Sicurezza

SICUREZZA: AGENTI BIOLOGICI

  • Attività economiche e sociali e trasporto pubblico. Nuove linee guida

    Con l’Ordinanza pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile sono state adottate le “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”.
    In tale documento, dopo aver preso in considerazione principi di carattere generale relativi ad informazione, obbligo di possesso e presentazione della certificazione verde, utilizzo delle mascherine, igiene delle mani e delle superfici ed aerazione, vengono individuate le misure specifiche per i seguenti settori di attività:
    – Ristorazione e cerimonie
    – Attività turistiche e ricettive
    – Cinema e spettacoli dal vivo
    – Piscine termali e centri benessere
    – Servizi alla persona
    – Commercio
    – Musei, archivi, biblioteche, luoghi della cultura e mostre
    – Parchi tematici e di divertimento
    – Circoli culturali, centri sociali e ricreativi
    – Convegni, congressi e grandi eventi fieristici
    – Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò
    – Sagre e fiere locali
    – Corsi di formazione
    – Sale da ballo e discoteche
    Ordinanza Ministeriale 4 aprile n°79

    Relativamente al trasporto pubblico, l’Ordinanza recante l’Adozione delle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile, individua delle Misure “di sistema” a cui si aggiunge un allegato tecnico in cui vengono indicate le misure da adottare nei singoli settori di trasporto e un’appendice relativa alla sanificazione e igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro.
    Entrambe le Ordinanze ministeriali producono effetti a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022.
    Ordinanza Ministeriale 2 aprile n°78

    Ordinanza del Ministero della Salute del 28/04/2022
    Pandemia, mascherine e nuova Ordinanza ministero Salute – Obbligo USO DPI non oltre il 15 Giugno 2022
    Ordinanza del Ministero del 28 aprile 2022

AMBIENTE: F-GAS

  • Certificati F-GAS, proroga per persone e imprese

    I certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19 (fissata al 31 marzo 2022), conservano la loro validità fino al 29 giugno 2022.
    Lo ricorda il Ministero nel portale dedicato F-GAS con la notizia pubblicata il 31 marzo 2022, che si riporta:
    A seguito della pubblicazione del Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza“, fissata al 31 marzo 2022 e in considerazione di quanto stabilito dal Ministero della Transizione Ecologica nella Circolare del 24 dicembre 2020, si rende noto che i certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese ai sensi degli articoli 7 e 8 del D.P.R. n. 146/2018, scaduti o in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022) avranno validità per i 90 giorni successivi alla cessazione dell’emergenza (29 giugno 2022).
    Oltre tale data (29 giugno 2022) tutti i certificati scaduti non saranno più validi e dovranno essere rinnovati con apposito iter, così come previsto dalla normativa vigente.

AMBIENTE: AIA

  • Aia regionale, pubblicate le linee guida Snpa sui controlli

    Sul sito del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (Snpa) sono state pubblicate le nuove istruzioni per i controlli sulle installazioni dotate di autorizzazione integrata ambientale (Aia) di competenza regionale (linee guida n. 39/2022).
    Il documento, con l’obiettivo di «rappresentare una base comune per tutti gli ispettori delle Agenzie regionali facenti parte del Snpa, a garanzia di omogeneità dei criteri adottati e della qualità delle prestazioni erogate nello svolgimento delle attività di controllo in materia di Aia», prevede:
    – le modalità di programmazione delle ispezioni;
    – le modalità di conduzione dei controlli;
    – la gestione dell’attività di campionamento e analisi e degli esiti dell’ispezione;
    – la rendicontazione delle attività;
    – istruzioni sulla formazione del personale addetto ai controlli;
    – gli indicatori del processo e valutazione delle prestazioni:
    – il format del rapporto di ispezione ambientale;
    – indicazioni sugli applicativi di raccolta dati autocontrollo.

