Sicurezza

SICUREZZA: RADIAZIONI IONIZZANTI

  • Radiazioni ionizzanti, definiti i livelli di protezione per i lavoratori in attività emergenziali

    Il Ministero dell’Interno ha delineato le modalità di protezione dalle radiazioni ionizzanti dei lavoratori che partecipano alle attività emergenziali. Sulla Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 2022, n. 105, infatti, è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 22 aprile 2022 “Modalità e livelli di esposizione dei lavoratori e del personale di intervento ai sensi dell’art. 124, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101”.
    Come si legge nel provvedimento, i lavoratori e il personale di intervento che partecipa alle attività emergenziali, in relazione all’attività a cui sono adibiti, «sono suscettibili di incorrere in una esposizione professionale di emergenza, comportante il rischio di superare anche uno dei limiti di dose stabiliti per i lavoratori esposti».
    Il Decreto, dopo aver indicato le principali attività che determinano esposizione professionale di emergenza per lavoratori e personale di intervento (soccorso e salvataggio delle persone in imminente pericolo; il contenimento degli effetti di danno alle persone, ai beni, agli animali e all’ambiente mediante operazioni di soccorso tecnico urgente e spegnimento di incendi; messa in sicurezza di materiali radioattivi; la decontaminazione delle persone, di mezzi ed equipaggiamenti; delimitazione delle aree contaminate; il monitoraggio delle matrici e dei prodotti alimentari; la verifica dell’effettivo ripristino delle condizioni di sicurezza dei siti di intervento; la bonifica di ambienti contaminati), fissa le misure protettive per la gestione dell’emergenza (art. 6), le strategie di gestione dell’emergenza (art. 7), disciplinando anche le situazioni in cui è necessario che siano previste squadre speciali di intervento (art.8).
    Decreto Ministeriale 22 aprile 2022

SICUREZZA: AGENTI BIOLOGICI

  • Due nuove Ordinanze indicano le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’epidemia da COVID -19, a partire dal 1° maggio

    Lo scorso 28 aprile, il Ministero della Salute ha emanato due nuove ordinanze in materia di contenimento e gestione dell’epidemia da COVID -19, pubblicate entrambe sulla G. U. del 30 aprile 2022, n. 100.
    Nella prima viene comunicato che le misure disposte con l’ordinanza del Ministro della salute 22 febbraio 2022, ad esclusione di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, lettera a), sono ulteriormente prorogate fino al 31 maggio 2022.
    Ordinanza Ministeriale 28 aprile 2022
    Nella seconda vengono comunicate le circostanze in cui sarà ancora obbligatorio indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. Questa produce effetti a partire dal 1° maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, citato in premessa e comunque non oltre il 15 giugno 2022, tale ordinanza è stata poi modificata, in data 4 maggio , con la conferma della proroga del «Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid negli ambienti di lavoro» stilato nello scorso aprile 2021.
    Ordinanza Ministeriale 28 aprile 2022
    Di seguito riassumiamo quanto ancora vige, in tema di prevenzione dell’infezione da Covid, a partire dal 1° maggio 2022, per effetto delle Ordinanze e dei Decreti convertiti in legge:
    Mascherine: Fino al 15 giugno resterà l’obbligo di indossare le Ffp2 nel trasporto pubblico locale e a lunga percorrenza, nei cinema, nei teatri, nei locali di intrattenimento e musica dal vivo e per tutti gli eventi e competizioni sportive al chiuso. Sarà così anche per lavoratori, utenti e visitatori di ospedali e strutture sanitarie, incluse le Rsa.
    Negli altri luoghi di lavoro, invece, questi dispositivi di protezione saranno solo raccomandati, come per i dipendenti della pubblica amministrazione nei luoghi potenzialmente affollati, come la fila a mensa o in ascensore.
    Per quanto riguarda il settore privato, Nel vertice tra governo, sindacati e imprese, è stata confermata la proroga del «Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid negli ambienti di lavoro» stilato nell’aprile 2021.
    Le mascherine restano obbligatorie sul lavoro, sia al chiuso sia all’aperto, fino al 15 giugno. L’obbligo sarà valido solo nel settore privato in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, tranne quando l’attività lavorativa si svolge in modo individuale.
    Durante l’incontro tra parti sociali e governo si è inoltre raggiunta l’intesa di proseguire con le verifiche e controlli e procedere con una ulteriore valutazione sull’obbligo di indossare le mascherine entro la fine di giugno. Tra le misure previste dal protocollo c’è quella che obbliga il datore di lavoro a fornire le mascherine.
    Green Pass: Dal primo maggio non verrà fatto più alcun controllo sul Green Pass, con l’unica eccezione per l’ingresso nelle Rsa (almeno fino al 31 dicembre).
    Vaccini: Resta in vigore fino al 15 giugno l’obbligo di vaccinazione per gli over 50, forze dell’ordine e comparto scuola: queste categorie, se non si vaccineranno, continueranno ad incorrere nella sanzione prevista di 100 euro. Ai visitatori delle Rsa e agli operatori sanitari continuerà ad essere richiesto fino al 31 dicembre il ciclo di vaccinazione primario più l’effettuazione di un tampone oppure la vaccinazione con tre dosi.
    Smart Working: Viene allungato di altri due mesi , prorogato fino al 31 agosto anche in assenza degli accordi individuali per i lavoratori del settore privato.
    Scuola: Resta l’obbligo di mascherine, anche solo chirurgiche, fino alla fine dell’anno scolastico, “fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive”.
    Passenger Locator Form per i viaggi: Decade il modulo utilizzato dalle autorità sanitarie per i viaggi, per chiunque voglia entrare o partire per l’estero. Prorogate al 31 maggio le disposizioni per gli arrivi dai Paesi esteri, che prevedono il Green pass o un tampone rapido.
    Tempo libero: Non più obbligatorie le mascherine negli stadi ma non nei palazzetti. Restano obbligatorie fino al 15 giugno anche in cinema, teatri, locali di intrattenimento e musica dal vivo. Via la mascherina anche in negozi e centri commerciali ma anche in tutte le manifestazioni all’aperto.
    Ultime scadenze:
    – 15 giugno non più obbligatorie le mascherine anche al chiuso.
    – Con la chiusura dell’anno scolastico, decadrà anche l’obbligo nelle scuole.
    – 15 giugno decadrà l’obbligo vaccinale per gli over 50, forze dell’ordine e lavoratori delle scuole.
    – 31 agosto scadrà la proroga per lo smart working emergenziale.
    – 31 dicembre scadrà l’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari e i lavoratori di ospedali e Rsa. Stop anche all’obbligo vaccinale o al tampone per far visita alle Rsa.

