Sicurezza

SICUREZZA: RADON

  • RADON

    Guide INAIL, Prevenzione e protezione dall’esposizione al radon nei luoghi di lavoro secondo la normativa vigente
    In data 26 giugno, sul sito web di INAIL, è stato pubblicato “Prevenzione e protezione dall’esposizione al radon nei luoghi di lavoro secondo la normativa vigente”, documento sull’esposizione al radon nei luoghi di lavoro.
    Il radon è un gas radioattivo naturale che, se inalato, può dare origine a processi di cancerogenesi a livello dell’epitelio bronchiale tramite i suoi prodotti di decadimento. Il maggior contributo alla concentrazione di radon indoor proviene dal suolo, dal quale penetra all’interno degli edifici.

    INAIL 2024 prevenzione e protezione dell’esposizione al Radon nei luoghi di lavoro

SICUREZZA: FORMAZIONE E SICUREZZA IN GENERE

AMBIENTE: RIFIUTI

  • Nessuna autorizzazione per gli impianti che producono beni finiti da rifiut

    L’interpello Ministero dell’Ambiente n.43350/2024
    In risposta ad un quesito riguardante attività effettuate nel settore orafo, il Ministero dell’Ambiente ha chiarito che non occorre l’autorizzazione “End of waste” per un impianto industriale che produce un bene finito tramite il recupero di rifiuti.
    Tale autorizzazione è invece necessaria se la finalità ultima del processo produttivo è l’ottenimento di un materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto e non di un bene finito.

    Interpello ai sensi dell’art.3 septies del D.lgs 152/2006

    Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha firmato il nuovo Regolamento End of Waste dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione ai sensi dell’articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006, ora si attende solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
    Il nuovo Regolamento, una volta entrato in vigore, abrogherà e sostituirà l’attuale DM n. 152/2022.

     

AMBIENTE: EMISSIONI

  • Tecnologie a zero emissioni, nuove misure per rafforzare l'ecosistema Ue

    Il regolamento (UE) 2024/1735 – è stato pubblicato sulla Gazzetta dello scorso 28 giugno, e, nel favorire l’accesso al mercato di prodotti tecnologici a zero emissioni semplifica le procedure di rilascio delle autorizzazioni per la costruzione ed espansione di progetti produttivi di tali tecnologie attraverso appalti pubblici e meccanismi di aste di incentivi per impianti a fonti rinnovabili.
    Prevista, inoltre, la creazione della “Piattaforma Net-Zero Europe” per l’attrazione di investimenti, il monitoraggio delle misure previste attraverso un pool di rappresentanti ed esperti del settore. Alla Banca Europea dell’Idrogeno sono, invece, affidati il sostegno e la diffusione dell’idrogeno rinnovabile all’interno dell’Ue e delle importazioni da paesi terzi.
    Tra le tecnologie coinvolte: quelle solari e fotovoltaiche, tecnologie per l’energia eolica onshore e le energie rinnovabili offshore, tecnologie del biogas e del biometano sostenibili, e le tecnologie dell’idrogeno, compresi elettrolizzatori e celle a combustibile.

    Regolamento (UE) 13 giugno 2024 n. 1735

AMBIENTE: RIFIUTI

  • Gestione rifiuti, nuovi termini per autodichiarazione variazione veicoli

    Per tutte le istanze di variazione per incremento della dotazione dei veicoli trasmesse dal 27 marzo 2024 e per le quali non sia stato ancora emesso il provvedimento definitivo, la durata della validità dell’accettazione dell’atto di notorietà di cui all’allegato “A” alla deliberazione n. 5 del 3 settembre 2014, è estesa, in via eccezionale e temporanea, ad un periodo massimo di 180 giorni a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione stessa. Lo ha stabilito un recente provvedimento dell’Albo Nazionale gestori ambientali, a tutela delle imprese iscritte nel registro pubblico degli operatori nel settore dei rifiuti.
    Il documento (delibera 28 giugno 2024, n. 2), pubblicato sul sito ufficiale dell’Albo ed in vigore da subito, definisce quindi nuovi termini temporali per l’autodichiarazione allegata alla domanda di variazione dei veicoli ai fini dell’immediata utilizzazione degli stessi, ai sensi dell’art. 18, co 2, del decreto n. 120/2014 per il tempo strettamente necessario alla conclusione dell’iter di ricostituzione delle Sezioni regionali e provinciali dell’Albo.
    «Il termine» – viene specificato nel provvedimento – «rimane sempre commisurato al titolo di disponibilità del veicolo qualora sia inferiore a 180 giorni».

