SICUREZZA: AGENTI BIOLOGICI
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COVID-19: le nuove linee guide della Conferenza delle Regioni
Il documento individua “i principi di carattere generale per contrastare la diffusione del contagio, quali norme igieniche e comportamentali, utilizzo dei dispositivi di protezione, distanziamento e contact tracing, per tutelare i fruitori delle attività e dei servizi di seguito descritti”.
Tuttavia fermi restando gli obblighi di verifica del possesso della certificazione verde COVID-19, previsti dalla normativa vigente, “si precisa che le presenti Linee Guida non entrano nel merito delle specifiche misure di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, per le quali si rimanda a normativa e protocolli vigenti”.Inoltre “rientra nelle prerogative di associazioni di categoria e altri soggetti rappresentativi redigere ulteriori protocolli attuativi di dettaglio ed eventualmente più restrittivi, purché nel rispetto di tali principi generali, la cui attuazione deve essere garantita e soggetta a verifiche puntuali effettuate dalle competenti autorità locali”.
Si evidenzia, infine, che “nella fase attuale nella quale la campagna vaccinale è in corso e le indicazioni scientifiche internazionali non escludono la possibilità che il soggetto vaccinato possa contagiarsi, pur senza sviluppare la malattia, e diffondere il contagio, la presentazione di una delle certificazioni verdi COVID-19 non sostituisce il rispetto delle misure di prevenzione e contrasto della diffusione del contagio, quali in particolare l’utilizzo della mascherina ( mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) in ambienti chiusi”.
Riguardo poi all’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 si sottolinea la necessità di tener conto, per l’accesso alle attività economiche e ricreative, anche delle previsioni del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172.
Linee Guida
Proroga dello stato di emergenza nazionale e delle relative misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 (decreto-legge)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che prevede la proroga dello stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 fino al 31 marzo 2022.
Per effetto del provvedimento, sono anche prorogati i poteri derivanti dallo stato di emergenza al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, così come è prorogata la struttura del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica.
Restano in vigore altresì le norme relative all’impiego del Green Pass e del Green Pass rafforzato e ai test antigenici rapidi gratuiti e a prezzi calmierati.
Il decreto stabilisce, infine, l’estensione, sino al 31 marzo 2022, della norma secondo cui il Green Pass rafforzato debba essere utilizzato anche in zona bianca per lo svolgimento delle attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla.Protocollo Nazionale sul Lavoro Agile nel settore privato
Il 7 dicembre 2021, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stato raggiunto un accordo con le Parti sociali per il primo “Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile” nel settore privato. Hanno aderito Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Confsal, Cisal, Usb, Confindustria, Confapi, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna, Casartigiani, Alleanza cooperative, Confagricoltura, Coldiretti, Cia, Copagri, Abi, Ania, Confprofessioni, Confservizi, Federdistribuzione, Confimi e Confetra.
Di seguito, i punti chiave del Protocollo:
Adesione volontaria
L’adesione allo smart working avviene su base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale, fermo restando il diritto di recesso. Inoltre, l’eventuale rifiuto del lavoratore di aderire o svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile non integra gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, né rileva sul piano disciplinare.Accordo individuale
Si prevede la sottoscrizione di un accordo scritto tra datore di lavoro e lavoratore come definito dagli articoli 19 e 21 della L. n. 81/2017 e secondo quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva. Tale accordo deve adeguarsi ai contenuti delle eventuali previsioni della contrattazione collettiva di riferimento ed essere coerente con le seguenti linee di indirizzo definite nel Protocollo, prevedendo:
a) la durata dell’accordo, che può essere a termine o a tempo indeterminato;
b) l’alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali;
c) i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali;
d) gli aspetti relativi all’esecuzione della prestazione lavorativa svolta al di fuori dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e alle condotte che possono dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari nel rispetto della disciplina prevista nei contratti collettivi;
e) gli strumenti di lavoro;
f) tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e/o organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione;
g) le forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, nel rispetto di quanto previsto sia dall’art. 4 della L. n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), sia dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
h) l’attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile;
i) le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali.In presenza di un giustificato motivo, sia il datore sia il lavoratore possono recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato oppure senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato.
