Sicurezza

SICUREZZA: SICUREZZA IN GENERALE – AGENTI BIOLOGICI

  • Smart working, dal 1° settembre nuove regole (più semplici)

    Lavoro agile più “smart”. Dal 1° settembre i datori di lavoro dovranno comunicare in via telematica al Ministero del Lavoro i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione della prestazione in smart working dei propri dipendenti. La comunicazione semplificata per il c.d. lavoro agile è una delle principali novità previste dalla L. 4 agosto 2022, n. 122 (che converte il D.L. 73/2022), in vigore dal 20 agosto 2022.
    Il provvedimento, sostituendo il precedente obbligo di comunicazione dell’accordo individuale (tornato cogente dopo la fine della normativa anti-Covid che prevedeva il lavoro agile su scelta unilaterale dell’impresa) con una mera comunicazione dei nominativi dei dati in modalità facilitata, rende – quindi – «strutturale» la semplificazione dello smart working.
    In attuazione della norma contenuta nel D.L. Semplificazioni, inoltre, lo scorso 22 agosto, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, ha emanato il decreto ministeriale n. 149 il quale, recependo le richieste avanzate dalle parti sociali circa il protocollo burocratico “estremamente pesante”, prevede che la comunicazione dovrà:
    – avvenire in modalità telematica, compilando il nuovo modello disponibile dal portale lavoro.gov.it da parte di coloro che sono in possesso delle credenziali Spid, rilasciate da uno qualsiasi dei gestori indicati dall’AgID (Agenzia per l’Italia digitale), o sono in possesso di una Carta d’identità elettronica (Cie);
    – riportare, come detto, i nominativi dei lavatori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, senza necessità di allegare gli accordi stipulati.

    Legge 4 agosto 2022, n°122

SICUREZZA: SICUREZZA IN GENERALE

  • Sicurezza in generale

    Testo unico aggiornato agosto 2022 – Novità:
    • Completato l’inserimento dei collegamenti ipertestuali delle circolari del Ministero dell’Interno prot. 14804 del 06/10/2021, prot. 15472 del 19/10/2021 e prot. 16700 del 08/11/2021;
    • Modificata la Nota alla circolare INAIL n. 44/2020 del 11/12/2020 riguardante la comunicazione INAIL del 28/07/2021, sulla proroga dei termini della sorveglianza sanitaria eccezionale al 31/07/2022;
    • Inserita la Nota all’art. 37, comma 2, riguardante la disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come integrata dal D.L. 24 marzo 2022, n. 24 convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52;
    • Inserita la Nota DECPREV Prot. 7826 del 31/05/2022 del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, ad Oggetto: DM 2 settembre 2021 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. – Indicazioni procedurali per le attività di formazione e di abilitazione;
    • Inserita la Nota INL del 07/06/2022 prot. n. 1159, avente ad oggetto “art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 – provvedimenti di sospensione – attività non differibili”;
    • Inserita la Nota INL del 22/06/2022 prot. n. 3783 avente da oggetto “tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore”;
    • Sostituito il Decreto Direttoriale n. 1 del 13 gennaio 2022 con il Decreto Direttoriale n. 62 del 26 luglio 2022 – Trentaduesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11;
    • Inserita nota all’art. 3, comma 8, sulle prestazioni di lavoro occasionali;
    • Modificata la nota al Testo Unico sulla introduzione del comma 4-ter all’art. 30 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276;
    • Inserita nota, ove ricorre il riferimento agli artt. 61 e seguenti del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, riguardante l’abrogazione della disciplina del lavoro a progetto operata dall’art. 52 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
    • Inserita nota, ove ricorre il riferimento agli artt. 70 e seguenti del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, riguardante l’abrogazione della disciplina del lavoro accessorio operata definitivamente dall’art. 1 del D.L. 17 marzo 2017, n. 25 convertito dalla L. 20 aprile 2017, n. 49 (G.U. 17/03/2017, n. 64, in vigore dal 20/03/2017);
    • Inserita nota, ove ricorre il riferimento all’art. 2, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, riguardante la sostituzione del libretto formativo del cittadino con il fascicolo elettronico del lavoratore di cui all’art. 14 del medesimo D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;
    • Inserita nota, ove ricorre il riferimento all’art. 48 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, riguardante la disciplina dell’apprendistato, adesso regolamentata dagli artt. da 41 a 47 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
    • Inserita nota, ove ricorre il riferimento agli artt. da 20 a 28 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, riguardante la disciplina della somministrazione di lavoro, adesso regolamentata dagli artt. da 30 a 40 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
    • Inserita nota INL del 26/07/2022, prot. n. 4753 ad oggetto: “Tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore. Strumenti preventivi e indicazioni operative”.