    A decorrere dal 1° novembre 2024 alle accettazioni dell’atto di notorietà si applicherà, poi, nuovamente il termine massimo di 60 giorni come previsto dalla deliberazione n. 5 del 3 settembre 2014.

    Deliberazione (naz) 28 giugno 2024, n.2/ALBO/CN

    Albo gestori ambientali, rinnovo delle Sezioni regionali e provinciali

    Rinnovate le Sezioni regionali e provinciali dell’Albo gestori ambientali, a seguito della registrazione alla Corte dei Conti dei Decreti di nomina delle rispettive Commissioni. Lo fa sapere l’Albo tramite un recente comunicato.
    In particolare, come si legge nella nota (https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/News/RinnovoSezioni), dal 1° Luglio sono nuovamente operative le seguenti Sezioni:
    1. Basilicata
    2. Bolzano
    3. Calabria
    4. Friuli Venezia Giulia
    5. Lombardia
    6. Marche
    7. Sardegna
    8. Sicilia
    9. Trento
    10. Umbria

    Queste si aggiungono a Toscana, Veneto e Emilia Romagna, già operative dal 19 giugno scorso.
    Per le restanti Sezioni – viene specificato, infine, nello scritto – i decreti di nomina delle rispettive commissioni sono in corso di perfezionamento.

    Albo gestori ambientali, istruzioni veicoli noleggiati

    Dall’Albo nazionale gestori ambientali arrivano gli aggiornamenti operativi sui casi e condizioni in cui è ammessa, ai fini dell’iscrizione, la locazione di veicoli senza conducente da parte di un’impresa avente sede sul territorio di un altro Stato membro dell’Unione europea.
    Le istruzioni sono contenute nella circolare 9 luglio 2024, n. 2 , che sostituisce la circolare protocollata n. 820/ALBO/PRES e modifica la circolare n. 995/ALBO/PRES sulla disponibilità dei veicoli ai fini dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali.

    Circolare (Comitati) 9 luglio 2024, n.2

    Rifiuti ecotossici, istruzioni Ispra per la caratterizzazione

    l’Ispra, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, sottoposto alla vigilanza del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) propone una metodologia per l’attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 “ecotossico” alternativa a quella “convenzionale” stabilita dal regolamento (CE) 2017/997 (in base alla quale l’ecotossicità viene definita dal punto di vista chimico, tramite la sommatoria delle concentrazioni delle sostanze classificate pericolose per l’ambiente, secondo il Regolamento 2008/1272/CE, il c.d. regolamento CLP); ai fini dell’attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 i criteri e le procedure previsti per le sostanze e le miscele ai sensi del regolamento CLP non sono, infatti, direttamente applicabili ai rifiuti.

AMBIENTE: EMISSIONI

  • Emissioni industriali, nuova direttiva IED

    Regole più stringenti per il settore manifatturiero e per gli allevamenti in materia di emissioni, consumo di acqua e produzione di rifiuti. L’Europa revisiona la direttiva sulle emissioni industriali (Ied), il principale strumento unionale che regolamenta l’inquinamento causato dagli impianti industriali e dalle aziende zootecniche per allevamenti intensivi, come l’inquinamento da ossido di azoto, ammoniaca, mercurio, metano e anidride carbonica (ricordiamo che le installazioni e le aziende agricole su scala industriale sono tenute a operare conformemente a un’autorizzazione rilasciata dalle autorità nazionali, utilizzando come standard le migliori tecniche disponibili (BAT).
    Le nuove norme mirano a offrire una migliore protezione della salute umana e dell’ambiente riducendo il rilascio di emissioni nocive nell’aria, nell’acqua, nel suolo e negli scarichi di rifiuti. Nell’ottica di una sempre maggiore protezione dell’ambiente, le disposizioni sono quindi volte a promuovere l’efficienza energetica, un’economia circolare e la decarbonizzazione.

