Sicurezza

AGENTI BIOLOGICI – COVID19

  • Agenti Biologici - COVID19

    Aggiornamento delle modalità di sanificazione delle strutture non sanitari “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021”.
    Rapporto ISS n°25/2020
    Nuove aree bianche e novità per congressi e grandi eventi
    Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia dell’11 giugno 2021, ha firmato una nuova Ordinanza, in vigore dallo scorso lunedì 14 giugno, che dispone il passaggio delle Regioni Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e la Provincia Autonoma di Trento in area bianca.
    Ordinanza 14 giugno 2021
    Draghi firma il decreto. Dal 1° luglio certificati validi in tutta l’Ue
    Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato il Decreto che definisce le modalità di rilascio delle Certificazioni verdi digitali COVID-19 che faciliteranno la partecipazione ad eventi pubblici, l’accesso alle strutture sanitarie assistenziali (RSA) e gli spostamenti sul territorio nazionale. Con la firma del Dpcm si realizzano le condizioni per l’operatività del Regolamento Ue sul “Green Pass”, che a partire dal prossimo 1° luglio garantirà la piena interoperabilità delle certificazioni digitali di tutti i Paesi dell’Unione. In tal modo, sarà assicurata la piena libertà di movimento sul territorio dell’Unione a tutti coloro che avranno un certificato nazionale valido.
    Informazioni di background
    • Il sito dgc.gov.it è operativo;
    • La piattaforma informatica nazionale dedicata al rilascio delle Certificazioni sarà progressivamente allineata con le nuove vaccinazioni.
    • Per tutte le informazioni è possibile contattare il Numero Verde della App Immuni 800.91.24.91, attivo tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 20.00.
    • La Certificazione sarà disponibile per la visualizzazione e la stampa su pc, tablet o smartphone.
    • In alternativa alla versione digitale, la Certificazione potrà essere richiesta al proprio medico di base, pediatra o in farmacia utilizzando la propria tessera sanitaria.

    Legge 17 giugno 2021, n. 87
    Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
    Legge 17 giugno 2021 n°87

AMBIENTE: RIFIUTI

  • Nel “Decreto Semplificazioni bis”, un primo correttivo al D. Lgs 116/20202 in materia di rifiuti

    Il decreto legge 77 del 31 maggio scorso ed entrato in vigore il 1° giugno (c.d. “decreto semplificazioni bis”) ha apportato alcune modifiche al TUA per correggere alcuni errori contenuti nella riforma del D.Lgs 116/2020 o per introdurre opportuni chiarimenti.
    I punti su cui ha fornito chiarimenti e/o correzioni sono:
    • Rifiuti assimilati
    • Ceneri vulcaniche e materiali pirotecnici
    • La dichiarazione di avvenuto smaltimento
    • Rifiuti sanitari
    • Sostituzione dell’allegato D-Elenco dei rifiuti che era stato inserito dal D.Lgs 116/2020 e che prevedeva il codice CER 070218, “scarti di gomma”
    • Altre correzioni
    Decreto Legge 31 maggio 2021 n°77

AMBIENTE: ARIA EMISSIONI

  • Mobility manager

    Ridurre l’impatto ambientale del traffico veicolare privato nelle aree urbane e metropolitane negli spostamenti casa-lavoro. È questo l’obiettivo del Decreto Ministeriale 12 maggio 2021 (pubblicato sulla G.U. n. 124 del 26 maggio), che punta a fare chiarezza sulle modalità attuative delle disposizioni sul ‘mobility manager’, figura a cui spetta la gestione degli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti.
    In particolare, il provvedimento distingue tra “mobility manager aziendale” (specializzato nel governo della domanda di mobilità e nella promozione della mobilità sostenibile nell’ambito degli spostamenti casa-lavoro), e “mobility manager d’area” (che si occupa del supporto al Comune territorialmente competente, presso il quale è nominato, nella definizione e implementazione di politiche di mobilità sostenibile, nonché nello svolgimento di attività di raccordo tra i mobility manager aziendali).
    Il decreto identifica, inoltre, il piano degli spostamenti casa-lavoro (PSCL), che costituiscono lo strumento di pianificazione degli spostamenti sistematici del personale dipendente.
    Secondo quanto previsto dal provvedimento, firmato dal Ministero della Transizione Ecologica di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, le imprese e le pubbliche amministrazioni con singole unità locali (con più di 100 dipendenti) ubicate in un capoluogo di regione o in una città metropolitana o in un capoluogo di provincia o in un comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, il PSCL del proprio personale dipendente.
    Il documento ricorda, infine, che le realtà non in possesso dei requisiti sopracitati, «possono comunque procedere facoltativamente alla nomina del mobility manager aziendale».
    Decreto Ministeriale 12 maggio 2021

