Sicurezza

SICUREZZA: RADIAZIONI IONIZZANTI

  • Protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti: pubblicato il D.Lgs. 203 2022

    E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio, ed entrerà in vigore il 18 gennaio, il D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 203 :
    “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. ”
    • La lunghezza del documento è dovuta anche alle numerosissime correzioni degli errori contenuti nel D.Lgs. 101 del 2020, ma sono molte anche le modifiche alla disciplina.
    Le modifiche sono organizzate in XV Capi e riguardano:
    • Capo I – Modifiche ai titoli II e III del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativi alle definizioni e alle autorità competenti
    • Capo II – Modifiche al titolo IV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti
    • Capo III – Modifiche al titolo VI del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo al regime giuridico per importazione, produzione, commercio, trasporto e detenzione di materiale radioattivo
    • Capo IV – Modifiche al titolo VII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo al regime autorizzatorio e alle disposizioni per i rifiuti radioattivi
    • Capo V – Modifiche al titolo X del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla sicurezza degli impianti nucleari e degli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi
    • Capo VI – Modifiche al titolo XI del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all’esposizione dei lavoratori
    • Capo VII – Modifiche al titolo XII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all’esposizione della popolazione
    • Capo VIII – Modifiche al titolo XIII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle esposizioni mediche
    • Capo IX – Modifiche al titolo XV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo a particolari situazioni di esposizione esistente
    • Capo X – Modifiche al titolo XVI del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all’apparato sanzionatorio
    • Capo XI – Modifiche al titolo XVII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo a disposizioni transitorie e finali
    • Capo XII – Modifiche agli allegati del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101
    • Capo XIII – Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale
    • Capo XIV – Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, relativo alla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e semplificazioni
    • Capo XV – Disposizioni finali
    D.Lgs Governo 25 novembre 2022, n° 203

SICUREZZA: AGENTI BIOLOGICI

  • Covid-19, dal Ministero le nuove regole con due circolari

    Il Ministero della Salute ha aggiornato le modalità di gestione dei casi e dei contatti Covid. E lo ha fatto tramite due circolari (“Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19” pubblicata il 31/12/2022, e “Aggiornamento Circolare Interventi in atto per la gestione della circolazione del SARS-CoV-2 nella stagione invernale 2022-2023” del 1° gennaio scorso).
    Le nuove regole anti-Coronavirus prevedono un allentamento delle restrizioni adottate fino ad ora, stabilendo che «per i casi che sono sempre stati asintomatici e per coloro che comunque non presentano sintomi da almeno due giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall’effettuazione del test antigienico o molecolare».
    Per i casi in soggetti immunodepressi, l’isolamento potrà terminare dopo un periodo minimo di 5 giorni, ma sempre necessariamente a seguito di un test antigenico o molecolare con risultato negativo. Per gli operatori sanitari, se asintomatici da almeno due giorni, l’isolamento potrà terminare non appena un test antigenico o molecolare risulti negativo.
    I cittadini che abbiano fatto ingresso in Italia dalla Repubblica Popolare Cinese nei 7 giorni precedenti il primo test positivo, potranno terminare l’isolamento dopo un periodo minimo di 5 giorni dal primo test positivo, se asintomatici da almeno 2 giorni e negativi a un test antigenico o molecolare.
    È obbligatorio, a termine dell’isolamento, l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno dall’inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici), ed è comunque raccomandato di evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati.
    Particolare attenzione per gli operatori sanitari che dovranno eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un caso positivo confermato.
    Circolare 1 

    Circolare 2

    SMART WORKING FINO AL 31 MARZO SOLO PER I LAVORATORI FRAGILI
    Lo “smart working” torna al pre-Covid. Dal 1° gennaio 2023 la possibilità di continuare a svolgere l’attività in modalità agile dipenderà dalla stipula di un accordo individuale con il datore per la generalità dei dipendenti, eccetto i lavoratori fragili.
    Con la Legge di Bilancio 29 dicembre 2022, n. 197 (G.U. del 29/12/2022, n. 303), infatti, l’unica categoria per cui resta in vita il diritto soggettivo al lavoro agile – seppur fino al 31 marzo – è quella dei dipendenti pubblici e privati cd “fragili”, cioè affetti da gravi forme di disabilità, i pazienti oncologici e gli immunodepressi, secondo le condizioni individuate dal decreto 4 febbraio 2022 del ministro della Salute.
    Questo significa, quindi, che, eccezion fatta per tale ultima categoria di lavoratori, nel 2023, per ottenere una qualsiasi forma di smart working, è necessario ma soprattutto obbligatorio raggiungere un accordo tra l’azienda e il lavoratore singolo o una rappresentanza sindacale. L’intesa dovrà contenere la durata, l’alternanza ai periodi di presenza in sede e quali luoghi sono esclusi dalla prestazione professionale.
    La categoria di lavoratori maggiormente “colpita” da questo cambiamento previsto in Manovra è quella dei genitori con figli di età fino ai 14 anni, che nel 2022 ha beneficiato sia del regime semplificato previsto per tutti, sia della norma che assegna il diritto a svolgere il lavoro agile, a condizione che sia compatibile con l’organizzazione aziendale.
    Legge 29 dicembre 2022, n° 197
    PROROGA MISURE URGENTI PER CONTENIMENTO E GESTIONE EPIDEMIA DA COVID-19
    Proroga delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’epidemia da COVID-19 concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (GURI n. n.305 del 31/12/2022).

