Sicurezza

SICUREZZA: ARGOMENTO: AGENTI BIOLOGICI/COVID-19

  • 07/10/2020: Governo proroga stato di emergenza per il Covid al 31 gennaio 2021

    Approvata, nell’ambito del decreto legge Covid, la norma che proroga il dpcm con le norme anti contagio ora in vigore al 15 ottobre.

    24/10/2020: È stato pubblicato il Decreto Pres. Cons. Ministri 24 ottobre 2020: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

    Nuova Circolare del ministero della Salute del 12 ottobre 2020 aggiornante le indicazioni riguardo la durata e il termine dell’isolamento e della quarantena
    La nuova Circolare del ministero della Salute del 12 ottobre 2020 aggiorna le indicazioni riguardo la durata e il termine dell’isolamento e della quarantena, in considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica, delle nuove evidenze scientifiche, delle indicazioni provenienti da alcuni organismi internazionali (OMS ed ECDC) e del parere formulato dal Comitato Tecnico Scientifico l’11 ottobre 2020.
    Circolare 12 ottobre 2020

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AMBIENTE E SICUREZZA: GENERATORI DI VAPORE/APPARECCHI A PRESSIONE

  • Conduzione di generatori di vapore: Patentino di abilitazione e formazione

    Sulla Gazzetta Ufficiale Italiana del 30 settembre 2020, n. 242 è stato pubblicato dal Decreto Ministeriale 7 agosto 2020 Abilitazione alla conduzione di generatori di vapore.
    Dal campo di applicazione del Decreto Ministeriale sono esclusi i generatori di vapore di piccola potenzialità, per i quali il prodotto della pressione ammissibile (PS) in bar per la capacità totale (V) in litri è tale che PS x V ≤ 300 bar x litri e PS ≤ 10 bar, nonchè i generatori aventi V≤ 25 litri e PS ≤ 32 bar.
    I patentini di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore sono articolati in quattro gradi:
    a) il patentino di 1° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo e di qualsiasi superficie;
    b) il patentino di 2° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 20 t/h di vapore;
    c) il patentino di 3° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 3 t/h di vapore;
    d) il patentino di 4° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 1 t/h di vapore.
    Il valore della producibilità del generatore da prendere in considerazione è quello della producibilità massima continua dichiarata dal costruttore, qualora il valore non fosse specificato, l’art. 2 del D.M. definisce i limiti.
    Il titolare del patentino, al fine della conduzione del generatore di vapore, deve essere idoneo alla mansione specifica ai sensi dell’art. 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità della visita medica di controllo viene stabilita in una volta ogni cinque anni, ridotti a due anni per i soggetti che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età.

    I contenuti, la durata e la modalità di svolgimento dei corsi di formazione per l’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore e di acqua surriscaldata alimentati a fuoco diretto o a fuoco indiretto con rischio di surriscaldamento, sono riportati nell’Allegato II .
    Decreto Ministeriale 7 agosto 2020

AMBIENTE E SICUREZZA: SOSTANZE PERICOLOSE

  • REACH, L’UE FISSA I TERMINI PER AGGIORNARE LA REGISTRAZIONE

    Con la pubblicazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1435 sono stati definiti i termini per aggiornare la registrazione delle sostanze chimiche contenute nel Regolamento (CE) n. 1907/2006 (“Reach”). A norma dell’art. 22, paragrafo 1, di tale ultimo Regolamento, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, incombe sui dichiaranti – ossia i “ fabbricanti o importatori di una sostanza, o gli importatori di un articolo che presenta una registrazione per una sostanza” – la responsabilità di aggiornare le loro registrazioni «senza indebito ritardo con nuove informazioni pertinenti» e di trasmetterle all’Agenzia europea per le sostanze chimiche.

    Il nuovo regolamento 2020/1435 fissa, quindi, i termini per gli aggiornamenti di cui all’art. 22, paragrafo 1, del Reach.