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AGENTI BIOLOGICI: AGESNTI CHIMICI E SOSTANZE PERICOLOSE

  • Reach, novità sulle autorizzazioni con il Regolamento (UE) 2021/876

    Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L192 è stato pubblicato il regolamento (UE) n. 2021/876, che stabilisce nuove regole per autorizzare l’uso di sostanze pericolose nella produzione di pezzi di ricambio per prodotti fuori produzione e nella riparazione di prodotti complessi la cui produzione è cessata.
    Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 21 giugno e riguarda le sostanze “estremamente preoccupanti” figuranti nell’Allegato XIV del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (“REACH”).
    In particolare, il regolamento – nell’ottica di evitare l’obsolescenza prematura di articoli o prodotti complessi – dispone la produzione di pezzi di ricambio per prodotti fuori produzione solo nel caso di articoli/prodotti che non possono funzionare in mancanza degli stessi, o di pezzi di ricambio che non possono essere prodotti senza quella determinata sostanza. Per quanto riguarda, poi, la riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata, è necessario che questi possano essere riparati solo utilizzando la sostanza pericolosa in questione.
    Con finalità di semplificazione degli oneri gravanti sugli operatori, il provvedimento elenca, inoltre, all’art. 2, gli elementi che le domande di autorizzazione devono contenere per poter soddisfare i requisiti del REACH.
    Infine, nello stesso documento è prevista la modifica degli artt. 8 e 9, e la sostituzione degli allegati VI e VII del Regolamento (CE) n. 340/2008, con l’obiettivo di ridurre le tariffe riscosse dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche nel vagliare le suddette domande di autorizzazione.

    Regolamento CEE/UE 31 maggio 2021 n°876

    Sostanze pericolose, modificati gli allegati da VII a XI del Reach
    Con la pubblicazione del regolamento (UE) n. 2021/979, lo scorso 17 giugno, la Commissione europea ha modificato più punti degli allegati da VII a XI del regolamento n. 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (“Reach”).
    Le modifiche proposte mirano a chiarire alcune prescrizioni in materia di informazioni e migliorare la certezza giuridica delle pratiche di valutazione applicate dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA).
    In particolare, si è intervenuti sugli allegati da VII a X del Reach, che fissano le prescrizioni in materia di informazioni standard per le sostanze fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori, rispettivamente, a una tonnellata, 10 tonnellate, 100 tonnellate o 1000 tonnellate, e sull’allegato XI del medesimo regolamento, che definisce norme generali per l’adattamento del regime di sperimentazione standard.
    Il provvedimento, inoltre, prevede prescrizioni supplementari per quanto concerne il disegno prescelto per lo studio di tossicità, e modifiche sulle informazioni obbligatorie delle proprietà fisico-chimiche.

    Le novità si applicheranno a partire dall’ 8 gennaio 2022 – e l’applicazione del regolamento è, quindi, differita – poiché che le disposizioni modificate comportano un aggiornamento dei fascicoli di registrazione.


INOLTRE

  • Dal 5 gennaio in vigore il regolamento (UE) n.2020/2096, che aggiorna numerose voci dell’Allegato XVII del Regolamento Reach

    Bando ISI INAIL 2020: dal 1/06 le nuove domande
    Dal 1° giugno e fino al 15 luglio 2021 le imprese potranno accedere alla procedura informatica per inserire la domanda di partecipazione al Bando ISI 2020, l’incentivo dell’INAIL per gli investimenti in salute e sicurezza sul lavoro. L’incentivo -per il quale sono stati stanziati 211.226.450 euro, suddivisi in budget regionali/provinciali e in 4 Assi di finanziamento – prevede contributi del 65% a fondo perduto e spinge a realizzare progetti per il cambio di macchinari, stimolando il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza.

    Gli enti del terzo settore e le aziende destinatarie (imprese di qualsiasi dimensione, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio), una volta inserita la domanda e appurato di aver raggiunto i 120 punti indispensabili per poter partecipare al bando, dal 20 luglio potranno, poi, effettuare il download dei codici identificativi (entro il 15 luglio l’INAIL fornirà l’indicazione della data di pubblicazione delle regole tecniche).
    Nel dettaglio, le tipologie di progetto ammesse a finanziamento sono:
    Asse 1.1 – Progetti di investimento
    Asse 1.2 – Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale
    Asse 2 – Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC)
    Asse 3 – Progetti di bonifica da materiale contenente amianto
    Asse 4 – Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività.
    Ciascuna impresa/ente potrà presentare una sola domanda di finanziamento in una sola Regione o Provincia Autonoma, per una sola tipologia di progetto riguardante una sola unità produttiva (per “unità produttiva” si intende: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnica. Per il settore della navigazione l’unità produttiva è la nave/imbarcazione).
    Da segnalare, infine, che, per tutti gli assi, le spese dovranno essere riferite a progetti non realizzati e non in corso di realizzazione al 15 luglio 2021.