SICUREZZA: AGENTI BIOLOGICI
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Epidemia da COVID-19 pubblicata ordinanza in merito all'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Italiana del 29 aprile 2023, n. 100 l’ordinanza ministeriale 28 aprile 2023 – Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’epidemia da COVID-19 concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Nell’ordinanza si legge che è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie all’interno dei reparti che ospitano pazienti fragili, anziani o immunodepressi, specialmente se ad alta intensità di cura, identificati dalle direzioni sanitarie delle strutture sanitarie stesse. L’obbligo è esteso ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti. Nei reparti delle strutture sanitarie diversi da quelli sopracitati e nelle sale di attesa, la decisione sull’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie da parte di operatori sanitari e visitatori resta alla discrezione delle direzioni sanitarie.
Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.
L’ordinanza ha effetto dal 1° maggio 2023 al 31 dicembre 2023
Ordinanza Ministeriale 28 aprile 2023
SICUREZZA: SICUREZZA IN GENERALE
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Sicurezza in generale
Il primo maggio 2023 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge del governo in materia di lavoro che modifica il Testo Unico di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) – seconda parte
Il Decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 in materia di lavoro, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale Serie Generale n. 103 del 4 maggio 2023 ed entrato in vigore il 5 maggio 2023, all’articolo 14 integra in modo significativo alcuni articoli del c.d. Testo Unico di Salute e Sicurezza sul Lavoro, il D. Lgs. n. 81/2008.
Decreto Legge 04 maggio 2023, n° 48
SICUREZZA: SICUREZZA IN GENERALE
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Decreto Lavoro, rafforzate le regole sulla sicurezza
Lo scorso 1° maggio il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al c.d. Decreto lavoro 2023 che prevede il rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro, di tutela contro gli infortuni e dei controlli ispettivi.
Come illustrato, infatti, nel comunicato n. 32 di Palazzo Chigi, sono previsti:
– l’istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative;
– l’obbligo per i datori di lavoro di nominare il medico competente se richiesto dalla valutazione dei rischi;
– l’estensione ai lavoratori autonomi di alcune misure di tutela previste nei cantieri;
– l’obbligo di formazione specifica in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di attrezzature di lavoro per attività professionali e conseguenti sanzioni in caso di inosservanza;
– disposizioni in materia di condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell’attività ispettiva e di vigilanza nella Regione siciliana e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-32/22502
SICUREZZA: SICUREZZA IN GENERALE – FORMAZIONE
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LA SCADENZA DEL QUINQUENNIO DI AGGIORNAMENTO PER I COORDINATORI
Per tutti i coordinatori per la sicurezza che hanno concluso la formazione prima dall’entrata in vigore del Testo unico, il 15 maggio 2023 è scaduto il quinquennio di aggiornamento. I coordinatori, la formazione, l’aggiornamento e il rischio sospensione.
Per questa figura il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) prevede (articolo 98 e allegato XIV) non solo uno specifico corso di formazione della durata minima di 120 ore, ma anche l’obbligo di un corso di aggiornamento quinquennale della durata minima di 40 ore.
E il 15 maggio 2023 è scaduto il terzo quinquennio di aggiornamento dall’entrata in vigore del D. Lgs. 81/2008. Dunque una data importante per tutti i coordinatori per la sicurezza che hanno frequentato il corso di formazione base prima del 15 maggio 2008.
SICUREZZA: FORMAZIONE – SOSTANZE PERICOLOSE
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Formazione obbligatoria per gli utilizzatori industriali e professionali di diisocianati entro il 24 agosto 2023
Con la pubblicazione del Regolamento (UE) n. 2020/1149, è stata introdotta la restrizione n. 74 relativa ai diisocianati con unità di idrocarburi alifatici o aromatici di lunghezza non specificata. L’Allegato XVII del REACH è stato, pertanto, modificato con nuove disposizioni in materia di immissione sul mercato dei diisocianati.
Secondo la restrizione n. 74, non sarà più possibile utilizzare i diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali dopo il 24 agosto 2023, a meno che:
a) la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, o
b) il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.
La formazione può essere erogata anche in modalità on-line e deve essere ripetuta ogni 5 anni.
A seconda degli utilizzi dei diisocianati, sono previste tre tipologie di formazione:
Formazione di base che riguarda tutti gli usi.