    Fino al 30 aprile 2023 resta l’obbligo di indossare la mascherina per i lavoratori, gli utenti e i visitatori di strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, compresi ambulatori e studi medici.
    Ordinanza 29 dicembre 2022

AMBIENTE: ARGOMENTO: BONIFICA SITI – RUMORE – TRASPORTI

  • Decreto Milleproroghe 2023: le principali novità

    Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana del 29 dicembre 2022, n. 303 il Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198 – Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

    Nell’attesa della conversione in legge del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198 – Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, cd. Milleproroghe, vediamo quelle che sono le principali novità dal punto di vista ambientale:
    Prorogata al 1° gennaio 2024 il termine indicato dall’ex Ministro della transizione ecologica per effettuare la ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica;
    Proroga al 18 aprile 2024 e successivamente ogni cinque anni a partire da tale data il termine entro il quale l’autorità individuata dalla regione o dalla provincia autonoma elabora e trasmette alla regione od alla provincia autonoma competente i piani di azione per il controllo dell’inquinamento acustico.

    Inoltre, sempre entro il 18 aprile 2024 le societa’ e gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture non di interesse nazionale né di interesse di più regioni elaborano e trasmettono alla regione od alla provincia autonoma competente i piani di azione e le sintesi, per gli assi stradali e ferroviari principali.
    Nel caso di infrastrutture principali di interesse nazionale o di interesse di più regioni, compresi gli aeroporti principali, il termine è stato prorogato di un anno, quindi entro il 18 luglio 2024 e, successivamente, ogni cinque anni.

    Decreto Legge 29 dicembre, n° 198

AMBIENTE: RIFIUTI

  • L'Albo gestori ambientali ha modificato il requisito della capacità finanziaria richiesta alle imprese che effettuano il solo esercizio di trasporto transfrontaliero di rifiuti.

    È stata pubblicata la deliberazione 15 dicembre 2022, n. 8 che modifica la deliberazione n. 03/2016 “Criteri, requisiti e modalità per l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 6” (imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti) e concerne, appunto, l’adeguamento della capacità finanziaria. In particolare è stato sostituito il comma 3 della deliberazione 03 citata, che ora recita così: «Il requisito di capacità finanziaria per l’iscrizione all’Albo nella categoria 6 si intende soddisfatto, per veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate, con un importo di euro novemila per il primo autoveicolo e di euro cinquemila per ogni veicolo aggiuntivo e, per veicoli di massa fino a 3,5 tonnellate, con un importo di euro novemila per il primo autoveicolo e di euro novecento per ogni veicolo aggiuntivo. Tale requisito è dimostrato con le modalità di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, ovvero mediante attestazione di affidamento bancario rilasciata da imprese autorizzate all’esercizio del credito secondo lo schema allegato sotto la lettera “C” alla Deliberazione n. 03 del 13 luglio 2016».
    Il nuovo parametro di capacità finanziaria si applica dallo scorso 20 dicembre 2022.
    Deliberazione (Naz) 15 dicembre 2022
    LEGGE DI BILANCIO 2023: PLASTIC TAX RINVIO AL 1° GENNAIO 2024
    La Legge di bilancio 2020 (n. 160/2019) ha introdotto nel nostro ordinamento l’imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego o “MACSI” (meglio nota come “Plastic Tax”).
    La “Plastic Tax” va a colpire il consumo dei manufatti monouso realizzati con l’impiego, anche parziale, di materie plastiche che hanno, o sono destinati ad avere, funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari.
    L’entrata in vigore della norma è stata in questi anni più volte rinviata, da ultimo con la Legge di bilancio 2023 (n. 197/2022) è stato reso noto il differimento dell’imposta al 1° gennaio 2024.
    Legge 27 dicembre 2019, n°160
    Albo gestori ambientali, nuovo modello sull’idoneità dei mezzi di trasporto rifiuti
    L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha modificato lo schema di attestazione dell’idoneità dei mezzi di trasporto dei rifiuti.
    Il provvedimento (Deliberazione 15 dicembre 2022, n. 9, “Attestazione d’idoneità delle caratteristiche dei veicoli e delle carrozzerie mobili”) sostituisce l’allegato “A” della delibera n. 6 del 9 settembre 2014, ed entrerà in vigore il 15 marzo 2023.
    Come specificato nel documento, il modello «può essere sottoscritto sia da cittadini residenti in uno degli Stati Membri dell’Unione Europea, che da cittadini extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno sul territorio italiano o in altro Stato Membro».
    Con riferimento alla modalità di compilazione viene – poi – precisato che «il servizio di compilazione e trasmissione telematica delle domande e delle comunicazioni all’Albo nazionale gestori ambientali consentirà la generazione del modello precompilato di attestazione (di cui all’allegato “A” alla presente delibera) contenente tutte le informazioni presenti nel sistema informatico fornite con la compilazione dell’istanza». Il Responsabile tecnico dovrà, infine, verificare ed integrare tale modello con le informazioni mancanti ed eventuali altre informazioni di dettaglio prima della sottoscrizione.
    Deliberazione (Naz) 15 dicembre 2022, n°9