Disconnessione
L’attività lavorativa svolta in modalità agile si caratterizza per l’assenza di un preciso orario di lavoro e per l’autonomia nello svolgimento della prestazione nell’ambito degli obiettivi prefissati, nel rispetto dell’organizzazione delle attività assegnate dal responsabile a garanzia dell’operatività dell’azienda e dell’interconnessione tra le varie funzioni aziendali.
La prestazione in smart working può essere articolata in fasce orarie, individuando, in ogni caso, la fascia di disconnessione nella quale il lavoratore non eroga la prestazione lavorativa; a tal fine, devono essere adottate specifiche misure tecniche e/o organizzative per garantire la fascia di disconnessione. Nei casi di assenza c.d. legittima (es. malattia, infortuni, permessi retribuiti, ferie, etc.), il lavoratore può disattivare i propri dispositivi di connessione.
Il lavoratore può richiedere la fruizione dei permessi orari previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge (a titolo esemplificativo, i permessi per particolari motivi personali o familiari, di cui all’art. 33 della L. n. 104/1992); invece, non possono essere di norma previste e autorizzate prestazioni di lavoro straordinario.Luogo e strumenti di lavoro
Il lavoratore è libero di individuare il luogo ove svolgere la prestazione in modalità agile purché lo stesso abbia caratteristiche tali da consentire la regolare esecuzione della prestazione, in condizioni di sicurezza e riservatezza.
Salvo diversi accordi, il datore di lavoro di norma fornisce la strumentazione tecnologica e informatica necessaria allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile.
Tuttavia, se le parti concordano l’utilizzo di strumenti tecnologici e informatici propri del lavoratore, provvedono a stabilire i criteri e i requisiti minimi di sicurezza e possono essere previste eventuali forme di indennizzo per le spese.Salute, sicurezza, infortuni e malattie professionali
In tema di salute e sicurezza sul lavoro, il Protocollo stabilisce che ai lavoratori agili trova applicazione la disciplina di cui agli artt. 18, 22 e 23 della L. n. 81/2017, nonché il rispetto degli obblighi di salute e sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008. Inoltre, la prestazione di lavoro in modalità agile deve essere eseguita esclusivamente in ambienti idonei, ai sensi della normativa vigente in tema di salute e sicurezza e di riservatezza dei dati trattati.
Peraltro, il lavoratore agile ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; a tal fine, il datore di lavoro garantisce la copertura assicurativa INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, anche derivanti dall’uso dei videoterminali, nonché la tutela contro l’infortunio in itinere, secondo quanto previsto dalla legge.Parità di trattamento, pari opportunità, lavoratori fragili e disabili
Ciascun lavoratore agile ha diritto, rispetto ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dei locali aziendali, allo stesso trattamento economico e normativo, anche con riferimento ai premi di risultato, e alle stesse opportunità rispetto ai percorsi di carriera, di iniziative formative e di ogni altra opportunità di specializzazione e progressione della propria professionalità, nonché alle stesse forme di welfare aziendale e di benefit previste dalla contrattazione collettiva.
Le Parti sociali promuovono lo svolgimento del lavoro in modalità agile, garantendo la parità tra i generi, anche per favorire l’effettiva condivisione delle responsabilità genitoriali e accrescere la conciliazione tra i tempi di vita e i tempi di lavoro.
Inoltre, le Parti sociali si impegnano a facilitare l’accesso al lavoro agile per i lavoratori in condizioni di fragilità e di disabilità, anche nella prospettiva di utilizzare tale modalità di lavoro come misura di accomodamento ragionevole.
