Sicurezza

SICUREZZA: SPAZI CONFINATI

  • SPAZI CONFINATI

    A seguito della richiesta di chiarimenti riguardo l’obbligatorietà o meno della certificazione dei contratti ai sensi del Titolo VIII, capo I, del D.Lgs. n. 276/2003, per il personale impiegato in servizi resi in ambienti sospetti di inquinamento o confinati in regime di appalto o subappalto, il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali tramite l’Ispettorato Nazionale del lavoro, ha emanato la Nota n. 694/2024 in cui viene ribadito quali siano i casi per cui è necessario provvedere alla certificazione dei contratti di lavoro del personale dell’appaltatore.
    Chiarisce la Nota: “Qualora l’impresa decida di utilizzare personale con altre tipologie contrattuali, allora l’impresa dovrà procedere alla certificazione del contratto di lavoro ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.Lgs. n. 276/2003. Inoltre, nel caso in cui l’impiego del personale in questione avvenga in forza di un contratto di appalto, occorrerà certificare i relativi contratti di lavoro del personale utilizzato dall’appaltatore – ancorché siano contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato – ma non certificare anche il contratto “commerciale” di appalto. Tali certificazioni, ovviamente, potranno essere utilizzate dall’appaltatore per tutta la durata dei rapporti di lavoro cui si riferiscono, a prescindere dalla circostanza che la certificazione sia stata effettuata in occasione di uno specifico appalto. ”
    Nota Ministeriale 24 gennaio 2024, n°694

SICUREZZA: SORVEGLIANZA SANITARIA

  • Visita medica al lavoratore dopo malattia lunga solo quando c'è obbligo di sorveglianza

    A seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore a sessanta giorni continuativi, solo i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria devono essere sottoposti alla visita medica di cui all’art. 41, comma 2, lettera e-ter), del D.Lgs. 81/2008 (Testo unico sicurezza) per verificare l’idoneità alla mansione. Lo ha chiarito il Ministero del Lavoro con la risposta all’interpello n. 1/2024 del 6 febbraio.
    Il quesito, a firma dell’Università degli Studi di Milano, è stato presentato a fronte delle «varie differenti applicazioni della disposizione nei vari ambiti della P.A.», chiedendo se «un soggetto, anche se non esposto […] ad alcun rischio lavorativo (chimico, biologico, meccanico e per uso di VDT), debba essere visitato dopo i 60 giorni di assenza per malattia».
    La Commissione interrogata, dopo aver precisato che tra gli obblighi del datore/dirigente vi è quello di nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla legge e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi, e che nell’affidare i compiti ai lavoratori occorre tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza, ha specificato che – anche alla luce della giurisprudenza in materia (sentenza Cass. Civile, 27 marzo 2020, n. 7566), la disciplina prevede che, post “malattia lunga”, vi è l’obbligo di effettuare una visita medica precedente alla ripresa del lavoro al fine di verificare l’idoneità alla mansione solo se per la mansione stessa sussiste l’obbligo della sorveglianza sanitaria.
    Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro

SICUREZZA: RADIAZIONI

  • Esperti di radioprotezione, ridotte le ore di formazione continua

    Passa da 100 a 60 ore la durata minima dei corsi di aggiornamento che gli esperti in materia di protezione dai rischi derivanti da radiazioni ionizzanti sono tenuti a effettuare ogni tre anni. Formazione prevista nel decreto legislativo n. 101/2020, che reca la disciplina sulla sicurezza e la protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti. Inoltre, viene modificato il decreto interministeriale 9 agosto 2022, in cui sono stabiliti i requisiti d’iscrizione all’elenco degli esperti di radioprotezione incaricati della sorveglianza fisica, nonché le modalità di formazione, svolgimento dell’esame e aggiornamento professionale.
    Decreto Ministeriale 6 febbraio 2024

AMBIENTE: VIA

  • VIA

    Dal 1° febbraio 2024 è possibile trasmettere telematicamente l’istanza e i relativi allegati per l’avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA), come misura di semplificazione ed efficientamento della fase di trasmissione e verifica della procedibilità delle istanze per l’avvio della VIA.
    La modalità di trasmissione telematica sostituirà le attuali modalità al termine di un periodo di transizione. Fino al 30 aprile 2024, infatti, l’invio dell’istanza potrà essere effettuato anche tramite posta, a mano o posta elettronica certificata, seguendo le Specifiche tecniche disponibili alla pagina https://va.mite.gov.it/it-IT/ps/DatiEStrumenti/Modulistica. È sconsigliato, tuttavia, inoltrare duplicati dell’istanza per evitare aggravi della procedura.

