Sicurezza

SICUREZZA: PRIMO SOCCORSO

  • Primo soccorso nelle attività estrattive, si applica il Testo unico sicurezza

    In materia di sicurezza sul lavoro, sono applicabili alle attività estrattive a cielo aperto le disposizioni in materia di primo soccorso del D.Lgs. n. 81/2008. Tali norme, data la particolarità dell’attività in questione – svolta normalmente in luoghi isolati – prescrivono l’utilizzo di particolari dispositivi e strumenti di comunicazione con i mezzi di soccorso. Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza n. 3784/2021, riguardante l’applicabilità o meno della normativa in tema di “primo soccorso” alle attività estrattive per trivellazione e altre attività minerarie.

SICUREZZA: AGENTI BIOLOGICI

  • LEGGE 19 novembre 2021 , n. 165

    Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening
    La nuova legge 19 novembre 2021, n. 165 – recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” – è stata recentemente, il 20 novembre 2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale insieme al testo coordinato (legge di conversione 165/2021 – decreto legge 127/2021).
    La legge n. 165/2021, entrata in vigore il 21 novembre 2021, introduce alcune modifiche agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del testo originario del DL 127/2021 e aggiunge diversi nuovi articoli:
    • art. 3-bis (Scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di prestazione lavorativa);
    • art. 3-ter (Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 per gli operatori volontari del servizio civile universale);
    • art. 3-quater (Misure urgenti in materia di personale sanitario);
    • art. 4-bis (Campagne di informazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro);
    • art. 8-bis (Disposizioni per lo svolgimento delle attività teatrali in ambito didattico per gli studenti);
    • art. 10-bis (Clausola di salvaguardia).
    CONSEGNA DEL GREEN PASS E LA SEMPLIFICAZIONE DEI CONTROLLI
    Modifica dell’articolo 1 (Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico), con riferimento al nuovo comma 5 dell’art. 9 quinquies introdotto dal DL 165/2021 al DL 52/2021.
    Le parti in grassetto indicano le modifiche e/o aggiunte in fase di conversione:
    4. I datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
    5. I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che i controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. I datori di lavoro forniscono idonea informativa ai lavoratori e alle rispettive rappresentanze circa la predisposizione delle nuove modalità organizzative adottate per le verifiche di cui al comma 4. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, può adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative di cui al primo periodo. Per le regioni, le province autonome e gli enti locali le predette linee guida, ove adottate, sono definite d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro”.

    La possibilità della consegna, da parte dei lavoratori, del green pass ai datori di lavoro, è presente anche nel nuovo articolo 3 (Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato). Chiaramente sarà utile per ogni azienda approfondire con i consulenti relativi alla privacy gli aspetti relativi alla conservazione delle certificazioni.
    LE NOVITÀ PER LA FORMAZIONE E PER I LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE
    • modifica del comma 1, capoverso art. 9-septies – comma 2: “La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione , anche in qualità di discenti, o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni”.
    • modifica del comma 1, capoverso art. 9-septies – comma 4: “I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 compete all’utilizzatore; è onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette prescrizioni”.
    LA SCADENZA DEL GREEN PASS E LE CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE
    Il nuovo articolo indica che dopo l’articolo 9-octies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 è inserito il seguente articolo: Art.9-novies. – (Scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di prestazione lavorativa) che indica che “Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati la scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste, rispettivamente, dagli articoli 9-quinquies, commi 7 e 8, e 9-septies, commi 8 e 9. Nei casi di cui al precedente periodo la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro».
    Inoltre il nuovo articolo 4-bis nvita i datori di lavoro pubblici e privati a promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione.
    L’articolo 4 -bis (Campagne di informazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro) indica che (comma 1) “al fine di garantire il più elevato livello di copertura vaccinale e al fine di proteggere, in modo specifico, i soggetti a rischio, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i datori di lavoro pubblici e privati possono promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sulla necessità e sull’importanza della vaccinazione anti-SARS-CoV-2. Le campagne di informazione sono dirette alla tutela della salute dei dipendenti e al contrasto e al contenimento della diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro”.
    In particolare (comma 2) “le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”. E (comma 3) per le finalità di cui al presente articolo i datori di lavoro “si avvalgono del medico competente nominato ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
    Gazzetta Ufficiale

