Ambiente

AMBIENTE: TUTTI

  • AIA, pubblicato in GU comunicato decreto istruzioni per relazione di riferimento gestori impianti

    Sulla Gazzetta ufficiale del 7 gennaio 2015 è stato pubblicato il Comunicato del Ministero dell’ambiente di approvazione del Decreto 13 novembre 2014, n. 272 recante “le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
    Il decreto, in attuazione dell’articolo 29-sexies, comma 9-sexies del D.lgs. 152/2006, definisce le modalità, la tempistica e i contenuti minimi della relazione di riferimento, da presentare all’Autorità competente dai gestori degli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), ovvero per la raccolta di “informazioni sullo stato di qualita’ del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attivita”…
    La relazione di riferimento deve essere presentata in sede di presentazione o rinnovo della domanda di AIA se l’attività comporta l’utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, ex articolo 29-ter, comma 1, lettera m) Dlgs 152/2006.
    Sono tenuti alla presentazione della relazione di riferimento:
    • i gestori in possesso di autorizzazione integrata ambientale statale, di cui all’allegato XII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con esclusione di quelli costituiti esclusivamente da centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW alimentate esclusivamente a gas naturale;
    • i gestori di attività elencate nell’Allegato VIII (soggetti ad AIA regionale), parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (tra cui gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi) che, in seguito all’effettuazione della procedura di cui all’Allegato 1 del decreto in oggetto, abbiano verificato la sussistenza dell’obbligo di presentare la relazione.
    In merito alla tempistica, il decreto prevede:
    • che i gestori in possesso di autorizzazione integrata ambientale statale presentino all’autorità competente la relazione di riferimento entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto 272/2014;
    • per gli stessi gestori, un termine abbreviato per la comunicazione all’autorità competente degli esiti della procedura di assoggettabilità alla Relazione di riferimento, che deve essere presentata entro 3 mesi. In tale caso, peraltro, il campo di applicazione non risulta particolarmente chiaro, in quanto i gestori di impianti già in possesso di AIA statale (eventuali calendari regionali dovrebbero essere fissati a tale livello) sono già soggetti all’obbligo di presentare la Relazione di riferimento e, quindi, tale termine dovrebbe essere riferito agli impianti di combustione di potenza termica di almeno 300 Mw alimentati esclusivamente a gas naturale, esclusi dall’obbligo della relazione.
    Nel caso invece di impianti non ancora in possesso dell’AIA all’entrata in vigore del decreto, la domanda di autorizzazione ex art. 29-ter, D.lgs. 152/2006 deve contenere la relazione di riferimento o gli esiti negativi della procedura, così come nel caso di istanze di AIA prospettanti modifiche rilevanti ai fini degli obblighi connessi alla relazione di riferimento.

AMBIENTE: CONSUMI/ENERGIA

  • Energia da fonti rinnovabili, approvate le tariffe sui costi dovuti dai beneficiari al GSE

    Il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato il Decreto del 24 dicembre 2014 recante “Approvazione delle tariffe per la copertura dei costi  sostenuti  dal Gestore servizi energetici GSE S.p.A. per le attività di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica, ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116” (c.d. decreto competitività).
    Il citato articolo 25 dispone infatti che:
    • gli oneri sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. per lo svolgimento delle attività di gestione, di verifica e di controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno sono a carico dei beneficiari delle medesime attività, con esclusione degli impianti destinati all’autoconsumo entro i 3 kW;
    • il GSE, con cadenza triennale, sulla base dei costi, della programmazione e delle previsioni di sviluppo delle citate attività, propone al Ministro dello Sviluppo Economico l’entità delle tariffe per le medesime attività e le relative modalità di pagamento, da applicare a decorrere dal 1 gennaio 2015 e valide per un triennio;
    • spetta al Ministero il compito di approvare la proposta delle tariffe.
    Con il decreto in commento, in vigore dal 1° gennaio 2015, il Ministero ha quindi approvato le tariffe proposte dal GSE, che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017 e restano confermate fino a successivo aggiornamento con decreto ministeriale.
    Di conseguenza, sempre con decorrenza dal 1° gennaio 2015, sono aboliti i corrispettivi da riconoscere al GSE per la copertura degli oneri a carico degli operatori in contrasto con le tariffe approvate dal Ministero.
    Le modalità di pagamento delle tariffe, cosi come la loro determinazione, sono definite nell’Allegato 1, che costituisce parte integrante del Decreto stesso.

