Sicurezza

SICUREZZA: SICUREZZA IN GENERE – CANTIERI

  • SICUREZZA IN GENERE - CANTIERI

    Nuovo gruppo di chiarimenti sulla Patente a Crediti richiesta dal D.Lgs. 81/2008 per operare nei cantieri edili. L’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) ha, infatti, aggiornato la lista delle FAQ
    Di seguito l’elenco completo di tutte le FAQ pubblicate.
    https://www.ispettorato.gov.it/2024/10/15/patente-a-crediti-faq/

    TESSERINO DI RICONOSCIMENTO LAVORATORE IN CANTIERI EDILI, PRECISAZIONI DALL’INL
    In una nota del 23 gennaio, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce precisazioni in merito a quanto disposto dalla Legge n. 203/2024, riguardo ai tesserini di riconoscimento dei lavoratori occupati in cantieri edili. La nota chiarisce che l’abrogazione, da parte della Legge 203 2024, dei commi 3, 4 e 5 dell’art. 36bis del D.L. 223/2006 i quali imponevano al datore di lavoro di fornire al personale occupato una tessera di riconoscimento e al lavoratore di esporla, è motivata dal fatto che tale obbligo è previsto anche dal D.Lgs. 81/2008, agli articoli – Art. 26, comma 8, Art. 20, comma 3 e Art. 21, comma 1, lett. C. Pertanto, in caso di svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, anche nei cantieri temporanei e mobili, il datore di lavoro che non fornisce la tessera di riconoscimento ai lavoratori è soggetto a sanzioni ai sensi dell’Art. 55, comma 5, lett. i), e il lavoratore che non espone la tessera è sanzionato ai sensi dell’Art. 59, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 81/2008. Analogamente, il lavoratore autonomo che non si munisce della tessera o non la espone è soggetto a sanzioni definite negli Artt. 60, comma 1, lett. b), e 60, comma 2 , sempre del D.Lgs. n. 81/2008.

    Nota ministeriale 23 gennaio 2025, n.656

SICUREZZA: INCIDENTI RILEVANTI

  • INCIDENTI RILEVANTI

    Seveso III, dal 2027 nuovo modulo per informazioni su incidenti rilevanti
    Dal 1o gennaio 2027 cambia la modulistica per per trasmettere all’Ue le informazioni sugli incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose ai sensi della direttiva 2012/18/Ue (Seveso III). Sulla Gazzetta europea del 24/01 è stata, infatti, pubblicata la decisione di esecuzione (UE) 2025/113, che introduce un nuovo format più semplificato nell’ottica di «assicurare la massima accuratezza e comparabilità delle informazioni, consentire alla Commissione di valutare meglio l’efficacia della prevenzione degli incidenti industriali, e rendere pubbliche informazioni più pertinenti». Il nuovo modulo abroga e sostituisce il vecchio, contenuto nella decisione di esecuzione 2014/896/UE. Ricordiamo che l’art. 21 della direttiva 18 cit. impone gli Stati membri, ogni quattro anni, di trasmettere alla Commissione una relazione sull’attuazione della direttiva stessa (recepita in Italia con il D.Lgs. 2015/105); il periodo di riferimento che gli Stati dovranno considerare va dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026, mentre la comunicazione andrà inviata entro il 30 settembre 2027.