AMBIENTE: ENERGIA

  • PROROGATO DI UN MESE IL TERMINE PER LA CONSEGNA DEL PRIMO RAPPORTO TRIMESTRALE CBAM (CARBON BORDER ADJUSTMENT MECHANISM)

    Prevista una proroga di un mese alla scadenza originaria del 31 gennaio. Lo ha reso noto il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con un comunicato apparso sul sito internet.
    Per aiutare i dichiaranti che abbiano incontrato difficoltà e non abbiano quindi ancora presentato la relazione trimestrale CBAM, dal 1° febbraio è disponibile sul registro transitorio una nuova funzionalità che consentirà di richiedere la presentazione tardiva (“request delayed submission”), concedendo una proroga di 30 giorni.

AMBIENTE: SOSTENIBILITA’

  • Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile (SNSvS), approvato l'aggiornamento periodico

    Il Cite (Comitato interministeriale per la transizione ecologica), con deliberazione n. 1 del 18 settembre 2023, ha approvato la revisione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile.
    Il documento di aggiornamento, redatto ai sensi dell’art. 34, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 (Codice ambientale) e contenuto nell’allegato 1 alla delibera è consultabile all’indirizzo https://www.programmazioneeconomica.gov.it/allegati-non-pubblicati-in-g-u-2/.
    Comunicato (Naz) 10 febbraio 2024

AMBIENTE: ENERGIA

  • Il Dl energia è legge: novità per fonti rinnovabili, energy releases e rigassificatori

    Il decreto energia è legge. Sulla Gazzetta Ufficiale Italiana n. 31 del 7 febbraio è stata, infatti, pubblicata la Legge 2 febbraio 2024, n. 11, di conversione, con modifiche, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 (recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia, e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023).

    Decreto Legge 9 dicembre 2023, n°181

AMBIENTE: RIFIUTI

  • RIFIUTI

    Per effetto del Dl 215/2023 (“Decreto Milleproroghe 2024”) slitta al 4 novembre 2024 il termine per adeguare le autorizzazioni End of waste dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione al Dm 152/2022
    RENTRI, FIR E REGISTRI: pubblicate le nuove istruzioni Pubblicato sul sito web del RENTRI www.rentri.gov.it il Decreto Direttoriale n. 251 del 19 dicembre 2023 che definisce le modalità operative previste dall’articolo 21, comma 1, lettera d) del Decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59 relative alle modalità di compilazione dei modelli di cui agli articoli 4 e 5 del citato D.M. n.59 del 2023:
    – Allegato 1: Istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico rifiuti;
    – Allegato 2: Istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto.
    I nuovi modelli di Registro e di FIR, di cui agli articoli 4 e 5 del D.M. 59/2023, saranno applicabili, a prescindere dall’obbligo di iscrizione al RENTRI, a decorrere dal 13 febbraio 2025.

AMBIENTE: GAS SERRA HCFC CFC

  • GAS SERRA HCFC CFC

    In vigore dall’11 marzo 2024 (con deroga al 1 gennaio 2025 per quanto riguarda le disposizioni sull’etichettatura e l’informazione sui prodotti, e al 3 marzo 2025 con riferimento alle previsioni sulla interazione degli Stati membri con il portale F-Gas per l’immissione in libera pratica nonché per tutti gli altri regimi di importazione e per l’esportazione), il testo prevede diverse novità, tra le quali meritano attenzione l’introduzione di un apposito regime di responsabilità estesa del produttore, una più puntuale tenuta dei registri e di controllo periodico, e un divieto totale di immissione sul mercato di diverse categorie di prodotti e apparecchiature che contengono HFC, tra cui alcuni frigoriferi domestici, refrigeratori, schiume e aerosol. Inoltre, le nuove norme stabiliscono date specifiche per la completa eliminazione dei gas fluorurati nel condizionamento d’aria, nelle pompe di calore e in diverse tipologie di commutatori.
    Il nuovo Regolamento (UE) 2024/573, che entrerà in vigore l’11 marzo 2024, prevede:
    • Nuove disposizioni in materia di contenimento, uso, recupero, riciclaggio, rigenerazione e distruzione dei gas fluorurati a effetto serra e le misure accessorie connesse, quali i regimi di responsabilità estesa del produttore, la certificazione e la formazione, che comprende l’uso sicuro di gas fluorurati a effetto serra e di sostanze alternative che non sono fluorurate;
    • Condizioni per la produzione, l’importazione, l’esportazione, l’immissione sul mercato, la successiva fornitura e l’uso di gas fluorurati a effetto serra e di specifici prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas;
    • Condizioni per particolari usi dei gas fluorurati a effetto serra;
    • Limiti quantitativi per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi;
    • Norme in materia di comunicazione e raccolta dei dati sulle emissioni.

    Il Regolamento 2024/573 si applica:
    • Ai gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I (HFC, PFC e altri composti perfluorurati e nitrili fluorurati), II (idro(cloro)fluorocarburi insaturi e altre sostanze fluorurate) e III (eteri, chetoni e altri composti fluorurati), da soli o come miscele contenenti tali sostanze;
    • Ai prodotti e alle apparecchiature, e loro parti, che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas.