    In particolare, così come previsto dalla direttiva (UE) 2024/1785 (pubblicata sulla Gazzetta del 15/07), la normativa revisionata (direttiva 2010/75/UE) include ora nel proprio ambito di applicazione più aziende zootecniche per allevamenti intensivi su larga scala, compresi gli allevamenti di suini e pollame, le attività minerarie e i grandi impianti per la produzione di batterie. Introdotto anche il concetto di valori limite di prestazione ambientale, valori che dovranno essere stabiliti dalle autorità competenti nell’autorizzazione relativa alla creazione e al funzionamento delle installazioni. La nuova direttiva, inoltre, rende la procedura di autorizzazione più efficiente e meno onerosa, introducendo ad esempio l’obbligo per gli Stati membri di istituire un sistema di autorizzazione elettronica entro il 2035. Questi ultimi dovranno, poi, stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive da applicare in caso di inosservanza della direttiva (per le violazioni gravi, i gestori potranno essere soggetti a sanzioni fino ad almeno il 3% del loro fatturato annuo nell’Unione). Infine, le nuove regole introducono il diritto per le persone che abbiano subito danni alla salute di chiedere un indennizzo ai responsabili di violazioni della direttiva. Entro il 1° luglio 2026 gli Stati membri dovranno adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva.

    Direttiva (UE) 24 Aprile 2024, n.1785

    Direttiva cancerogeni, recepimento sempre più vicino

    In data 10/07/24 è arrivato il Parere favorevole della XIV Commissione Politiche dell’Unione europea allo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

AmbienteeSicurezza

AMBIENTE E SICUREZZA: PREVENZIONE INCENDIO E CPI

  • SISTEMI ANTINCENDIO A SPRINKLER, L’UNI FA CHIAREZZA SULLA NORMATIVA TECNICA VIGENTE

    La normativa tecnica sui sistemi automatici a sprinkler è destinata a suddividersi in tre distinti standard. Da tempo, infatti, sono in corso i lavori di revisione della norma che regola la progettazione, installazione e manutenzione degli impianti fissi e sistemi antincendio a pioggia.
    A oggi, l’entrata in vigore di una nuova norma sulla protezione antisismica di detti sistemi ha comportato la simultanea vigenza di due norme, rendendo necessari chiarimenti sui diversi ambiti di applicazione. Intervenuto a tal fine, l’Ente Italiano di Normazione (UNI) ha fornito dettagli che non lasciano spazio a equivoci.

    È con recente comunicato

    Sistemi automatici a sprinkler: chiarezza sulle “due” EN 12845


    pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente che viene esplicitato lo “stato dell’arte” della materia. Le due norme attualmente vigenti sugli impianti sprinkler dal catalogo UNI risultano essere: la norma UNI EN 12845:2020, che specifica i requisiti e fornisce le raccomandazioni per la progettazione, installazione e manutenzione di impianti fissi e sistemi a pioggia antincendio, e la UNI:EN 12845-3:2024, riguardante la protezione antisismica di detti sistemi. Il progetto di revisione della norma del 2020 ha, infatti, portato finora soltanto all’adozione ed entrata in vigore della parte 3 della norma 12485. È sorta, dunque, spontanea la domanda se la nuova norma debba essere considerata, almeno parzialmente, sostitutiva e incompatibile con quella che l’ha preceduta temporalmente.
    Sul punto, l’UNI afferma espressamente che la simultanea vigenza non porta ad alcuna ambiguità: le due norme sono da considerarsi complementari e l’una non esclude l’altra. Il diverso ambito di applicazione della norma 12845 del 2020 e di quella del 2023 è chiarito in modo cristallino laddove, nel comunicato, si legge che: “Chi deve progettare, installare e mantenere gli impianti sprinkler utilizza la UNI EN 12845:2020; chi deve approfondire gli aspetti di protezione antisismica si avvale della UNI EN 12845-3:2024”.

AMBIENTE E SICUREZZA: AGENTI CHIMICI E SOSTANZE PERICOLOSE

  • Reach, una nuova sostanza nella ``Candidate list``

    Si allunga l’elenco delle sostanze chimiche estremamente preoccupanti (SVHC – Substance of Very High Concern identification) che potrebbero avere effetti gravi e irreversibili sulla salute umana e sull’ambiente, e che l’Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) ha l’obbligo di pubblicare e aggiornare semestralmente. L’Autorità di regolamentazione con sede ad Helsinki ha, infatti, inserito una nuova voce («tossica per la riproduzione e utilizzata come coadiuvante tecnologico», soprattutto come ritardante di fiamma) tra quelle “candidate” a essere assoggettate a particolari obblighi autorizzativi nell’ambito delle regole Ue sulla registrazione delle sostanze chimiche.

