Sicurezza

SICUREZZA: SICUREZZA IN GENERALE

  • Riduzione del tasso di prevenzione per il 2022 Il 28 febbraio la scadenza per richiederla

    Scadenza al 28 febbraio per presentare all’Inail la domanda per richiedere la riduzione del tasso medio per prevenzione relativa al 2022, accordata alle imprese che abbiano realizzato nel 2021 interventi migliorativi delle condizioni di salute e sicurezza in aggiunta a quelli previsti per legge. Il modulo di richiesta, denominato OT23 2022, è disponibile online sul sito dell’Istituto e presenta alcune novità.

SICUREZZA: FORMAZIONE

  • Formazione

    Circolare n. 1 2022 dell’INL: chiarimenti sugli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, derivanti dalle modifiche all’art. 37, D.Lgs. n. 81/2008
    La Circolare n.1 2022 del 16/02/2022 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, fornisce le prime indicazioni condivise con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, riguardo le novità che, in materia di formazione dei datori di lavoro, dirigenti e preposti, sono state introdotte dal D.L. n. 146/2021, come convertito dalla L. n. 215/2021, con modifiche all’art. 37 del D.Lgs. 81/2008.
    Per quanto concerne la novità principale della formazione obbligatoria del Datore di Lavoro, che dovrà ricevere “adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico”, viene demandato alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità. L’accordo, da adottarsi entro il 30 giugno p.v., quindi, costituisce elemento indispensabile per l’individuazione del nuovo obbligo a suo carico.
    Per quanto concerne l’individuazione degli obblighi formativi a carico dei dirigenti e dei preposti, la Circolare ricorda che la precedente formulazione del comma 7 dell’art. 37 già prevedeva obblighi formativi a loro carico. L’attuale formulazione dell’art. 37, che rimette la disciplina alla Conferenza, chiarisce la Circolare, non fa venire meno, nelle more della sua adozione, l’obbligo formativo a loro carico.
    In assenza del nuovo accordo, dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021.
    La Circolare specifica anche che, essendo la definizione dei nuovi obblighi demandata alla Conferenza, le nuove modalità di adempimento richieste per il preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale), non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994.
    Infine, per la novità che riguarda specificamente la formazione della figura del preposto, la Circolare ricorda che il comma 5 dell’art. 37 già prevedeva che l’addestramento deve avvenire “da persona esperta e sul luogo di lavoro”.
    Il legislatore ha inteso specificare, dice la Circolare, che “l’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.
    “Trattasi dunque di contenuti obbligatori della attività di addestramento che trovano immediata applicazione, anche per quanto concerne il tracciamento degli addestramenti in un “apposito registro informatizzato” che riguarderà, evidentemente, le attività svolte successivamente all’entrata in vigore del provvedimento e cioè dal 21 dicembre 2021.”
    “Ne consegue che la violazione degli obblighi di addestramento si realizza anche qualora venga accertata l’assenza della “prova pratica” e/o della “esercitazione applicata” richieste dalla nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 146/2021. Non rileva ai fini sanzionatori invece il tracciamento dell’addestramento nel registro informatizzato, elemento comunque utile sotto il diverso profilo delle procedure accertative e rispetto al quale sarà possibile l’emanazione di una disposizione.”
    Circolare Ministeriale 16 febbraio 2022