AMBIENTE: RIFIUTI

  • sanzioni per la mancata iscrizione al Sistri e il mancato pagamento dei contributi

    È ormai attiva la data (1° febbraio 2015), stabilita dal recente decreto “Milleproroghe”, entrato in vigore il 31 dicembre 2014, a partire dalla quale sono applicabili le sanzioni per la mancata iscrizione al Sistri e il mancato pagamento dei contributi. – Lo stesso “Milleproroghe” ha rinviato di sei mesi l’applicazione della norma che vieta di depositare in discarica i rifiuti ad alto potere calorifico (Pci maggiore di 13mila kj/kg).

    Per la presentazione del Mud c’è invece tempo fino al 30 aprile 2015. Il modello stabilito dal recente Dpcm 17 dicembre 2014 ricalca, sostanzialmente quello utilizzato lo scorso anno, con alcuni ritocchi della disciplina per quel che riguarda giacenze, cantieri mobili e imballaggi.

    Sistri, aggiornata la Sezione Documenti

    Sul portale Sistri è stato pubblicato un comunicato del 15 gennaio 2015, che segnala il rilascio in ambiente di sperimentazione della nuova release dell’applicazione di movimentazione e della nuova versione di interfaccia di interoperabilità.

    La nuova versione dell’interfaccia di interoperabilità è stata rilasciata in ambiente di pre-esercizio (simulatore) il 29 gennaio 2015 e in ambiente di esercizio il 13 febbraio prossimo.

    Si riporta il testo del comunicato:
    Aggiornamento Sezione Documenti
    È stata rilasciata in ambiente di sperimentazione la nuova release dell’applicazione di movimentazione.
    La nuova versione dell’interfaccia di interoperabilità, disponibile sin d’ora in ambiente di sperimentazione, verrà rilasciata in ambiente di pre-esercizio (simulatore) alla scadenza di due settimane a far data da oggi e in ambiente di esercizio alla scadenza di quattro settimane.
    Nella Sezione Interoperabilità è stata pubblicata la versione aggiornata dei documenti di specifica delle interfacce di interoperabilità tra i sistemi gestionali ed il SISTRI:
    -SPECIFICA DELLE INTERFACCE (Versione 1.24 del 12.1.2015)
    -WSDL DEI SERVIZI DI INTEROPERABILITÀ (Versione 1.24 del 12.1.2015)

    ed il nuovo documento:
    -STRUTTURE DATI (Versione 1.0 del 12.01.2015)


Sicurezza

SICUREZZA: ELETTRICO

  • CEI | Nuova versione della norma 11-27

    Il Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) ha pubblicato la nuova edizione (IV) della norma CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici”. La nuova edizione della Norma, in vigore da febbraio 2014, sostituisce completamente la precedente CEI 11-27 del 2005, che tuttavia è applicabile fino al 01/02/2015. La nuova edizione della norma CEI 11-27 individua quattro ruoli responsabili della sicurezza nei lavori elettrici:  a) Unità (o Persona) responsabile di un impianto elettrico (URI); b) Persona designata alla conduzione dell’impianto elettrico (Responsabile Impianto – RI); c) Unità responsabile della realizzazione del lavoro (URL); d) Persona preposta alla conduzione del lavoro (Preposto ai lavori – PL).

SICUREZZA: UTILIZZO IMPIANTI E MACCHINE/MANUTENZIONI

  • MINISTERO LAVORO: Elenco abilitati verifiche periodiche

    Con il Decreto Dirigenziale del 20 gennaio 2015 è stato pubblicato il decimo elenco, di cui al punto 3.7 dell’Allegato III del Decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’articolo 71, comma 11, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106. Il suddetto elenco sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al Decreto Dirigenziale del 29 settembre 2014. Se ne dà avviso sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2015.