    Con l’ingresso, quindi, nella “Candide list” del Perossido di bis(α,α-dimetilbenzil) – così come fa sapere la stessa Agenzia con comunicato (https://www.echa.europa.eu/it/-/echa-adds-one-hazardous-chemical-to-the-candidate-list) del 27/06 pubblicato sul proprio sito istituzionale – l’elenco delle sostanze di cui all’art. 59 del “REACH” (regolamento (CE) n. 1907/2006) conta ora 241 voci.
    L’inclusione in questa lista, lo ricordiamo, fa scattare diversi obblighi per tutti gli operatori coinvolti: nel caso in cui la concentrazione della sostanza nell’articolo sia superiore allo 01% (peso su peso) i fornitori devono informare clienti e consumatori della presenza della sostanza e su come utilizzarla in modo sicuro, mentre i consumatori hanno diritto a chiedere ai fornitori se i prodotti che acquistano contengono sostanze estremamente pericolose. Gli importatori e i produttori devono, inoltre, notificare all’ECHA se il loro articolo contiene una sostanza inclusa in quelle candidate entro sei mesi dalla “data di inserimento” nell’elenco.

AMBIENTE E SICUREZZA: ADR

  • Merci pericolose, deroghe nazionali al trasporto interno

    Con recente provvedimento dell’esecutivo europeo sono state concesse a diversi Stati membri dell’Ue deroghe alle norme armonizzate sul trasporto interno di merci pericolose su strada, per ferrovia e vie navigabili interne secondo le disposizioni dei regolamenti ADR, RID e ADN. La normativa europea prevede, infatti, regole armonizzate al fine di garantire un livello elevato di sicurezza con, tuttavia, la possibilità per i singoli Stati membri di richiedere e applicare deroghe nazionali, che tengano conto delle specificità locali e delle condizioni particolari dei singoli territori.
    Il provvedimento in parola, la decisione di esecuzione (UE) 2024/1762 pubblicata su Gazzetta Ufficiale del 28 giugno, modifica, infatti, la direttiva 2008/68/CE, recante disciplina del trasporto interno di merci pericolose, autorizzando determinate deroghe nazionali per alcuni Stati membri. Ai sensi di detta direttiva il trasporto interno di merci pericolose nonché tra gli Stati membri e paesi terzi è autorizzato se conforme ai regolamenti ADR, RID o ADN, qualora non vengano disposte dettagliate deroghe per singolo paese UE.
    L’Italia non ha richiesto od ottenuto alcuna deroga rispetto alle norme stabilite dalla direttiva 2008/68/CE per il trasporto di merci pericolose.
    Diversamente, vari Stati membri hanno fatto richiesta di modificare le deroghe autorizzate in conformità delle condizioni stabilite dalla normativa UE (all’art. 6, par. 2 e 4 della direttiva 2008/68/CE) e la Commissione, dopo aver esaminato tali richieste, ha ritenuto opportuno autorizzare le relative deroghe.
    Le deroghe concesse riguardano, in particolare:
    – Austria;
    – Belgio;
    – Danimarca;
    – Finlandia;
    – Francia;
    – Germania;
    – Grecia;
    – Irlanda;
    – Paesi Bassi;
    – Portogallo;
    – Spagna;
    – Svezia; e
    – Ungheria.

    Decisione di esecuzione (UE) 5 giugno 2024, n.1762

AMBIENTE E SICUREZZA: ENERGIA, SICUREZZA IN GENERE, AGENTI FISICI

  • Conversione DL Agricoltura: tra le misure, Seveso ``soft`` e limiti al fotovoltaico

    Via libera definitivo al DL Agricoltura, convertito in legge lo scorso 14 luglio. Tra le misure, disposizioni urgenti per garantire la continuità produttiva agli impianti di biogas e biometano alimentati con biomasse, stretta all’uso sul suolo agricolo degli impianti fotovoltaici con moduli a terra, e interventi finalizzati a prevenire l’esposizione dei lavoratori dai rischi per la salute e la sicurezza derivanti dalle ondate di calore. Confermata la norma che prevede per gli impianti di interesse strategico nazionale una procedura semplificata per la prevenzione dei rischi di incidenti industriali rilevanti (c.d. Seveso III).
    In particolare, secondo quanto previsto dalla legge 12 luglio 2024, n. 101 (che ha convertito il D.L. n. 2024/63):
    – è stabilito un procedimento “più soft” per le imprese strategiche in relazione alla presentazione della valutazione del rapporto di sicurezza da parte del gestore ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. 105/2015;
    – nei casi di eventi meteorologici avversi, per i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e dell’escavazione e i datori di lavoro agricolo diventa più semplice l’accesso, rispettivamente, alla CIGO (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) e alla CISOA (Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli);
    – viene fornita una definizione di biometano autoconsumato per favorire la produzione di biometano da biomasse agricole e incrementarne l’utilizzo nelle diverse filiere produttive difficili da decarbonizzare.