    MUD – Modello Unico di Dichiarazione Ambientale – Scadenza 30 aprile 2023
    Il 30 aprile 2023 scade il termine per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale – MUD di cui al D.P.C.M. del 17 dicembre 2021.
    Il MUD deve essere presentato alla Camera di Commercio competente per territorio, ovvero quella della Provincia in cui ha sede l’unità locale a cui si riferisce la dichiarazione, ad eccezione dei soggetti che svolgono attività di solo trasporto e gli intermediari senza detenzione che devono invece presentare il MUD alla Camera di Commercio della Provincia in cui hanno la sede legale.
    La modulistica è articolata in sei Comunicazioni che devono essere presentate dai seguenti soggetti:
    1. Comunicazione Rifiuti:
    • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti (trasportatori);
    • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
    • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti (impianti);
    • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
    • Imprese ed enti che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.
    Sono esonerati dall’obbligo di presentazione gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8, del D.lgs. 152/2006, nonché per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.
    Ai sensi del combinato disposto dall’art. 69 della Legge n. 221/2015 e del comma 6 dell’art. 190 del D.Lgs. 152/2006, gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02, che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati, quando obbligati alla comunicazione MUD, possono adempiere, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione o dei documenti sostitutivi previsti dall’articolo 193 del citato decreto legislativo, o del documento di conferimento rilasciato nell’ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo183 del D.lgs.152/2006 e s.m.i.
    2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso:
    • Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali, rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 209/2003.
    3. Comunicazione Imballaggi:
    • SEZIONE CONSORZI: CONAI e i soggetti di cui all’art. 221, comma 3, lettere a) e c) del D. Lgs. 152/2006 per coloro i quali hanno aderito ai sistemi gestionali ivi previsti;
    • SEZIONE GESTORI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO: Impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione (recupero e smaltimento) di rifiuti di imballaggio.
    4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE):
    • Soggetti che effettuano la gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014.
    5. Comunicazione Rifiuti Urbani, e raccolti in convenzione:
    • Soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
    • Soggetti di cui al comma 3 dell’art. 189 che raccolgono le tipologie di rifiuti individuate dall’art. 183 comma 1 lettera b-ter), punto 2 (rifiuti urbani: i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies).
    6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
    • Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, iscritti nel Registro AEE, e Sistemi Collettivi di Finanziamento.
    La trasmissione del MUD deve essere effettuata esclusivamente per via telematica, ad eccezione dei produttori iniziali che producono, nella propria unità locale, non più di 7 tipologie di rifiuto e, per ogni tipologia di rifiuto, utilizzano non più di tre trasportatori e tre destinatari finali e conferiscono i rifiuti in Italia, che potranno compilare la Comunicazione Rifiuti Semplificata unicamente utilizzando la procedura disponibile sul sito di Ecocerved e spedendo la stessa via PEC.
    La comunicazione rifiuti urbani dovrà essere trasmessa esclusivamente tramite il sito www.mudcomuni.it predisposto da Unioncamere.

