Sicurezza

SICUREZZA: SICUREZZA IN GENERE – FORMAZIONE

  • SICUREZZA IN GENERE - FORMAZIONE

    Accordo Stato-Regioni 2022, prima nota congiunta

    L’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce importanti chiarimenti operativi per l’applicazione delle sanzioni relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro e gli obblighi dei datori di lavoro in merito alla sicurezza delle macchine “ante direttiva” con la prima nota congiunta INL-Conferenza delle Regioni e delle province autonome come previsto dall’accordo Stato Regioni del 27 luglio 2022 e a seguito del confronto tecnico avvenuto tra INL e il Gruppo Tecnico Interregionale Salute e Sicurezza sul Lavoro.

    La nota prot. 2668 del 18 marzo 2025 fornisce chiarimenti su:

    1. Categorie omogenee: applicazione della sanzione prevista dal d.lgs. n. 81/2008
    2. Macchine ante Direttiva Macchine 89/392/CEE: chiarimenti in merito alla conformità delle macchine all’allegato V
    3. Macchine ante d.p.r. n. 459/1996: libretto d’uso e manutenzione.

    In merito alla corretta applicazione dell’art. 68 del D.Lgs. 81/2008, chiarisce che per una “categoria omogenea” di requisiti di sicurezza si intende un insieme di precetti che disciplinano una specifica “classe di interessi” o un “comune interesse specifico o requisito di sicurezza” relativo all’ambiente di lavoro. La violazione di più precetti all’interno della stessa categoria omogenea è considerata un’unica violazione e viene punita con la sanzione prevista dall’articolo 68, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008. Al contrario, la violazione di precetti appartenenti a diverse categorie omogenee comporta la violazione di più illeciti, con conseguente applicazione delle relative sanzioni.

    Per le macchine prodotte e utilizzate prima del 21 settembre 1996 – data di recepimento della Direttiva Macchine 89/392/CEE con il d.p.r. n. 459/1996), si applica l’allegato V del D.Lgs. 81/2008. Inoltre, per queste macchine non è obbligatorio il manuale d’uso e manutenzione del costruttore, ma il datore di lavoro deve fornire “schede tecniche/procedure o istruzioni operative” che contengano le norme comportamentali, le misure di sicurezza adottate e le indicazioni indispensabili a garantire la sicurezza dei lavoratori.

    Infine, per la valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro non è previsto alcun obbligo di certificazione da parte di un tecnico abilitato. In sede di ispezione, gli organi di vigilanza dovranno verificare sia la corretta valutazione dei rischi relativi alle macchine “ante direttiva” sia la loro effettiva conformità ai requisiti generali di sicurezza.

    Nota Ministeriale 18 marzo 2025, n.2668

AMBIENTE: RIFIUTI

  • RIFIUTI

    Approvato il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale per il 2025
    Sulla G.U. n. 49 del 28 febbraio 2025 è stato pubblicato il DPCM 29 gennaio 2025 recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2025, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2024. In base all’articolo 6 della Legge 25 gennaio 1994 n.70, il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il giorno 28 giugno 2025.

    Decreto Pres. Cons. Ministri 29 gennaio 2025

    A partire dal 10 marzo è possibile scaricare il software per la compilazione delle Comunicazioni MUD Rifiuti, Imballaggi, Veicoli fuori uso, Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), adeguato alla normativa vigente.

    https://www.ecocamere.it/elenco/adempimento/mud?type=s

    Il software consente di compilare le comunicazioni ed esportare il file contenente i dati da trasmettere alle Camere di commercio attraverso il portale MUD Telematico.

    https://www.mudtelematico.it/

    RENTRI, PUBBLICATE NUOVE SCHEDE INFORMATIVE

    Elaborate delle schede informative sull’utilizzo del Registro elettronico nazionale sulla tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) per rispondere alle domande più frequenti ricevute dal servizio di assistenza. Sul portale del RENTRI è possibile trovare chiarimenti sulla compilazione del FIR e sul loro utilizzo.