Formazione
Per garantire a tutti i lavoratori agili pari opportunità nell’utilizzo degli strumenti di lavoro, le Parti sociali ritengono necessario prevedere percorsi formativi finalizzati a incrementare specifiche competenze tecniche, organizzative, digitali, anche per un efficace e sicuro utilizzo degli strumenti di lavoro forniti in dotazione. Tali percorsi formativi potranno interessare anche i responsabili aziendali ad ogni livello, al fine di acquisire migliori competenze per la gestione dei gruppi di lavoro in smart working.
Protocollo Nazionale sul Lavoro in modalità agileApprovata in via definitiva la conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146
Il testo della legge di conversione è stato promulgato il 17 dicembre 2021 ed è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021 come “Legge 17 dicembre 2021, n. 215 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.Il decreto, opera – con il Capo III (Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) – quasi una miniriforma del Testo Unico di sicurezza venendo a modificare, oltre ad un allegato, molti articoli significativi (articoli 7, 8, 13, 14, 18, 19, 26, 37, 51, 52, 55, 56, 79 e 99). E le modifiche riguardano, tra le altre cose:
• comitati regionali di coordinamento
• sistema informativo nazionale per la prevenzione
• vigilanza
• provvedimento di sospensione dell’attività
• organismi paritetici
• ruolo del preposto
• formazione e addestramento.Alcune delle nuove modifiche
Articolo 14 e organi di vigilanza
La legge di conversione cambia ulteriormente l’articolo 14 del D.Lgs. 81/2008 modificando, ad esempio, alcuni aspetti relativi all’attività dei lavoratori autonomi occasionali.
Ricordiamo che, rispetto all’articolo originale precedente al decreto fiscale, l’articolo 14 abbassa la soglia per procedere alla sospensione dell’attività lavorativa, sia in caso di lavoro nero che in presenza di gravi violazioni riguardo a salute e sicurezza (si elimina il riferimento alla reiterazione delle violazioni).Art. 14 (Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori).
1. Ferme restando le attribuzioni previste dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, al fine di far cessare il pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, l’Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all’Allegato I. Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell’Allegato I. Unitamente al provvedimento di sospensione l’Ispettorato nazionale del lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro. Con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro, competente per territorio, da parte del committente, mediante sms o posta elettronica. Si applicano le modalità operative di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2015. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
2. Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti così come definite dal Codice dei contratti pubblici secondo il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. A tal fine il provvedimento di sospensione è comunicato all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell’adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del provvedimento interdittivo. Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall’effetto del provvedimento di sospensione.Le nuove modifiche: la sicurezza delle istituzioni scolastiche
All’articolo 18 dopo il comma 3 sono inseriti i commi 3.1 e 3.2 che segnano una importante svolta sulla responsabilità dei dirigenti scolastici per la sicurezza degli edifici scolastici: ora i dirigenti delle istituzioni scolastiche ‘sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente’.Le nuove modifiche: organismi paritetici e dispositivi di protezione
Alcune modifiche riguardano gli organismi paritetici che, come indicato nell’articolo 2 del D.Lgs. 81/2008, sono “organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; la l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla Legge o dai Contratti collettivi di riferimento”.Ulteriori cambiamenti significativi, nelle sanzioni e nel Titolo III in materia di dispositivi di protezione individuale.
Riguardo ai dispositivi di protezione individuale viene modificato l’articolo 79 (Criteri per l’individuazione e l’uso) del TU, dove si indica che il contenuto dell’Allegato VIII (Indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari), costituisce elemento di riferimento per l’applicazione di quanto previsto all’articolo 77 e si rimanda ad un futuro decreto riguardo ai criteri per l’individuazione e l’uso dei DPI e alle circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l’impiego dei DPI. La modifica è introdotta nel comma 2-bis che indica (le modifiche della legge di conversione sono in grassetto) “fino alla adozione del decreto di cui al comma 2 restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 2 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 2001 aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti”.
Legge 17 dicembre 2021In relazione alle sostanziali modifiche operate dal DL, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito nei giorni scorsi alcune indicazioni operative con la Circolare n. 3 del 9 novembre 2021 avente in oggetto “D.L. n. 146/2021 – nuovo provvedimento di sospensione ex art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 – prime indicazioni”.