    Decisione di esecuzione (UE) 23 gennaio 2025, n.113

SICUREZZA: AMBIENTI DI LAVORO

  • AMBIENTI DI LAVORO

    Utilizzo dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei per lavoro, chiarimenti dell’Inl
    Con la nota n. 811 del 29 gennaio 2025, l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha fornito le istruzioni operative in merito all’articolo 65 del D.Lgs. 81/2008, modificato dalla legge 203/2024, riguardante l’utilizzo di locali sotterranei o semisotterranei per attività lavorative. Le nuove disposizioni, in vigore dal 12 gennaio 2025 (data di entrata in vigore della legge n. 203/2024), prevedono una deroga alle disposizioni generali per consentire l’utilizzo di locali sotterranei e semisotterranei, a patto che siano rispettati: l’assenza di emissioni di agenti nocivi derivanti dalle lavorazioni svolte; i requisiti elencati nell’Allegato IV del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto applicabili; l’idoneità delle condizioni di aerazione, illuminazione e microclima. La nuova disciplina si applica anche alle attività lavorative svolte in questi locali in presenza di particolari esigenze tecniche quali l’archiviazione e gestione di documenti; lo stoccaggio di materiali sensibili; la gestione di infrastrutture tecnologiche, ma solo se l’uso inizia dopo il 12 gennaio 2025. Coloro che utilizzavano questi locali in base alla precedente normativa e in assenza di emissioni nocive, non devono presentare la comunicazione. I datori di lavoro che intendono utilizzare tali ambienti devono presentare una comunicazione preventiva al competente Ufficio territoriale dell’INL tramite PEC, 30 giorni prima dell’effettivo utilizzo, presentando anche una documentazione specifica. Infatti, la comunicazione deve essere accompagnata da una relazione che descriva le attività svolte, le lavorazioni previste, specificando che non producono emissioni di agenti nocivi e la conformità dei locali alle disposizioni normative. Inoltre, è richiesta un’asseverazione da parte di un tecnico abilitato che attesti la conformità urbanistica, l’agibilità, il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza (illuminazione, salubrità dell’aria, microclima, impianti). Sono vietate le attività che comportano l’emissione di agenti nocivi quali: verniciatura; processi di saldatura; uso di minerali a spruzzo o solventi non ad acqua; ricarica di batterie; lavorazione di materie plastiche a caldo; tinto-lavanderie; officine con prova motori; falegnamerie; tipografie e attività simili. L’elenco fornito dalla nota è indicativo e non è esaustivo. Per quanto riguarda la valutazione dei livelli di concentrazione di gas radon, entro 24 mesi dall’inizio dell’attività i datori di lavoro devono effettuare le misurazioni della concentrazione media annua di radon, avvalendosi di servizi di dosimetria riconosciuti per eseguire tali misurazioni ed includere i risultati nel documento di valutazione dei rischi (DVR). La comunicazione rimane valida finché non cambiano le strutture, gli impianti o il ciclo lavorativo. In caso di variazioni di ragione sociale o datore di lavoro, è sufficiente una dichiarazione all’INL con i riferimenti della precedente comunicazione. Invece, in caso di modifiche significative (tipo di attività, aggiunta/rimozione locali) è necessaria una nuova comunicazione. Infine, le richieste di deroga trasmesse prima del 12 gennaio 2025, restano di competenza delle ASL che vi provvederanno secondo la prassi amministrativa vigente al momento della presentazione della richiesta stessa.

    Nota ministeriale 29 gennaio 2025, n.811

AMBIENTE: RIFIUTI

  • RIFIUTI

    L’UE corregge la disciplina con un nuovo provvedimento pubblicato sulla Gazzetta del 21 gennaio con la rettifica (UE) n. 2025/90042 che sostituisce alcuni riferimenti ai “rifiuti domestici” a favore dei “rifiuti nazionali”; le norme interessate sono l’articolo 12, relativo alle “obiezioni alle spedizioni di rifiuti destinati al recupero”, e gli l’articoli 42 e 43, sulle esportazioni verso Paesi ai quali non si applica la decisione Ocse sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti.

    Rettifica 21 gennaio 2025, n.90042

     

    Rentri, disponibili le API per vidimare i formulari di identificazione dei rifiuti
    Attraverso un comunicato (https://www.rentri.gov.it/news/disponibili-le-api-per-vidimare-digitalmente-i-formulari-di-identificazione-dei-rifiuti-e-aprire-i-registri-di-carico-e-scarico) , pubblicato sul portale Rentri il 27 gennaio 2025, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha lanciato le API (Application Programming Interface) che consentono agli operatori dotati di un proprio sistema gestionale di interoperare con il nuovo registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (Rentri).
    Inoltre, per coloro che non dispongono di sistemi gestionali propri, sono previsti servizi di supporto che consentiranno la vidimazione e l’emissione dei Fir con la possibilità di stamparli in “bianco” e l’apertura dei registri di carico e scarico. Anche, i produttori di rifiuti non tenuti all’iscrizione al Rentri o che si iscriveranno entro le scadenze di agosto 2025 e febbraio 2026, potranno comunque utilizzare i servizi di supporto e vidimare ed emettere formulari di identificazione dei rifiuti e stamparli in “bianco”.