    (https://www.rentri.gov.it/news/nuove-schede-informative)

    • I FIR non devono essere necessariamente utilizzati in ordine cronologico di vidimazione
    • La data di emissione del FIR cartaceo deve essere inserita dall’utente dopo la stampa ed essere uguale o antecedente alla data di inizio del trasporto. La data di emissione non deve essere confusa con la data/ora assegnata automaticamente dal RENTRI, attraverso il servizio di vidimazione digitale messo a disposizione dalla Camera di Commercio (CCIAA).
    • In sede di compilazione del FIR è possibile utilizzare i timbri per indicare i dati del produttore/detentore, del trasportatore, del destinatario e dell’intermediario/ commerciante se il timbro contiene tutti i dati richiesti.
    • non è possibile apportare correzioni al FIR cartaceo, mentre è possibile inserire eventuali note a chiarimento e qualsiasi altra informazione utile al tracciamento dei rifiuti da parte di tutti i soggetti (produttore/detentore, trasportatore, destinatario, intermediario/commerciante).
    • Non sono, poi, previste API per la compilazione del FIR cartaceo. Il formulario deve essere compilato attraverso i servizi di supporto messi a disposizione dal portale RENTRI, oppure con i sistemi gestionali adottati dall’operatore.
    • La casella “peso verificato in partenza” va barrata solo nel caso di quantità verificata in partenza con strumenti di misurazione del peso nella disponibilità del Produttore/Detentore. Non è obbligatorio barrare la casella anche se si dispone di uno strumento di misurazione del peso. Il destinatario deve riportare la “quantità accettata” espressa in kg (chilogrammi) anche se risulta barrata la casella “verificato in partenza”. Il campo “In attesa di verifica analitica”, invece, va barrato se il destinatario sottopone il rifiuto ad analisi.
    • Il registro cronologico di carico e scarico non può essere gestito contemporaneamente sia con i servizi di supporto che con il sistema gestionale. All’apertura del registro, l’operatore deve decidere se compilarlo utilizzando i servizi di supporto oppure il proprio sistema gestionale. Non è possibile alternare tra le due opzioni.

    Pretrattamento dei rifiuti urbani indifferenziati

    Un impianto autorizzato a svolgere attività di trattamento meccanico e biologico (“impianti Tmb”) deve prevedere la stabilizzazione attraverso il trattamento biologico della frazione umida dei rifiuti meccanicamente separati. (Risposta ad interpello n. 39761 del 3 marzo 2025). Un impianto autorizzato a svolgere attività di trattamento meccanico e biologico deve quindi prevedere necessariamente la stabilizzazione mediante trattamento biologico della frazione umida dei rifiuti separati con il trattamento meccanico.

    Interpello ai sensi dell’articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 chiarimenti in materia di pretrattamento dei rifiuti urbani indifferenziati

    Smaltimento dei pannelli fotovoltaici, aggiornate le istruzioni operative

    Con il decreto ministeriale del 12 marzo 2025 il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica ha approvato le nuove istruzioni operative del Gestore dei servizi energetici (GSE) per la corretta gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati sia domestici che professionali. In sostanza, è stato definito il metodo di calcolo e le modalità operative per la trattenuta di una quota finanziaria destinata a garantire la totale gestione dei rifiuti da tali impianti.

    Decreto Ministeriale 12 marzo 2025, n.45

    Albo nazionale gestori ambientali, modifiche al regolamento sui controlli a campione sulla veridicità di dichiarazioni sostitutive

    La deliberazione n. 2 del 6 marzo 2025 dell’Albo nazionale gestori ambientali, emanato dal Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, introduce modifiche al regolamento introdotto dalla deliberazione n. 1 del 22 aprile 2015. In particolare, è previsto un incremento della percentuale di controlli a campione effettuati da ogni Sezione regionale e provinciale con cadenza almeno trimestrale su iscrizioni, rinnovi e variazioni rispettivamente del 10%, 30% e 10% dei procedimenti per ciascuna categoria. Viene introdotto anche un controllo obbligatorio per le dichiarazioni sostitutive presentate dai candidati risultati idonei alle verifiche iniziali per responsabili tecnici. In caso di dichiarazioni non veritiere delle dichiarazioni o di presunta falsità dei documenti, la Sezione regionale o provinciale procederà alla decadenza dai benefici ottenuti e all’applicazione di sanzioni penali e amministrative. L’entrata in vigore della nuova deliberazione è prevista per il 1° luglio 2025.