AMBIENTE: F-GAS

  • F-GAS, ISTRUZIONI UE PER IL COMMERCIO DEGLI HFC SFUSI

    Con la pubblicazione – lo scorso 12 gennaio – della Comunicazione 2023, n. 10/06, la Commissione Ue ha “fissato” le istruzioni che dovranno seguire le imprese che nel 2024 intendono immettere in commercio idrofluorocarburi (HFC) sfusi.
    Per ottenere quote dalla riserva (la vendita di tali sostanze è, infatti, soggetta a limiti quantitativi sulla base del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra) i produttori e importatori dovranno dichiarare online nel «portale F-Gas e sistema di licenze HFC» le quantità anticipate per il 2024 nel periodo di dichiarazione compreso tra il 6 marzo 2023 e il 5 aprile 2023. Sulla base delle dichiarazioni, poi, la Commissione assegnerà le quote alle imprese.
    La Commissione sottolinea che le imprese non ancora munite di un profilo di registrazione al portale dovranno presentare domanda di registrazione entro il 20 febbraio 2023.
    Il documento chiarisce, inoltre, che l’iscrizione nel portale e/o la dichiarazione sull’intenzione di immettere in commercio idrofluorocarburi non conferiscono di per sé alcun diritto di immettere in commercio tali gas refrigeranti.
    Comunicazione CE 10 gennaio 2023, n° 10/06

AMBIENTE: ENERGIA

  • Decreto Legge Aiuti quater convertito

    La Legge 13 gennaio 2023, n. 6 ha convertito il Decreto Legge 18 novembre 2022, n. 176 (decreto aiuti quater), che contiene misure urgenti di sostegno nel settore energetico, la revisione della disciplina del superbonus e il potenziamento del welfare aziendale.
    La legge 6/2023 entra in vigore il 18 gennaio 2023 ed ha convertito Il dl 176/2022, entrato in vigore il 19 novembre 2022: il provvedimento finale è suddiviso nei seguenti tre capi e quattro allegati:
    • Capo I – Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti (artt. da 1 a 7-ter)
    • Capo II – Disposizioni in materia di mezzi di pagamento, di incentivi per l’efficientamento energetico, nonche’ per l’accelerazione delle procedure (artt. da 8 a 11)
    • Capo III – Disposizioni finanziarie e finali (artt. da 11-bis a 16)
    Principali disposizioni
    Tra le disposizioni, si segnalano:
    • Art. 1 – Bonus energetici alle imprese. L’articolo, modificato in sede di conversione, conferma i crediti d’imposta alle imprese energivore, gasivore,… anche sulle spese sostenute nel mese di dicembre 2022 per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale;
    • Art. 2 – Accise e Iva su carburanti. L’articolo, modificato in sede di conversione, proroga nuovamente, anche se in modo differenziato la riduzione delle aliquote di accisa per contrastare l’eccezionale rincaro dei prodotti energetici e per contenere i prezzi dei carburanti. In particolare, le misure ridotte d’accisa in vigore dal 22 marzo 2022 restano confermate fino al 30 novembre 2022 (in luogo del 31 dicembre 2022), mentre dal 1° dicembre al 31 dicembre 2022 sono lievemente aumentate.
    • Art. 3 – Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette. Caro bollette. Prevista la possibilità per le imprese di rateizzare il pagamento delle bollette di luce e gas naturale utilizzato per usi diversi da quelli termoelettrici;
    • Welfare aziendale. Ulteriormente incrementato a 3mila euro, per l’anno 2022, il limite del valore dei fringe benefit non tassabile in capo ai lavoratori dipendenti.
    • Art. 9 – Disciplina del superbonus. L’articolo 9, modificato in sede di conversione, apportate alcune modifiche sostanziali alle disciplina in materia di incentivi per l’efficientamento energetico (articolo 119, Dl 34/2020), tra cui la riduzione della percentuale della detrazione riconosciuta nel 2023 portandola dal 110 al 90 per cento. Inoltre, la legge sopprime la disposizione che introduceva, a determinate condizioni, alcune deroghe all’applicazione di tale riduzione.
    Confermata la proroga al 31 marzo 2023 del termine previsto per l’utilizzo della detrazione del 110% per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari e riconosciuta, a determinate condizioni di reddito familiare e di titolarità del bene, la possibilità di vedersi riconosciuta la detrazione nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute per le unità immobiliari nel 2023.
    • Introdotta la possibilità per i cessionari di fruire in dieci quote annuali di pari importo i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati.
    • Art. 11 – Commissione tecnica Via. La norma, modificata in sede di conversione, interviene sulla disciplina della Commissione tecnica a cui è affidata l’istruttoria per la valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti PNRR-PNIEC. In particolare, al fine di potenziare tale Commissione, viene confermata la possibilità di nominare fino a trenta componenti aggregati. Il comma 1-bis, introdotto dalla legge di conversione, consente alla Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) di avvalersi, per un periodo di tre anni, per le esigenze delle Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC, di personale delle Forze armate in possesso della laurea magistrale in ingegneria.
    Legge 13 gennaio 2023, n°6
    Si ricorda che
    Dal 1° gennaio 2023 adeguamento obbligatorio delle SDS al Regolamento (UE) 2020/878
    E’ scaduto il 31 dicembre 2022, il periodo transitorio durante il quale le SDS conformi al Regolamento (UE) 2015/830, potevano continuare ad essere fornite senza dover obbligatoriamente adeguarsi al Regolamento (UE) 2020/878, fatto salvo l’obbligo di aggiornamento delle SDS conformemente all’Articolo 31 (9) del REACH e l’obbligo di aggiunta alla Scheda dell’UFI (Identificatore Unico di Formula) secondo quanto previsto nell’Allegato VIII, parte A, sezione 5, del regolamento CLP.
    Il Regolamento (UE) 2020/878, pubblicato il 26 giugno 2020 ed in vigore dal 16 luglio 2020, è già applicabile dal 1° gennaio 2021.
    Il nuovo Regolamento modifica l’Allegato II del REACH relativo alle “Prescrizioni per la compilazione delle schede di dati di sicurezza (SDS)” per sostanze e miscele, ed implementa le revisioni 6 e 7 apportate a livello internazionale nel sistema globale armonizzato di classificazione ed etichettatura (GHS) delle Nazioni Unite. Le modifiche prevedono significativi cambiamenti nei contenuti di diverse sezioni. In alcuni casi sono introdotte nuove sottosezioni, anche se non viene stravolta la struttura a 16 parti delle SDS.