    Aggiornato vademecum digitale per imprese e associazioni disponibile sul sito ufficiale dell’Albo, che sintetizza tutti gli strumenti messi a disposizione dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nell’area supporto del portale www.rentri.gov.it. per risolvere dubbi sui quesiti inerenti lo strumento che prevede la digitalizzazione dei documenti sulla movimentazione e trasporto dei rifiuti.

    VADEMECUM RENTRII

    RENTRI, guida Ance per le imprese di costruzione
    Con l’introduzione del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), che digitalizza l’intero processo di gestione dei rifiuti, dalla produzione fino allo smaltimento finale, l’Ance (Associazione Nazionale Costruttori Edili) ha pubblicato una guida pratica per le imprese di costruzione. Il documento illustra le novità, gli aspetti operativi e le modalità di utilizzo del nuovo registro digitale, facilitandone l’applicazione nel settore edile.

    Linee Guida

    Mase, limiti per il recupero end of waste del conglomerato bituminoso.

    Le quantità massime di rifiuti impiegabili per le varie operazioni di recupero del “conglomerato bituminoso” non si possono sommare tra loro allo scopo di effettuare una singola attività di recupero “End of waste”. Con la risposta all’interpello n. 19419 del 3 febbraio 2025, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha fornito chiarimenti sulla cessazione della qualifica di rifiuto per il conglomerato bituminoso.

    Interpello 

    Nuove istruzioni operative per il Registro dei veicoli fuori uso
    Approvate le nuove istruzioni operative per il Registro unico telematico dei veicoli fuori uso (RVFU) obbligatorio dallo scorso 7 giugno 2024. L’utilizzo delle procedure telematiche del RVFU comportano una semplificazione e velocizzazione delle pratiche di rottamazione dei veicoli, consentendo allo stesso tempo un maggior controllo e tracciabilità delle operazioni. Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 17 febbraio 2025 n. 15 fornisce le indicazioni operative a tutti gli operatori professionali – centri di raccolta, concessionari, gestori delle succursali delle case costruttrici o degli automercati che commercializzano veicoli – che sono obbligati alla tenuta del registro dei veicoli fuori uso. Il titolare può creare utenti delegati per operare per suo conto sul RVFU.

    Decreto istruzioni operative per il Registro dei veicoli fuori uso 

    Milleproroghe, iscrizione al Rentri posticipata al 14 aprile 2025
    In Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del D.L. Milleproroghe con la conferma della proroga al 14 aprile 2025 dell’iscrizione al Rentri. É infatti prevista nella legge 15/2025 una proroga di 120 giorni per i termini di iscrizione al Rentri per gli operatori che rientrano nel primo scaglione, i cui termini sono scaduti il 13 febbraio 2025. Così il termine è spostato al 14 aprile 2025. La proroga riguarda anche l’adozione dei nuovi format di FIR e Registro cronologico di carico e scarico. Per avere effetto però si dovrà attendere il decreto del Ministero dell’ambiente, da adottarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione. Fino all’adozione del decreto di proroga, restano in vigore i termini già fissati.

    Legge 21 febbraio 2025, n.15

AMBIENTE: EMISSIONI, GAS SERRA

  • NUOVE REGOLE SUL COMITATO TES

    Con un nuovo decreto il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica aggiorna la disciplina sullo scambio di quote di emissione di gas serra. Il provvedimento ministeriale del 4 novembre 2024, pubblicato sulla G.U. del 22 gennaio 2025 sostituisce integralmente le regole precedenti sul funzionamento del Comitato ETS (Emission Trading System) e della sua Segreteria Tecnica contenute nel Dm del 17 gennaio 2024, adeguandosi alle nuove normative europee e nazionali. Tra le modifiche principali è prevista la nomina di un coordinatore della Segreteria tecnica, che integra competenze tecniche e giuridiche, con specifiche funzioni di convocazione e organizzazione delle attività, nonché di reportistica periodica. Viene stabilita la possibilità di convocare il Comitato in seduta plenaria nel caso di argomenti di competenza trasversali. L’adesione alle sedute è regolata da una verifica del numero legale, il quale deve essere accertato dal Presidente. Il Comitato deve essere convocato almeno ogni trenta giorni mentre la Segreteria tecnica si riunisce ogni quindici giorni o quando necessario. Le nuove disposizioni si applicheranno a seguito dell’integrazione dei componenti del Comitato ETS e della nomina dei componenti della Segreteria tecnica.