    Legge 12 luglio 2024, n.101

ESG: SOSTENIBILITA’

  • Ecodesign, nuove regole per prodotti sostenibili

    Il regolamento (UE) 2024/1781, pubblicato sulla Gazzetta del 28 giugno – riscrive la disciplina con l’introduzione di requisiti di maggiore durabilità e riparabilità dei prodotti, riducendo la presenza negli stessi di sostanze pericolose, e puntando sulla affidabilità, riciclabilità e recuperabilità dei materiali a fine vita. Tra le novità, l’istituzione di un passaporto digitale con informazioni dettagliate sulla sostenibilità dei prodotti e il divieto di distruzione dei prodotti di consumo invenduti.
    Il regolamento, in vigore dal 18 luglio 2024, modifica la direttiva (UE) 2020/1828, il regolamento (UE) 2023/1542, e abroga la direttiva 2009/125/CE.
    Come viene specificato nel documento, la Commissione UE dovrà ora adottare atti delegati (che non potranno entrare in vigore prima del 19 luglio 2025) sulle specifiche relative alla progettazione delle diverse categorie di prodotti, dando precedenza a: ferro e acciaio; alluminio; prodotti tessili, in particolare indumenti e calzature; mobilio, compresi i materassi; pneumatici; detergenti; vernici; lubrificanti; sostanze chimiche; prodotti connessi all’energia; prodotti della tecnologia dell’informazione e della comunicazione e altri prodotti elettronici.

    Regolamento (UE) 13 giugno 2024, n.1781

    CERTIFICAZIONE AMBIENTALE E ESG, PIÙ LEGGERE LE ISPEZIONI IN AZIENDA

    Al fine di rendere più efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche, evitare duplicazioni e sovrapposizioni e programmare l’attività ispettiva in ragione del profilo di rischio, una nuova normativa introduce disposizioni di favore per le imprese dotate di almeno una certificazione ambientale o riferibile ai principi ESG nelle ispezioni aziendali della Pubblica Amministrazione. Si tratta del d.lgs. n. 103/2024 – recante semplificazione dei controlli sulle attività economiche – pubblicato su Gazzetta Ufficiale Italiana del 18 luglio 2024 n. 167, che, in attuazione della legge n. 118/2022 (legge sulla concorrenza 2021), si applicherà ai controlli amministrativi sulle attività di produzione e offerta di beni e servizi svolti dalle pubbliche amministrazioni. Limiti ai controlli sono previsti, in particolare, per le imprese dotate di una certificazione ambientale o riconducibile ai principi ESG (Environmental, Social and Governance). Esclusi, invece, i controlli in materia fiscale, gli accertamenti e gli accessi ispettivi disposti per la documentazione antimafia, i controlli di polizia economico finanziaria e i controlli disposti per esigenze di sicurezza e difesa nazionale.
    Le ispezioni senza preavviso saranno consentite soltanto nel caso di richieste dell’Autorità giudiziaria, circostanziate segnalazioni o motivi di urgenza del controllo. Negli altri casi, l’amministrazione dovrà fornire, almeno dieci giorni prima del previsto accesso presso i locali dell’attività economica, l’elenco in formato elettronico della documentazione necessaria alla verifica ispettiva. Inoltre, nei confronti delle imprese che si doteranno di un “Report di basso rischio”, le amministrazioni potranno programmare ed effettuare i controlli ordinari non più di una volta l’anno, salvi i casi di richieste dell’Autorità giudiziaria o di circostanziate segnalazioni di soggetti privati o pubblici. Viene, infatti, previsto un sistema di identificazione e gestione del rischio su base volontaria, riferito ad ambiti omogenei (protezione ambientale; igiene e salute pubblica; sicurezza pubblica; tutela della fede pubblica; sicurezza dei lavoratori), nel quale l’Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) elaborerà norme tecniche o prassi di riferimento idonee a definire un livello di rischio basso al quale sarà associato un Report certificativo. Il Report verrà rilasciato da organismi accreditati di certificazione, ispezione, validazione o verifica, su richiesta di imprese che possiedano almeno una certificazione del sistema di gestione o altre certificazioni analogamente rilasciate sotto accreditamento e riconducibili ai principi ESG.

    D.Lgs Governo 12 Luglio 2024, n.103