    Delibera (NAZ) 18 maggio 2021 n° 109

AMBIENTE: RIFIUTI

  • Rifiuti transfrontalieri, nuove regole sull'esportazione verso Paesi non Ocse

    Sulla Gazzetta Ufficiale Europea n. L104 del 1 aprile è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2022/520, che aggiorna le regole relative all’esportazione di rifiuti destinati al recupero verso alcuni Paesi ai quali non si applica la decisione dell’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti.
    Il Regolamento, in vigore dal 2 aprile 2022, modifica l’allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007, incidendo sulle tabelle relative alle spedizioni di rifiuti in Algeria, Cile, Taipei cinese, India, Liberia, Moldova e Thailandia.
    In particolare, vengono estese le tipologie di rifiuti esportabili verso India e Moldova, cancellati alcuni codici (non più in uso) nelle tabelle relative ad Algeria e Thailandia, corrette le punteggiature nelle tabelle relative al Taipeicinese e Liberia, e soppressa la tabella del Cile, che «figurava erroneamente tra i paesi ai quali non si applica la decisione dell’OCSE».
    Regolamento CEE/UE 31 marzo 2022 n°520

    Albo Gestori Ambientali, misure di prevenzione
    L’Albo Gestori Ambientali, con Circolare n. 3 del 13 aprile 2022, definisce la corretta procedura da seguire nell’ipotesi di ammissione delle imprese iscritte all’Albo alle misure di prevenzione dell’Amministrazione giudiziaria e del Controllo giudiziario, di cui rispettivamente agli artt. 34 e 34-bis del D.lgs. 159/2011.
    In particolare, la Sezione dovrà adottare le seguenti procedure, distinguendo due diverse situazioni.
    1. Ammissione dell’impresa alle misure di cui trattasi in tempo anteriore alla chiusura del procedimento disciplinare per la cancellazione dell’iscrizione
    – la Sezione dovrà sospendere il procedimento disciplinare per tutta la durata della misura di prevenzione:
    a) nel caso di conclusione della misura in modo positivo per l’impresa, il procedimento disciplinare dovrà essere archiviato e l’iscrizione proseguirà fino alla sua naturale scadenza;
    b) nel caso invece di conclusione della misura con esito negativo, la Sezione dovrà procedere alla cancellazione dell’iscrizione;
    2. Ammissione dell’impresa a una delle misure di cui trattasi, in tempo successivo alla chiusura del procedimento disciplinare avvenuta con la cancellazione dell’impresa dall’Albo
    – in tal caso si configura una modifica della situazione che aveva condotto alla cancellazione. Tale modifica legittima la revoca, ex art. 21- quinquies L. 241/90, del provvedimento di cancellazione con riapertura del procedimento disciplinare. Di conseguenza la Sezione, previa richiesta e acquisizione della autocertificazione dell’impresa attestante la sussistenza di tutti i requisiti necessari e la riattivazione delle polizze fideiussorie, ripristinerà l’iscrizione per il periodo residuale di durata della stessa, ovviamente non comprendendo nel computo della durata residua il periodo della cancellazione.
    In pendenza delle procedure di amministrazione giudiziaria o di controllo giudiziario il procedimento disciplinare rimarrà sospeso e sarà riattivato al termine delle procedure stesse, con le conseguenze già descritte al punto 1: archiviazione in caso di esito positivo della misura di prevenzione, cancellazione in caso di suo esito negativo.
    Circolare 13 aprile 2022

    Rifiuti manutenzione reti fognarie, nuovo FIR dal 1° luglio 2022
    L’Albo Gestori Ambientali, con delibera n. 4 del 21 aprile 2022, ha disposto la proroga al 1° luglio 2022 del termine di entrata in vigore del nuovo modello unico per il trasporto dei rifiuti provenienti dalla pulizia manutentiva delle reti fognarie.
    In particolare, la delibera 4/2022 modifica l’articolo 3 della delibera n. 14 del 21 dicembre 2021 – recante il modello e i contenuti del nuovo “formulario” – spostando al 1° giugno 2022 l’entrata in vigore del nuovo modello originariamente prevista al 30 aprile 2022.
    Il modello di formulario, contenuto nell’allegato “A” della delibera n . 14/2021 citata, sarà disponibile dal 1° giugno 2022 sul portale dell’Albo nazionale Gestori Ambientali per consentire un periodo di sperimentazione, fino al 30 giugno 2022, al fine di fornire un congruo tempo alle software-house per aggiornare i propri sistemi applicativi e alle imprese per testare funzionalità e fruibilità del nuovo modello.
    Per tutto il periodo di sperimentazione le imprese continueranno ad osservare le modalità di tenuta e compilazione del formulario di cui all’art. 193 del D.Lgs. 152/2006.
    La numerazione unica di identificazione e la vidimazione del modello di “formulario”, sempre in base a quanto stabilito dalla deliberazione 4/2022, verranno apposte in modalità virtuale mediante l’interconnessione applicativa del portale dell’Albo con il servizio esposto dal sistema Vi.Vi.Fir raggiungibile attraverso la rete delle Camere di Commercio, al quale i gestori dovranno preventivamente accreditarsi.
    La numerazione unica di identificazione e la vidimazione del modello di formulario in commento saranno apposte in modalità virtuale attraverso l’interconnessione applicativa del portale dell’Albo con il servizio esposto dal sistema Vi.Vi.FIR raggiungibile attraverso la rete delle Camere di Commercio.
    La delibera entrerà in vigore il 1° maggio 2022.
    Delibera 21 aprile 2022 n° 04