    Decreto Ministeriale 17 gennaio 2024

AMBIENTE: AIA

  • AIA

    Il Decreto Legge 30 gennaio 2025, n. 5 stabilisce, all’Art. 1, che il Rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) per gli impianti ex Ilva deve essere aggiornato almeno ogni dieci anni (articolo 1-bis del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207) per includere criteri predittivi basati su sviluppi scientifici riguardanti il rischio per la salute associato all’esposizione ad emissioni industriali. Inoltre, il VDS deve fornire elementi di valutazione sanitaria, rilevanti anche per il riesame dell’AIA, mantenendo quanto previsto dall’articolo 1 comma 7 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61. L’Art. 2 definisce la procedura di riesame dell’AIA per gli impianti strategici, stabilendo l’obbligo per i gestori di fornire il VDS in relazione allo scenario emissivo e di predisporre uno studio di valutazione di impatto sanitario (VIS) in attesa dell’aggiornamento del decreto. Lo studio di VIS deve seguire le linee guida del Decreto del Ministro della Salute 27 marzo 2019 e i valori limite di riferimento del Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155. Il Ministero dell’ambiente acquisisce il parere dell’Istituto superiore di sanità che deve essere rilasciato entro trenta giorni dalla ricezione dello studio.
    Il termine per il rilascio del parere da parte della Commissione è fissato a sessanta giorni dopo la ricezione delle valutazioni dell’ISS e la conferenza di servizi deve concludersi entro sessanta giorni dalla prima riunione. L’Art. 3 stabilisce le disposizioni transitorie per i procedimenti di riesame già in corso al momento dell’entrata in vigore del decreto, mantenendo validi gli atti già prodotti. Il parere dell’ISS e quello della Commissione, in questo caso, devono essere rilasciati entro termini specifici, che includono rispettivamente quindici e trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. L’Art. 4 prevede una clausola di invarianza finanziaria, specificando che l’attuazione delle misure deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

    Decreto Legge 30 gennaio 2025, n.5

AMBIENTE: BONIFICA SITI

  • TECNOLOGIE DI BONIFICA, NUOVE PUBBLICAZIONI ISPRA

    Tecnologie di bonifica, nuove pubblicazioni ISPRA
    L’ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) ha pubblicato sul proprio sito ufficiale due nuovi rapporti tecnici dedicati alle tecnologie di bonifica, con l’obiettivo di supportare istituzioni, operatori ambientali e professionisti del settore nella scelta di soluzioni più efficaci e sostenibili rispetto ai tradizionali interventi di scavo e smaltimento in discarica.
    Nel dettaglio
    – report “Estrazione Multifase (MPE)” – relativo alla tecnologia avanzata progettata per la rimozione di contaminanti organici e idrocarburi dalle acque sotterranee e dai suoli insaturi – l’Ente pubblico evidenzia come questo processo, basato sull’estrazione simultanea di liquidi e vapori contaminati attraverso un sistema di depressione applicato ai pozzi di bonifica, si sia dimostrato particolarmente efficace in contesti in cui i contaminanti si trovano in fase separata (ad esempio nel caso degli idrocarburi leggeri – LNAPL).
    – documento Soil Washing (SW) – dedicato alla tecnica di bonifica che permette la decontaminazione dei suoli mediante un processo di lavaggio con soluzioni acquose o reagenti specifici, separando le particelle fini e i contaminanti dal resto del materiale solido – l’Istituto mette in luce, invece, come questa metodologia sia particolarmente vantaggiosa per ridurre il volume di terreno da conferire in discarica (abbattendo i costi di smaltimento), recuperare frazioni di suolo pulite (che possono essere riutilizzate per il ripristino ambientale), ed eliminare metalli pesanti e contaminanti organici (migliorando la qualità ambientale del sito).

AmbienteeSicurezza

AMBIENTE E SICUREZZA: ADR

  • ADR

    Trasporto merci pericolose, in Gazzetta la Direttiva di recepimento delle edizioni 2025 di ADR/RID/ADN
    Sulla Gazzetta Ue del 24 gennaio è stata, pubblicata la direttiva che, modificando gli allegati della direttiva 2008/68/CE, recepisce gli emendamenti alle edizioni 2025 degli accordi internazionali sul trasporto di merci pericolose su strada, su ferrovia e attraverso vie navigabili interne, ADR, RID e ADN. La Direttiva delegata (UE) 2025/149) – in vigore dal 13/02/2025 – fa fronte alla consueta revisione biennale dell’Allegato I, capo I.1 (trasporto su strada), dell’Allegato II, capo II.1 (trasporto su rotaia), e delL’Allegato III, capo III (trasporto per vie navigabili interne) al fine di rendere cogenti a livello comunitario le versioni aggiornate di tali accordi, applicabili, a livello internazionale, dal 1° gennaio 2025. Gli Stati membri avranno tempo fino al 30 giugno 2025 per adeguare e mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla nuova direttiva.

