettro di microinquinanti), introdotto un obiettivo di neutralità energetica (entro il 2045 gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane dovranno produrre energia da fonti rinnovabili, in base ad audit energetici periodici, con traguardi intermedi progressivi), fissato termini entro cui gli Stati membri devono elaborare un piano integrato di gestione delle acque reflue urbane.
Di particolare rilevanza, poi, il regime di responsabilità estesa del produttore: per coprire i costi aggiuntivi derivanti dal trattamento quaternario e in linea con il principio “chi inquina paga”, i produttori di prodotti farmaceutici e cosmetici che provocano l’inquinamento delle acque reflue urbane con microinquinanti dovranno contribuire almeno all’80% dei costi di tale trattamento supplementare.Direttiva (UE) 27 novembre 2024, n.3019
AMBIENTE: RIFIUTI
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Nuove norme per la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane.
Disponibile ai soggetti obbligati in previsione dell’entrata in vigore del RENTRI, il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti un vademecum pubblicato sul sito dell’Albo nazionale gestori ambientali che sintetizza tutti gli strumenti messi a disposizione dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energeticahttps://www.albonazionalegestoriambientali.it/Download/it/News/vademecum_rentri.pdf
Il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica ha integrato le Istruzioni per la compilazione del Registro di carico e scarico dei rifiuti e per la compilazione del Formulario di identificazione del rifiuto. Lo fa sapere lo stesso Dicastero con nota del 10/12/2024. ( allegati 1 e 2 al decreto direttoriale 2023/251 – si legge nel comunicato pubblicato sul portale ufficiale Rentri – si sono rese necessarie a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 2024/166, che ha previsto l’abrogazione della categoria 3 bis dall’Albo nazionale gestori ambientali
Due sono gli aspetti su cui si concentrano le modifiche:
– la procedura da seguire nelle ipotesi di trasporti effettuati da soggetti che non sono più iscritto all’Albo gestori ambientali;
– la tabella “tipologia delle autorizzazioni” relative al trattamento di rifiuti e materiali negli impianti di trattamento acque reflue urbane.
COMUNICATO DISPONIBILE AL SEGUENTE LINK:
https://www.rentri.gov.it/news/integrazioni-alle-istruzioni-allegate-al-decreto-direttoriale-n-251-del-19-12-2023RAEE, abrogata categoria 3 bis
I Distributori, installatori e trasportatori di AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche) non hanno più l’obbligo di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali. Quanto stabilito nella circolare n. 3 del 25 novembre 2024, per effetto dell’entrata in vigore della Legge 14 novembre 2024, n. 166, di conversione del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131 (“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”).Circolare (Comitati) 25 novembre 2024, n.3
Raee, nuove indicazioni sulla gestione
Nuove istruzioni per favorire distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE nell’attività di gestione dei RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) in conformità alla normativa vigente, salvaguardando la corretta tracciabilità dei rifiuti. Il Centro di Coordinamento RAEE ha predisposto ulteriori indicazioni sulle modalità semplificate per la gestione dei RAEE in modalità 1 contro 1 e 1 contro 0.
Indicazioni sulle misure semplificate per la gestione dei raee in modalità 1 contro e 1 contro 0
RENTRI
Dal 15 dicembre scorso al 13 febbraio 2025 i produttori di rifiuti con più di 50 dipendenti e le aziende di gestione dei rifiuti possono iscriversi al sistema, dal portale web: https://www.rentri.gov.it/it .La digitalizzazione dei formulari di identificazione dei rifiuti sarà obbligatoria per tutti gli altri solo dal 13 febbraio del 2026. Fino ad allora il FIR, anche se nel nuovo format, andrà tenuto in modalità cartacea. Il portale dà la possibilità agli utenti di creare il profilo operatore (tramite strumenti digitali di autenticazione come SPID di persona fisica o giuridica, CNS, CIE), definire i soggetti incaricati, inserire le unità locali e le attività svolte, specificare eventuali deleghe e inserire le autorizzazioni. I trasportatori di rifiuti speciali pericolosi dovranno dotarsi di sistemi di geolocalizzazione, la cui presenza a bordo rappresenterà da subito requisito di idoneità tecnica per l’iscrizione alla Categoria 5 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Le sanzioni previste per la mancata o irregolare iscrizione nel caso di produttori o gestori di rifiuti non pericolosi vanno da 500 a 2000 euro, nel caso di rifiuti pericolosi da 1000 a 3000. Stessi importi per la mancata o irregolare trasmissione dei dati delle movimentazioni.
AREA ESG
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SOSTENIBILITA'
Nuove norme europee ESG contenute nel regolamento (UE) 2024/3005, pubblicato sulla Gazzetta del 12 dicembre. Il provvedimento prevede in particolare che i fornitori di rating ESG stabiliti nell’Unione dovranno essere autorizzati dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), essere soggetti alla sua vigilanza e rispettare obblighi di trasparenza, in particolare per quanto riguarda la metodologia utilizzata e le fonti di informazione. I fornitori di rating ESG stabiliti fuori UE che desiderano operare nell’Unione dovranno ottenere l’avallo dei loro rating ESG da parte di un fornitore di rating ESG autorizzato nell’UE, un riconoscimento basato su un criterio quantitativo o essere inclusi nel registro UE dei fornitori di rating ESG sulla base di una decisione di equivalenza. Tra le novità, inoltre, l’introduzione del principio della separazione delle attività commerciali (al fine di prevenire i conflitti di interesse), e di un regime di registrazione semplificato, temporaneo e facoltativo di tre anni per le imprese e i gruppi di piccole dimensioni che forniscono rating ESG. Il regolamento si applica a decorrere dal 2 luglio 2026.Regolamento (UE) 27 novembre 2024, n.3005
AREA SICUREZZA ALIMENTARE
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ARGOMENTO FOOD
Lo scorso 25 novembre il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste ha presentato la bozza del nuovo decreto sul vino dealcolizzato, che stabilisce regole rigorose per tutelare qualità, ambiente e la tradizione vitivinicola italiana. Nello specifico, tra i principali elementi del provvedimento ci sono:
– divieto di dealcolazione per i vini a Denominazione di Origine Protetta (DOP) e Indicazione Geografica Protetta (IGP), al fine di preservarne l’autenticità;
– il processo produttivo dovrà avvenire in strutture dedicate, fisicamente separate da quelle utilizzate per la produzione vitivinicola, con registri digitalizzati e licenze autorizzative;
– l’obbligatoria etichettatura del prodotto attraverso la dicitura “dealcolizzato” o “parzialmente dealcolizzato”.
https://www.politicheagricole.it/decreto_vino_dealcolizzato
AREA SICUREZZA ALIMENTARE
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ETICHETTATURA
Disponibile la relazione speciale 23/2024 ” Etichettatura degli alimenti nell’Ue –Etichettatura degli alimenti nell’UE