AMBIENTE: RIFIUTI

  • Nuova modulistica per la V.I.A. e Verifica di Assoggettabilità

    SCARTI DI GOMMA. CANCELLATO D’UFFICIO IL CODICE EER
    E’ stata pubblicata sul sito dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali la Circolare 19 ottobre 2021, n. 10 “Cancellazione d’ufficio del codice dell’EER 07 02 18 “scarti di gomma””.
    Partendo dalla premessa che la Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di conversione del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, ha confermato in via definitiva il nuovo allegato “D” alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 che non ricomprende più in elenco il codice dell’EER 07 02 18 “scarti di gomma”, nella circolare si precisa che il suddetto codice dell’EER è cancellato d’ufficio da tutte le autorizzazioni delle imprese iscritte all’Albo che lo ricomprendono.
    Circolare 19 ottobre 2021, n°10

    ALBO GESTORI AMBIENTALI: CANCELLAZIONE CODICE CER 07 02 18
    In applicazione del Decreto Legge “Semplificazioni”, attuazione del PNRR che ha corretto l’elenco dei rifiuti compresa, tra l’altro, la cancellazione del codice CER “07 02 18 – scarti di gomma”, il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha disposto la cancellazione d’ufficio di tale codice da tutte le autorizzazioni
    Circolare n. 11 del 22 novembre 2021

    Chiarimenti iscrizione nella sottocategoria D7
    Chiarimenti

AmbienteeSicurezza


AMBIENTE E SICUREZZA: PREVENZIONE INCENDI E CPI

  • Pubblicata la Circolare del Ministero dell’Interno 8 novembre n. 16700 esplicativa del DM 3 settembre 2021

    La Circolare del Ministero dell’Interno 8 novembre n. 16700 evidenzia gli aspetti salienti del decreto 3 settembre 2021 anche in relazione alle novità introdotte rispetto alla precedente normativa, ribadendo che il cardine del Decreto è l’art. 3 che fornisce indicazioni per individuare i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio da applicare nello specifico luogo di lavoro, che stabilisce:
    • Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili.
    • Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nell’allegato I del Decreto in oggetto.
    • Per i luoghi di lavoro non ricadenti nei punti succitati i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 (Codice di Prevenzione Incendi).
    L’allegato I fa esplicito riferimento al Codice di prevenzione incendi nel richiamarne termini, definizioni e simboli grafici del capitolo G.1 e, seguendone la stessa impostazione, richiede una specifica valutazione del rischio d’incendio in relazione alla complessità del luogo di lavoro, comprensiva degli elementi minimi individuati al paragrafo 3 dell’allegato.
    La valutazione del rischio deve essere effettuata in conformità ai criteri indicati nell’articolo 3 e deve essere coerente e complementare con la valutazione del rischio di esplosione, ove richiesta, in ottemperanza al titolo XI, “Protezione da atmosfere esplosive”, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art. 2 del decreto).
    Al fine di graduare la valutazione del rischio d’incendio, ovvero l’analisi dello specifico luogo di lavoro per l’individuazione delle più severe ma credibili ipotesi d’incendio e delle corrispondenti conseguenze per gli occupanti, al paragrafo 3 dell’allegato del Decreto sono elencati gli elementi minimi che la stessa deve comprendere.
    Le misure da adottare per l’attuazione della strategia antincendio sono in numero inferiore a quelle del Codice di prevenzione incendi e non legate ai livelli di prestazione, ma ad indicazioni adeguate al predefinito rischio di incendio basso.
    Infine la Circolare 16700 sottolinea come la “Gestione della Sicurezza Antincendio”, pur essendo declinata in “linguaggio Codice”, mantenga i contenuti della precedente normativa, integrando le previsioni dei decreti ministeriali emanati in attuazione dell’art. 46 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (D.M. 1° settembre 2021 e D.M. 2 settembre 2021) per quanto riguarda il mantenimento in efficienza degli impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio e per la gestione della sicurezza antincendio in emergenza.
    Circolare Ministeriale 8 novembre 2021,n°16700

