Sicurezza

SICUREZZA: RADIAZIONI

  • Radiazioni ionizzanti, in G.U. il Decreto Legislativo di recepimento della direttiva Euratom

    Il Decreto Legislativo n. 101 del 31 luglio 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generalen. 201 del 12/08/2020 – Suppl. Ordinario n. 29. Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore.
    Entrata in vigore del provvedimento: 27/08/2020
    Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n°101

SICUREZZA: AGENTI BIOLOGICI E SORVEGLIANZA SANITARIA – GESTIONE EMERGENZA COVID

  • AGENTI BIOLOGICI E SORVEGLIANZA SANITARIA - GESTIONE EMERGENZA COVID

    Circolare congiunta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della salute sulla sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro, in relazione al contenimento del rischio di contagio da SARS-CoV-2 con particolare riguardo alle lavoratrici e ai lavoratori fragili.
    Pubblicata la Circolare congiunta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute sulla sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro, in relazione al contenimento del rischio di contagio da SARS-CoV-2 con particolare riguardo alle lavoratrici e ai lavoratori fragili.
    La Circolare fornisce indicazioni operative in merito alle modalità di espletamento delle visite e del giudizio medico-legale.
    Ai lavoratori e alle lavoratrici deve essere assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell’esposizione al rischio di da SARS-Co V-2, in presenza di patologie con scarso compenso clinico come malattie cardiovascolari, respiratorie e metaboliche, con documentazione medica attestante la relativa patologia.

    Circolare n° 13 del 04.09.2020

    Coronavirus: il nuovo DPCM proroga le misure di contenimento del contagio al 7 ottobre
    Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana del 7 settembre 2020, n. 222 il Decreto Pres. Cons. Ministri 7 settembre 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

    Il nuovo DPCM proroga fino al 7 ottobre 2020 le misure urgenti di contenimento del contagio del virus Covid-19, previste dal DPCM del 7 agosto 2020.

    Sostituiti gli allegati:
    ALLEGATO 15 – Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico)
    ALLEGATO 16 – Linee guida per il trasporto scolastico dedicato)
    ALLEGATO 20 – Spostamenti da e per l’estero)

    Aggiunti gli allegati:
    ALLEGATO 21 – Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di sars-cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia
    ALLEGATO 22 – Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di covid-19 nelle aule universitarie

    Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 07.09.2020
    Approvate in conferenza Stato Regioni le linee guida sul trasporto pubblico
    Nella seduta del 31 agosto 2020 la Conferenza Stato Regioni ha approvato le linee guida sul trasporto pubblico proposte dal Mit che contengono le misure organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 e le modalità di informazione agli utenti. A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale, dei mezzi del trasporto ferroviario regionale e degli scuolabus del trasporto scolastico dedicato è consentito un coefficiente di riempimento non superiore all’80%.
    Il 31 agosto 2020 sono state approvate in Conferenza Unificata le “Linee guida” del trasporto pubblico alla presenza della Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli e il Ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia.
    Le linee guida proposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti contengono le misure organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 e le modalità di informazione agli utenti.
    Vengono introdotte alcune novità per aumentare la capienza dei mezzi pubblici in condizioni di sicurezza, per favorire la ripresa ordinata dell’attività scolastica, economica e culturale del Paese.
    La differenziazione e il prolungamento degli orari di apertura degli uffici, degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e delle scuole di ogni ordine e grado è importante per modulare la mobilità dei lavoratori e prevenire conseguentemente i rischi di aggregazione connessi alla mobilità dei cittadini. E’ raccomandata, quando possibile, l’incentivazione della mobilità sostenibile (biciclette, e-bike, ecc.).
    Inoltre, per aumentare le corse dei mezzi di trasporto, soprattutto durante le ore di punta, possono essere destinate ai servizi di linea per trasporto di persone anche le autovetture a uso di terzi attraverso procedure semplificate per l’affidamento dei servizi.
    Viene previsto da parte del Governo nella Legge di Bilancio lo stanziamento di 200 milioni per le Regioni e 150 per Comuni e Province per i servizi aggiuntivi di trasporto ritenuti indispensabili per l’avvio dell’anno scolastico.
    Le risorse già previste per i mancati introiti delle aziende del Tpl potranno infatti essere utilizzate anche per servizi aggiuntivi.
    A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale, dei mezzi del trasporto ferroviario regionale e degli scuolabus del trasporto scolastico dedicato è consentito, in considerazione delle evidenze scientifiche sull’assunto dei tempi di permanenza medi dei passeggeri indicati dai dati disponibili, un coefficiente di riempimento non superiore all’80 %, prevedendo una maggiore riduzione dei posti in piedi rispetto a quelli seduti.