SICUREZZA: IN GENERE

  • OT24: sconto per prevenzione da richiedere entro il 28 febbraio

    Le aziende con dipendenti, attive da almeno due anni, possono presentare domanda per ottenere una riduzione sul premio assicurativo.

    L’Inail premia, infatti, con uno “sconto” denominato “oscillazione per prevenzione” (OT/24), le aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni).

    La riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo, come segue:

    lavoratori-anno         riduzione

    fino a 10                          30%

    da 11 a 50                       23%

    da 51 a 100                     18%

    da 101 a 200                   15%

    da 201 a 500                   12%

    oltre 500                           7%

    Possono beneficiarne tutte le aziende in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (pre-requisiti).

    In aggiunta, è necessario che l’azienda abbia effettuato, nell’anno precedente a quello in cui chiede la riduzione, interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro. La domanda deve essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica attraverso la sezione servizi online presente sul sito www.inail.it entro il 28 febbraio (quest’anno slitta al 2 marzo)dell’anno per il quale la riduzione è richiesta. Il facsimile del modello di domanda, che deve essere compilata solo online, è disponibile a fondo pagina e nella sezione Modulistica insieme alle relative Istruzioni per la compilazione.

SICUREZZA: LAVORI IN QUOTA

  • Emilia Romagna: l’obbligo di installazione di linee vita in edilizia

    Dal 31 gennaio 2015 in Emilia Romagna vige l’obbligo dell’installazione di dispositivi permanenti di ancoraggio sulle coperture.

    Dal 31 gennaio 2015 decorre il termine – un termine inizialmente previsto al 15 luglio 2014 e successivamente prorogato dalla Legge Finanziaria regionale n. 17/2014  – a partire dal quale trovano applicazione i requisiti obbligatori previsti dalla Delibera dell’Assemblea Legislativa n. 149 del 17 dicembre 2013 concernente “Atto Indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall’alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile ai sensi dell’art. 6 della Legge Regionale 2000 n. 20” cioè l’obbligo dell’installazione di dispositivi permanenti di ancoraggio sulle coperture, di  linee vita, in Emilia Romagna.

    L’Atto di indirizzo introduce infatti l’obbligo di installazione di dispositivi permanenti di ancoraggio sulle coperture e sulle ampie e/o continue pareti a specchio degli edifici con la finalità di ridurre ulteriormente i rischi di infortunio in relazione alla potenziale caduta dall’alto nei lavori in quota in occasione di attività di cantiere per accesso, transito, esecuzione di lavori futuri.

    Inoltre..

    Con il primo decreto-legge del nuovo anno (Dl 5 gennaio 2015, n. 1) è arrivato anche il primo ritocco del “Codice ambientale” (articolo 252-bis), che consente alle aree dove sono situate imprese di “interesse strategico nazionale” (come l’Ilva) di poter partecipare agli accordi di programma sulla bonifica dei siti di interesse nazionale.
    Il 4 febbraio 2015 entra in vigore il Dm 201/2014 che detta le nuove regole per la sicurezza sul lavoro applicabili alle strutture giudiziarie e penitenziarie.
    Passando alle novità “in cantiere”, si segnala che le Commissioni Ambiente e Agricoltura della Camera hanno stilato, il 20 gennaio 2015, un nuovo testo base dell’atteso Ddl sul consumo di suolo, che ora si appresta ad essere esaminato dall’aula. Dal Consiglio europeo è arrivato un doppio via libera al recepimento di importanti accordi internazionali riguardanti l’inquinamento transfrontaliero da metalli pesanti e le emissioni di inquinanti organici persistenti. La Commissione europea si è attivata sul rumore ambientale, presentando una proposta di direttiva per la definizione di nuovi metodi comuni per la determinazione dei descrittori acustici.

    Decreto 18 novembre 2014 n°201