    Deliberazione (Naz) 6 marzo 2025, n.2_ALBO_CN

    Responsabile tecnico, legale rappresentante di impresa dispensato dalle verifiche di idoneità dal 1 aprile

    La delibera n. 1 del 6 marzo 2025 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, emanata dal Ministero del’Ambiente e della sicurezza energetica, apporta modifiche alla precedente deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017.
    Dall’entrata in vigore del provvedimento – 1° aprile 2025 – i legali rappresentanti delle imprese iscritte all’Albo che abbiano ricoperto tale ruolo presso l’impresa stessa per almeno tre anni consecutivi nello specifico settore di attività oggetto di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali (trasporto rifiuti, intermediazione e commercio di rifiuti, bonifica di siti e bonifica di beni contenenti amianto) potranno fare richiesta di esenzione dalle verifiche di idoneità per responsabile tecnico compilando e inviando un modulo alle competenti sezioni territoriali. Le sezioni regionali o provinciali dovranno poi valutare la sussistenza dei requisiti per l’esenzione e adottare provvedimento di rilascio o diniego della dispensa, secondo i due modelli allegati alla delibera.

    Deliberazione (Naz) 6 marzo 2025, n1_ALBO_CN

    Gestione dei rifiuti da sfalci e potature, istruzioni del Mase

    Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, con la circolare n. 39940 del 3 marzo 2025, ha fornito alcune istruzioni operative per la gestione dei rifiuti da sfalci e potature, dopo le modifiche normative introdotte con la conversione del D.L. n. 153/2024 (“DL Ambiente”) ad opera della legge 191/2024. I rifiuti derivanti dall’attività professionale di manutenzione del verde pubblico e privato vanno ora considerati come urbani; tuttavia, tale qualificazione non implica automaticamente la possibilità di conferirli presso gli ecocentri senza alcuna limitazione. I Comuni mantengono la facoltà di regolamentarne il conferimento nei centri di raccolta (CdR), potendo stabilire limitazioni di accesso, orari specifici, caratteristiche e quantità massime conferibili per le utenze non domestiche. È possibile anche non prevedere l’accesso di tali flussi se i CdR non dispongono di spazi e attrezzature adeguati. Le utenze non domestiche potrebbero essere soggette a regolamentazioni più stringenti, come il pagamento di tariffe aggiuntive per servizi dedicati o la necessità di dimostrare che il rifiuto conferito provenga da un’attività svolta all’interno del territorio comunale di riferimento del CdR a cui viene conferito il rifiuto.

    Circolare Ministeriale 3 marzo 2025, n.39940

    Rentri, modifiche ai servizi delle API di interoperabilità

    Sono state apportate alcune modifiche ai servizi delle API di interoperabilità Rentri. Si tratta in particolare del servizio API – anagrafiche e quello dati-registri.

    Nella versione delle API v1.0.20250318 del 18 marzo 2025 è stata rimossa l’obbligatorietà del campo Descrizione negli endpoint PUT <ambiente>/anagrafiche/v1.0/operatore/registri/{identificativo} e PUT <ambiente>/anagrafiche/v1.0/soggetto-delegato/registri/{identificativo}.
    Per quanto riguarda il servizio API – dati-registri, invece, è stato risolto un problema di gestione del valore di tipo DateTime nel campo veicolo_fuori_uso_reg_pubblica_sicurezza.data nel modello MovimentoModel, che veniva restituita errata dagli endpoint di GET delle registrazioni.

    Infine, in riferimento alla documentazione endpoint, è stata integrata la descrizione degli endpoint in relazione alla rappresentazione in RENTRI delle rettifiche e degli annullamenti.

AMBIENTE: ACQUE

  • ACQUE

    Abruzzo, nuove istruzioni per scarichi acque reflue

    La Regione Abruzzo ha aggiornato le linee guida e la modulistica per le autorizzazioni degli scarichi di acque reflue domestiche, industriali e meteoriche; la delibera 2025/69 , prevede che le autorizzazioni allo scarico ex art. 124 del D.Lgs. 152/2006 relative ai canteri temporanei vengano rilasciate al di fuori dell’AUA (Autorizzazione unica ambientale) poiché sono richieste solo per il periodo limitato in cui il cantiere è operativo.  Il riutilizzo “in situ” delle acque reflue depurate – ovvero il loro impiego all’interno dello stesso sito o impianto in cui sono state generate – non richiede una specifica autorizzazione ma è necessario ottenere un parere igienico-sanitario favorevole dalla ASL competente, che potrà eventualmente imporre condizioni o prescrizioni specifiche.