SICUREZZA: AGENTI BIOLOGICI

  • Agenti Biologici

    In data 10 maggio 2022, sono state adottate le Linee Guida al fine di consentire lo svolgimento delle attività in cantiere nella consapevolezza della necessità di contrastare adeguatamente il rischio sanitario da infezione COVID‐19, alla luce del ripristino dell’ordinaria attività economico‐sociale. Il protocollo, recante le Linea Guida per prevenire la diffusione del Covid-19 nei cantieri, che il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha condiviso con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con Anci, Upi, Anas Spa, Rfi Spa, le associazioni di categoria, fra cui l’Ance, e le federazioni del settore delle costruzioni di Cgil, Cisl e Uil, è stato adottato con un’ordinanza del Ministro della Salute e resterà in vigore fino al 31 dicembre 2022
    Linee Guida

AMBIENTE: RUMORE ESTERNO

  • Inquinamento acustico, pubblicato il decreto 'zone silenziose'

    Il Ministero della transizione ecologica ha emanato il Decreto Ministeriale 24 marzo 2022, n. 16 “Definizione delle modalità per l’individuazione e la gestione delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna”.
    La pubblicazione è stata resa nota tramite comunicato presente sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 23 maggio.
    Le zone silenziose (di un agglomerato e quelle in aperta campagna) sono aree di pubblica fruizione o comunque accessibili al pubblico – esistenti o oggetto di pianificazione acustica – volte ad evitare o ridurre gli effetti nocivi dell’esposizione al rumore ambientale, nonché ad evitare aumenti del rumore e perseguire e conservare la qualità acustica dell’ambiente quando questa è buona (o è caratterizzata dalla predominanza di suoni desiderati).
    Sul tema è previsto l’obbligo – da parte delle regioni e delle province autonome – di comunicare entro il 31 maggio 2025 e, successivamente, ogni cinque anni, al Ministero della Transizione Ecologica (MITE) nonché all’ISPRA (Istituto Superiore Per La Protezione e La Ricerca Ambientale) i dati relativi alle zone silenziose degli agglomerati ed alle zone silenziose in aperta campagna, delimitate attraverso idonea rappresentazione cartografica.