SICUREZZA: AGENTI BIOLOGICI

  • Agenti Biologici

    In vigore il nuovo Decreto legge n.5 del 4 febbraio 2022 in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per la sicurezza delle attività del sistema scolastico.
    Art. 1 – Durata delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta somministrazione della dose di richiamo della vaccinazione anti-SARS-CoV-2 o di avvenuta guarigione da COVID-19
    Viene resa illimitata la validità della certificazione verde Covid, senza ulteriori dosi di vaccino, per chi ha completato il ciclo vaccinale con tre dosi e per chi ha un certificato di guarigione da Covid ed hanno successivamente effettuato il ciclo vaccinale con prima dose e dose di richiamo.
    Per chi ha un certificato di sola guarigione, il certificato verde Covid ha validità di 6 mesi dall’attestazione della guarigione.
    Art. 2 – Ulteriori disposizioni sul regime dell’autosorveglianza
    Le disposizioni di cui al comma 7-bis sull’autosorveglianza si applicano anche in caso di guarigione avvenuta successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario.
    Art. 3 – Coordinamento con le regole di altri Paesi per la circolazione in sicurezza in Italia
    Specifica le regole per i soggetti provenienti da uno Stato estero in possesso di un certificato rilasciato dalle competenti autorità sanitarie estere di avvenuta guarigione o di avvenuta vaccinazione anti SARS -Cov-2 con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario anti-SARS-Cov-2 o dall’avvenuta guarigione da COVID-19, e nel caso di vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia
    Art. 4 – Efficacia della certificazione verde COVID-19 nella zona rossa
    Art. 5 – Spostamenti da e per le isole minori lagunari e lacustri e trasporto scolastico dedicato
    A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 marzo 2022, l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti da e per le isole, ovvero da e per le isole lagunari e lacustri, per documentati motivi di salute e, per gli studenti di età pari o superiore ai 12 anni, di frequenza dei corsi di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado, è consentito anche ai soggetti muniti di una delle Certificazioni verdi COVID-19, comprovante l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, con esito negativo al virus SARS-Cov-2, avente validità di quarantotto ore dall’esecuzione se antigenico rapido o di settantadue ore se molecolare.
    Art. 6 – Gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo
    Riorganizza le regole per le quarantene nel caso di positività tra studenti ed insegnanti
    Ordinanza Ministeriale 4 febbraio 2022

SICUREZZA: AGENTI BIOLOGICI E DPI

  • Sicurezza sul lavoro, recepite le Direttive su Dpi e agenti biologici

    Sicurezza sul lavoro, recepite le Direttive su Dpi e agenti biologici
    Aggiornate le norme del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza) in materia di Dpi (Dispositivi di protezione individuale) e di protezione dei lavoratori dall’esposizione da agenti biologici.
    Sulla Gazzetta Ufficiale Italiana n. 43 del 21 febbraio – infatti – il Ministero del Lavoro, con due comunicati, ha reso noto che sono stati adottati il Decreto del 27 dicembre 2021, che recepisce la Direttiva n. 2019/1833/UE (sull’impiego di attrezzature di protezione sui luoghi di lavoro), e il Decreto del 20 dicembre 2021, con il quale è stata recepita la Direttiva 2019/1832/UE sui livelli di protezione da agenti biologici.
    In particolare, con il primo Decreto è stata predisposta la sostituzione degli allegati XLIV, XLVI e XLVII del Testo Unico, aggiornandone il contenuto in conformità con le disposizioni introdotte dalla predetta Direttiva 1833, mentre mediante il Decreto 20 dicembre 2021, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico hanno sostituito – adeguandone il contenuto alla citata Direttiva 1832 – l’Allegato VIII del Decreto legislativo n. 81 del 2008.
    Modifiche allegati XLIV, XLVI e XLVII del D.Lgs 81/08

    Modifiche all’allegato VIII del D.Lgs 81/08

    Inoltre
    SNPA: nuove linee guida sulla estinzione delle contravvenzioni ambientali
    Il Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (SNPA) ha aggiornato le Linee guida per l’applicazione della Procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali, ex parte VI-bis D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente).
    Le nuove istruzioni, contenute nella deliberazione 20 dicembre 2021, n. 150, costituiscono una revisione degli indirizzi del 2016 (delibera 29 novembre 2016, n. 82), rappresentano uno strumento di lavoro per gli operatori del Sistema ed una esplicitazione del “modus operandi” del SNPA per tutti i soggetti interessati a questa disciplina (come, ad esempio, imprese, consulenti, altri enti di controllo in campo ambientale), alla luce dei principali indirizzi ed orientamenti applicativi emersi a livello nazionale e dell’esperienza maturata dalle componenti del Sistema stesso (Ispra e Arpa).
    In particolare, il documento contiene, tra le altre, – oltre ad un’organica illustrazione dei vari aspetti della procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali – criteri guida per la valutazione degli effetti e dell’entità delle conseguenze ambientali dei reati; un elenco delle prescrizioni tipo per l’estinzione delle principali contravvenzioni ambientali; un elenco dei documenti analizzati dal gruppo di lavoro, raccolti su segnalazione delle componenti del SNPA