    Direttiva delegata (UE) 15 novembre 2024, n.149

AMBIENTE E SICUREZZA: AGENTI CHIMICI E SOSTANZE PERICOLOSE

  • AGENTI CHIMICI - SOSTANZE PERICOLOSE

    L’ECHA aggiunge cinque sostanze alla lista delle sostanze candidate e aggiorna una voce
    Il 21 gennaio 2025 l’ECHA ha aggiornato l’elenco delle sostanze candidate, che ora contiene 247 voci. Due sostanze aggiunte di recente (ottametiltrisilossano e perfluamina) sono molto persistenti e molto bioaccumulabili. Sono utilizzati nella produzione di prodotti per il lavaggio e la pulizia e nella produzione di apparecchiature elettriche, elettroniche e ottiche.

    O,O,O-trifenil fosforotioato viene utilizzato nei lubrificanti e nei grassi.

    La massa di reazione di trifeniltiofosfato e derivati terziari butilati fenilici non è registrata ai sensi del regolamento REACH. Tuttavia, è stato identificato come SVHC.
    L’acido 6-[(C10-C13)-alchil-(ramificato, insaturo)-2,5-diossopirrolidin-1-il]esanoico è tossico per la riproduzione e viene utilizzato in lubrificanti, grassi e fluidi per la lavorazione dei metalli.
    E’ stata aggiornata la voce corrispondente al fosfito tris (4-nonilfenile, ramificato e lineare) che ha proprietà di interferenza endocrina che influenzano l’ambiente ed è utilizzato in polimeri, adesivi, sigillanti e rivestimenti. La voce relativa a questa sostanza è stata aggiornata per riflettere il fatto che si tratta di un interferente endocrino per l’ambiente sia per le sue proprietà intrinseche sia quando contiene ≥ 0,1% p/p di 4-nonilfenolo, ramificato e lineare (4-NP).
    Obblighi a carico delle aziende quando una loro sostanza è inclusa nell’elenco delle sostanze candidate, in quanto tale o in quanto componente di miscele o articoli:
    Se un articolo contiene una sostanza dell’elenco di sostanze candidate superiore a una concentrazione dello 0,1 % (peso/peso), i fornitori devono fornire ai loro clienti e consumatori informazioni su come utilizzarla in modo sicuro. I consumatori hanno il diritto di chiedere ai fornitori se i prodotti che acquistano contengono sostanze estremamente preoccupanti.
    Gli importatori e i produttori di articoli devono notificare all’ECHA se il loro articolo contiene una sostanza dell’elenco di sostanze candidate entro sei mesi dalla data in cui è stato incluso nell’elenco (21 gennaio 2025).
    I fornitori dell’UE e del SEE di sostanze presenti nell’elenco di sostanze candidate, fornite in quanto tali o in quanto componenti di miscele, devono aggiornare la scheda di dati di sicurezza che forniscono ai loro clienti.
    Ai sensi della direttiva quadro sui rifiuti, le aziende devono inoltre notificare all’ECHA se gli articoli che producono contengono sostanze estremamente preoccupanti in una concentrazione superiore allo 0,1 % (peso/peso). La presente notifica è pubblicata nella banca dati dell’ECHA relativa alle sostanze potenzialmente pericolose contenute nei prodotti (SCIP).
    Ai sensi del regolamento UE sul marchio di qualità ecologica, i prodotti contenenti SVHC non possono ottenere l’assegnazione del marchio di qualità ecologica.