SOSTANZE PERICOLOSE

  • Sostanze Pericolose

    Con la pubblicazione, sulla Gazzetta UE L402, della direttiva (UE) 2021/1978, della direttiva (UE) 2021/1979, e della direttiva (UE) 2021/1980, la Commissione Europea ha disposto la deroga al divieto dell’uso di determinati ftalati in alcuni dispositivi medici.In particolare, l’Esecutivo comunitario – con i tre provvedimenti – ha modificato, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE (Direttiva AEE) per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La direttiva (UE) 2021/1978 attiene all’uso di bis(2-etilesil) ftalato (DEHP), butil benzil ftalato (BBP), dibutil ftalato (DBP) e diisobutil ftalato (DIBP) nei pezzi di ricambio recuperati da e utilizzati per la riparazione o il rinnovo di dispositivi medici, la direttiva (UE) 2021/1979 all’uso del bis(2-etilesil) ftalato (DEHP) nei componenti plastici delle bobine di rilevamento per la risonanza magnetica per immagini (RMI), e, infine, la direttiva (UE) 2021/1980 all’uso di ftalato di bis(2-etilesil) (DEHP) negli elettrodi iono-selettivi per l’analisi dei fluidi corporei umani e/o dei fluidi di dialisi. Da segnalare che tutte le deroghe si applicano retroattivamente a decorrere dal 21 luglio 2021.
    Direttiva CEE/CEEA/CE 11 agosto 2021 n° 1978

    Direttiva CEE/CEEA/CE 11 agosto 2021 n° 1979

    Direttiva CEE/CEEA/CE 11 agosto 2021 n° 1980

    Regolamento (UE) n. 2021/1962: Rettifica all’allegato VI del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)
    Sulla Gazzetta L400, del 12 novembre 2021, è stato pubblicato il regolamento (UE) n. 2021/1962 “Regolamento delegato (UE) 2021/1962 della Commissione del 12 agosto 2021 che rettifica l’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele”, che rettifica l’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP).
    La rettifica si è resa necessaria perché il regolamento delegato (UE) 2020/217 della Commissione che ha modificato l’allegato VI del del regolamento (CE) n. 1272/2008, ha introdotto degli errori, inserendo il codice di avvertenza «Dgr» (abbreviazione di «danger», pericolo) per alcune sostanze che invece presentano tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione ripetuta di categoria 2 e dovrebbero pertanto essere etichettate utilizzando l’avvertenza «warning» (attenzione), corrispondente al codice di avvertenza «Wng», conformemente all’allegato I, parte 3, tabella 3.9.5, del regolamento (CE) n. 1272/2008.
    Queste Sostanze si trovano nella tabella 3 dell’allegato VI, e sono le voci Le voci relative alle sostanze:
    pentapotassio 2,2’,2”,2’”,2””-(etano-1,2-diilnitrilo)pentaacetato, N-carbossimetiliminobis(etilenenitrilo)tetra(acido acetico) e pentasodio (carbossilatometil)iminobis(etilenenitrilo)tetraacetato.

    Quindi, nella settima colonna «Pittogrammi, codici di avvertenza» della tabella 3 che figura nell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda le voci pentapotassio 2,2’,2”2’”,2””-(etano-1,2-diilnitrilo)pentaacetato, N-carbossimetiliminobis(etilenenitrilo)tetra(acido acetico) e pentasodio (carbossilatometil)iminobis(etilenenitrilo)tetraacetato, il codice di avvertenza «Dgr» è sostituito dal codice di avvertenza «Wng».
    Poiché le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2020/217 contenenti l’errore si applicano a decorrere dal 1 ottobre 2021, anche la relativa rettifica dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data.
    Regolamento CEE/UE 12 agosto 2021, n°1962

