Sicurezza

SICUREZZA: AGENTI CANCEROGENI O MUTAGENI

  • Direttiva 2019/983: modifiche alla Direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti cancerogeni o mutageni

    Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 20 giugno 2019, n. L164 è stata pubblicata la Direttiva 2019/983 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che modifica la direttiva 2004/37/CE.

    La direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ha come scopo la protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e la loro sicurezza derivanti dall’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. Tale direttiva, mediante un quadro di principi generali che consentano agli Stati membri di assicurare l’applicazione uniforme dei requisiti minimi, prevede un livello coerente di protezione contro i rischi derivanti da agenti cancerogeni e mutageni.

    Alla luce dei dati scientifici, è inoltre stato necessario tenere presenti le vie di assorbimento di agenti cancerogeni e mutageni diverse da quella inalatoria, compresa la possibilità di assorbimento cutaneo, e, in tali casi, assegnare una nota «cute» per le sostanze pertinenti, al fine di garantire il miglior livello di protezione possibile. Le modifiche all’allegato III della direttiva 2004/37/CE di cui alla direttiva 2019/983 costituiscono un passo ulteriore in un processo di lungo termine per l’aggiornamento di tale direttiva.

    Da sottolineare l’aggiunta di valori limite per le seguenti sostanze:
    • Cadmio e suoi composti inorganici
    • Berillio e composti inorganici del berillio
    • Acido arsenico e suoi sali e composti inorganici dell’arsenico
    • Formaldeide
    • 4,4′-metilene-bis(2 cloroanilina)

    Direttiva CEE/CEEA/CE 5 giugno n°983

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ARGOMENTO RIFIUTI – SICUREZZA IN GENERE

  • Convertito in legge il D.L. ``Sblocca cantieri``

    Con la Legge 14 giugno 2019, n. 55, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 17 giugno 2019, n. 140, è stato convertito in legge il D.L. 18 aprile 2019, n. 32 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”
    Si segnala, in particolare il comma 19 dell’articolo 1 del D.L. che, al fine di perseguire l’efficacia dell’economia circolare, sostituisce il comma 3 dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 con il seguente testo:
    “3. Nelle more dell’adozione di uno o più decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269. Le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto per il recupero dei rifiuti sono concesse dalle autorità competenti sulla base dei criteri indicati nell’allegato 1, suballegato 1, al citato decreto 5 febbraio 1998, nell’allegato 1, suballegato 1, al citato regolamento di cui al decreto 12 giugno 2002, n. 161, e nell’allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto 17 novembre 2005, n. 269, per i parametri ivi indicati relativi a tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti, attività di recupero e caratteristiche di quanto ottenuto da tale attività. Tali autorizzazioni individuano le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l’attuazione dei principi di cui all’articolo 178 del presente decreto per quanto riguarda le quantità di rifiuti ammissibili nell’impianto e da sottoporre alle operazioni di recupero. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare possono essere emanate linee guida per l’uniforme applicazione della presente disposizione sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle verifiche sui rifiuti in ingresso nell’impianto in cui si svolgono tali operazioni e ai controlli da effettuare sugli oggetti e sulle sostanze che ne costituiscono il risultato, e tenendo comunque conto dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute umana. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo, i titolari delle autorizzazioni rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione presentano alle autorità competenti apposita istanza di aggiornamento ai criteri generali definiti dalle linee guida”.
    Si segnalano inoltre, del decreto legge convertito:- l’art. 3 “Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche”, che apporta diverse modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia- l’art. 4 septies, aggiunto dalla legge di conversione, “Disposizioni in materia di accelerazione degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione anche al fine di evitare l’aggravamento delle procedure di infrazione in corso”- l’art. 24 “Proroga disposizioni deposito e trasporto terre e rocce da scavo” che modifica il D. L. 17 ottobre 2016, n. 189 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, ed in particolare l’art. 28 che detta disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici.

    Legge 14 giugno 2019, n° 55

AGENTI CHIMICI E SOSTANZE PERICOLOSE

  • Reg. 2019/957: inserita nuova voce all'allegato XVII del Reach

    Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 12 giugno 2019, n. L154 è stato pubblicato il regolamento (UE) n. 2019/957, che entrerà in vigore il 2 luglio 2019, e prevede l’inserimento della voce (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroottil) silanetriolo o uno qualsiasi dei suoi mono-, di- o tri-O-(alchil) derivati (TDFA) nell’allegato XVII del regolamento (UE) n. 1907/2006 “Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi”.
    In particolare, il Reg. 2019/957, stabilisce che le sostanze in questione non possono essere immesse sul mercato per la vendita al pubblico dopo il 2 gennaio 2021 individualmente o in combinazione tra di loro, in una concentrazione pari o superiore a 2 ppb, in peso, delle miscele contenenti solventi organici, in prodotti spray. Inoltre, l’imballaggio dei prodotti spray contenenti (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroottil) silanetriolo e/o TDFA associati a solventi organici, e immessi sul mercato per uso professionale deve recare in modo chiaro e indelebile le seguenti diciture: “Uso riservato agli utilizzatori professionali” e “Letale se inalato”, con il pittogramma GHS06.
    Regolamento CEE/UE, 11 giugno 2019, n°957