AMBIENTE: EDILIZIA PUBBLICA
-
−
APPALTI VERDI definiti i CAM per l’edilizia pubblica
Tra le specifiche tecniche richieste anche quelle per gruppi di edifici, sul singolo edificio, sui componenti edilizi e sul cantiere
Definiti i criteri ambientali minimi (CAM) per i cosiddetti appalti verdi (green public procurement – Gpp) relativi all’affidamento di servizi di progettazione e di lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
In particolare, l’allegato al decreto del ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017 (in Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2017, n. 259) riporta un lungo elenco di requisiti tra cui:
• la selezione dei candidati
• le specifiche tecniche per gruppi di edifici
• le specifiche tecniche dell’edificio
• le specifiche tecniche dei componenti edilizi
• le specifiche tecniche del cantiere
• i criteri di aggiudicazione (criteri premianti)
• le condizioni di esecuzione (clausole contrattuali)Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare_11ottobre2017
AMBIENTE: RIFIUTI
-
−
Albo Gestori Ambientali: cessione veicoli per trasporto rifiuti
Definite dal Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali modalità e requisiti per effettuare la cessione temporanea di veicoli per il trasporto transfrontaliero di rifiuti.
Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha definito le modalità ed i requisiti per poter effettuare la cessione temporanea di veicoli, per effettuare il trasporto transfrontaliero di rifiuti, tra imprese comunitarie iscritte all’Albo.
Con questa Delibera vengono stabilite le condizioni e le procedure per effettuare variazioni temporanee della dotazione di veicoli, anche allo scopo di poter verificare puntualmente il titolo di disponibilità di ciascun veicolo in capo all’azienda utilizzatrice. L’utilizzo temporaneo di veicoli per effettuare trasporti transfrontalieri di rifiuti può svolgersi rispettando le seguenti condizioni:
– entrambe le imprese, cedente ed utilizzatrice, sono stabilite in uno Stato dell’Unione Europea e sono iscritte almeno in una delle categorie 1, 4, 5 o 6 dell’Albo;
– il veicolo temporaneamente ceduto non rientra in altri procedimenti d’iscrizione o variazione non conclusi riguardanti l’impresa cedente;
– l’impresa cedente non è sospesa dall’Albo al momento della presentazione della domanda di variazione.
Il veicolo temporaneamente ceduto potrà trasportare rifiuti presenti in entrambe le autorizzazioni dell’impresa cedente e di quella utilizzatrice e potrà essere utilizzato esclusivamente per trasporti transfrontalieri di rifiuti. Nella Delibera viene inoltre descritta la procedura di variazione, telematica, e tutta la modulistica necessaria compreso un fac-simile di contratto di cessione temporanea del veicolo, alla scadenza del quale il veicolo tornerà automaticamente nella disponibilità dell’impresa cedente e verrà escluso dall’iscrizione dell’impresa utilizzatrice.