    REACH, RESTRIZIONE SULLA N,N-DIMETILFORMAMMIDE
    La Commissione Europea ha stabilito nuovi limiti applicabili alla N,N-dimetilformammide, sostanza prodotta ed utilizzata in grandi quantità come solvente organico sia nel settore industriale che in quello professionale.
    Con la pubblicazione, infatti, del Regolamento (UE) n. 2021/2030 sulla Gazzetta ufficiale L415, l’Esecutivo Ue è intervenuto modificando l’allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (“Regolamento Reach”), concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.
    In particolare, è stata inserita la voce “76. N,N-dimetilformammide” all’elenco delle restrizioni sulla fabbricazione, immissione sul mercato e uso delle sostanze e miscele pericolose.
    «Non deve essere immessa sul mercato come sostanza in quanto tale oppure come componente di altre sostanze o in miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,3 % successivamente al 12 dicembre 2023 tranne nel caso in cui i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle abbiano inserito nelle relazioni sulla sicurezza chimica e nelle schede di dati di sicurezza i livelli derivati senza effetto (DNEL) relativi all’esposizione dei lavoratori pari a 6 mg/m3 per l’esposizione per inalazione e 1,1 mg/kg/giorno per l’esposizione cutanea», si legge nel documento, il quale specifica – poi – che sempre la stessa «non dovrà essere prodotta o utilizzata come sostanza in quanto tale oppure come componente di altre sostanze o in miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,3 % successivamente al 12 dicembre 2023 tranne nel caso in cui i fabbricanti e gli utilizzatori a valle adottino misure di gestione dei rischi appropriate e prevedano condizioni operative adeguate per garantire che l’esposizione dei lavoratori sia inferiore ai DNEL specificati».
    «In deroga a quanto sopra», precisa – infine – la Commissione, «l’obbligo si applica a decorrere dal 12 dicembre 2024 per quanto riguarda l’immissione sul mercato a fini dell’uso, o l’uso, come solvente nei processi di spalmatura diretta o transfer per il rivestimento in poliuretano di materiali tessili o cartacei o nella produzione di membrane di poliuretano, e a decorrere dal 12 dicembre 2025 per quanto riguarda l’immissione sul mercato a fini dell’uso, o l’uso, come solvente nei processi di filatura a secco e a umido delle fibre sintetiche».

GESTIONE DELLE EMERGENZE

  • PIANO DI EMERGENZA INTERNO ED ESTERNO (PEI e PEE): comunicazione al prefetto entro il 6 dicembre

    La legge n.132/2018 di conversione del DL 113 del 4 ottobre 2018, ha introdotto con l’introduzione dell’art.26-bis l’obbligo di redazione di un piano di emergenza per gli impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti, esistenti o di nuova costruzione. Nello specifico il gestore ha l’obbligo di redigere il piano di emergenza interna (PEI) ed il Prefetto, d’intesa con le Regioni e gli Enti interessati, sulla base delle informazioni trasmesse dal gestore, di redigere quello esterno (PEE).
    Successivamente il Ministero degli Interni con documento Prot.0002730 del 13 febbraio 2019 ha fornito le “Disposizioni attuative dell’art. 26-bis, inserito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 – prime indicazioni per i gestori degli impianti”, specificando che gli stabilimenti ricadenti in ambito Seveso Ter, sono stati ritenuti esentati in quanto, se l’art. 26-bis è inerente a rischi generici legati alle attività di gestione rifiuti, la norma sugli “incidenti rilevanti” riguarda invece ipotesi di rischio già specificamente individuate.
    Sempre sulla base delle disposizioni dell’articolo 26-bis, comma 9 della Legge n.132/2018, lo scorso 7 ottobre 2021 è stato pubblicato il DPCM 27 agosto 2021 recante “Approvazione delle Linee guida per la predisposizione del piano emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti stoccaggio e trattamento rifiuti”.
    Il DPCM prevede che i gestori degli impianti di stoccaggio e di trattamento dei rifiuti non ricadenti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 105/2015, esistenti o di nuova costruzione, dopo aver predisposto il piano di emergenza interno (PEI) integrato dalle informazioni previste dal nuovo testo di legge, trasmettano, entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore (quindi il prossimo 6 dicembre 2021) al Prefetto le indicazioni utili per l’elaborazione del piano di emergenza esterno (PEE), tenendo conto altresì dei contenuti del PEI stesso.