AMBIENTE E SICUREZZA: PREVENZIONI INCENDI E CPI

  • PREVENZIONE INCENDI E CPI

    Dal Ministero dell’Interno una circolare sulle modalità di qualificazione dei tecnici manutentori antincendio
    A gennaio 2025, il Ministero dell’Interno ha fornito le indicazioni sulla modalità di presentazione della domanda di qualificazione e di svolgimento dell’esame, con riferimento all’Allegato II del DM 1 settembre 2021. Le nuove regole sono specificate con circolare del 3 dicembre 2024, n. 19631, divulgata, appunto, a gennaio. Il Ministero chiarisce che durante la fase transitoria, fino al 25 settembre 2025, i manutentori potranno continuare a svolgere la propria attività previa presentazione della richiesta di ammissione all’esame e rilascio del NOT (Nulla Osta Transitorio). Per la gestione delle richieste di iscrizione all’elenco dei soggetti formatori e delle richieste di abilitazione dei tecnici manutentori qualificati è stata introdotta una nuova applicazione informatica, pertanto i modelli “Mod. Esami Manutentori rev01/23” e “Mod. A e B – Soggetti formatori/sedi d’esame” saranno abrogati.
    Per quanto riguarda l’esame, sono stati definiti due casi:
    – Esame completo con valutazione del curriculum vitae (facoltativo), prova scritta e prova oral-pratica.
    – Esame ridotto (solo prova oral-pratica) con valutazione obbligatoria del curriculum vitae, riservato ai candidati in possesso di specifici requisiti. (DM 13 settembre 2024, art. 6).
    Il riconoscimento come soggetto formatore ha una validità di tre anni, al termine dei quali è necessario presentare una nuova istanza per il rinnovo. (DM 13 settembre 2024, art. 7).

    Circolare Ministeriale 3 dicembre 2024, n.19631

AMBIENTE E SICUREZZA: AGENTI CHIMICI E SOSTANZE PERICOLOSE

  • AGENTI CHIMICI E SOSTANZE PERICOLOSE

    CLP, dal 01/02/2025 obbligatoria applicazione del 20° ATP
    Dal 1o febbraio 2025 sono diventate applicabili le disposizioni del 20° ATP al regolamento CLP: obbligo di applicazione del regolamento (UE) 2023/1435, il quale – modificando l’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 – cambia le istruzioni di classificazione ed etichettatura armonizzate per l’acido 2-etilesanoico e suoi sali; l’acido borico; il triossido di diboro; l’eptaossido di tetraboro e disodio, idrato; il tetraborato di disodio, anidro; l’acido ortoborico, sale sodico; il tetraborato di disodio decaidrato e il tetraborato di disodio pentaidrato.

SICUREZZA ALIMENTARE: ETICHETTATURA

  • ETICHETTATURA

    Etichettatura allergeni alimentari, aggiornata guida FDA
    La FDA (Food and Drug Administration) ha aggiornato le linee guida sull’etichettatura degli allergeni alimentari, includendo il sesamo come nono allergene principale, in conformità con il FASTER (Food Allergy Safety, Treatment, Education, and Research) Act del 2021.
    Come si legge, infatti, nel nuovo documento dell’agenzia federale statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici, l’elenco principale degli allergeni da dichiarare obbligatoriamente nelle etichette alimentari (inserendoli tra gli ingredienti o con dicitura separata) comprende ora:
    – latte;
    – uova;
    – pesce;
    – crostacei;
    – arachidi;
    – frutta a guscio;
    – grano;
    – soia;
    – sesamo.
    Tra gli altri principali aggiornamenti di questa nuova (la quinta) edizione delle Linee guida – che mirano a semplificare le etichette e a garantire una maggiore protezione per i consumatori – l’accorciamento della lista della frutta a guscio considerata allergene (con la rimozione, tra gli altri, del cocco e della castagna), l’inclusione delle uova di polli e altre specie aviarie nelle “uova”, e la specifica che “latte” fa riferimento a quello dei ruminanti domestici (mucche, pecore, capre), mentre se proveniente da altra specie deve essere specificato (es. latte di pecora). Il documento contiene, infine, anche le principali differenze con la legislazione Europea sugli allergeni alimentari (disciplinata dal Regolamento (UE) n. 1169/2011 e che identifica, a differenza degli Stati Uniti, 14 allergeni), e chiarimenti sull’utilizzo dell’etichettatura precauzionale “può contenere”.

    Linee Guida Etichettatura

    Latte crudo, tavolo tecnico per nuove etichette sui prodotti a tutela dei piccoli
    Il decreto ministeriale del 22 gennaio 2025 ha dato il via ad un tavolo, composto dal Ministero della Salute, dal Masaf, dall’Istituto Superiore di Sanità, dagli Istituti Zooprofilattici e dalle associazioni di categoria, che lavorerà per valutare l’etichettatura più efficace per indicare i rischi che i giovani consumatori possono correre dal consumo di alimenti a base di latte crudo.