    Delibera Giunta Reg. 11 febbraio 2025, n.69

AMBIENTE: ARIA – EMISSIONI

  • ARIA EMISSIONI

    Regole Ue per chi importa prodotti Cbam obbligatorie dal 28 marzo

    La Commissione Ue ha definito le regole per il rilascio delle autorizzazioni per le importazioni di prodotti la cui produzione comporta alte emissioni di carbonio tramite il regolamento di esecuzione (Ue) 2025/486/Ue che stabilisce le modalità applicative del regolamento 2023/956/Ue e che ha istituito il “meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere” (cosiddetto “Cbam”). Solo chi ottiene la qualifica di dichiarante autorizzato Cbam potrà continuare ad importare legalmente tali beni. Le disposizioni si applicano dal 28 marzo 2025.

    Regolamento di esecuzione (UE) 17 marzo 2025, n.486

AMBIENTE: F-GAS

  • F-GAS

    F-Gas, nuove rettifiche:
    Con la pubblicazione sulla Gazzetta del 24 marzo, del documento di rettifica n. 90271, l’UE è intervenuta su diversi punti del regolamento F-Gas; In particolare, sui seguenti punti:

    1. Articolo 10 (Formazione)
    – Aggiunto il riferimento all’articolo 8, paragrafo 10 nel secondo comma, estendendo gli obblighi di formazione.

    2. Articolo 12 (Etichettatura)
    – Riformulata la parte introduttiva del paragrafo 1 per chiarezza: ora specifica che l’etichettatura è obbligatoria per tutti i prodotti/apparecchiature contenenti gas fluorurati, con un elenco esplicativo successivo.

    3. Articolo 13 (Divieti e deroghe)
    – Paragrafo 6: Aggiunta la menzione esplicita che le deroghe devono essere adottate con procedura d’esame.
    – Paragrafo 9, lettera c): Corretto l’intervallo di tensione per i commutatori elettrici (da >52 kV invece che “da 52 kV”).
    – Paragrafo 11: specificato che la deroga riguarda i commutatori che usano gas fluorurati (non generici “mezzi di isolamento”).
    – Paragrafo 19: esteso il divieto anche ai prodotti (non solo apparecchiature), con adeguamenti al testo per coerenza.

    4. Articolo 22 (Import/Export)
    – Semplificata la formulazione: ora si riferisce esplicitamente ai prodotti/apparecchiature contenenti gas fluorurati (eliminando la ridondanza “il cui funzionamento dipende da tali gas”).

    5. Articolo 23 (Regime di transito)
    – Modificata la definizione di “titolare del regime”: ora è l’impresa registrata nel portale F-Gas (non più basata su quote/autorizzazioni).

    6. Articolo 32 (Atti delegati)
    – Aggiunto l’articolo 17, Paragrafo 7, secondo comma all’elenco delle disposizioni soggette a deleghe di potere (paragrafi 2, 3, 6).

    7. Allegato IV (Divieti specifici)
    – Punto 7, lettera d): Corretto il limite di GWP per i refrigeratori (>12 kW) da “pari a 750” a “750 o superiore”, allineandolo alla logica di soglia minima.

    Rettifica 24 marzo 2025, n.90271

    INOLTRE:
    – HSE Manager, aggiornata la Norma UNI11720:2025 sostituisce la norma UNI 11720:2018  Aggiornata la figura del Professionista in materia di salute, sicurezza e ambiente (Professionista HSE), con l’introduzione di un nuovo profilo: lo Specialista HSE e propone una revisione della figura professionale dell’HSE Manager.
    Sono definiti i requisiti relativi all’attività del Professionista HSE, che rappresenta la figura di riferimento per il coordinamento, la consulenza ed il supporto gestionale per l’implementazione e l’integrazione delle strategie in ambito HSE in linea con le politiche stabilite dall’organizzazione.
    E’ poi introdotta la figura dello “HSE Specialist” per un livello più tecnico-operativo che svolge la propria attività in una posizione organizzativa dotata di una piena autonomia decisionale relativamente alla gestione di aspetti operativi ma limitata con riferimento agli aspetti strategici che sono definiti e decisi ad un livello più elevato dell’organizzazione. Il Manager HSE opera invece in una posizione organizzativa dotata di piena autonomia decisionale con riferimento alle scelte strategiche dell’organizzazione in ambito HSE ed il suo ruolo è definito dall’alta direzione aziendale. Rivisto inoltre il percorso formativo pari ora a 120 per il Manager HSE e 40 ore per lo Specialista HSE. Tra le tante novità vi è anche l’introduzione di nuove tematiche all’interno del percorso formativo dei professionisti HSE come la parità di genere; il whistleblowing le tematiche ESG e Goal ONU.

