Sicurezza

SICUREZZA: ARGOMENTO: AGENTI BIOLOGICI

  • Covid-19, il DPCM in vigore dallo scorso 6 novembre

    È in vigore dal 6 novembre al 3 dicembre il DPCM 3 novembre 2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale italiana n. 275), contenente le nuove misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il neo provvedimento sostituisce il precedente DPCM 24 ottobre 2020 e prevede un regime differenziato che divide l’Italia in tre fasce di rischio contagio (da giallo a rosso).

    Con specifico riferimento alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, il DPCM conferma quanto già introdotto dai decreti precedenti sull’uso di mascherine e delle altre misure di protezione, finalizzate alla riduzione del contagio, tra cui il distanziamento fisico e il lavaggio delle mani, e riafferma i protocolli e linee guida di sicurezza già varati nei diversi settori lavorativi.

    Da ultimo, il Decreto prevede lo “smart working” ai massimi livelli possibili, sia nella pubblica amministrazione (“la p.a. organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile”), che nel settore privato (“è fortemente raccomandato l’utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati”).

    Aggiornato a Novembre il decreto legislativo n. 81/2008
    Con la revisione del Novembre 2020 del TU sono state apportate le seguenti modifiche:
    -Inseriti gli interpelli del Commissione del Ministero del Lavoro e P.S. n. 1 del 23/01/2020 e n. 2 del 20/02/2020;
    -Inserita la lettera circolare prot. 11056 del 31/03/2020 del Ministero della Salute sulla proroga al 31/07/2020 dei termini previsti dall’art. 40, comma 1;
    -Inserita la lettera circolare del 29/04/2020 prot. 14915 del Ministero della Salute contente indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività
    Modificato l’allegato XXXVIII ai sensi del Decreto Interministeriale del 02.05.2020, pubblicato nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 13 maggio 2020;
    Modificati l’art. 242, comma 6, e gli allegati XLII e XLIII, ai sensi del D.Lgs. 1 giugno 2020, n. 44, in materia di agenti cancerogeni (pubblicato sulla G.U. 09/06/2020, n. 145, entrato in vigore il 24/06/2020);
    Modificato l’art. 180, comma 3, ai sensi del Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (pubblicato sul S.O. n. 29, alla G.U. 12/08/2020, n. 201, in vigore dal 27/08/2020);
    Inserito il Decreto 7 agosto 2020 – Abilitazione alla conduzione di generatori di vapore;
    Inserita la circolare n. 13 del 04/09/2020, congiunta tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero della Salute riguardante chiarimenti sulla circolare del 29/04/2020 sui lavoratori fragili e Covid-19 (Cfr. art. 83 D.L. n.34/2020);
    Sostituito il Decreto Direttoriale n. 57 del 18 settembre 2019 con il Decreto Direttoriale n. 6 del 14 febbraio 2020 – Ventitreesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11
    Modificato l’allegato XLVI ai sensi del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, in materia di agenti biologici (pubblicato in G.U. 07/10/2020, n. 248, in vigore dal 08/10/2020);
    Inserita la lettera circolare dell’INL del 23/10/2020 prot. 3395 riguardo il Decreto n. 94 del 7 agosto 2020 in materia di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore.
    Decreto Legge n. 149/2020: modifiche al decreto legislativo n. 81/2008
    Inoltre, sulla Gazzetta Ufficiale Italiana del 9 novembre 2020, n. 279 è stato pubblicato il Decreto Legge 9 novembre 2020, n. 149 – Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

    L’art. 17 del Decreto Legge prevede modifiche al decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, in particolare la sostituzione degli allegati:

