Sicurezza

SICUREZZA: ISO

  • L'ISO sta elaborando una norma tecnica sui sistemi di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro

    Ora l’ISO, in stretta collaborazione con l’ILO (International Labour Organization), sta elaborando una norma tecnica sui sistemi di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro.
    La futura ISO 45001, ispirata dalla ben nota OHSAS 18001, si pone l’obiettivo di aiutare le organizzazioni ad affrontare efficacemente questo problema, tutelando in modo appropriato i propri lavoratori.

AmbienteeSicurezza

AMBIENTE E SICUREZZA: PREVENZIONE INCENDI E CPI

  • Il milleproroghe di fine anno 2014 ha influito sugli adempimenti di prevenzione incendi

    Il milleproroghe di fine anno 2014 (DL 31/12/14, n. 192), convertito in legge con modifiche (L. 27/2/15, n. 11 – G.U. 28/02/2015, n. 49), ha influito sugli adempimenti di prevenzione incendi.
    Strutture turistico alberghiere
    Il termine per l’adeguamento a fini antincendio delle strutture turistico alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti all’11/5/94 e in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento previsto dal DM 16/3/12, è stato ulteriormente prorogato al 31 ottobre 2015. Una proroga di altri sei mesi rispetto alla scadenza inizialmente prevista del 30/4/15
    Attività non soggette al DM 16/2/82 ma al DPR 151/11
    I titolari di attività soggette a controllo di prevenzione incendi in base al DPR 151/11, ma non secondo il precedente DM 16/2/82 (ad es. macchine elettriche fisse contenenti più di 1000 dm3 di liquido isolante combustibile), già in esercizio il 22 settembre 2011 (data di pubblicazione del DPR 151/11), dovevano “espletare i prescritti adempimenti” entro il 7 ottobre 2012. Tale termine era stato rinviato prima al 7 ottobre 2013, adesso viene spostato di altri due anni, al 7 ottobre 2016, a condizione che gli enti e i privati interessati presentino l’istanza di valutazione dei progetti (DPR 151/11, art. 3) entro il 1° novembre 2015.

Ambiente

AMBIENTE: RIFIUTI

  • Chiarimenti del Ministero dell'Ambiente

    Chiarimenti del Ministero dell’Ambiente sull’applicazione delle nuove norme europee in materia di classificazione dei rifiuti, contenuti nella nota 28 settembre 2015 prot. 11845 (a correzione della nota 25 settembre 2015 prot. 11719).
    Più in particolare si precisa che:
    • dallo scorso giugno 2015 il regolamento (UE) N. 1357/2014 e la decisione 2014/955/UE trovano piena ed integrale applicazione nel nostro ordinamento giuridico e che, di conseguenza, a decorrere dalla medesima data, gli allegati D ed I del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , non risultano applicabili, laddove essi risultino in contrasto con le suddette disposizioni dell’Unione europea;
    • per quanto concerne l’Allegato D al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, continuano ad applicarsi soltanto i punti 6 e 7 del paragrafo intitolato “Introduzione”, in quanto costituiscono recepimento di una disposizione comunitaria introdotta con l’articolo 7, paragrafi 2 e 3 della direttiva 2008/98/CE, ancora vigente nel quadro normativo comunitario e non modificata dalle disposizioni in questione;
    • dal 1 °giugno 2015 l’Allegato I deve intendersi interamente disapplicato perché contiene disposizioni non conformi al disposto del nuovo regolamento;
    • l’applicazione delle nuove disposizioni dell’Unione europea determina la necessità di provvedere alla riclassificazione dci rifiuti con cosiddetto “codice a specchio”, per i quali la modifica delle caratteristiche di pericolo dell’Allegato III della direttiva 2008/98/CE, potrebbe causare la modifica della classificazione dci rifiuto da pericoloso a non pericoloso o viceversa;
    • eventuali disallineamenti relativi alla descrizione dei codici dei rifiuti sono da imputarsi alla traduzione in lingua italiana del testo originario della decisione, non implicando alcuna modifica reale degli stessi codici, come del resto risulta dal testo originario della decisione in lingua inglese;
    • nella decisione, all’allegato “Elenco di rifiuti di mi all’articolo 7 della direttiva 2008/98/ CE”, nel capitolo “Valutazione e classificazione”, paragrafo 1 “Valutazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti”, la frase “quando una sostanza è presente nei rifiuti in quantità inferiori al suo valore soglia, non viene presa in considerazione per il calcolo di una determinata soglia” è da intendersi più propriamente nella maniera seguente “quando una sostanza è presente nei rifiuti in quantità inferiori al suo valore soglia, non viene presa in considerazione per il calcolo del valore limite di concentrazione”.