AMBIENTE: RIFIUTI
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Plastica monouso, al via recepimento Direttiva SUP
Entrerà in vigore il 14 gennaio 2022 il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente.
Il provvedimento, pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 30 novembre, recepisce la Direttiva (UE) 2019/904, la cosiddetta “Direttiva SUP” (Single Use Plastics), che, nell’ottica di riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, “mette al bando” gli oggetti usa e getta.
In particolare, la direttiva è volta a prevenire e ridurre l’impatto sull’ambiente della plastica e a promuovere una transizione verso un’economia circolare introducendo un insieme di misure specifiche, compreso un divieto a livello europeo sui prodotti in plastica monouso ogniqualvolta siano disponibili alternative. Essa, incentrata sul principio “chi inquina paga”, prevede una riduzione quantitativa ambiziosa e duratura del consumo di questi prodotti entro il 2026.
Il D.Lgs. di recepimento conferma la definizione europea di plastica (che comprende anche i polimeri naturali modificati chimicamente), prevede azioni per i requisiti dei prodotti e di marcatura, misure sulla raccolta differenziata, e misure inerenti la responsabilità estesa del produttore.
La normativa non si applicherà ai rivestimenti in plastica inferiori al 10% del peso totale, e il decreto esclude – infine – dalla messa al bando i prodotti in materiale biodegradabile e compostabile, realizzati secondo gli standard europei, con percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori al 40%, e, dal 1° gennaio 2024, sopra almeno il 60%, in tutte quelle situazioni che rendano difficoltoso il ricorso ad alternative riutilizzabili.
AMBIENTE: RIFIUTI – SOSTANZE PERICOLOSE
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Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio
Con D.Lgs. 2 novembre 2021, n. 189, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285, è stata dettata la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio.
Negli articoli 3, 4 e 5 sono prese in considerazione le violazioni e la conseguente disciplina sanzionatoria in materia di:
– restrizioni al commercio e alla fabbricazione di mercurio, composti del mercurio, miscele di mercurio e prodotti con aggiunta di mercurio (art. 3)
– restrizioni all’uso e allo stoccaggio del mercurio, dei composti del mercurio e delle miscele di mercurio (art. 4)
– smaltimento dei rifiuti e dei rifiuti di mercurio (art. 5).
Il compito di svolgere l’attività di vigilanza, l’accertamento delle violazioni e l’irrogazione delle sanzioni è affidato al Ministero della transizione ecologica, al Ministero della salute, all’Agenzia delle dogane e dei monopoli e alle regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano.
Il decreto prevede inoltre, all’art. 9, l’abrogazione del D.Lgs. 5 marzo 2013, n. 25 riguardante la “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1102/2008 relativo al divieto di esportazione del mercurio metallico e di taluni composti e miscele del mercurio e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico”.
D.Lgs Governo 2 novembre 2021, n°189
AMBIENTE: IMBALLAGGI
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Etichettatura ambientale degli imballaggi: obbligo rinviato al 2022
Con il decreto legislativo 116/2020, la norma di recepimento delle direttive europee che nel 2018 hanno modificato la direttiva quadro sui rifiuti e quella sugli imballaggi, è stato introdotto l’obbligo di etichettatura ambientale di tutti gli imballaggi.
AMBIENTE E SICUREZZA: ILLUMINAMENTO
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La nuova norma UNI 10819 sull’inquinamento luminoso
Entrata in vigore a marzo 2021, la norma riscrive la precedente del 1999 occupandosi, oltre che di impianti di illuminazione stradale e di posti di lavoro in esterno, anche di illuminazione di aree sportive, monumenti e edifici di pregio architettonico, aree residenziali, parchi e giardini.
Novità:
– per la prima volta stabilisce i parametri tecnici di controllo per le insegne luminose e i sistemi pubblicitari illuminati.
– Introduzione di metodi di calcolo per la valutazione della luce intrusiva, prodotta dagli impianti di illuminazione, nelle aree pubbliche e private.