    Dighe, i nuovi criteri per gestione invasi
    Con la pubblicazione, lo scorso 10 gennaio (Gazzetta Ufficiale n. 7), del Decreto Ministeriale 12 ottobre 2022, n. 205 il Governo ha stabilito i nuovi criteri per la redazione del Progetto di gestione degli invasi di cui all’art. 114 D.Lgs. n. 152/2006 (Codice ambientale).
    Il provvedimento, che abroga e sostituisce il precedente D.M. 30 giugno 2004, si applica agli invasi costituiti da sbarramenti, dighe e traverse che superano i 15 metri di altezza o che determinano un volume d’invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi.
    Il Progetto, si ricorda, è finalizzato a definire il quadro previsionale delle operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento connesse con le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto di ritenuta, per assicurare:
    – il mantenimento o il graduale ripristino della capacità utile originaria dell’invaso o della capacità utile sostenibile come determinata dalla regione;
    – il funzionamento degli organi di scarico e di presa;
    – il mantenimento o il ripristino della continuità del trasporto solido, sia fine che grossolano, a valle degli sbarramenti.
    Entro il 25 gennaio 2024 le Regioni dovranno adottare la disciplina che detta i criteri così come definiti dal nuovo regolamento in parola.

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AMBIENTE E SICUREZZA: PREVENZIONE INCENDI E CPI

  • I NUOVI PROGRAMMI UFFICIALI DELLA DIREZIONE CENTRALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER I CORSI DI FORMAZIONE ANTINCENDIO EX D.M. 2 SETTEMBRE 2021

    La Direzione Centrale dei Vigili del Fuoco ha reso disponibile il materiale didattico per corsi addetti antincendio di cui al D.M. 2/09/2021: MATERIALE DIDATTICO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA.

    Corsi di tipo 1-FOR

    Corsi di tipo 2-FOR

    Corsi di tipo 3-FOR prima parte

    Corsi di tipo 3-FOR seconda parte

    Nuova modulistica per gli adempimenti di prevenzione incendi in vigore dal 1° marzo 2023
    Con il Decreto del Ministero dell’interno del 16 gennaio 2023, n. 1 La Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica dei Vigili del Fuoco ha aggiornato la modulistica per la presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni concernenti i procedimenti di prevenzione incendi prevista dal decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012.
    Ad essere modificati sono i modelli per le richieste di valutazione dei progetti, di deroga e di nulla osta di fattibilità, nonché quello per la presentazione della Scia, per i quali viene aggiornata la sezione “distinta di versamento” in cui si specifica l’importo da corrispondere ai Vigili del Fuoco per i servizi richiesti.
    Decreto Ministeriale 16 gennaio 2023, n° 1