    Nota 28 settembre 2015 prot.11845

AMBIENTE: RAEE

  • Cosa prevedono le Norme Ambientali

    Apparecchiature e relativi rifiuti sono oggetto di una particolare disciplina giuridica che coinvolge, a vario titolo, sia soggetti pubblici che soggetti privati. Le attuali regole nazionali impongono:
    — il divieto di immettere sul mercato “Aee” contenenti determinate sostanze pericolose;
    — l’obbligo, per i soggetti coinvolti nella filiera dei relativi rifiuti, di provvedere a raccolta differenziata, trattamento e recupero ad hoc.
    L’intera disciplina relativa ad “Aee” e “Raee” è stata riformulata ad opera, rispettivamente, del Dlgs 4 marzo 2014, n. 27 e del Dlgs 14 marzo 2014, n. 49, provvedimenti che hanno abrogato lo storico Dlgs 151/2005 ad eccezione delle norme da cui dipendono i diversi regolamenti attuativi necessari al funzionamento del sistema che ruota intorno ai rifiuti elettrici ed elettronici.

    In tal senso,si riportano i seguenti riferimenti:
    ● 1° ottobre 2015: nuove deroghe e restrizioni d’uso per sostanze pericolose nelle Aee. Il Dm 6 agosto 2015 ha implementato nel Dlgs 27/2014 le nuove deroghe per piombo e mercurio nei dispositivi medici e introdotto nuove restrizioni d’uso per quattro ftalati.
    ● 6 ottobre 2015: con parere pubblicato il 6 ottobre 2015 il Consiglio di Stato ha dato il via libera allo schema di regolamento di disciplina del ritiro “uno contro zero” dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (cd. “Raee”).
    ● 16 ottobre 2015: chiarimenti dell’Albo gestori sul trasporto Raee. Diramata dall’Albo nazionale gestori ambientali la deliberazione 2/2015 sui criteri per l’applicazione delle misure di accorpamento delle categorie d’iscrizione, che riguardano anche il trasporto dei Raee (categoria 3-bis). Infatti, la nuova deliberazione del Comitato nazionale dell’ALBO gestori riguarda, in particolare, il secondo comma dell’articolo 8 del DM 120/2014 (Regolamento dell’Albo) secondo il quale le imprese iscritte con procedura ordinaria per la raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi (categorie 4 e 5) possono, nel rispetto delle norme che disciplinano il trasporto di cose, svolgere l’attività di trasporto dei propri rifiuti 8categoria 2-bis) e dei RAEE (categoria 3-bis) senza la necessità, come previsto dalla previgente normativa, di ulteriori iscrizioni.
    (Delibera Albo Nazionale Gestori Ambientali Prot. n. 02/ALBO/CN del 16/09/2015).

    Delibera 16 settembre 2015

AMBIENTE: CONSUMI (ENERGIA CERTIFICAZIONE ENERGETICA)

  • E' entrata in vigore la nuova disciplina del DM 26/06/2015

    Il primo ottobre è entrata in vigore la nuova disciplina del DM 26/06/2015 recante “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici.” (15A05198) (GU n.162 del 15-7-2015 – Suppl. Ordinario n. 39 ).
    Inoltre il primo ottobre è entrato in vigore anche il DECRETO 26 giugno 2015 “Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”.
    Resta, comunque, ferma, ove non raggiunta la scadenza prevista, la validità degli attestati di certificazione energetica redatti ai sensi delle precedenti linee guida di cui al DM 26/06/2009.
    Inoltre con la nota del 18 settembre 2015 il Consiglio nazionale del notariato ha fornito le indicazioni per orientarsi nelle novità in materia di prestazione energetica in edilizia, vigente dal 1° ottobre. – requisiti minimi per gli edifici.

    Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009

    Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche

    Consiglio Nazionale del Notariato-Certificazione Energetica Edifici