    Si ricorda l’avvicinarsi della scadenza del 21 maggio per la presentazione del Mud 2022

AmbienteeSicurezza


AMBIENTE E SICUREZZA: AGENTI CHIMICI E SOSTANZE PERICOLOSE

  • Reach, nuove sostanze autorizzate, con il regolamento (UE) 2022/586, dell'8 aprile 2022

    La Commissione europea ha aggiornato l’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione del Reach.
    Con la pubblicazione, infatti – sulla Gazzetta dell’11 aprile 2022, n. L112 – del regolamento (UE) 2022/586 sono state inserite 5 nuove voci nella lista dell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.
    In particolare, le sostanze aggiunte sono:
    – Piombo tetraetile;
    – Alcol 4,4’-bis(dimetilammino)-4»-(metilammino)tritilico (con ≥ 0,1 % di chetone di Michler;
    – Prodotti di reazione di 1,3,4-tiadiazolidina-2,5-ditione, formaldeide e 4-eptilfenolo, ramificato e lineare (RP-HP) (con 4-eptilfenolo, ramificato e lineare in conc. ≥ 0,1 % p/p);
    – 10-etil-4,4-diottil-7-osso-8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato di 2-etilesile (DOTE);
    – Massa di reazione di 10-etil-4,4-diottil-7-osso-8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato di 2-etilesile e 10-etil-4-[[2-[(2-etilesil)ossi]-2-ossoetil]tio]-7-osso-4-ottil-8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato di 2-etilesile (massa di reazione di DOTE e MOTE).
    Il regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
    Regolamento CEE/UE 8 aprile 2022 n°586

AMBIENTE E SICUREZZA: PREVENZIONE INCENDI E CPI

  • Prevenzione incendi. Approvate le nuove regole per le chiusure d'ambito degli edifici civili.

    Con decreto del 30 marzo 2022, pubblicato sulla G.U. n. 83 dell’8 aprile, sono state approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per le chiusure d’ambito degli edifici civili. Tali norme saranno aggiunte, come capitolo V.13 alla sezione V, regole tecniche verticali, dell’allegato 1 al D.M. 3 agosto 2015.
    La nuova regola tecnica verticale si applica alle chiusure d’ambito degli edifici civili, come ad esempio strutture sanitarie, scolastiche, alberghiere, commerciali, uffici, residenziali ed ha come obiettivi la limitazione della probabilità di propagazione di un incendio originato all’interno o all’esterno dell’edificio, attraverso le sue chiusure d’ambito e di evitare o limitare la caduta di parti della chiusura d’ambito dell’edificio in caso d’incendio, che possano compromettere l’esodo degli occupanti o l’operatività delle squadre di soccorso.
    Le regole dettate nel decreto si applicano agli edifici esistenti alla data di entrata in vigore dello stesso e a quelli di nuova realizzazione; il decreto non comporta invece adeguamenti per le attività che, alla data della sua entrata in vigore, siano già in regola con almeno uno degli adempimenti previsti agli articoli 3, 4 o 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 o siano state progettate sulla base del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 attualmente vigente, comprovati da atti rilasciati dalle amministrazioni competenti.
    Il decreto entra in vigore il 7 luglio 2022 (novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana).

    Decreto Ministeriale 30 marzo 2022