SICUREZZA: RUMORE
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L'UNI ha pubblicato la norma UNI EN ISO 16283-3:2016
L’Ente italiano di normazione, UNI, ha pubblicato la norma UNI EN ISO 16283-3:2016: “Misure in opera dell’ isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio – Parte 3, in materia di Isolamento acustico di facciata”. La norma va di fatto a sostituire la UNI 11572 edizione 2015. Con la pubblicazione della parte 3 della UNI EN ISO 16283-3:2016, viene completamente aggiornato il pacchetto normativo in merito alla misura in opera dei requisiti acustici passivi degli edifici.
SICUREZZA: APPARECCHI A PRESSIONE
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La Nuova Direttiva PED 2014/68/UE” dal 19.07.2016 sostituirà la Direttiva PED 97/23/CE
Il recepimento della Direttiva è suddiviso in due fasi:
– Entro il 28 febbraio 2015 dovevano essere recepite le disposizioni legislative relative alla classificazione dei fluidi in Art. 13
– Entro il 18 luglio 2016 le disposizioni relativi agli altri articoli
L’applicazione della nuova Direttiva è obbligatoria dal 19 luglio 2016.
AMBIENTE E SICUREZZA: PREVENZIONE INCENDI E CPI
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Nuova regola tecnica per i depositi di gas naturale e di biogas
Pubblicato il Decreto 12 maggio 2016 con indicazioni di attuazione della normativa in materia di prevenzione degli incendi per l’edilizia scolastica: adeguamento entro il 31 dicembre 2016.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell’Interno del 12 maggio 2016: “Prescrizioni per l’attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per l’edilizia scolastica”. Il decreto in vigore dal 26/05/2016, riporta scadenze per l’attuazione delle disposizioni del decreto 26 agosto 1992 su edifici scolastici adibiti o esistenti in date differenti e che non abbiano ancora provveduto ad adeguarsi.
Gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuole esistenti alla data del 26 maggio 2016 devono adottare le seguenti misure comunque entro il 31 dicembre 2016.
a) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le scuole attuano le misure di cui ai punti: 7.0-8-9.2-10-12;
b) entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto:
1) le scuole preesistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro per i lavori pubblici del 18 dicembre 1975, attuano le misure di cui ai punti: 2.4-3.1-5 (5.5 larghezza totale riferita al solo piano di massimo affollamento)-6.1-6.2-6.3.0-6.4-6.5-6.6-7.1-9.1-9.3;
2) le scuole realizzate successivamente all’entrata in vigore del decreto del Ministro per i lavori pubblici del 18 dicembre 1975 ed entro la data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992, attuano le misure di cui ai punti: 2.4-3-4-5-6.1-6.2-6.3-6.4-6.5-6.6-7.1-9.1-9.3;
3) le scuole realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992 attuano tutte le misure ivi previste;
Inoltre il termine degli adeguamenti previsti e comunque entro la scadenza del termine del 31 dicembre 2016, deve essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività e il progetto di cui all’art. 3 del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, previsto per le scuole di categoria B e C dell’Allegato I allo stesso decreto, deve indicare le opere di adeguamento ai requisiti di sicurezza di cui al comma 1, lettere a) e b).
Gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuole esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esentati dall’obbligo di adeguamento qualora siano in possesso del certificato di prevenzione incendi, in corso di validità, o sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’art. 4 del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, mentre quelli per i quali siano in corso lavori di adeguamento al decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992 sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, deve essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell’art. 4 del decreto 151/2011 relativa al completo adeguamento antincendio della struttura entro il termine massimo di cui al comma 1, lettera c).
TUTTE LE AREE: PRIVACY E DELITTI INFORMATICI
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NUOVO CODICE APPALTI APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Il 24 maggio 2016 è entrato in vigore il nuovo regolamento generale europeo sulla protezione dei dati 679/2016. Le nuove regole si applicano ai nuovi trattamenti, mentre per i trattamenti già in corso vi è tempo fino al 24 maggio 2018.
Non è necessario alcun recepimento. Il Regolamento sarà ovviamente immediatamente applicabile senza necessità di recepimento con atti nazionali (anche se non poche disposizioni lasciano liberi gli Stati Membri – o richiedono agli stessi – di introdurre ulteriori regole e condizioni) e mira a garantire una disciplina sulla protezione dei dati personali uniforme ed omogenea in tutta la UE, al fine di assicurare un livello coerente ed elevato di protezione e rimuovere gli ostacoli alla circolazione dei dati personali all’interno dell’Unione Europea.
Per quanto riguarda l’Italia, il Regolamento sostituirà il “Codice Privacy” in vigore dal 1° Gennaio 2004.
AMBIENTE: RIFIUTI
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istruzioni aggiuntive per la compilazione del modello unico di dichiarazione ambientale (Mud)
Ricordiamo che dall’8 giugno 2016 è entrato in vigore il Decreto n. 78 del 30 marzo 2016, il nuovo “Testo Unico SISTRI” che stabilisce le (nuove) “Disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti”, in attuazione del Dlgs 152/2006.
A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016 di tale decreto sono state pubblicate sul portale Sistri le versioni aggiornate del “Manuale operativo Sistri” e delle “Procedure di Iscrizione e Gestione del Fascicolo Azienda”.
Sono disponibili nella Sezione Manuali e Guide i documenti:
• MANUALE OPERATIVO SISTRI (Ver. 1.0 del 7 giugno 2016)
• PROCEDURE DI ISCRIZIONE E GESTIONE FASCICOLO AZIENDA (Ver. 1.0 del 7 giugno 2016)
pubblicati a seguito di approvazione ed autorizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare(DD prot. RINDEC-2016-63 del 7 giugno 2016).
Dalle Regioni si segnala la delibera con cui la Regione Abruzzo ha stabilito l’entità delle garanzie finanziarie da prestare per le operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti