SICUREZZA: SICUREZZA IN GENERE
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Omessa Denuncia Malattia Professionale: Entrano in Vigore le Nuove Sanzioni
Il 22 marzo 2016 sono entrate in vigore le disposizioni previste dal Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 e quindi anche la sanzione per l’omesso o tardivo invio all’INAIL del primo certificato di malattia professionale. Prima era solo un obbligo etico non sanzionato.
Ammenda da 258 a 1.549 euro.
inoltre
Con circolare 21 marzo 2016, n. 10, l’ Inail ha fornito le istruzioni per l’applicazione delle novità procedurali di invio telematico, a cura dei medici e delle strutture sanitarie, dei certificati di infortunio e malattia professionale, nonché di trasmissione delle relative denunce a cura del datore di lavoro.
Le novità conseguono alle modifiche normative introdotte dal Jobs Act e sono operative dal 22 marzo 2016; pertanto da questa data
I medici e le strutture sanitarie:
1.Trasmettono direttamente all’Inail, per via telematica, i certificati di infortunio e malattia professionale, attraverso l’apposito servizio reso disponibile sul portale dell’Istituto
2.Forniscono al lavoratore il certificato medico con l’indicazione del numero identificativo del certificato, della data di rilascio e dei giorni di prognosi
3.In fase di avvio del nuovo regime, nel caso in cui non risulti possibile effettuare la trasmissione telematica, inviano il certificato tramite PEC alla sede Inail competente in base al domicilio del lavoratore, e consegnano il certificato al lavoratore stesso per il successivo inoltro al datore di lavoro.
Il lavoratore:
1.Fornisce al datore di lavoro il numero identificativo del certificato, la data di rilascio e i giorni di prognosi
2.In fase di avvio del nuovo regime, qualora non disponga del numero identificativo del certificato, continua a consegnare al datore di lavoro il certificato medico in forma cartacea
Il datore di lavoro:
1.Dal 22 marzo 2016 è esonerato dal trasmettere all’Inail il certificato medico di infortunio e malattia professionale
2.Dalla medesima data è esonerato dal trasmettere all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza le denunce relative agli infortuni mortali o con prognosi superiore a 30 giorni. Queste denunce sono rese disponibili direttamente dall’Inail.
3.Acquisisce il certificato di infortunio o malattia professionale, tramite PIN, attraverso la funzione “Ricerca certificati medici” disponibile all’interno dei Servizi Denunce di Infortunio, Malattia professionale e Silicosi/Asbestosi, sul portale dell’Inail.
4.Invia telematicamente la denuncia all’Inail entro i termini previsti, che restano invariati. Tali termini decorrono dalla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto i riferimento del certificato medico dal lavoratore (o il certificato cartaceo, in fase di avvio del nuovo regime, nel caso in cui il lavoratore non disponga del numero identificativo).
Nella denuncia deve indicare obbligatoriamente il numero identificativo e la data di rilascio del certificato medico.
Nel caso in cui il lavoratore non abbia fornito il numero del codice identificativo del certificato medico, nella denuncia il datore di lavoro deve indicare un codice fittizio di 12 caratteri alfa-numerici.In arrivo il nuovo Regolamento UE sui DPI
Sarà pubblicato a breve il testo definitivo approvato a gennaio del nuovo Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale (DPI).
Il nuovo Regolamento abroga la direttiva europea 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai Dispositivi di Protezione Individuale adottata nell’ambito della realizzazione del mercato interno al fine di armonizzare i requisiti di salute e di sicurezza dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) in tutti gli Stati membri e di eliminare gli ostacoli al commercio dei DPI tra gli Stati membri.
Come la precedente Direttiva, il Regolamento stabilisce le procedure e i compiti assegnati ai fabbricanti di DPI per arrivare alla certificazione CE di Tipo dei Dispositivi di Protezione Individuale introducendo alcune novità procedurali e, tra l’altro, la scadenza degli attestati di certificazione CE.In attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea è disponibile un’anteprima.