    In particolare, il provvedimento fa riferimento ai seguenti casi:
    – modifiche dello stato giuridico o dell’identità del dichiarante (art. 22 paragrafo 1, lettera b);
    – modifiche della fascia di tonnellaggio (articolo 22, paragrafo 1, lettera c);
    – nuovi usi identificati e nuovi usi sconsigliati (all’articolo 22, paragrafo 1, lettera d);
    – nuove informazioni sui rischi per la salute umana e/o per l’ambiente (all’articolo 22, paragrafo 1, lettera e);
    – modifiche della classificazione e dell’etichettatura della sostanza registrata (22, paragrafo 1, lettera f);
    – aggiornamenti o modifiche della relazione sulla sicurezza chimica o degli orientamenti per un uso sicuro (all’articolo 22, paragrafo 1, lettera g);
    – proposte di sperimentazione prima di effettuare uno dei test di cui all’allegato IX o X del Reach (22, paragrafo 1, lettera h);
    – modifiche per quanto riguarda l’accesso consentito alle informazioni nella registrazione (art. 22, paragrafo 1, lettera i);
    – aggiornamenti che comportano sperimentazioni supplementari;
    – altri aggiornamenti combinati.

    Il provvedimento prevede termini quanto più brevi possibili (3 mesi per gli aggiornamenti di natura più amministrativa, termini di sei, nove o dodici mesi per aggiornamenti più complessi), e considera i termini specificati come limiti massimi (pertanto i dichiaranti sono tenuti a fornire aggiornamenti il più rapidamente possibile e comunque entro il termine specificato).

    La Commissione ricorda, infine, che «per concedere ai dichiaranti un periodo di tempo sufficiente per adeguarsi all’introduzione dei termini stabiliti dal regolamento», quest’ultimo entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.

    Regolamento UEE/UE 9 ottobre 2020 n°1435

    INOLTRE:
    • Il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali ha aggiornato l’elenco dei quiz per le verifiche di idoneità dei responsabili tecnici della gestione rifiuti.
    • Novità in materia di imballaggi: la firma dell’accordo Anci-Coreve (consorzio degli imballaggi in vetro)
    • Albo Nazionale Gestori Ambientali: modifiche alle procedure di iscrizione delle carrozzerie mobili
    Con una delibera il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori ambientali ha modificato le procedure di iscrizione delle carrozzerie mobili in merito ai compiti del Responsabile Tecnico, la cui attestazione dovrà indicare:
    – la tipologia della carrozzeria mobile, specificando a quale, tra le seguenti tipologie appartiene: containers, casse mobili, cisterne, compattatori, cassoni e pianali.
    – i CER abbinabili per ciascuna tipologia di carrozzeria mobile.
    A fronte della necessità di identificare per tipologia le carrozzerie mobili ed abbinarle alle tipologie di rifiuti trasportate, il Comitato Nazionale ha modificato lo schema di attestazione dell’idoneità dei veicoli che dev’essere redatto dai Responsabili Tecnici.
    In seguito a queste modifiche, nelle attestazioni riguardanti carrozzerie mobili dovranno essere riportati:
    – la tipologia di carrozzeria: containers, casse mobili, cisterne, compattatori, cassoni o pianali;
    – i codici CER abbinabili ad ogni tipologia di carrozzeria.
    Inoltre, per ogni veicolo o gruppo di veicoli equipaggiati con carrozzerie mobili dovranno essere indicate le tipologie di carrozzerie abbinate.
    Conseguentemente, nei provvedimenti d’iscrizione sarà riportato:
    – per ogni veicolo, le tipologie di carrozzerie mobili abbinabili;
    – per ogni tipologia di carrozzeria mobile, i codici CER abbinati.
    Queste disposizioni si applicano a partire dal 2/2/2021, ed i provvedimenti d’iscrizione in corso di validità a tale data dovranno essere aggiornati entro il 31/12/2021 o nel periodo compreso tra queste due date in caso di variazioni dell’iscrizione.