    Tra le numerose novità si segnalano:
    -Nuovi obblighi di controllo periodico delle perdite anche per le unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigoriferi, container intermodali, compresi i reefer, e vagoni ferroviari, nonché su apparecchiature di condizionamento d’aria e pompe di calore di veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle miniere e in edilizia, treni, metropolitane, tram e aeromobili;
    – Mantenimento dei Registri esistenti ed estensione dell’obbligo di tenuta di Registri per le imprese che producono, immettono in commercio, forniscono o ricevono F-gas esenti dall’assegnazione di una quota per l’immissione in commercio;
    – Entro il 31 dicembre 2027, gli obblighi di finanziamento (previsti nell’ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore) per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) includano anche finanziamento del recupero, del riciclo, della rigenerazione o della distruzione degli F-gas provenienti dalle apparecchiature che contengono tali gas e che sono state immesse in commercio dopo l’entrata in vigore del Regolamento, di cui agli articoli 12 e 13 della direttiva 2012/19/UE;
    – Estensione degli obblighi di certificazione delle persone fisiche che svolgono interventi di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione, controllo delle perdite e smantellamento di unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigoriferi, container intermodali, compresi i reefer, e vagoni ferroviari. Analogamente, l’obbligo di certificazione è stato esteso anche alle imprese che svolgono gli interventi di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione e smantellamento di tali apparecchiature;
    – Introduzione dell’obbligo di attestato alle persone fisiche che svolgono le attività di assistenza, riparazione e manutenzione dei sistemi di condizionamento d’aria dei veicoli a motore della Direttiva 2006/40/CE oltre che per il recupero di F-gas da tali apparecchiature;
    – Nuovo obbligo di attestato delle persone fisiche che svolgono le attività di assistenza, riparazione e manutenzione, controllo delle perdite e recupero di F-gas dai circuiti frigoriferi dei sistemi di condizionamento d’aria e pompe di calore di veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle miniere e nell’edilizia, treni, metropolitane, tram e aeromobili;
    – I nuovi certificati e attestati verranno rilasciati alle persone fisiche e alle imprese che svolgono interventi sulle diverse apparecchiature coinvolte che contengono F-gas ma anche le sostanze alternative agli F-gas, inclusi i refrigeranti naturali;
    – Dal 1° gennaio 2025: è vietato l’uso di F-gas con GWP pari o superiore a 2500 per l’assistenza o la manutenzione di tutte le apparecchiature di refrigerazione. Per tali apparecchiature, fino al 1° gennaio 2030, sarà comunque possibile utilizzare F-gas con GWP pari o superiore a 2500 solo se tali F-gas sono etichettati come riciclati o rigenerati;
    – Dal 1° gennaio 2026: è vietato l’uso di F-gas con GWP pari o superiore a 2500 per l’assistenza o la manutenzione delle apparecchiature di condizionamento d’aria e pompe di calore. Per tali apparecchiature, fino al 1° gennaio 2032, sarà comunque possibile utilizzare Fgas con GWP pari o superiore a 2500 solo se tali F-gas sono etichettati come riciclati o rigenerati;
    – Dal 1° gennaio 2032: è vietato l’uso di F-gas con GWP pari o superiore a 750 per l’assistenza o la manutenzione di apparecchiature fisse di refrigerazione, ad eccezione dei chillers (refrigeratori). Per tali apparecchiature sarà comunque possibile utilizzare F-gas con GWP pari o superiore a 750 solo se tali F-gas sono etichettati come riciclati o rigenerati.
    Regolamento CEE/UE 7 febbraio 2024, n° 573

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AMBIENTE E SICUREZZA: AGENTI CHIMICI E SOSTANZE PERICOLOSE

  • CHA CHEM, nuovo database pubblico delle sostanze chimiche dell’ECHA

    ECHA CHEM è il nuovo database pubblico delle sostanze chimiche dell’ECHA lanciato il 30 gennaio 2024.
    Inizialmente conterrà i dati che le aziende hanno presentato nelle loro registrazioni REACH (le oltre 100.000 registrazioni REACH). Nei prossimi anni, l’ECHA trasferirà gradualmente i dati che dovrà rendere disponibili al pubblico dall’attuale database Search for chemicals (oggi contiene informazioni su oltre 360.000 sostanze chimiche) all’ECHA CHEM.
    La sequenza temporale della transizione delle informazioni all’ECHA CHEM:
    • 30 gennaio 2024 – Launch with REACH registration data
    • Maggio 2024 – REACH registration data alignment wit latest IUCLID format
    • Q3 2024 – Revised Classification and labelling inventory
    • Q4 2024 – First set of regulatory processes and obligation list