Inoltre……
E’ fissato infatti per il 19 aprile 2016 p.v. il termine per la pubblicazione dei decreti di recepimento nazionali per le direttive riguardanti:
• materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro certi limiti di tensione (cosiddetta direttiva Bassa Tensione, BT) attrezzature che devono rispettare i limiti di compatibilità elettromagnetica (EMC) – Direttiva 2014/35/UE e Direttiva 2014/30/UE
• recipienti in pressione (PED) – Direttiva 2014/68/UE
• apparecchiature destinate ad essere utilizzate in atmosfera potenzialmente esplosiva (ATEX) – Direttiva 2014/34/UE
• ascensori – Direttiva 2014/33/UE
• apparecchiature radio e telecomunicazioni – Direttiva 2014/53/UE
Sulla GU 4 marzo 2016, n. 53 è stato pubblicato uno dei disposti di recepimento di queste nuove direttive, il D.Lgs 15 febbraio 2016, n. 26 recante “Attuazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativa alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione)”
Tale norma va dunque a modificare il D.Lgs 93/2000 di recepimento della cosiddetta “Direttiva PED” e la normativa di settore.
AMBIENTE E SICUREZZA: PREVENZIONE INCENDI
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Nuova regola tecnica per i depositi di gas naturale e di biogas
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU n. 35 del 12 febbraio 2016) il Decreto 3 febbraio 2016 del Ministero dell’Interno recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8”
Il decreto disciplina la progettazione, la costruzione e l’esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8.
Le disposizioni del Decreto si applicano ai depositi di nuova realizzazione e a quelli esistenti alla data di entrata in vigore del decreto nel caso di interventi di ristrutturazione, anche parziale, o ampliamento successivi alla data di pubblicazione del Decreto, limitatamente alle parti interessate dall’intervento.
A decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto è abrogata la parte seconda dell’allegato al decreto del Ministro dell’interno del 24 novembre 1984, intitolata “Depositi per l’accumulo di gas naturale”.Regolamento CLP e rischio chimico: nuove modifiche al D.Lgs. 81/2008
Entrato in vigore il 29 marzo 2016 il nuovo decreto legislativo n.39 del 15 febbraio 2016 che recepisce la direttiva europea 2014/27/UE del 26 febbraio 2014. Le modifiche al D.Lgs. 81/2008, le novità sui termini, i cartelli e le definizioni.
La settimana scorsa in Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il nuovo D. Lgs. 15 febbraio 2016 n. 39 “Attuazione della direttiva europea 2014/27/UE sulla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele”.
Si tratta del provvedimento atteso che recepisce la Direttiva 2014/27/UE del 26 febbraio 2014 che “modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele”.
Il provvedimento nasce dalla necessità di adeguare l’ordinamento nazionale al contesto comunitario in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione agli agenti chimici sul luogo di lavoro. Un contesto che è evidentemente mutato a seguito dell’adozione del regolamento (CE) n. 1272/2008 ( Regolamento CLP) relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele. E ricordiamo che se il regolamento CLP è entrato in vigore il 20 gennaio 2009, i termini entro cui provvedere alla classificazione in conformità con le nuove norme erano il 1° dicembre 2010 per le sostanze chimiche e il 1° giugno 2015 per le miscele.In ambito comunitario, a seguito dell’adozione del regolamento CLP, si è dunque reso necessario allineare le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE e la direttiva 2004/37/CE – tutte contenenti riferimenti alla legislazione UE in materia di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche – con le nuove disposizioni in materia. E a questo il legislatore comunitario ha provveduto con l’emanazione di un’unica direttiva, la direttiva 2014/27/UE, che, senza modificare in alcun modo la portata o il livello di protezione previsti dalle direttive innanzi citate, si limita ad aggiornare le disposizioni nelle stesse contenute in materia di classificazione ed etichettatura delle sostanze.
Cosa cambia in concreto nella nostra normativa con l’entrata in vigore del D. Lgs. 39/2016?