    D.lgs. 9 aprile 2008, n°81

AMBIENTE: VIA

  • Aggiornata la modulistica VIA

    Aggiornato il Modulo istanza di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale), e introdotto un nuovo modulo “Trasmissione documentazione progettuale in risposta alla richiesta di integrazioni”.
    L’aggiornamento del modulo si è reso necessario per adeguare la documentazione alle modifiche normative che la Legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91 (art. 10 del D.l. n. 50/2022) ha apportato all’art. 23 del Codice ambientale (D.Lgs. n. 152/2006): il riferimento è, in particolare, all’obbligo di allegare alla domanda la relazione paesaggistica o la relazione paesaggistica semplificata.
    In relazione, invece, al nuovo modulo introdotto, si precisa che – ai sensi dell’art. 24, co. 4 del TUA – il proponente dovrà presentarlo qualora abbia intenzione di apportare integrazioni alla domanda oppure qualora sia richiesto dalla Commissione VIA (o dalle altre Pubbliche Amministrazioni interessate) all’esito della fase di consultazione del pubblico.

    Tutta la modulistica aggiornata è presente sul sito ministeriale nella sezione dedicata alle valutazioni ambientali (https://va.mite.gov.it/it-IT/ps/DatiEStrumenti/Modulistica).

AMBIENTE: RIFIUTI

  • Albo Gestori Ambientali, chiarimenti su alcune fattispecie di trasporto

    L’Albo fornisce chiarimenti in merito all’iscrizione nelle categorie 1, 4, 5 o 6 per alcune fattispecie di trasporto di rifiuti, in particolare “Cabotaggio di rifiuti sul territorio italiano“, “Trasporto combinato transfrontaliero di rifiuti sul territorio italiano” e “Trasporto transfrontaliero di rifiuti esercitato da imprese stabilite in Italia“.
    In particolare, i chiarimenti pervenuti dalle Sezioni regionali e da alcune associazioni di categoria economica riguardano:
    1. Cabotaggio di rifiuti sul territorio italiano
    E’ stato chiesto di specificare in quale categoria di cui al DM 120/2014 debba iscriversi l’impresa estera che effettui trasporto di cabotaggio di rifiuti sul territorio italiano.
    Il Comitato ha precisato che i trasporti di cabotaggio di rifiuti sul territorio italiano rimangono preclusi alle imprese stabilite in un Paese non appartenente all’Unione europea prive di licenza comunitaria al trasporto merci, stante l’attuale quadro normativo sull’autotrasporto; per le medesime ragioni non è altresì ammissibile l’iscrizione all’Albo nelle categorie 1, 4, 5 di un’impresa di autotrasporto stabilita all’estero, per l’esercizio esclusivo di trasporti interni allo Stato italiano di rifiuti.
    2. Trasporto combinato transfrontaliero di rifiuti sul territorio italiano
    E’ stato chiesto quale categoria di iscrizione all’Albo sia necessaria per svolgere sul territorio italiano la tratta iniziale o terminale, su strada, di un trasporto combinato transfrontaliero di rifiuti.
    La direttiva 92/106/CEE e il Dm 15 febbraio 2001, prot. n. 28T di recepimento assimila, ove ricorrano i presupposti del trasporto combinato, i tragitti iniziali e/o terminali su strada ai trasporti di cose fra Stati membri dell’Unione europea o aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo.
    Il Comitato ha quindi ritenuto che debba iscriversi nella categoria 6 dell’Albo:
    • l’impresa stabilita in uno Stato appartenente all’Unione europea o aderente all’accordo sullo spazio economico europeo, nonché
    • l’impresa stabilita in Italia,
    purché in possesso dei requisiti per l’accesso alla professione (licenza comunitaria) e al mercato per il trasporto combinato, che intenda effettuare trasporti di rifiuti sui tragitti stradali, in territorio italiano, ai sensi del richiamato articolo 4 del DM 15 febbraio 2001.
    Diversamente, qualora il trasporto combinato transfrontaliero non rispetti le condizioni previste dalla direttiva 92/106/CEE e dalla normativa statale di recepimento, esso è considerato un trasporto intermodale transfrontaliero; i tragitti stradali iniziali e/o terminali, svolti esclusivamente sul territorio italiano, si configurano di fatto come trasporti di rifiuti interni allo Stato, e quindi, se gli stessi sono svolti da un’impresa estera, sono da considerarsi come trasporti di cabotaggio.
    Pertanto, in quest’ultimo caso, l’impresa stabilita in uno Stato (diverso dall’Italia) appartenente all’Unione europea o aderente all’accordo sullo spazio economico europeo ed in possesso dei requisiti per l’accesso alla professione e al mercato per il trasporto internazionale di merci di cui al reg. (CE) 1072/2009, deve iscriversi all’Albo nelle catt. 1, 4 o 5 secondo quanto precisato al punto 1 della circolare.
    3. Trasporto transfrontaliero di rifiuti esercitato da imprese stabilite in Italia
    Dubbi interpretativi sullo svolgimento dell’attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti qualora l’impresa sia iscritta nelle catt. 1, 4 e 5.
    Al riguardo, il Comitato nazionale ha precisato tra l’altro che le imprese stabilite in Italia ed iscritte nelle categorie 1, 4 e 5 dell’Albo possono esercitare anche l’attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti:
    • alle condizioni stabilite dal menzionato art. 8, comma 3 (non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l’impresa è iscritta),
    • purché siano in possesso di licenza comunitaria di cui all’art. 8 del reg. (CE) n. 1072/2009 o di autorizzazioni internazionali (CEMT e/o autorizzazioni a viaggio)
    • nonché nei limiti stabiliti dalla normativa vigente sul trasporto internazionale di merci.
    Circolare 28 luglio 2022