Formazione di livello intermedio per i seguenti usi:
• manipolazione di miscele all’aperto a temperatura ambiente (compresi tunnel per la produzione di schiuma);
• applicazione a spruzzo in cabina ventilata;
• applicazione con rullo;
• applicazione con pennello;
• applicazione per immersione o colata;
• trattamento meccanico successivo (ad esempio taglio) di articoli non completamente stagionati che non sono più caldi;
• pulitura e rifiuti;
• qualsiasi altro uso con un’esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione;
Formazione avanzata per:
• manipolazione di articoli non completamente reagiti (ad esempio, appena reagiti, ancora caldi);
• applicazioni per fonderie;
• manutenzione e riparazioni per le quali è necessario accedere alle attrezzature;
• manipolazione all’aperto di formulazioni calde o bollenti (> 45 °C);
• applicazione a spruzzo all’aperto, con ventilazione limitata o esclusivamente naturale (anche in grandi capannoni industriali) e applicazione a spruzzo ad alta pressione (ad esempio schiume, elastomeri);
• qualsiasi altro uso con un’esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione.
ARS Edizioni informatiche organizza corsi personalizzati per tarare la formazione sull’utilizzo dei diisocianati, in base alle necessità delle Aziende. L’obiettivo del corso è quello di fornire la formazione prevista agli operatori professionali e/o industriali che utilizzano diisocianati, in accordo al Regolamento (UE) 2020/1149.
Regolamento CEE/UE 03 agosto 2020, n°1149
SICUREZZA: DPI
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DPI
La Commissione Ue ha pubblicato i nuovi riferimenti delle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale (Dpi) elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425.
Il provvedimento (decisione (UE) n. 2023/941) è entrato in vigore l’11 maggio 2023, ed abroga la decisione di esecuzione (UE) 2020/668,
Nel documento viene ricordato che «la conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea».
Decisione CEE/CEEA/CECA , 02 maggio 2023, n° 941
AMBIENTE: RIFIUTI
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Rifiuti
DECRETO RAGGRUPPAMENTI RAEE, IL MASE ANNUNCIA RETTIFICACon decreto 20 febbraio 2023, n. 40 è stato adottato il “Regolamento recante l’aggiornamento dei raggruppamenti di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche indicati nell’Allegato 1 del decreto 25 settembre 2007, n. 185″. Il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 93 del 20 aprile 2023.
Si segnala un refuso nell’Allegato 1 al citato decreto: il “Raggruppamento 2″ include erroneamente il paragrafo “4.5 apparecchiature di grandi dimensioni diverse da quelle elencate nel paragrafo 4 dell’allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.”. Si tratta di un refuso, in quanto il medesimo paragrafo è riportato correttamente anche nel “Raggruppamento 4”. La Direzione generale competente sta avviando la procedura finalizzata alla rettifica del refuso sopra evidenziato.DICHIARAZIONE MUD PER L’ANNO 2023
Sulla Gazzetta Ufficiale n.59 del 10 marzo 2023 è stato pubblicato il DPCM 3 febbraio 2023 che, sostituendo il precedente DPCM 17 dicembre 2021, riporta le istruzioni e la modulistica per la dichiarazione MUD per l’anno 2023.
Contrariamente a quanto previsto dall’articolo 6 comma 2-bis della L.n.70/1994, sia il Ministero dell’Ambiente che Ecocamere hanno comunicato che tale DPCM si applica già alla dichiarazione del 2023, relativa ai dati 2022.
Conseguentemente, la scadenza per la presentazione è fissata al 8 luglio 2023.
AMBIENTE: HCFC – Gas serra
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HCFC - Gas serra
Nuove regole per la riduzione vincolante delle emissioni di gas serra degli Stati membri. Sulla Gazzetta Ue n. L111 dello scorso 26 aprile è comparso, infatti, il regolamento (UE) n. 2023/857 che modifica il regolamento (UE) 2018/842 (relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi), ed il regolamento (UE) 2018/1999.
«La necessità di agire per ridurre le emissioni di gas a effetto serra» – fanno sapere da Bruxelles – «sta diventando sempre più urgente», ed il provvedimento appena varato dall’esecutivo europeo innalza l’obiettivo fissato di riduzione, da raggiungersi entro il 2030, dal 30% al 40% delle emissioni prodotte nel 2005.
Il regolamento, in vigore dal 16 maggio 2023, si applica alle emissioni di gas a effetto serra delle categorie di fonti IPCC “energia”, “processi industriali e uso dei prodotti”, “agricoltura” e “rifiuti”, «escluse le emissioni di gas a effetto serra risultanti dalle attività di cui all’allegato I della direttiva 2003/87/CE ma non quelle risultanti dall’attività “trasporto marittimo” e dalle attività ivi elencate ai fini degli articoli 14 e 15 di tale direttiva».