Vengono apportate modifiche ai seguenti testi normativi:
– decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
– decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
– legge 17 ottobre 1967, n. 977, recante disposizioni concernenti la Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti.
AMBIENTE E SICUREZZA: CONTRATTI/ACQUA ENERGIA TRASPORTI
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NUOVO CODICE APPALTI APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Schema di decreto legislativo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Nuovo Codice Appalti)
Descrizione:
Il Consiglio dei ministri, ha approvato in esame preliminare un decreto legislativo di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori speciali dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché sul riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Come previsto dalla legge delega del 28 gennaio 2016, n. 11, approvata dalle Camere il 14 gennaio 2016, il Governo recepisce in un unico decreto le direttive appalti pubblici e concessioni e riordina la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e contratti di concessione.
È una disciplina autoapplicativa. Non prevede infatti, come in passato, un regolamento di esecuzione e di attuazione, ma l’emanazione di linee guida di carattere generale, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e previo parere delle competenti commissioni parlamentari.
Le linee guida, quale strumento di soft law, contribuiranno ad assicurare la trasparenza, l’omogeneità e la speditezza delle procedure e fornire criteri unitari. Avranno valore di atto di indirizzo generale e consentiranno un aggiornamento costante e coerente con i mutamenti del sistema.
Dove sono stati previsti decreti amministrativi attuativi, comunque non di natura regolamentare, è stata individuata, nel regime transitorio, la valenza temporanea di alcune norme del regolamento, relative a contabilità, verifiche e collaudi, per consentire l’immediata applicabilità della nuova normativa. Il 3 marzo 2016 il Governo ha licenziato in via preliminare lo schema di Dlgs recante il Testo unico in materia di appalti che premia lavori e servizi con minore impatto su salute e ambiente.
AMBIENTE E SICUREZZA: TRASPORTO
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Autotrasporto: regolamento 165/2014-tachigrafo
Dal 2 marzo 2016 sono entrate a pieno regime le ulteriori disposizioni in materia di tachigrafo contenute nel Regolamento (UE) n. 165/2014. Gli articoli 24, 34 e 45 sono già entrati in vigore il 2 marzo 2015.
Il provvedimento abroga le disposizioni del Regolamento (CEE) n. 3821/85, comprese quelle contenute nell’Allegato IB, e modifica il Regolamento (CE) n. 561/2006.
Il Regolamento è principalmente centrato a disciplinare le funzioni del tachigrafo, ma contiene, tra l’altro, disposizioni che riguardano le omologazioni, installazioni e riparazione dell’apparecchio, il rilascio, la durata, la validità della carta del conducente e dell’officina, nonché quelle relative all’introduzione di tachigrafi intelligenti (collegati ad un servizio di tracciamento satellitare e della connessione a distanza per la trasmissione dei dati, anche a postazioni di controllo situate lungo la strada).
Si prevede, altresì, la possibilità per gli Stati membri, in casi debitamente giustificati ed eccezionali, di rilasciare una carta del conducente temporanea e non rinnovabile valida per un massimo di 185 giorni, a un conducente che non ha la sua residenza abituale in uno Stato membro, a condizione che l’autista abbia un regolare rapporto di lavoro con un’impresa stabilita nello Stato membro di rilascio.
Il provvedimento, inoltre, prevede il rafforzamento dell’obbligo delle imprese di trasporto di garantire ai propri conducenti una formazione e istruzioni adeguate per quanto riguarda il buon funzionamento dei tachigrafi, sia digitali che analogici. Tale disposizione si pone in un “contesto” di continuità con quanto previsto dall’art. 10 del Regolamento (CE) n. 561/06
AMBIENTE: RIFIUTI
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istruzioni aggiuntive per la compilazione del modello unico di dichiarazione ambientale (Mud)
Il 2 marzo 2016 l’Ispra ha reso disponibili online le istruzioni aggiuntive per la compilazione del modello unico di dichiarazione ambientale (Mud) che dovrà essere presentato entro il 30 aprile 2016.