    – Nuova sezione dedicata al settore delle radiazione sul PAF (Portale Agenti Fisici) Pubblicata sul Portale Agenti Fisici (PAF) una nuova sezione dedicata al settore delle “Radiazioni Ionizzanti da Sorgenti Naturali (NORM)” https://www.portaleagentifisici.it/fo_ionizzanti_norm_index.php?lg=IT

    – Ispettori Inl, Registro infortuni telematico dell’Inail disponibile dal 4 marzo 2025 Gli ispettori Inl potranno effettuare le ricerche su tutto il territorio nazionale, gli ispettori territoriali invece potranno accedere ai dati relativi alla propria area di competenza. Inoltre, tutti gli utenti abilitati ad accedere al Registro infortuni potranno effettuare il download dei dati sia in formato Excel che Pdf.

    – Pile ed accumulatori, tempo fino al 31 marzo 2025 per la comunicazione sul registro online Scade il 31 marzo 2025 il termine per presentare la comunicazione annuale sulle quantità di pile ed accumulatori immessi sul mercato (https://www.registropile.it/news#2509-SCADENZA-AL-31-MARZO-PER-LA-COMU

    • Online l’aggiornamento delle FAQ sugli alimenti soggetti a notifica tramite NSIS, il nuovo sistema informativo sanitario. il Ministero della Salute ha pubblicato sul suo sito nuove risposte ai dubbi degli operatori del settore alimentare. Tra i temi trattati vi sono: i requisiti per la commercializzazione e l’accesso al sistema da parte degli operatori del settore alimentare (OSA) italiani ed esteri; le modalità di compilazione delle schede di dettaglio, quelle tecniche e la lista ingredienti; le indicazioni obbligatorie dell’OSA in etichetta e l’identificazione della categoria di prodotto; le dichiarazioni di claim (Reg. 1924/2006) e la gestione delle variazioni di prodotti già notificati; il pagamento della tassa ministeriale e le modalità di inserimento dell’etichetta e della documentazione aggiuntiva; la cessazione della commercializzazione e la richiesta del certificato di libera vendita.
    https://www.salute.gov.it/portale/alimentiParticolariIntegratori/dettaglioFaqAlimentiParticolariIntegratori.jsp?lingua=italiano&id=214

    • Pulizia delle strade e la raccolta rifiuti, disponibili le norme Uni: L’Ente italiano di normazione (Uni) ha pubblicato le tre norme tecniche sulla pulizia delle strade e la raccolta rifiuti: La norma Uni 11664-1:2025 definisce i requisiti generali minimi di prestazione e le modalità e condizioni di accettazione dei servizi di pulizia delle strade e di gestione dei rifiuti urbani. Sono, inoltre, stabiliti i requisiti da prendere in considerazione per la stesura e la gestione dei contratti per lo svolgimento di tali servizi, al fine di ottenere i migliori risultati.
    La seconda norma Uni 11664-2:2025, invece, si dedica alle modalità e alle esigenze da prendere in considerazione per definire i contenuti e per assicurare l’adempimento dei contratti di servizio per tutte le raccolte di rifiuti; la pulizia e la manutenzione dei contenitori; la rimozione dei rifiuti abbandonati. Sono, inoltre, stabiliti i parametri e gli elementi del servizio, le metodologie per controllarli e misurarli, il catalogo e la descrizione dei principali servizi svolti, i sistemi da mettere in atto per controllare le prestazioni rese e la loro qualità, e le modalità per valutare i livelli di prestazione offerti.
    Infine, la terza norma Uni 11664-3:2025 prevede le regole contrattuali e il metodo per il controllo e l’adempimento dei servizi di spazzamento manuale e meccanico delle strade e dei marciapiedi; dei servizi di lavaggio delle strade e dei marciapiedi, nonché la pulizia delle superfici calpestabili di pregio; dei servizi collaterali ed addizionali quali la messa in opera e la pulizia dei cestini gettarifiuti; il diserbo dei marciapiedi e dei cigli stradali, la rimozione degli escrementi animali, la pulizia dei mercati, la pulizia ordinaria delle fontane storiche o ornamentali, la raccolta di aghi e siringhe usate, la rimozione delle carcasse animali. La norma è applicabile ai servizi di raccolta delle foglie e di pulizia dei parchi e dei giardini pubblici, se compresi nel contratto, ma non alla loro manutenzione. Sono fuori dal campo d’applicazione della norma anche i servizi di cancellazione dei graffiti, rimozione di manifesti e pulizia di spiagge e scogliere.