    – XLVII – INDICAZIONI SU MISURE E LIVELLI DI CONTENIMENTO
    – XLVIII – CONTENIMENTO PER PROCESSI INDUSTRIALI.
    In attesa della conversione in legge del Decreto Legge in questione.
    Da osservare che, tuttavia, l’aggiornamento non comprende al momento il D.L. 9 novembre 2020, n. 149 (cd. “ristori bis”), che apporta, appunto, una serie di modifiche agli allegati XLVII e XLVIII del D.Lgs. n.81/2008, relativi alle misure di sicurezza per il rischio da agenti biologici, che si sono rese necessarie a seguito dell’emanazione della importante Direttiva 2020/739 del 3 giugno 2020, in materia di tutela dei lavoratori dalla SARS-COV-2

    Decreto Legge 9 novembre 2020

    A causa della situazione venutasi a creare sul tutto il territorio nazionale legata all’emergenza Covid-19, le sedute di esame per il conseguimento/rinnovo del certificato di formazione professionale del consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose su strada/ferrovia in programma per i mesi di novembre e dicembre 2020 sono state sospese. Le varie commissioni provvederanno a comunicare le nuove date previste per il 2021.
    Si ricorda che l’Italia ha firmato l’Accordo M330 che prevede una ulteriore proroga – rispetto a quanto stabilito dal presedente Accordo M324 – alla scadenza dei certificati di formazione professionale dei consulenti ADR/RID/ADN: per tutti i certificati in scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 1° febbraio 2021, la scadenza è prorogata al 28 febbraio 2021.

    Ordinanza Ministeriale 19 novembre 2020
    Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
    Ordinanza Ministeriale 19 novembre 2020

    Ordinanza Ministeriale 20 novembre 2020
    Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
    Ordinanza Ministeriale 20 novembre 2020

    Sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori fragili
    A decorrere dal 5 novembre 2020 scorso è di nuovo disponibile, per i datori di lavoro interessati, il servizio telematico per l’inoltro delle richieste di visita medica per Sorveglianza sanitaria eccezionale, in vigore sino al 31 dicembre 2020.
    I datori di lavoro pubblici e privati interessati dalla predetta norma possono nuovamente fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’Inail tramite l’apposito servizio online.

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AMBIENTE E SICUREZZA: SOSTANZE PERICOLOSE

  • Attiva dal 28 ottobre 2020 la Banca Dati ECHA “SCIP”

    L’obbligo di notifica delle sostanze altamente preoccupanti presenti in concentrazione superiore allo 0,1% (p/p) in articoli verrà gestito attraverso il nuovo database dell’ECHA, SCIP – Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products).
    La banca dati SCIP, che concretizza una misura prevista dalla Direttiva quadro sui rifiuti, è stata resa disponibile con un paio di mesi di anticipo rispetto all’obbligo di presentazione delle informazioni, che scatterà a partire dal 5 gennaio 2021; i consumatori e gli operatori dei rifiuti potranno accedere e utilizzare i dati a partire da febbraio 2021.
    I soggetti obbligati sono le aziende che vendono articoli contenenti sostanze presenti nell’elenco di sostanze candidate e che li immettono nel mercato dell’UE.
    L’obbligo di notifica non si applica ai rivenditori al dettaglio che forniscono articoli direttamente al consumatore.

    CLP, DISCIPLINA SU EMERGENZE SANITARIE AL RESTYLING
    Sono operative dal 14 novembre le nuove prescrizioni di informazione relative alla risposta di emergenza sanitaria. Con la pubblicazione – sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L379 – del Regolamento (UE) n. 2020/1677, la Commissione è intervenuta, infatti, modificando l’allegato VIII del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (Clp), riscrivendo le “informazioni armonizzate relative alla risposta di emergenza sanitaria e misure di prevenzione”.
    Il nuovo testo, che sostituisce in toto il precedente, è articolato in:
    – prescrizioni generali (parte A);
    – informazioni contenute in una trasmissione (parte B);
    – formato di trasmissione (parte C);
    – formule standard (parte D)
    Come si legge nei “considerando” del documento, la misura nasce in risposta alle preoccupazioni degli operatori di settore «sulla praticabilità delle prescrizioni […] in determinati casi, nello specifico rispetto alla difficoltà di conoscere la composizione esatta delle miscele».