Il documento oltre ai chiarimenti sull’elenco e sulla classificazione dei rifiuti, a seguito dell’entrata in vigore dal 1° giugno 2015 della Decisione 2014/955/UE e del Regolamento (UE) n. 1357/2014, dà indicazioni sulla corretta compilazione della modulistica, sulla base delle situazioni di criticità emerse lo scorso anno e dei numerosi errori registrati, soprattutto per i veicoli fuori uso
In merito all’elenco dei rifiuti si chiarisce che la Decisione 2014/955/UE ha introdotto alcune nuove voci passando da 839 a 842 e rivisitandone altre, e che a decorrere dal 1° giugno 2015 il riferimento ai fini del MUD non è più quello di cui all’Allegato D del D.lgs. n. 152/2006, bensì quello allegato alla Decisione.
Inoltre, sempre dal 1° giugno 2015 si applica il Regolamento (UE) n. 1357/2014 che ha sostituito l’Allegato III della Direttiva 2008/98/CE sull’elenco dei rifiuti pericolosi.
Per cui, a livello di compilazione del MUD andranno riportati i dati così come inseriti nei registri di carico e scarico e nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati. Qualora il cambio di classificazione abbia interessato rifiuti che si trovavano in deposito presso il produttore nel momento del cambio di classificazione dovranno essere contabilizzate due operazioni separate.
Oltre alle imprese, anche i Comuni sono sottoposti all’obbligo di dichiarazione MUD per i rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione, per cui si ribadisce che i dati dovranno essere trasmessi esclusivamente per via telematica, tramite l’apposito sito predisposto da Unioncamere (www.mudcomuni.it). In particolare, l’ISPRA sottolinea di fare attenzione alle informazioni inserite nelle comunicazioni su Imballaggi, Veicoli fuori uso e RAEE, essendosi riscontrati errori e/o duplicazioni.
Per quanto attiene ai Materiali, la compilazione della sezione deve essere effettuata seguendo i criteri dell’Art. 184-ter del Dlgs. n. 152/2006 sulla Cessazione della qualifica di rifiuto. Laddove l’autorizzazione, in regime ordinario, specifichi che il gestore produce MPS, queste andranno inserite nella scheda materiali. Per quanto riguarda quindi i criteri individuati a livello europeo, i regolamenti stabiliscono che il materiale cessa di essere rifiuto all’atto della cessione dal produttore all’utilizzatore.
Nel caso in cui i materiali vengano prodotti attraverso cicli produttivi che impiegano, in diverse quantità sia rifiuti sia materie prime, il dichiarante dovrà riportare, tramite stima fatta con la migliore accuratezza possibile, la sola quota di materiali secondari ascrivibili ai rifiuti. Qualora i materiali generati siano semilavorati non classificabili come “rottami”, la quantità dovrà essere riportata alla voce assimilabile per caratteristiche merceologiche: per esempio billette di ferro prodotte dalla fonderia andranno inserite nei “rottami di ferro e acciaio”.
Per quanto riguarda la Comunicazione dei RAEE, sono tenuti alla compilazione solo i soggetti coinvolti nella raccolta e nel trattamento dei rifiuti da AEE rientranti nel campo di applicazione del D.lgs. n. 49/2014, mentre coloro che gestiscono quelli che non vi rientrano sono tenuti a compilare esclusivamente la Comunicazione Rifiuti.
Qualora i soggetti dichiaranti gestiscano gli uni e gli altri, sono tenuti a compilarle entrambe, a cui vanno allegati i moduli di ricezione da terzi, di trasporto, di destinazione, di gestione.