    Pubblicato il Programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico
    Sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio, il Ministero della Transizione Ecologica ha dato avviso – tramite comunicato – di avvenuta pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2021 di approvazione del Programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico (PNCIA).
    Il Programma, il linea con quanto previsto dal Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza), è lo strumento attraverso il quale sono stabilite le misure utili a conseguire il rispetto degli obiettivi di riduzione delle emissioni fissati dalla direttiva 2016/2284 per gli anni 2020 e 2030, e conseguentemente contribuire al miglioramento della qualità dell’aria su tutto il territorio nazionale.
    L’attuazione delle misure avverrà, attraverso atti normativi, misure promozionali, Piani di settore, Piani energetici, ordinanze di divieto/limitazione attività, etc.., a cura delle Autorità competenti (Stato, Regioni, Enti locali).

    Definito il modello di formulario per le attività di manutenzione di reti fognarie e simili
    Con la conversione in legge del Decreto Legge PNRR – Semplificazioni, è stata introdotta una modifica al Testo Unico Ambientale in seguito alla quale viene definitivamente chiarito che il soggetto che effettua la manutenzione di pozzi neri e reti fognarie di qualunque genere, compresi wc mobili, si considera sempre come il produttore del rifiuto e potrà utilizzare un unico formulario con struttura definita dall’Albo Gestori Ambientali. In attuazione di tale disposizione, con una propria delibera il Comitato Nazionale dell’Albo ha definito struttura e modalità di utilizzo di tale formulario. Tali disposizioni entrano in vigore il 30 aprile 2022.
    Tale formulario può essere utilizzato esclusivamente per il trasporto dei rifiuti:
    • dai diversi luoghi in cui sono effettuate le attività manutentive al luogo in cui il produttore effettua il raggruppamento temporaneo, equiparabile al deposito temporaneo. Per il trasporto dal deposito temporaneo all’impianto di trattamento si utilizza un formulario conforme all’art.193 del D.Lgs.152/06;
    • direttamente all’impianto di trattamento (es: depuratore).

AMBIENTE: IMBALLAGGI

  • Imballaggi

    Sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2022 è stato pubblicato il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 14 dicembre 2021, recante i “requisiti tecnici e certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa europea e nazionale”.
    Il contributo, nella veste di credito d’imposta (ex art. 1, co. 73, L. n. 145/2018) è riconosciuto alle imprese che acquistano:
    a) prodotti finiti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica;
    b) imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002, inclusi gli imballaggi in carta e cartone, ad eccezione degli imballaggi in carta stampati con inchiostri, degli imballaggi in carta trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell’impasto cartaceo e degli imballaggi in carta accoppiati con altri materiali non biodegradabili e compostabili;
    c) gli imballaggi in legno non impregnati;
    d) imballaggi primari e secondari derivati dalla raccolta differenziata della carta;
    e) imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell’alluminio.
    Per poter usufruire del credito d’imposta del 36% previsto dal Decreto, i prodotti e gli imballaggi citati devono possedere determinati requisiti tecnici (specificati nell’art. 3).

    Inoltre, sul tema delle “agevolazioni green”, sulla Gazzetta Ufficiale n. 32, è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2021 inerente “l’Attuazione del credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, per interventi su edifici e terreni pubblici, ai fini della bonifica ambientale, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica”.

    Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2021
    Decreto 14 dicembre 2021

AMBIENTE: RUMORE AMBIENTALE

  • Attuazione direttive in materia di rumore ambientale

    Al fine di dare attuazione alla Direttiva (UE) 2020/367 riguardante la definizione di metodi di determinazione degli effetti nocivi del rumore ambientale e alla Direttiva delegata (UE) 2021/1226 relativa ai metodi comuni di determinazione del rumore, è stato emanato il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 14 gennaio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio.
    Il decreto prende in considerazione gli allegati 2 e 3 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194 “Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale” stabilendo che:
    – per i Metodi di determinazione dei descrittori acustici (allegato 2) si applicano i metodi di determinazione dei descrittori acustici ivi previsti, con le modifiche introdotte dall’allegato alla direttiva delegata (UE) 2021/1226 della Commissione del 21 dicembre 2020
    – per i Metodi di determinazione degli effetti nocivi (allegato 3) si applicano i metodi per la determinazione degli effetti nocivi stabiliti dall’allegato alla direttiva (UE) 2020/367 della Commissione del 4 marzo 2020.
    Decreto Ministeriale 14 gennaio 2022

