AMBIENTE ED ENERGIA: ENERGIA – CONSUMI

  • PNRR ed energia, convertito in legge il DL 57/2023

    Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Italiana del 27 luglio 2023, n. 174 la Legge 26 luglio 2023, n. 95 recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico.
    La legge, che entra in vigore il 28 luglio 2023, prevede l’inserimento di nuovi articoli, tra i quali:
    -Misure in materia di produzione di energia da impianti alimentati da biogas e biomassa
    -Modifica al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, in materia di coltivazione delle risorse
    geotermiche
    -Misure urgenti per incrementare la produzione di biometano nonché l’impiego di prodotti energetici
    alternativi
    -Disposizioni in materia di infrastrutture strategiche in ambito energetico
    Legge 26 luglio 2023, n°95

AMBIENTE: EMISSIONI

  • EMISSION TRADING, MODIFICATO IL REGISTRO QUOTE

    Novità in materia di emission trading. Sulla Gazzetta europea del 21 agosto, n. L206 è stato, infatti, pubblicato il regolamento (UE) n. 2023/1642 che modifica il regolamento (UE) 2019/1122 per quanto riguarda il funzionamento del Registro dell’Unione sullo scambio quote di emissione di gas serra (Ets Ue).
    Tale Registro – si ricorda – serve a garantire un’accurata contabilizzazione delle quote di emissioni, tenendo traccia della titolarità delle quote in conti elettronici.
    Il nuovo regolamento ha l’obiettivo di modernizzare il Registro, eliminando le ridondanze informatiche (ossia i riferimenti a componenti informatiche anziché a funzioni o controlli), nell’ottica di preparare l’infrastruttura alle future evoluzioni del quadro informatico cercando di non comprometterne la funzionalità e la sicurezza.
    L’aggiornamento attuato, viene chiarito, «influisce sulle modalità di esecuzione dei controlli automatizzati e mantiene tutti i controlli prescritti dall’art. 20, paragrafo 2 della direttiva 2003/87/CE, che prevengono le irregolarità al momento del rilascio, del trasferimento o della cancellazione delle quote».
    Tra le novità introdotte dal documento da segnalare la possibilità di accesso ai dati del Registro alla Procura europea (EPPO) e ad Enti quali la Banca centrale europea o l’Autorità bancaria europea.
    Regolamento CEE/UE 14 luglio 2023, n°1642

    BIOCARBURANTI E TRASPORTI, REGOLE UE PER CALCOLARE LA QUOTA
    Dal prossimo 7 settembre entrerà in vigore il regolamento (UE) 2023/1640 che definisce la metodologia per determinare la quota di biocarburanti e di biogas per il trasporto derivanti da biomassa trattata con combustibili fossili in un processo comune (c.d. “cotrattamento”).

    Regolamento CEE/UE 5 giugno 2023, n°1640

AMBIENTE: RIFIUTI

  • TRASPORTO INTERMODALE DI RIFIUTI, NUOVI CHIARIMENTI DALL'ALBO

    La parte terminale su strada del trasporto intermodale di rifiuti può essere effettuata mediante un complesso veicolare composto da un trattore/motrice nella disponibilità di un’impresa diversa da quella che ha in disponibilità il semirimorchio/rimorchio, purché le imprese siano entrambe iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali nella stessa categoria di iscrizione e per i codici EER relativi ai rifiuti trasportati.
    La medesima condizione può essere applicata anche per la parte iniziale su strada del trasporto intermodale di rifiuti e cioè il trasporto può iniziare con un complesso veicolare composto da un veicolo a motore (trattore o motrice) nella disponibilità di un’impresa diversa da quella che ha in disponibilità il veicolo rimorchiato (semirimorchio o rimorchio). I chiarimenti sono stati forniti dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
    Nei documenti di trasporto dovranno essere indicate negli appositi spazi le generalità e il numero di iscrizione all’Albo di entrambe le imprese che concorrono al trasporto, fermo restando che il titolare del trasporto, indicato come trasportatore, rimane l’impresa che ha in disponibilità il semirimorchio/rimorchio, mentre i dati dell’impresa titolare del trattore/motrice dovranno essere riportati nel campo annotazioni.
    Circolare (Comitati) 1 agosto 2023, n°2

AmbienteeSicurezza

AMBIENTE E SICUREZZA: SOSTANZE PERICOLOSE

  • Recepite le nuove deroghe Ue all'uso del Cromo

    Con la pubblicazione, lo scorso 11 agosto, del decreto 14 luglio 2023 l’Italia ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2023/171 che, modificando l’allegato III della direttiva 2011/65/UE, consente l’utilizzo in deroga del cromo esavalente come agente anticorrosivo nelle pompe di calore ad assorbimento a gas dei grandi elettrodomestici.

    In particolare il provvedimento è intervenuto sull’allegato III del D.Lgs. n. 27/2014 (Sostanze con restrizioni) concedendo alla categoria 1 (Grandi elettrodomestici) l’esenzione in questione a partire dal 1° settembre 2023 e fino al 31 dicembre 2026 per una concentrazione massima dello 0,7% in peso di cromo esavalente nella soluzione refrigerante.

    Decreto Ministeriale 14 luglio 2023

    DIISOCIANATI, AL VIA IL DIVIETO DI UTILIZZO IN CONCENTRAZIONI SUPERIORI ALLO 0,1% PER CHI NON HA COMPLETATO LA FORMAZIONE SPECIFICA
    A partire dal 24 agosto 2023, i diisocianati non potranno essere utilizzati da soli o come costituenti in altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali in concentrazioni superiori allo 0,1%. Il divieto di utilizzo di tali componenti chimici di base, impiegati in un’ampia gamma di settori e applicazioni (in particolare in schiume, sigillanti e rivestimenti) è stato stabilito dal Regolamento (UE) 2020/1149, pubblicato nel 2020, il quale aveva già fatto scattare il divieto di immissione sul mercato dei composti in questione a partire dal 24 febbraio 2022.

INOLTRE

  • INAIL, NUOVO MODELLO OT23 E GUIDA ALLA COMPILAZIONE

    È disponibile sul portale Inail, nella apposita sezione (https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/assicurazione/premio-assicurativo.html) la versione aggiornata del modulo OT23 e la relativa guida alla compilazione per inoltrare la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione per l’anno 2024. Lo fa sapere l’Istituto tramite comunicazione del 4/08 (https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-ot23-2024.html) , pubblicata sul proprio sito.
    Per accedere alla riduzione, le aziende devono presentare un’apposita istanza, esclusivamente in modalità telematica, attraverso la sezione Servizi Online presente sul sito www.inail.it, entro il termine del 29 febbraio 2024, unitamente alla documentazione probante richiesta. La domanda può essere presentata a prescindere dall’anzianità dell’attività (minore, uguale o maggiore di un biennio) assicurata nella posizione assicurativa territoriale (PAT), sempreché gli interventi migliorativi siano stati realizzati nell’anno precedente quello di presentazione della domanda.