    Latte

    Proroga dei regimi sperimentali dell’indicazione di origine da riportare nell’etichetta degli alimenti
    L’art 26, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1169/2011 prevede i casi in cui debba essere indicato, nell’etichetta degli alimenti, il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario usato nella loro preparazione.
    Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, alla luce delle consultazioni in corso sulla modifica del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, ha ritenuto opportuno prorogare il termine finale di efficacia dei regimi sperimentali riguardanti l’indicazione di origine da riportare nell’etichetta.
    E’ spostato al 31 dicembre 2025, quindi, con la pubblicazione del Decreto Ministeriale 23 dicembre 2024, il termine finale di efficacia di detto regime sperimentale previsto dai seguenti decreti ministeriali:
    • Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell’origine in etichetta del grano duro per paste di semola di grano duro»;
    • Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell’origine, in etichetta, del riso»;
    • Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 16 novembre 2017, recante «Indicazione dell’origine in etichetta del pomodoro»;
    • Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute del 6 agosto 2020, recante «Disposizioni per l’indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell’etichetta delle carni suine trasformate»;
    • Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 9 dicembre 2016, recante «Indicazione dell’origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori».

    Decreto Ministeriale 23 dicembre 2024

    Consentita la produzione di vino dealcolizzato biologico: Il Regolamento delegato (UE) 2025/405, pubblicato sulla Gazzetta del 26 febbraio introduce nuove pratiche enologiche consentite, tra cui la distillazione sotto vuoto e la parziale evaporazione sotto vuoto, purché rispettino rigorosi parametri tecnici. Secondo il regolamento, i vini dealcolizzati biologici dovranno avere un titolo alcolometrico non superiore allo 0,5% e dovranno essere prodotti a temperature inferiori ai 75°C, con filtri di dimensione non inferiore a 0,2 micrometri.Il regolamento entrerà in vigore il 18 marzo e sarà direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

    Regolamento delegato (UE) 13 dicembre 2024, n.405

SICUREZZA ALIMENTARE: MOCA

  • MOCA

    MOCA, Linee guida sulla documentazione di supporto per la dichiarazione di conformità
    Le Linee guida sulla documentazione di supporto alla dichiarazione di conformità alla legislazione sui materiali e oggetti destinati a venire in contatto con gli alimenti, contenute nel Rapporto ISTISAN 24/29, sono state elaborate nell’ambito del Progetto CAST (Contatto Alimentare Sicurezza e Tecnologia).
    Il documento, che costituisce il risultato dell’attività congiunta delle associazioni di categoria delle singole filiere fino ai produttori di materiali e oggetti e alle aziende alimentari, è suddiviso nelle seguenti 3 parti:
    – Parte A. Linea guida generale
    – Parte B. Linee guida specifiche
    – Parte C. Uso di documenti non legislativi nei processi di valutazione
    La parte B in particolare riguarda le seguenti filiere, per ognuna delle quali è stato sviluppato un documento specifico:
    – alluminio;
    – carta e cartone (filiera distinta in produzione e trasformazione);
    – imballaggi flessibili;
    – legno o a base di legno;
    – materie plastiche (filiera distinta in produzione di polimeri, masterbatch e trasformazione);
    – metalli e leghe metalliche rivestiti e non rivestiti;
    – sughero;
    – vetro;
    – prodotti verniciati su metallo (coating);
    – adesivi e sigillanti;
    – inchiostri da stampa;
    – articoli in metallo rivestito destinati alla cottura;
    – gomme (filiera distinta in produzione di elastomeri, mescole, masterbatch e trasformazione);
    – macchine per il confezionamento degli alimenti;
    – impianti di distribuzione di gas additivi alimentari.

    Plastica a contatto con gli alimenti, Ue aggiorna norme
    La Commissione Europea ha adottato un nuovo regolamento che modifica e aggiorna le norme relative ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti. Il provvedimento, che entrerà in vigore il 16 marzo 2025, mira a garantire un livello più elevato di sicurezza alimentare, chiarezza normativa e allineamento con le recenti evoluzioni scientifiche e tecnologiche.

    Regolamento 351