AMBIENTE: RIFIUTI

  • Iscrizione all'Albo delle carrozzerie mobili. Modifiche al periodo transitorio. Delibera Albo Gestori ambientali 1/2022

    Iscrizione all’Albo delle carrozzerie mobili. Modifiche al periodo transitorio. Delibera Albo Gestori ambientali 1/2022
    E’ del 31 gennaio 2022 la Delibera n. 1 del Comitato nazionale dell’Albo nazionale Gestori ambientali che modifica la Delibera n. 3 del 24 giugno 2020 inerente l’iscrizione all’Albo delle carrozzerie mobili.
    Con la Delibera n. 1/2022, che entra in vigore dal 1 febbraio, è stato sostituito l’art. 4 “Periodo transitorio” della Delibera n. 3/2020.
    L’originaria data del 31 dicembre 2021, poi sostituita (dalla Delibera n. 12 del 30 novembre 2021) con quella del 31 gennaio 2022, è stata ulteriormente rinviata al 29 giugno 2022. Di conseguenza, i provvedimenti d’iscrizione all’Albo in corso di validità alla data di entrata in vigore della deliberazione n. 3 del 24 giugno 2020 sono aggiornati entro il 29 giugno 2022 e in occasione di variazioni dell’iscrizione, successive alla data di entrata in vigore della delibera stessa.
    Deliberazione (Naz) 31 gennaio 2022 n°01

    Modello di idoneità dei veicoli/carrozzerie mobili CATEGORIA 6 (Trasporto transfrontaliero di rifiuti), cambia per i soggetti non appartenenti alla Comunità europea. Delibera 2/2022 Albo Gestori ambientali
    Con la Deliberazione n. 02 del 31 gennaio 2022, l’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ha aggiornato la modulistica per l’attestazione dell’idoneità dei veicoli/carrozzerie mobili redatta dai soggetti non appartenenti all’Unione Europea e non in possesso di autorizzazione a soggiornare nel territorio Italiano.
    La precedente modulistica era stata introdotta per l’iscrizione in categoria 6 con la Deliberazione n.01 del 22 gennaio 2018.
    La nuova documentazione, in particolare, sostituisce il precedente Allegato C (attestazione del Responsabile tecnico) con il nuovo Allegato, integrato con i riferimenti alle carrozzerie mobili associate e alla tipologia di carrozzeria (fissa e mobile).
    Restano invariati gli altri due allegati alla precedente Deliberazione.
    Deliberazione (Naz) 31 gennaio 2022, n°02

    Albo nazionale Gestori Ambientali. Modifica alle prescrizioni dei provvedimenti d’iscrizione. Delibera 3/2022
    E’ stata pubblicata sul sito dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali la Deliberazione n. 3 del 7 febbraio 2002 inerente la “Modifica alle prescrizioni dei provvedimenti d’iscrizione all’Albo”.
    In tale deliberazione, ritenuto necessario aggiornare le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione integrandole con tutte le norme attualmente in vigore, sono stati inseriti 12 allegati contenenti l’elenco delle prescrizioni dei provvedimenti d’iscrizione alle varie categorie secondo quanto disposto dall’art. 1, che riportiamo nella seguente tabella.

    Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria sono sostituite da quelle riportate nell’allegato
    1 “A”
    4 e 1

    senza la gestione dei codici dell’EER pericolosi

    “B”
    5 e 1

    compresa la gestione dei codici dell’EER pericolosi

    “C”
    6 “D”
    8 “E”
    9 “F”
    10 “G”
    2-bis “H”
    3-bis “I”
    4-bis “L”
    2-ter “M”
    Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione dei trasporti ferroviari nella categoria da 1 a 5 “N”

     

    La Deliberazione n. 3 entrerà in vigore il 15 marzo 2022.
    Deliberazione (Naz) 31 gennaio 2022 n°03