    RAEE, nuove misure per incentivare i sistemi certificati di gestione ambientale

    Sulla Gazzetta ufficiale del 3 agosto 2022, n. 180 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 15 giugno 2022 “Misure per incentivare l’introduzione volontaria, nelle imprese che effettuano le operazioni di trattamento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), dei sistemi certificati di gestione ambientale disciplinati dal regolamento (CE) n. 1221/2009”.
    Nel dettaglio, il provvedimento – a firma del Ministero della Transizione Ecologica – individua le disposizioni volte a incentivare l’introduzione volontaria del sistema di ecogestione e audit (EMAS) in contributi economici, nel limite di 500.000,00 euro annui, e sono rivolte alle imprese che effettuano operazioni di trattamento di RAEE, autorizzate ai sensi dell’art. 208 o dell’art. 213 del D.Lgs. n. 152/2006 (Codice ambientale).
    Si ricorda che il possesso dell’autorizzazione garantisce l’utilizzo delle migliori tecniche di trattamento adeguato, di recupero e di riciclaggio disponibili, nonché l’osservanza dei «requisiti previsti per il trattamento adeguato e per il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero».
    Ai fini dell’accesso al contributo, i soggetti istanti dovranno presentare al Ministero apposita domanda, esclusivamente tramite procedura informatica.

    Decreto Ministeriale 15 giugno 2022

AMBIENTE: RUMORE

  • Rumore ambientale, pubblicate le linee guida sulle mappature acustiche

    Il 21 luglio 2022 è stato pubblicato sul sito del Ministero della transizione ecologica il decreto n. 72/2022 “Adozione delle linee guida per la redazione delle mappature acustiche”.
    Nel dettaglio, le linee guida sulla mappatura ex articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 – attuate in conformità ai criteri e alle specifiche della direttiva 2007/2/CE del Parlamento e del Consiglio Ue – sono riportate in allegato al decreto (di cui costituiscono parte integrante) e sono così rubricate:
    – Allegato 1: “Specifiche tecniche per la predisposizione e la consegna dei set di dati digitali relativi alle mappature acustiche e alle mappe acustiche strategiche (D.Lgs. 194/2005)”;
    – Allegato 2: “Specifiche tecniche per la compilazione dei metadati relativi ai set di dati digitali relativi alle mappature acustiche e alle mappe acustiche strategiche (D.Lgs. 194/2005)”;
    – Allegato 3: “Definizione del contenuto minimo delle relazioni inerenti alla metodologia di determinazione delle mappe acustiche e valori descrittivi delle zone soggette ai livelli di rumore”.

