Sicurezza

SICUREZZA: Cantieri Temporanei e Mobili

  • Coordinatore per la sicurezza

    Dal 18 agosto 2015 anche i piccoli cantieri con un rapporto uomini giorno inferiore a dieci e in presenza di più imprese (ne bastano due) devono avere il coordinatore per la sicurezza
    L’articolo 16 della legge n. 115 del 29 luglio 2015 – la legge europea – entrata in vigore il 18 agosto 2015 ha modificato il punto g-bis) del comma 2 art. 88 del D. Lgs. 81/2008.
    In altre parole viene eliminata la norma che prevedeva che nei piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, non si applicasse il capo I (articoli da 88 a 104 bis). Era stato il decreto n. 69/2013 che aveva introdotto questa semplificazione in materia di coordinatore per la sicurezza che voleva escludere i piccoli interventi manutentivi dall’applicazione del capo 1, Titolo IV del D. Lgs 81/2008.
    La ragione di questa scelta era data dal fatto che trattandosi di piccoli lavori (inferiori, appunto, a dieci uomini giorno) i rischi erano accettabili e quindi si era ritenuto che il coordinatore per la sicurezza non fosse necessario. In modo indiretto la definizione di rischio accettabile era data dell’esiguità di questo tipo di interventi e per l’assenza di rischi specifici, così come individuati all’allegato XI del D. Lgs. 81/2008. Per il legislatore comunitario la stato italiano ha disatteso la direttiva in quanto, secondo l’Unione europea, il rischio non è dato dall’esiguità dei lavori, ma dalla possibile interferenza tra due o più imprese. Il coordinatore per la sicurezza, quindi, e rientrato in gioco.

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AMBIENTE E SICUREZZA: Prevenzione incendi

  • Nuovo Codice di prevenzione incendi

    Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del 3 agosto 2015 contenente il nuovo Codice di prevenzione incendi: entrerà in vigore il 18 novembre.
    Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 agosto 2015 il Decreto 3 agosto 2015 contenente le nuove norme tecniche sulla progettazione antincendio che entreranno in vigore il 18 novembre 2015 ( 90 giorni dopo la pubblicazione ufficiale).

    Le norme non si applicano a tutte le attività (non riguardano, infatti, edifici di civile abitazione, strutture sanitarie, alberghi ecc), ma solo a 34 delle 80 attività comprese nell’elenco allegato al Dpr 151/2011. Principalmente le disposizioni si riferiscono ad attività industriali e produttive non normate come pastifici, officine per la verniciatura, officine per la saldatura ed il taglio di metalli, cementifici, stabilimenti siderurgici ecc..

    Il provvedimento specifica che le norme tecniche si applicano sia alle attività di nuova realizzazione sia a quelle esistenti alla data di entrata in vigore del decreto. In caso di interventi di ristrutturazione parziale o di ampliamento di attività esistenti alla data di entrata in vigore, le medesime norme tecniche si possono applicare a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti nella restante parte di attività, non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi di ristrutturazione parziale o di ampliamento da realizzare.

    DECRETO 3 AGOSTO 2015