AmbienteeSicurezza

AMBIENTE E SICUREZZA: ADR

  • ADR

    ADR/RID/ADN 2025, recepita la direttiva

    Pubblicato il Decreto Ministeriale 13 febbraio 2025, che, recependo la direttiva delegata (UE) 2025/149, adegua i riferimenti nazionali al progresso scientifico e tecnico dei regolamenti ADR/RID/ADN  che aggiorna l’art. 3, lettere a), b), c), comma 2, del D.Lgs. n. 35/2010, norma di riferimento italiana in materia di trasporto di merci pericolose, e riguarda:

    – gli allegati A e B dell’ADR;
    – l’allegato del RID (appendice C della COTIF);
    – i regolamenti allegati all’ADN.

    Le nuove edizioni entrano in vigore il 1° gennaio dell’anno di riferimento, a livello internazionale, ma diventano pienamente operative dal 1° luglio, a livello nazionale, al termine del periodo transitorio di adeguamento.

    Decreto Ministeriale 13 febbraio 2025

SICUREZZA ALIMENTARE: ETICHETTATURA

  • ETICHETTATURA

    FDA, aggiornata la guida sulla etichettatura degli allergeni alimentari

    La FDA ha aggiunto il sesamo come allergene alimentare principale da inserire nelle etichette dei prodotti ed aggiornato la categoria della frutta a guscio. La Food and Drug Administration (FDA) ha integrato la quinta edizione della guida intitolata “Questions and Answers Regarding Food Allergen Labeling”. Il documento fornisce linee guida aggiornate e dettagliate per l’industria alimentare, focalizzandosi sulle modalità di etichettatura degli allergeni alimentari.

    Gli allergeni devono essere dichiarati chiaramente, sia nel caso di alimenti monoingrediente che per i prodotti multipack (ad esempio, confezioni contenenti più porzioni). Inoltre, gli integratori alimentari devono seguire gli stessi requisiti di etichettatura per gli allergeni. In questo modo viene garantita la corretta etichettatura di prodotti come vitamine, minerali o integratori proteici, evitando rischi per i consumatori con allergie alimentari.

    FDA Guidance-Jan 2025-AllergenLabling QA 12292024

    Masef, pubblicato il Piano controlli agroalimentari 2025

    Approvato il Piano operativo dei controlli nel settore agroalimentare 2025 (Poc 2025) insieme con il nuovo “Vademecum controlli per le aziende del settore agroalimentare” che definisce le attività di controllo  previste per contrastare rischi, inclusi controlli su etichettatura, tracciabilità, frodi al bilancio comunitario e benessere animale. L’ultima sezione del Piano fornisce un vademecum per le aziende, definendo tipologie di controlli – generali come etichettatura, tracciabilità, pratiche commerciali sleali, e settoriali – e un elenco delle principali tipologie di controllo che potranno essere effettuate, con l’indicazione delle relative norme sanzionatorie applicate in caso di illeciti riscontrati.

    POC

    Allineamento e certificazione in BDN di bovini, ovini e caprini, proroga dei termini

    Con la nota n. 6817 del 7 marzo 2025 il Ministero della Salute ha rettificato la proroga dei termini per l’allineamento e la certificazione nella Banca dati nazionale (BDN) dell’effettiva detenzione di suini, ovini e caprini: il termine del periodo è stato prorogato al 31 dicembre 2025

    Sistema i&r dei suini, degli ovini e dei caprini rettifica del dispositivo dirigenziale DGSA del 31/12/2024

martelletto euro

AREA QAS E PREVENZIONE CORRUZIONE

  • APPALTI PREVENZIONE CORRUZIONE - REATI PA - AMMINISTRAZIONE

    Quaderno Anci, guida alle novità del “correttivo” al codice dei contratti pubblici: pubblicate le Linee guida operative sulle novità del “correttivo” al codice dei contratti pubblici:  quaderno ANCI n. 55 sul Dlgs n. 209/2024 (cd correttivo appalti) del 10 marzo 2025, contenente un’analisi delle principali modifiche normative.

    Quaderno ANCI