AMBIENTE: TERRE E ROCCE DA SCAVO
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Linee guida Snap, movimentazione e trasporto delle terre e rocce da scavo con amianto naturale
Pubblicate le Linee Guida SNPA n. 44/2023 riguardanti lo scavo, la movimentazione e il trasporto delle terre e rocce da scavo con amianto naturale e per i relativi criteri di monitoraggio.
La linea guida si ritiene fondamentale a fronte di un quadro normativo che, per quanto complesso e articolato, presenta alcune carenze e lacune, in modo particolare sui limiti di esposizione e di contaminazione:
– Per la concentrazione limite di esposizione per le fibre aerodisperse in ambiente esterno di vita (outdoor) non esiste un valore di legge.
– Si rileva un vistoso contrasto normativo tra il D.M. 14.05.96 e il D.Lgs. 152/06, e conseguentemente, col DPR 120/17. Segnatamente, il D.M. 14.05.96 richiede una valutazione della pericolosità dei materiali oggetto di attività estrattiva basata sull’Indice di rilascio con relativo valore limite, mentre il D.Lgs. 152/06 prevede una concentrazione soglia di contaminazione del suolo e del sottosuolo definita in termini di concentrazione in mg/kg, con relativo limite di legge. Ciò può portare alla contraddizione che un materiale del tutto idoneo all’estrazione e alla commercializzazione (perché con indice di rilascio inferiore al limite di legge), una volta messo in opera e sottoposto ad analisi nell’ambito di qualsiasi successivo intervento di scavo e movimentazione, possa risultare
contaminato ai sensi del D.Lgs. 152/06 e da classificare come “rifiuto pericoloso”.
Poiché la gestione del rischio amianto comporta un consistente impegno di risorse, con conseguenze sul piano economico che possono risultare rilevanti, è necessario introdurre un previo criterio di modulazione che tenga conto degli impatti ragionevolmente prevedibili in termini di entità e durata. Il primo fondamentale criterio può essere di tipo dimensionale, mutuando dal DPR 120/17 la distinzione in cantieri di piccole dimensioni (per quantità di terre e rocce da scavo prodotte non superiori a seimila metri cubi) e cantieri di grandi dimensioni (per quantità di terre e rocce da scavo prodotte superiori a seimila metri cubi), anche non sottoposti a VIA. Ancorché non prevista dalla normativa vigente, si ritiene che sia opportuno distinguere all’interno dei piccoli cantieri l’ulteriore categoria dei microcantieri. In essa rientrano la maggior parte dei cantieri minori, perlopiù privati, di estensione e volumi di scavo oggettivamente ridotti e di durata dei lavori particolarmente contenuta, per i quali gli impatti attesi sono realisticamente modesti e tali da poter essere gestiti con un relativo aggravio delle normali buone prassi di cantiere.
AMBIENTE E SICUREZZA: AGENTI CHIMICI E SOSTANZE PERICOLOSE
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INQUINANTI ORGANICI PERSISTENTI (POP), NUOVE REGOLE PER L'ACIDO PERFLUOROOTTANOICO (PFOA)
Novità in materia di inquinanti organici persistenti (Pop). L’aggiornamento è stato disposto dal regolamento (UE) n. 2023/866 che, modificando l’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021, interviene sull’utilizzo dell’acido perfluoroottanoico (Pfoa), dei suoi sali e composti.
In particolare, il provvedimento introduce il termine del 18 agosto 2023 per la deroga alle concentrazioni di tale acido e suoi sali pari o inferiri a 1 mg/kg (0,0001 % in peso) presenti nelle micropolveri di politetrafluoroetilene (PTFE) prodotte mediante radiazioni ionizzanti oppure mediante degradazione termica, e anche in miscele e in articoli per uso industriale e professionale contenenti micropolveri di PTFE. Il limite – viene poi specificato – «si applica solo alla fabbricazione, all’immissione in commercio e all’uso del Pfoa e dei suoi sali quando sono presenti nelle micropolveri di PTFE trasportate o trattate al fine di ridurre la concentrazione di PFOA e dei suoi sali al di sotto del limite di 0,025 mg/kg (0,0000025 % in peso)».
Il regolamento prevede inoltre la soppressione della deroga all’uso del Pfos nella fabbricazione di politetrafluoroetilene (PTFE) e di fluoruro di polivinilidene (PVDF) per la produzione di diversi prodotti.
Regolamento CEE/UE 24 febbraio 2023, n°866