    Tale coefficiente di riempimento è consentito anche in relazione al ricambio dell’aria interna dei veicoli di superficie e dei treni metropolitani. Infatti la maggior parte degli impianti di climatizzazione consente una percentuale di aria prelevata dall’esterno e un ricambio ad ogni apertura delle porte in fermata. Inoltre per i tram di vecchia generazione è possibile l’apertura permanente dei finestrini.
    Potrà essere aumentata la capacità di riempimento, oltre il limite previsto, esclusivamente nel caso in cui sia garantito un ricambio di aria e un suo filtraggio attraverso idonei strumenti di aereazione che siano preventivamente autorizzati dal CTS.
    Al fine di aumentare l’indice di riempimento dei mezzi di trasporto potranno essere installati separazioni removibili tra i sedili. È in corso un accordo tra MIT- INAIL e IIT per individuare il materiale idoneo per consentire la separazione tra una seduta e l’altra, al fine di consentire un indice di riempimento dei mezzi pressoché totale. Le aziende di trasporto possono avviare forme autonome di individuazione di materiale idoneo da sottoporre alla certificazione sanitaria del CTS.

    Sulle metropolitane, sugli autobus e su tutti i mezzi di trasporto pubblico locale devono essere installati appositi dispenser, anche in maniera graduale a partire dai mezzi più affollati, per la distribuzione di soluzioni idroalcoliche per la frequente detersione delle mani.
    Vanno previsti dalle aziende di gestione del servizio forme di comunicazione, su ogni mezzo di trasporto, sul corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuali.
    Linee Guida Trasporti

AMBIENTE: EMISSIONI IN ATMOSFERA -ARIA

  • Riordino del quadro normativo riferito ai medi impianti di combustione, ad opera del d.lgs. 102/2020 entrato in vigore il 28 agosto.

    In Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.202 del 13 agosto 2020, è stato pubblicato il decreto Legislativo 30 luglio 2020, n.102 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera, ai sensi dell’articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170”, che procede ad un riordino del quadro normativo riferito ai medi impianti che producono emissioni in atmosfera. Le modifiche, che interessano la Parte V del Dlgs 152/2006 sulle emissioni in atmosfera degli impianti di combustione, sono finalizzate, in particolare, a garantire la certezza normativa in materia di obblighi e di controlli relativi alla gestione dei medi impianti di combustione degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, nonché a razionalizzare le procedure autorizzative e il sistema delle sanzioni, con riguardo sia alle imprese sia ai privati gestori di impianti termici civili.
    Il Decreto è entrato in vigore il 28 agosto 2020.

    D.Lgs. Governo 30 luglio 2020, n°102

AMBIENTE: RIFIUTI

  • Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana del 11 settembre 2020, n. 226 il D.Lgs. Governo 3 settembre 2020, n. 116 Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

    Il Decreto in questione apporta diverse modifiche alla Parte IV del TUA – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati:
    – Titolo I Gestione dei rifiuti – Capo I Disposizioni generali
    – Titolo I Gestione dei rifiuti – Capo III Servizio di gestione integrata dei rifiuti
    – Titolo II – Gestione degli imballaggi
    – Titolo VI Sistema sanzionatorio e disposizioni finali – Capo I Sanzioni
    – Completamente sostituito l’allegato D della Parte IV.
    Ed inoltre modificato il decreto del Ministro dell’ambiente 8 aprile 2008 Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato.
    Le modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entrano in vigore a partire dal 26 settembre 2020.
    D.Lgs. Governo 3 settembre 2020, n° 116

    D.Lgs. Governo 3 settembre 2020, n. 118 che modifica il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 ed il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188.
    Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
    Entra in vigore il 27 settembre 2020.
    D.Lgs. Governo 3 settembre 2020 n°118

    D.Lgs. Governo 3 settembre 2020, n. 119 che modifica il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209.
    Attuazione dell’articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.
    Entra in vigore il 27 settembre 2020.
    D.Lgs. Governo 3 settembre 2020 n° 119

    Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana del 14 settembre 2020, n. 228, l’atteso decreto attuativo che va a completare il Pacchetto economia circolare.
    Il D.Lgs. Governo 3 settembre 2020, n. 121 Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti modifica il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 ed abroga il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 settembre 2010 ad eccezione dei limiti previsti dalla tabella 5, nota lettera a), dell’articolo 6 che continuano ad applicarsi fino al 1° gennaio 2024.

    Il D.Lgs. Governo 3 settembre 2020, n. 121entra in vigore il 29 settembre 2020.
    D.Lgs. Governo 3 settembre 2020 n°121

AmbienteeSicurezza


AGENTI CHIMICI

  • Confermata la decorrenza della seconda scadenza delle prescrizioni del Regolamento 542/2017, emendante il Regolamento CLP, a partire dal 1° gennaio 2021

    Il Regolamento della Commissione (UE) 2017/542 che ha emendato il regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) aggiungendo un nuovo allegato (VIII), definisce le prescrizioni che gli importatori e gli utilizzatori a valle che immettono miscele sul mercato devono soddisfare per quanto riguarda la trasmissione delle notifiche armonizzate.

    A seguito della trasmissione, negli Stati membri dell’UE i dati unificati saranno disponibili per il personale medico. L’applicazione del codice consente ai centri antiveleni di fornire informazioni sulla miscela pericolosa durante le situazioni d’emergenza
    L’allegato VIII è stato adottato nel marzo 2017 e prevede diverse scadenze relative alla sua applicazione:
    • Gennaio 2020 per le miscele per l’uso da parte dei consumatori
    • Gennaio 2021 per le miscele per uso professionale
    • Gennaio 2024 per le miscele per uso industriale