    Decreto Ministeriale 24 marzo 2022, n°16

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AMBIENTE E SICUREZZA: AGENTI CHIMICI E SOSTANZE PERICOLOSE

  • Pubblicato il 18° ATP del Regolamento CLP

    Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. 129 del 3 maggio 2022 è stato pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2022/692 della Commissione (del 16 febbraio 2022) che costituisce il 18° ATP al Regolamento CLP. Il nuovo regolamento modifica l’Allegato VI del CLP, aggiornando l’elenco delle classificazioni ed etichettature armonizzate di alcune sostanze, prevedendo l’inserimento di nuove voci e la modifica di alcune esistenti.
    Si segnalano, tra le nuove sostanze inserite nell’Allegato VI (39 in tutto), il bromuro di ammonio (CAS 12124-97-9), il propilbenzene (CAS 103-65-1) che ora è separato dal cumene che compare tra quelle modificate, il benzofenone (CAS 119-61-9), ecc.
    Tra le sostanze la cui classificazione armonizzata è stata modificata (17 in totale) figurano il Bisfenolo A (CAS 80-05-7) che prevede la classificazione aggiuntiva come Aquatic Acute 1 H400 (M=1), Aquatic Chronic 1 H410 (M=10), il triclorosilano (CAS 10025-78-2) che è stato classificato anche Water-React. 1 H260 e che passa da H332 a H331 e per il quale sono stati definiti i valori di stima della tossicità acuta (STA), ecc.
    Rinviato al 1/12/2023 l’applicazione del 18° ATP del Regolamento CLP è stata rinviata al 01/12/2020 con una rettifica pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 25 maggio 2022, n. L146, la Commissione ha deciso di “far slittare” al 1 dicembre 2023 la data di applicazione del regolamento (UE) n. 2022/692
    Ricordiamo che l’applicazione del regolamento era stata prevista inizialmente il 23 novembre 2023 (data per l’appunto rettificata), e che comunque gli operatori del settore possono applicare – su base volontaria – le nuove regole dal 23 maggio 2022 (data di entrata in vigore del regolamento 2022/692).
    Regolamento CEE/UE 16 febbraio 2022 n°692

    Reach, rilasciate 10 autorizzazioni all’uso delle sostanze dell’Allegato XIV

    La Commissione Europea ha concesso 10 autorizzazioni all’immissione sul mercato (per l’uso) di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
    Ricordiamo che fabbricanti, importatori, rappresentanti esclusivi o utilizzatori a valle possono presentare una domanda di autorizzazione per l’uso o l’immissione sul mercato di una sostanza inclusa nell’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione, che il “via libera” può essere concesso in due circostanze (controllo adeguato; benefici socioeconomici superiori ai rischi e assenza di alternative adeguate), e che le domande vengono presentate sempre per usi specifici; i titolari dell’autorizzazione dovranno, poi, pedissequamente rispettare le condizioni stabilite dalla decisione (che rimane – tra l’altro – sempre soggetta a revisione).
    Di seguito le 10 autorizzazioni concesse per l’uso delle seguenti sostanze (nelle parentesi sono indicate le date di scadenza del periodo di revisione):
    4-Nonilfenolo, ramificato e lineare, etossilato (4-NPnEO) (CE -, CAS -):
    un uso richiesto da SEBIA (4 gennaio 2028);
    un uso da Sekisui S-lec BV Roermond (4 gennaio 2028); e
    un uso richiesto da Cytiva Sweden AB (4 gennaio 2033).

    4-(1,1,3,3-Tetrametilbutil)fenolo, etossilato (4-terz-OPnEO) (CE -, CAS -):
    un uso richiesto da Rentschler Biopharma SE (4 gennaio 2028);
    un uso richiesto da Kedrion S.p.A (4 gennaio 2033);
    un uso richiesto da Sanofi Pasteur (4 gennaio 2033); e
    due utilizzi richiesti da Diagnostica Stago (4 gennaio 2028 e 4 gennaio 2033).

    Pece, catrame di carbone, alta temperatura (EC 266-028-2, CAS 65996-93-2):
    un uso richiesto da Rain Carbon Germany GmbH (4 ottobre 2032).

    Olio di antracene (“AO”) (EC 292-602-7, CAS 90640-80-5):
    un uso richiesto da Rain Carbon Germany GmbH (4 ottobre 2032).

    La Commissione Europea ha, poi, rifiutato otto autorizzazioni (richieste da DCL Corporation (NL) B.V. OR.) per l’uso delle seguenti sostanze:
    Giallo solfocromato di piombo (EC 215-693-7, CAS 1344-37-2); e
    Piombo cromato molibdato solfato rosso (EC 235-759-9, CAS 12656-85-8).