Sicurezza

SICUREZZA: DPI

  • Delib. Giunta Reg. 28 settembre 2018, n. 709

    Approvato il Decreto di adeguamento al Regolamento UE 2016/425
    In arrivo una modifica alla normativa nazionale in materia di dispositivi di protezione individuale
    Il Consiglio dei Ministri ha approvato sei decreti legislativi e un decreto del Presidente della Repubblica di adeguamento dell’ordinamento interno alla normativa europea. Fra questi segnaliamo l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (Ministero dello sviluppo economico e Ministero del lavoro e delle politiche sociali – decreto legislativo – esame preliminare). Il decreto modifica la normativa nazionale in materia di dispositivi di protezione individuale, in modo da renderla compatibile con il regolamento UE 2016/425. L’obiettivo è di semplificare e chiarire il quadro esistente per l’immissione sul mercato di tali dispositivi, nonché di migliorare la trasparenza, l’efficacia e l’armonizzazione delle misure esistenti. In particolare, si tratta del necessario coordinamento con le disposizione generali in materia di mercato, sicurezza e conformità dei prodotti; dell’inclusione nell’ambito di applicazione della nuova disciplina di alcuni prodotti sul mercato che svolgono una funzione protettiva per l’utilizzatore, in precedenza invece esclusi; della maggiore responsabilizzazione di tutti gli operatori economici interessati; della semplificazione e l’adeguamento di alcuni requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle norme vigenti, secondo criteri di praticabilità e proporzionalità; della maggiore qualificazione dei requisiti da applicare alle autorità di notifica e agli altri organismi coinvolti nella valutazione, nella notifica e nella sorveglianza degli organismi notificati.

AMBIENTE: RIFIUTI

  • Albo Nazionale Gestori Ambientali: chiarimenti

    Nomina del Responsabile Tecnico per la categoria 10: i chiarimenti della circolare n.152 del 07/12/2018
    Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla formazione del Responsabile Tecnico per la categoria 10.
    In particolare è stato chiarito che:
    • i Responsabili Tecnici per la categoria 10 A nominati prima del 16/10/2017 non dovranno effettuare la verifica iniziale ma solo quelle di aggiornamento, la prima delle quali ricordiamo dovrà essere effettuata entro il 16/10/2022;
    • gli anni di esperienza maturati nella categoria 10 A non possono essere utilizzati per l’iscrizione nella categoria 10 B. Pertanto in mancanza della specifica esperienza nelle attività di cui alla categoria 10 B, il soggetto interessato potrà assumere l’incarico solo per la categoria 10 B, classe E.

    Circolare n° 152 del 07 dicembre 2018

    Chiarimenti della circolare n.15 del 07/12/2018 per iscrizione in alcune sottocategorie
    Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha fornito alcuni chiarimenti in merito al calcolo dei requisiti minimi per l’iscrizione nella categoria 1.
    In particolare è stato chiarito che:
    • per l’iscrizione nella sottocategoria “raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle aree urbane e strade urbane, extraurbane ed autostrade”, in merito alla dotazione tecnica sono equiparati ai richiesti autocarri gli autoveicoli per trasporto specifico;
    • l’iscrizione nella categoria 1 generale per l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani, permette di effettuare anche tutte le attività previste nelle diverse sottocategorie, nella stessa classe o inferiore. Per l’effettuazione delle attività previste nella sottocategoria “raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e sulle rive dei corsi d’acqua” le imprese devono comunque disporre delle macchine operatrici o dei veicoli ad uso speciale specificatamente previsti.

    Circolare n°15 del 07 dicembre 2018

    Albo Nazionale Gestori Ambientali: requisiti responsabile tecnico
    I nuovi requisiti a carico dei responsabili tecnici per l’iscrizione in categoria 1 dei centri di raccolta
    In seguito alla definizione dei nuovi requisiti a carico dei responsabili tecnici, sono state modificate alcune disposizioni riguardanti i requisiti per l’iscrizione nella categoria 1 dei centri di raccolta di rifiuti urbani ed assimilati.
    In particolare:
    • i responsabili tecnici dovranno rispettare i requisiti previsti dalla delibera di attuazione del nuovo regolamento dell’Albo Gestori Ambientali;
    • i corsi di formazione per gli addetti operanti nei centri dovranno essere tenuti dal responsabile tecnico o da docenti in possesso di laurea che abbiano maturato esperienza almeno quinquennale nella disciplina e/o attività di settore oggetto dell’insegnamento, ovvero in alternativa, da docenti muniti di diploma di scuola secondaria di secondo grado che abbiano maturato almeno otto anni di esperienza nella disciplina e/o nell’attività di settore oggetto dell’insegnamento.

    Deliberazione n°7 del 21 novembre 2018

AmbienteeSicurezza


SICUREZZA ED AMBIENTE: SICUREZZA IN GENERALE E GESTIONE DELLE EMERGENZE

  • Sicurezza in generale e gestione delle emergenze

    Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2018, della LEGGE 1 dicembre 2018, n. 132 di conversione con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, è stato nuovamente modificato l’articolo 99 del Decreto Legislativo 81/2008 e sono state introdotte nuove regole riguardanti il piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti”, ma anche indicazioni per la redazione, da parte del Prefetto, del piano esterno di gestione delle emergenze.
    A seguito della pubblicazione del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, era stato introdotto l’obbligo di invio al Prefetto della notifica preliminare di cui all’articolo 99, del D.Lgs. 81/2008 per tutti i cantieri. A seguito dell’iter di conversione in Legge, il decreto ha avuto vari emendamenti ed in particolare per quanto attiene la notifica preliminare, l’obbligo dell’invio al Prefetto è stato limitato ai soli lavori pubblici.

    Decreto Legge 14 dicembre 2018, n°135

SICUREZZA ED AMBIENTE: ADR

  • ADR

    Divieti circolazione merci pericolose per il 2019
    Nelle more della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 4 dicembre 2018, n. 525 “Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l’anno 2019”

    I divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane si applicano nei giorni festivi e negli altri giorni indicati nella tabella di cui all’articolo 2 del decreto.
    Ai sensi dell’articolo 7 i divieti non si applicano, fra l’altro, alle autocisterne adibite al trasporto di combustibili liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e al consumo sia pubblico sia privato.

    Per quanto riguarda specificatamente le merci pericolose, i divieti e le esenzioni sono riportati nell’articolo 12 con particolare riferimento al trasporto di esplosivi (classe 1), materiali radioattivi (classe 7) e merci pericolose con esenzione parziale o totale (capitoli 1.1, 1.7, 3.3, 3.4, 3.5).

    Decreto Ministeriale 4 dicembre 2018, n°525

NEWS

  • Inoltre si segnala che

    Sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2018 è stato pubblicato il decreto legge n. 135 del 14 dicembre 2018 “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”.
    L’articolo 6 di tale decreto dispone che dal 1° gennaio 2019 sia soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e che fino alla definizione e alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, la tracciabilità dei rifiuti sia garantita attraverso il registro di carico e scarico e il formulario di identificazione dei rifiuti, come previsto agli articoli 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006 nel testo previgente alle modifiche apportate dal DLgs 205/2010.

    http://lavoroeambiente.arsedizioni.it/Feeds/Document/bb2d649d-45f2-e811-9487-00155d4d7d17/obblighi-relativi-alla-gestione-dei-rifiuti-da-parte-delle-imprese-edili