    La versione integrale del documento con i relativi allegati, fa sapere – inoltre – il MITE è disponibile sulla propria piattaforma online al seguente link:
    https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/inquinamento_acustico/dd_dg_va_72_26_05_2022.pdf

    Decreto Ministeriale 26 maggio 2022, n°72

AmbienteeSicurezza


AMBIENTE E SICUREZZA: PREVENZIONE INCENDI E CPI

  • Antincendio, le nuove regole per gli impianti di stoccaggio rifiuti

    Entreranno in vigore dal prossimo 9 novembre le nuove norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti.
    Sulla Gazzetta dell’11 agosto 2022, n. 187, è stato – infatti – pubblicato il Decreto Ministeriale 26 luglio 2022 (in vigore a 90 giorni dalla pubblicazione), che fissa le nuove regole; disposizioni alle quali le attività già esistenti avranno 5 anni di tempo per adeguarsi.
    Come specificato nel provvedimento, «la norma si applica a stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento di rifiuti, esclusi i rifiuti inerti e radioattivi, nonché ai centri di raccolta di rifiuti di superficie superiore a 3.000 m2».
    Il decreto fa riferimento, inoltre, sia alle attività di nuova realizzazione che a quelle esistenti alla data di entrata in vigore del testo stesso, e dovrà essere attuato in combinazione e coordinamento con il DM 3 agosto 2015 (c.d. “Codice di prevenzione incendi”), così come specificato dall’art. 3.

    Decreto Ministeriale 26 giugno 2022


INOLTRE

  • Ecolabel Ue, le ultime novità

    Novità in materia Ecolabel Ue, il marchio di qualità ecologica volto ad incoraggiare le imprese a sviluppare prodotti a ridotto impatto ambientale e ad aiutare i consumatori a identificare i prodotti con le migliori prestazioni ambientali.
    Sulla Gazzetta ufficiale europea L189 del 18 luglio scorso la Commissione di Bruxelles ha – infatti – pubblicato la decisione (UE) n. 2022/1229, che ha prorogato i criteri per l’assegnazione del marchio per diversi prodotti (tra cui materassi da letto, mobili, rivestimenti del suolo a base di legno, sughero e bambù), mentre nella successiva Gazzetta L190 del 19 luglio ha pubblicato la decisione (UE) n. 2022/1244, che stabilisce i nuovi criteri per ottenere la certificazione per i substrati di coltivazione e gli ammendanti.
    Nel dettaglio, con la prima decisione è stata prorogata al 31 dicembre 2025 la validità dei criteri per l’assegnazione dell’Ecolabel UE per il gruppo “prodotti vernicianti per esterni e per interni” (decisione 2014/312/UE), al 31 dicembre 2026 quella relativa al gruppo di prodotti “materassi da letto” (decisione 2014/391/UE), al gruppo di prodotti “mobili” (decisione (UE) 2016/1332), ed al gruppo di prodotti “rivestimenti del suolo a base di legno, sughero e bambù” (decisione (UE) 2017/176); i criteri per il gruppo “prodotti igienici assorbenti”(decisione 2014/763/UE) sono, poi, prorogati al 31 dicembre 2023.
    La decisione (UE) n. 2022/1244, invece, aggiornando e sostituendo la decisione (UE) 2015/2099, fissa nuovi criteri per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea ai substrati di coltivazione e agli ammendanti nell’ottica di includere nella categoria materie organiche e nutrienti riciclati, incoraggiare il recupero dei substrati di coltivazione minerali nella fase di fine vita, e garantire che i prodotti siano sempre più sicuri per la salute umana, animale, vegetale e/o per l’ambiente. I nuovi criteri si applicano dal 20 luglio 2022 e saranno validi fino al 31 dicembre 2030.