Per la Comunicazione Veicoli Fuori Uso, per la quale “sono stati riscontrati diversi casi in cui le dichiarazioni dei soggetti gestori hanno dato luogo a bilanci di massa negativi per gli impianti rispetto alle quantità gestite nell’anno di riferimento”, l’attenzione degli operatori deve essere posta sulla compilazione della schede AUT, ROT e FRA, in particolare:
– nella scheda AUT deve risultare che la quantità di rifiuto ricevuto da terzi (160104) a meno delle quote in giacenza alla fine dell’anno di riferimento sottratte le quantità di rifiuti prodotti nell’unità locale sia maggiore di zero e risulti uguale al reimpiego; il rifiuto va indicato come ricevuto anche se è l’autodemolitore a provvedere alla radiazione;
– scheda ROT e FRA deve risultare che le quantità dei rifiuti ricevuti da terzi a meno delle quote di quei rifiuti in giacenza alla fine dell’anno di riferimento sottratte le quantità dei rifiuti prodotti nell’unità locale sia maggiore di zero e risulti uguale al reimpiego.
“A fronte di numerose anomalie rilevate in sede di compilazione”, l’ISPRA ribadisce che nel Modulo RT è possibile barrare la dicitura “privati” nel solo caso in cui il rifiuto sia stato ricevuto da soggetti non individuabili come imprese o enti (p.es. condomini, studi medici, ecc.) e non va mai utilizzata nel caso di rifiuti provenienti da imprese (comprese le ditte individuali) o da enti. In quest’ultimo caso è necessario indicare il codice fiscale dell’impresa (comprese le ditte individuali) o dell’ente.
Precisazioni anche per le giacenze al 31 dicembre 2015 che devono essere distinte a seconda che siano state stoccate per recupero o smaltimento e lo smaltimento o avvio a recupero è avvenuto o avviene nell’anno in corso:
– se al momento della compilazione ci sono stati conferimenti nel 2016, devono essere immessi i dati dai formulari 2016;
– se invece rimangono stoccati, bisogna eseguire una stima sulla base dei conferimenti degli anni precedenti, a seconda dell’avvio ad impianti autorizzati a recupero (R) o smaltimento (D).
Infine, vengono fornite indicazioni per le imprese che svolgono attività inerenti i rifiuti da Costruzione e Demolizione (C&D):
– nel caso di rifiuti inerti prodotti in cantieri che non costituiscono unità locali, il modulo RT che viene presentato da gestori e trasportatori deve fare riferimento al singolo cantiere ove è stato generato il rifiuto;
– sono escluse dal MUD in quanto produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività di demolizione, costruzione e scavo solo le imprese che svolgono attività di costruzione e demolizione come attività principale e l’esclusione vale per tutti i rifiuti classificati con codici appartenenti alla famiglia dei CER 17.
SISTRI
Si ricorda inoltre che con la legge di conversione 25 febbraio 2016, n. 21 del Decreto 30 dicembre 2015, n. 210 sono state inserite nuove disposizioni in materia di SISTRI
Nell’art. 8, “Proroga di termini in materia di competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare” è indicato che “fino al 31 dicembre 2016 e comunque non oltre il collaudo con esito positivo della piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità individuato a mezzo di procedura ad evidenza pubblica, indetta dalla Consip Spa con bando pubblicato il 26 giugno 2015” le sanzioni per mancata iscrizione e/o non corretto versamento del contributo (art. 260-bis, commi 1 e 2, D.Lgs. 52/06), sono ridotte del 50 per cento.
Non sono invece state modificate le sanzioni relative al corretto utilizzo del SISTRI, la cui entrata in vigore rimane quindi fissata, allo stato attuale, al 1° gennaio 2017.Dall’Albo nazionale gestori ambientali sono arrivati chiarimenti per quel che riguarda i corsi di formazione per i responsabili tecnici (circolare 227/2016) contiene chiarimenti relativamente a due aspetti inerenti la formazione del responsabile tecnico. In particolare il Comitato chiarisce se a seguito dell’entrata in vigore del D.M. 120/2014 sia possibile realizzare i realizzare i corsi di formazione per responsabili tecnici di cui alla delibera 3/1999, e s.m.i, e se l’attestato di partecipazione ai suddetti corsi di formazione sostituisce la verifica iniziale della preparazione del soggetto prevista dall’articolo 13, comma 1, del DM 120/2014.